Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Allegato A
Seduta n. 100 del 30/1/2007
...
(A.C. 2114 - Sezione 5)
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame, nel testo approvato dalla Camera, dispone, all'articolo 6, comma 7, il differimento al 28 febbraio 2007 degli effetti dell'articolo 4 del regolamento di cui al provvedimento ISVAP 16 ottobre 2006, n. 5, pubblicato nel supplemento ordinario n. 200 alla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2006;
la conversione del decreto-legge in esame potrebbe avvenire successivamente al termine del 1o febbraio inizialmente previsto dal testo del decreto,
impegna il Governo
a sollecitare l'ISVAP affinché provveda all'emanazione di direttive intese ad evitare l'irrogazione di sanzioni sino alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto in esame.
9/2114/1. (Testo corretto) Giovanardi.
La Camera,
premesso che:
la normativa di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introduce la novità dei contributi previdenziali ed assistenziali calcolati sulla retribuzione effettiva percepita dai direttori generali, amministrativi e sanitari anziché su quella «virtuale» in essere presso le amministrazioni di provenienza dei pubblici dipendenti in aspettativa;
mentre per la parte pensionistica vi è stata un'applicazione letterale, per la parte attinente l'indennità di fine servizio o fine rapporto, l'INPDAP ha dato un'interpretazione restrittiva cioè ha mantenuto in
essere il calcolo sulla retribuzione virtuale delle amministrazioni di appartenenza e non sulla retribuzione effettiva percepita nell'espletamento del mandato di direttori generali, direttori amministrativi, direttori sanitari, così come è successo per la parte pensionistica;
si intende porre rimedio ad un'iniquità; infatti i dirigenti in aspettativa sono inquadrati presso la propria amministrazione al minimo stipendiale per quanto attiene la posizione economica prevista dal contratto, mentre i colleghi regolarmente inquadrati per funzioni non sicuramente equiparabili a quelle di direttore generale, direttore amministrativo, direttore sanitario maturano una indennità di fine rapporto molto superiore,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative normative volte a far sì che anche i contributi che riguardano i trattamenti di fine rapporto o di fine servizio siano ricompresi tra i contributi previdenziali e assistenziali.
9/2114/2. Grassi, Lenzi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2, comma 3, del provvedimento in esame reca disposizioni concernente benefici previdenziali a favore delle imprese avicole entrate in crisi a seguito dell'influenza aviaria e che l'articolo 3-bis, introdotto dalla Commissione nel corso dell'esame in sede referente prevede la concessione di agevolazioni fiscali a favore di soggetti danneggiati dall'alluvione in Piemonte nel 1994;
la legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 1, comma 1011, ha disposto l'abbattimento al 50 per cento dei tributi e contributi dovuti dai soggetti destinatari dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442;
il tenore della norma non lascerebbe adito a dubbi di sorta in ordine alla sua effettiva portata, considerato che consente la definizione della posizione dei soggetti destinatari della predetta ordinanza entro il 30 giugno 2007, relativamente ad adempimenti e versamenti tramite la corresponsione dell'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 50 per cento, ferme restando le vigenti modalità di rateizzazione;
su disposizione dell'Agenzia delle entrate di Palermo, gli uffici finanziari interessati ritengono che la portata della normativa sia limitata ai soli contributi, cosicché non vengono disposti gli annullamenti delle cartelle esattoriali con i quali è stato richiesto il pagamento delle imposte,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative normative volte a far sì che:
l'articolo 1, comma 1011, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applichi a tutti i tributi e contributi i cui versamenti ed adempimenti correlati sono stati sospesi dai soggetti destinatari dei provvedimenti di sospensione dei termini di cui all'articolo 4 del decreto-legge 3 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2002 e all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 giugno 2005, n. 3442;
la posizione tributaria e previdenziale dei soggetti precedentemente citati, per le rate scadute e non pagate alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sia consentita entro il 30 giugno 2007 utilizzando l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
la regolarizzazione del residuo debito per tributi e contributi sia consentita
relativamente alle rate aventi scadenza successiva alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, attraverso il versamento dell'importo di ogni singola rata ridotto al 50 per cento ferme restando le vigente modalità di realizzazione.
