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Allegato B
Seduta n. 100 del 30/1/2007
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RAPPORTI CON IL PARLAMENTO E RIFORME ISTITUZIONALI
Interrogazione a risposta immediata:
ANGELO PIAZZA. - Al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. - Per sapere - premesso che:
il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, emanato in «Attuazione delle direttive 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio», prevede, all'articolo 18, che spetta allo Stato «l'individuazione delle iniziative e delle azioni anche economiche per favorire il riciclaggio ed il recupero di materia prima di rifiuti, nonché per promuovere il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti ed il loro impiego da parte della pubblica amministrazione e dei soggetti economici» e, all'articolo 19, comma 4, che «entro il 31 marzo 2002 le regioni, sulla base delle metodologie di calcolo e della definizione di materiale riciclato stabilite da apposito decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i ministeri delle attività produttive e della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali, adottano le disposizioni occorrenti, affinché gli uffici e gli enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il fabbisogno annuale dei manufatti e beni, indicati nel medesimo decreto, con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo»;
il decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203, recante «Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo», ha individuato quali destinatari delle disposizioni in materia di acquisti di manufatti con materiale riciclato gli uffici ed enti pubblici, nonché società a prevalente capitale pubblico;
lo stesso decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203, all'articolo 7, ha stabilito che le regioni individuano ed aggiornano l'elenco dei destinatari di competenza delle rispettive aree geografiche, dandone comunicazione all'Osservatorio nazionale dei rifiuti, mentre per quanto riguarda i destinatari di dimensione nazionale l'individuazione è a cura dell'osservatorio medesimo;
l'Osservatorio nazionale dei rifiuti, in attuazione della norma da ultimo richiamata, ha indicato le seguenti categorie delle amministrazioni pubbliche destinatarie del decreto ministeriale n. 203 del 2003: amministrazione diretta dello Stato, amministrazione indiretta dello Stato, enti pubblici autarchici locali ed organismi di diritto pubblico -:
quali siano i dati relativi all'attuazione delle normative richiamate in premessa, sia per quanto attiene ai compiti degli organi dello Stato dipendenti o vigilati dal Governo, sia per quanto riguarda le attribuzioni affidate alle regioni dal Governo, e quali misure il Governo intenda assumere affinché gli uffici pubblici governativi e le società a prevalente capitale pubblico, partecipate o controllate dall'Esecutivo, coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo.
(3-00577)