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Allegato B
Seduta n. 100 del 30/1/2007
GIUSTIZIA
Interrogazione a risposta orale:
D'ELIA. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
avuta notizia che in data 17 gennaio 2007 all'interno del reparto che ospita i detenuti ristretti in regime di cui all'articolo 41-bis del carcere di Viterbo alcuni agenti di polizia penitenziaria avrebbero prelevato e percosso il detenuto Giuseppe Inghilterra -:
se corrisponda al vero il fatto su menzionato e, nel caso, quali iniziative intenda prendere per evitare che casi del genere si ripetano.
(3-00569)
Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:
II Commissione:
CONTENTO. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
gli attentati compiuti dal famigerato «unabomber» hanno sconvolto negli ultimi anni l'opinione pubblica ed, in particolare, il nord-est teatro, purtroppo, delle azioni criminose;
per cercare di individuare il responsabile, risulta costituito un pool investigativo tra le quattro procure della Repubblica interessate (Pordenone, Udine, Treviso e Venezia), il cui coordinamento è stato affidato alle procure generali di Trieste e Venezia;
nel corso dell'attività investigativa, si sono verificate diverse fughe di notizie la più grave delle quali ha avuto ad oggetto i risultati di una perizia su di un paio di forbici asseritamente sequestrate presso il luogo di residenza dell'unico indagato di cui è conosciuta l'identità;
la difesa di quest'ultimo avrebbe dimostrato, oltre ogni dubbio, l'intervenuta manomissione di un importante reperto raccolto in occasione di un'azione criminosa che, fortunatamente, non ebbe conseguenze;
tale manomissione parrebbe essere stata posta in essere durante le attività di indagine affidate a pubblici ufficiali e, fatto inaudito, con l'intento di poter confermare la coincidenza tra le tracce lasciate sul reperto e quelle prodotte dall'utilizzo delle forbici sequestrate all'indagato;
inutile aggiungere che le fasi precedenti alla scoperta della difesa si sono contraddistinte dall'ennesima fuga di notizie, alcune delle quali facevano espresso riferimento ad alcune riunioni svolte dalle procure coinvolte per vagliare i risultati della corrispondenza delle tracce acclarata dalla perizia disposta in sede di incidente preliminare;
in tali circostanze, su alcuni articoli di stampa, apparivano frasi virgolettate attribuite ai capi di alcune delle procure coinvolte;
le conseguenze dell'incidente probatorio hanno messo in luce l'inconsistenza degli elementi raccolti dagli investigatori e dimostrato le commissioni di gravi reati volti a sorreggere l'ipotesi accusatoria nei confronti dell'indagato;
tra l'altro, appare del tutto singolare che, a distanza di anni dal primo episodio attribuito ad «unabomber», i responsabili degli uffici delle procure coinvolte non abbiano raggiunto il consenso sulla competenza territoriale al fine di attribuire ad una sola di esse le conseguenti attività di indagine, ma abbiano preferito tentare un difficile coordinamento creando un apposito pool investigativo, di cui non si conoscono natura, durata, trattamento ed attività svolta;
alla luce degli ultimi avvenimenti, ci sarebbero innumerevoli elementi per ipotizzare un intervento del Ministro competente, il quale, nel corso di un'intervista
televisiva, ha dichiarato di non aver ancora deciso se assumere o meno iniziative in proposito;
si osa sperare che a distanza di diversi giorni il Ministro abbia sciolto il dubbio soprattutto di fronte alla gravità dell'accaduto e alla necessità di chiarire le ragioni che hanno impedito alle procure coinvolte di giungere ad un accordo, nel rispetto delle norme processuali, sulla competenza territoriale;
ad avviso dell'interrogante, vanno comunque scongiurati, per il futuro, coinvolgimenti di più procure rispetto a quella competente, che non sembrano aver giovato, nel caso specifico, ai risultati delle indagini ma, semmai, pregiudicato le medesime anche attraverso improvvide fughe di notizie -:
se non intenda disporre un'ispezione presso gli uffici giudiziari interessati allo scopo di accertare tali circostanze evitando che pubblici ufficiali coinvolti nei recenti sviluppi possano continuare ad operare con funzioni di polizia giudiziaria.