9/2114/3. Burtone, Incostante.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge in esame reca le seguenti disposizioni:
per le aziende in crisi di cui al comma 3-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni, il termine per effettuare il versamento della prima rata è stabilito entro il 16 gennaio 2007, senza aggravio di sanzioni ed interessi;
il termine per il versamento della seconda, terza e quarta rata di cui all'articolo 2, comma 116, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è posticipato rispettivamente al 16 aprile 2007, 16 luglio 2007 e 16 ottobre 2007 ed al relativo onere, pari a 50.000 euro per l'anno 2007, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244;
i versamenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione di cui all'articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni, sono effettuati in unica soluzione senza aggravio di sanzioni e di interessi entro il 16 gennaio 2007 ovvero in un massimo di quattro rate trimestrali di pari importo;
la prima rata è versata entro il 16 gennaio 2007. Le rate successive alla prima sono maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 17 gennaio 2007. I tributi e i contributi o premi di previdenza e/o assistenza sociale pagabili in forma dilazionata sono quelli sospesi del periodo intercorrente dalla data di emanazione del citato decreto-legge n. 202 del 2005 alla data del 31 ottobre 2006. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti non eseguiti per effetto della sospensione di cui al predetto articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge n. 202 del 2005 sono effettuati entro il 31 gennaio 2007,
impegna il Governo
a verificare l'opportunità di adottare le iniziative, anche normative, al fine di uniformare le scadenze dei pagamenti dei contributi a quello dei tributi sospesi evitando, nel contempo, l'applicazione di sanzioni per i contribuenti che hanno provveduto ad attuare la sospensione dei pagamenti dalla data del 1o ottobre 2005, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 202 del 2005.
9/2114/4. (Testo modificato nel corso della seduta) Martinello.
La Camera,
premesso che:
appare necessario adottare un provvedimento volto a prorogare i termini per l'entrata in vigore della nuova disciplina del risarcimento dei danni derivanti da circolazione stradale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, che prevede, a far data dal prossimo 1o febbraio 2007, una procedura di indennizzo diretto in base alla quale l'assicurato, che subisce un sinistro, si rivolga direttamente al proprio assicuratore che risarcirà il danno per rivalersi poi sulla compagnia del responsabile dell'incidente;
per la regolazione dei rapporti tra le imprese di assicurazione si prevede un sistema di compensazioni che deve tener conto dei costi medi dei sinistri stradali che, in base all'articolo 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2006, possono essere differenziati per macroaree territorialmente omogenee, mentre non è prevista alcuna distinzione dei costi con riferimento alla tipologia dei veicoli coinvolti nei sinistri né con riguardo ai diversi settori tariffari assicurativi;
per effetto di tale previsione, le imprese di assicurazione sono tenute da quest'anno a rapportare i propri costi di gestione sinistri ad un forfait uguale per qualsiasi sinistro, con l'inevitabile conseguenza di un assestamento dei costi delle polizze;
la nuova determinazione dei premi assicurativi in considerazione della procedura sopra descritta avrà però come conseguenza immediata un consistente aumento dei premi, dovuti dagli utilizzatori di macchine agricole;
tale aggravio dei costi delle polizze assicurative per le imprese agricole risulta del tutto ingiustificato, tenuto conto che i sinistri stradali in cui sono coinvolte le macchine agricole presentano storicamente un costo medio inferiore di circa il 30 per cento rispetto alla media degli altri settori assicurativi, soprattutto per la scarsa incidenza dei danni alla persona (frequenza media di sinistri con lesioni pari al 4-5 per cento contro il 17-18 per cento delle autovetture) e per la circostanza che si tratta di veicoli per lo più impegnati in lavori aziendali e, quindi, non abitualmente circolanti su strada;
appare, altresì, opportuno assumere le necessarie iniziative al fine di inserire tra i criteri per la determinazione dei suddetti costi medi anche il riferimento ai settori tariffari, con particolare riguardo al settore VII (macchine agricole),
impegna il Governo
ad adottare tutte le iniziative necessarie al fine di dare una risposta a quanto esposto in premessa.
