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Allegato A
Seduta n. 137 del 29/3/2007
...
(A.C. 626-A/R - Sezione 6)
ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 10.
(Rapporti con i garanti dei diritti delle persone private della libertà personale istituiti in ambito regionale o locale).
1. Il Garante coopera con i garanti dei diritti delle persone private della libertà personale, o figure analoghe, ove istituiti in ambito regionale, provinciale o comunale, nello svolgimento delle rispettive funzioni e prende in esame le segnalazioni da questi effettuate, anche avvalendosi dei loro uffici e del relativo personale sulla base di apposite convenzioni con l'ente interessato. In nessun caso il Garante può delegare l'esercizio delle sue funzioni.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO
Capo II
GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE DETENUTE O PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE
ART. 10.
(Rapporti con i garanti dei diritti delle persone private della libertà personale istituiti in ambito regionale o locale).
Sopprimerlo.
*10. 1. Cota, Stucchi.
Sopprimerlo.
*10. 4. Benedetti Valentini, Bocchino, Contento, Cirielli, Holzmann.
Sopprimerlo.
*10. 6. Boscetto, Santelli, Carfagna, Biancofiore.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: private della libertà personale con le seguenti: detenute.
10. 2. Cota, Stucchi.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, o figure analoghe.
10. 3. Cota, Stucchi.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, anche avvalendosi dei loro uffici e del relativo personale sulla base di apposite convenzioni con l'ente interessato.
10. 5. Benedetti Valentini, Bocchino, Contento, Cirielli, Holzmann.