(5-00625)
NERI, ZELLER, BRUGGER e WIDMANN. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
si presume che le somme riscosse a vario titolo da parte degli uffici giudiziari del Tribunale di Bolzano siano maggiori alle somme ad esso attribuite da parte del Ministero della giustizia -:
se il Governo possa fornire i capitoli e gli importi delle entrate a titolo di spese di giustizia e di diritti di cancelleria nonché gli importi delle pene pecuniarie inflitte e riscosse nell'ambito dei processi civili e penali del Tribunale di Bolzano e l'ammontare delle somme ad esso attribuite e delle spese effettuate dal medesimo negli ultimi 3 anni.
(5-00626)
Interrogazione a risposta scritta:
FABRIS. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
la Costituzione Italiana al terzo comma dell'articolo 24 assicura ai non abbienti il patrocinio gratuito, in tutte le materie (civile, penale e amministrativo);
l'articolo 21 della Legge 223 del 4 luglio 2006, al primo e secondo comma, stabilisce che «1. Per il pagamento delle spese di giustizia non è ammesso il ricorso all'anticipazione da parte degli uffici postali, tranne che per gli atti di notifiche nei procedimenti penali e per gli atti di notifiche e di espropriazione forzata nei procedimenti civili quando i relativi oneri sono a carico dell'erario.
2. Al pagamento delle spese di giustizia si provvede secondo le ordinarie procedure stabilite dalla vigente normativa di contabilità generale dello Stato»;
tali norme, ad avviso dell'interrogante, solo all'apparenza dispongono una semplice sostituzione dell'Ente preposto al pagamento;
in particolare, se prima dell'entrata in vigore della Legge 223 del 4 luglio 2006 le spese di giustizia (fra le quali vanno ricomprese anche gli onorari degli avvocati difensori di cittadini ammessi al patrocinio a spese dello Stato) venivano erogate dalle Poste Italiane spa, sovente facendo ricorso all'anticipazione delle somme dovute, a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 21 della Legge 223/2006 il pagamento di tali spese (debitore delle quali è sempre lo Stato) viene effettuato da parte della Banca d'Italia, come si evince dal secondo comma, «...secondo le ordinarie procedure stabilite dalla vigente normativa di contabilità di Stato»;
questo potrebbe voler dire, ad avviso dell'interrogante, che la Banca d'Italia provvede al pagamento delle spese di giustizia solo se e quando ha la disponibilità dei fondi per poterlo fare, vanificando il giusto diritto di ogni avvocato a percepire l'onorario per l'attività difensiva espletata nell'interesse dei meno abbienti;
se a questo si aggiunge che nella stessa Legge 223/2006 viene progressivamente ridotto lo stanziamento per le spese di giustizia (50 milioni per il 2006, 100 per il 2007 e 200 per il 2008), si arriva al paradosso che si mantiene in vita nel nostro ordinamento giuridico un istituto quale quello del patrocinio a spese dello Stato senza, tuttavia, garantire la relativa necessaria copertura finanziaria dello stesso, determinando molti avvocati a rifiutare di assistere i nuovi clienti con il gratuito patrocinio e quindi pregiudicando la ratio stessa dell'istituto -:
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di evitare la progressiva disapplicazione del patrocinio gratuito con evidente lesione, da una parte, del diritto di difesa costituzionalmente garantito dei cittadini meno abbienti e, dall'altra, con la lesione del diritto dell'Avvocato (così come di qualsiasi altro lavoratore) di percepire l'onorario per l'attività professionale prestata e posto a carico dello Stato.
(4-02365)