9/2114/5.(nuova formulazione) .Franci, Lion, Zucchi, Maderloni, Servodio, Pertoldi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 8-bis del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di lavoratori portuali;
tale norma norma, pur rilevante, non è da sola idonea a risolvere le problematiche di tale settore economico;
tra le altre questioni meritevoli di trovare una soluzione urgente vi è quella del riallineamento delle posizioni retributive e previdenziali dei lavoratori del settore;
ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 6 novembre 2001, n. 423, dal 1o gennaio 2007 trova applicazione il principio per cui, per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali dei soci lavoratori di società e enti cooperativi, sia assunta come base di riferimento la retribuzione determinata in forza di leggi, regolamenti o contratti collettivi;
il citato decreto legislativo ha previsto un meccanismo progressivo di allineamento dei livelli contributivi;
tra le imprese interessate dalla richiamata normativa rientrano anche molte realtà cooperative impegnate nel settore della logistica, che impegnano oltre 140.000 lavoratori, e nel quale è molto forte anche la presenza di grandi gruppi internazionali che, a loro volta, attraverso il meccanismo dei subappalti, esternalizzano gran parte delle attività di movimentazione delle merci. Al contempo, il settore è interessato da una significativa incidenza del fenomeno del lavoro irregolare, che si stima in circa 100.000 unità, determinando un forte elemento di discriminazione
e precarizzazione degli stessi lavoratori, nonché di inaccettabile sperequazione concorrenziale;
appare necessario operare, così come già avvenuto per altri comparti economici, affinché sia posta la massima vigilanza sulla regolarità delle assunzioni del personale di facchinaggio operante nel settore della movimentazione delle merci,
impegna il Governo
ad adottare tutte le iniziative necessarie al fine di dare una risposta a quanto esposto in premessa.
9/2144/6. Motta, Bellanova, Zunino.
La Camera,
premesso che:
appare necessario adottare con la massima urgenza un provvedimento di proroga che fissi un nuovo termine per l'utilizzo delle risorse necessarie all'istituzione delle province sottoindicate da destinare ai commissari a valere sugli stanziamenti di bilancio che, a legislazione vigente, sono già preposti a tale scopo,
in applicazione delle leggi 11 giugno 2004, n. 146, 11 giugno 2004, n. 147, 11 giugno 2004, n. 148, recanti l'istituzione delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno 2006, sono state iscritte risorse da trasferire sulle contabilità speciali intestate ai commissari preposti all'istituzione delle predette province, per la realizzazione degli uffici periferici delle amministrazioni statali;
risulta una ingente disponibilità di risorse finanziarie, come si evince anche da una nota della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo che, in data 9 ottobre 2006, invitava i commissari a non assumere impegni di spesa sulle risorse autorizzate per il 2006, in previsione di una rideterminazione degli ambiti territoriali delle strutture periferiche di alcune amministrazioni statali, materia poi diversamente definita nella legge finanziaria per il 2007;
non è stato possibile, per problemi contabili, prevedere la conservazione dei fondi dell'anno 2006 per l'utilizzo nell'anno successivo come richiesto dal Ministero dell'interno;
la mancata disponibilità delle risorse pregiudicherebbe l'iter istitutivo delle province,
impegna il Governo
ad adottare tutte le iniziative necessarie al fine di dare una risposta a quanto esposto in premessa.
9/2114/7.(nuova formulazione) .Vannucci, Napoletano, Bordo, Quartiani, Farinone.
La Camera,
premesso che:
è opportuno favorire con disposizioni di proroga, con una interpretazione che consenta che, per gli anni 2004-2007, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 7 e 8 del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, si applichino anche ai lavoratori licenziati entro il mese di dicembre 2005 da enti non commerciali operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, con un organico superiore alle duemila unità lavorative, nel settore della sanità privata ed in situazione di crisi aziendale, in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione aziendale nel limite massimo di 350 unità;
impegna il Governo
ad adottare tutte le iniziative necessarie al fine di dare una risposta a quanto esposto in premessa.
9/2114/8.(Ulteriore formulazione - Testo modificato nel corso della seduta) Di Gioia, Leone.
La Camera,
premesso che:
è stata approvata la proroga al 2009 per i possessori di laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici antecedenti la riforma del 1999, della possibilità di svolgere le prove degli esami di Stato per le professioni di dottore agronomo, forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo secondo le modalità vigenti prima del 2001;
la predetta proroga - in ragione della sua brevità - potrebbe non consentire a tutti i soggetti interessati di poter svolgere le prove secondo le modalità vigenti prima del 2001,
impegna il Governo
a monitorare tale situazione, prima della scadenza del termine fissato, ed a valutare, eventualmente, la necessità di adottare le opportune iniziative, anche normative, al fine di dare una risposta alle esigenze sopra rappresentate.
9/2114/9. Formisano, D'Agrò, Folena.
La Camera,
premesso che:
appare necessario adottare con la massima urgenza un provvedimento di proroga che fissi un nuovo termine per l'utilizzo delle risorse necessarie all'istituzione delle province sottoindicate da destinare ai commissari a valere sugli stanziamenti di bilancio che, a legislazione vigente, sono già preposti a tale scopo,
in applicazione delle leggi 11 giugno 2004, n. 146, 11 giugno 2004, n. 147, 11 giugno 2004, n. 148, recanti l'istituzione delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno 2006, sono state iscritte risorse da trasferire sulle contabilità speciali intestate ai commissari preposti all'istituzione delle predette province, per la realizzazione degli uffici periferici delle amministrazioni statali;
risulta una ingente disponibilità di risorse finanziarie, come si evince anche da una nota della Presidenza del Consiglio dei, ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo che, in data 9 ottobre 2006, invitava i commissari a non assumere impegni di spesa sulle risorse autorizzate per il 2006, in previsione di una rideterminazione degli ambiti territoriali delle strutture periferiche di alcune amministrazioni statali, materia poi diversamente definita nella legge finanziaria per il 2007;
non è stato possibile, per problemi contabili, prevedere la conservazione dei fondi dell'anno 2006 per l'utilizzo nell'anno successivo come richiesto dal Ministero dell'interno;
la mancata disponibilità delle risorse in questione che ammontavano per il 2004 cd il 2005 a 19 milioni e 200mila euro pregiudicherebbe l'iter istitutivo delle province, paralizzando l'attività dei commissari,
impegna il Governo
ad adottare tutte le iniziative necessarie al fine di dare una risposta a quanto esposto in premessa.
9/2114/10.Grimoldi.
La Camera,
premesso che:
la Commissione Ambiente, in relazione all'articolo 3, comma 4, che nel testo originario del decreto prorogava al 30 aprile 2007 il termine per il completamento degli investimenti per gli adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive, previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 9 novembre
2004, n. 266, (proroga limitata alle sole imprese che hanno presentato la richiesta di nulla-osta ai vigili del fuoco entro il 30 giugno 2005), ha espresso parere favorevole, sottolineando l'assoluta esigenza che si tratti dell'ultima proroga;
l'Aula ha approvato emendamenti che differiscono al 31 dicembre 2007 il termine precedente;
il nuovo termine rende possibile a ciascuna impresa il completamento degli interventi;
impegna il Governo
in considerazione sia delle evidenti ragioni di sicurezza che rendono necessari gli adeguamenti, sia dell'ampiezza della portata applicativa del richiamato articolo 3-bis, in particolare sotto il profilo dei soggetti destinatari, a porre in essere ogni iniziativa necessaria a rendere indifferibile il termine in questione, in modo che la proroga contenuta nel decreto risulti effettivamente l'ultima.
9/2114/11.Margiotta, Mariani, Realacci, Gianfranco Conte.
La Camera,
in sede di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, viste le difficoltà che attanagliano il settore della pesca e l'intera filiera,
impegna il Governo
a valutare idonee misure che prorogando le scadenze contributive e previdenziali per l'intero settore possano determinare sensibili misure di sostegno per il settore della pesca.
9/2114/12.Marinello, Misuraca.
La Camera,
in sede di conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, vista la difficoltà di centinaia di migliaia di aziende agricole nel merito del pagamento degli oneri previdenziali pregressi,
impegna il Governo
a valutare idonei provvedimenti atti a prorogare i termini delle relative scadenze.
9/2114/13.Misuraca, Marinello, Gioacchino Alfano.