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Allegato B
Seduta n. 100 del 30/1/2007
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AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Interrogazione a risposta scritta:
BONELLI, ZANELLA, FRANCESCATO, CAMILLO PIAZZA e DE ZULUETA. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
l'assenso al progetto di costruzione della base americana di Vicenza, reso pubblico dal Presidente del Consiglio dei Ministri nella conferenza stampa tenutasi a Sofia in data 9 gennaio 2007, a giudizio degli interpellanti, sconta un'illegittimità d'atti procedimentali antecedenti all'insediamento dell'attuale Governo, che lede le norme della legislazione comunitaria afferenti la VIA (direttive 337/85/CE e 97/11/CE);
in via incidentale si rileva che l'iter permessuale adottato, appare difforme anche rispetto all'articolo 11 della Carta dei Diritti fondamentali incorporata nel Trattato Costituzionale europeo ratificato dal parlamento d'Italia (Camera il 25 gennaio e Senato il 6 aprile 2005) e relativo al diritto all'informazione, atteso che la gestione del procedimento è avvenuta non informando non solo i cittadini, ma nemmeno la loro rappresentanza istituzionale;
relativamente al procedimento di VIA si rileva che sono esclusi dall'applicazione della direttiva (337/85/CE) i progetti destinati a scopi di difesa nazionale (articolo 1 comma 4) e i progetti adottati mediante un atto legislativo nazionale specifico, qualora gli obiettivi perseguiti dalla direttiva, compreso quello della disponibilità delle informazioni, siano raggiunti tramite la procedura legislativa (articolo 1 comma 5);
a tal proposito la Corte di Giustizia C.E. ha precisato che «atto legislativo specifico» è «una norma emanata dal Parlamento a seguito di dibattimento parlamentare pubblico, quando la procedura legislativa abbia consentito il conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla direttiva 85/337, ivi compreso l'obiettivo della disponibilità d'informazioni, e quando le informazioni a disposizioni del Parlamento, al momento dell'approvazione in dettaglio del progetto, siano risultate equivalenti a quelle che avrebbero dovuto essere sottoposte all'autorità competente nell'ambito di un'ordinaria procedura di autorizzazione del progetto» (Corte Giustizia 19 settembre 2000 causa C-287/98); solamente in casi eccezionali, gli Stati membri possono esentare in tutto o in parte un progetto dall'applicazione della direttiva; in tale caso devono esaminare se sia necessaria un'altra forma di valutazione, mettendo a disposizione del pubblico almeno le informazioni relative alle esenzioni, e informando di tale esenzione la Commissione (articolo 2 comma 3);
atteso che il progetto «Dal Molin» non può essere classificato «opera di difesa nazionale», avendo sostanziale extraterritorialità e quindi sottratto alla giurisdizione dello Stato italiano (ne è prova, la vicenda Cermis e la tappa ad Aviano dei trasferimento d'Abu Omar verso Egitto) e non esistendo, atti legislativi del precedente Parlamento che esentano il progetto dalla procedura di VIA, ne conseguono i seguenti obblighi: 1) il rispetto delle norme afferenti, la VIA, 2) la partecipazione dei cittadini al procedimento (articolo 6 comma 2 direttiva 337/85 come modificata dalla direttiva 97/11/CE pubblicata in GUCE, serie L n. 73 del 14 marzo 1997);
il progetto assentito riguarda un'area di 55 ettari con un edificato di 707.000 metri cubi; l'articolo 40 della legge n. 146 del 1994 (Disposizioni per l'adempimento d'obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea-legge comunitaria 1993) prescrive l'assoggettamento a VIA delle opere dell'allegato II della direttiva 337/85/CE. Il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 che costituisce l'Atto d'indirizzo e coordinamento regola la valutazione delle opere dell'allegato II distinguendo in opere d'allegato A, in cui la VIA è obbligatoria e opere dell'allegato B in cui la VIA deve essere valutata. II punto 7 dell'allegato B alla lettera b) recita «progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari; progetti di sviluppo urbano all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari». Gli elementi di verifica d'assoggettabilità alla VIA sono derivabili dall'allegato D e riguardano le caratteristiche del progetto: dimensioni (nel progetto denominato «Dal Molin» 55 ettari e 707.000 metri cubi), utilizzazione risorse naturali (i dati relativi ai consumi e resi pubblici sul Corriere Veneto del 5 ottobre del 2006 e afferenti un verbale relativo ad incontri tra funzionari dell'Amministrazione USA e Azienda SPL sono i seguenti, ed evidenziano un significativo consumo di risorse naturali: consumo d'acqua variabile tra i 60 e i 260 l/sec giorno che su base annua sono fondatamente stimati in 3,2 milioni di metri cubi che rapportate ai consumi dei cittadini di Vicenza corrispondono all'equivalente di 30.000 nuovi abitanti: richiesta di potenza elettrica di 9 MW e consumo di energia di 30.5 Mwh. I dati sono stati resi pubblici dal Corriere Veneto del 5 ottobre 2006), inquinamento e disturbi ambientali (impatto cumulativo, con effluenti da nuovo traffico veicolare), impatto sul patrimonio naturale e storico (il documento preliminare al PAT del Comune di Vicenza redatto dal Professor Crocioni afferma che l'aeroporto «Dal Molin» è risorsa urbana da tutelare e questo, verosimilmente,
perché l'area scoperta del «Dal Molin» rappresenta un presidio di zona verde che determina il microclima dei quartieri svolgendo la funzione di lavaggio naturale. Traffico veicolare, sistema dei venti della pianura padana, con prevalenze di calme e strati di inversione termica, congiuntamente alla mancanza di sufficiente verde rendono oggi problematica la qualità urbana, che sarà insostenibile domani con l'occupazione dell'ultimo cuneo di verde);
la VIA consentirebbe altresì di rendere concreto e fruibile il Principio di Partecipazione (Principio n. 10 della «Dichiarazione sull'Ambiente e lo Sviluppo» approvata alla Conferenza delle Nazioni Unite a Rio de Janeiro nel 1992; la Convenzione d'Aarhus attuata con le direttive 2003/4/CE su accesso informazione ambientale e 2003/35/CE sulla partecipazione e recepita dal nostro Paese con la legge n. 108 del 2001) che nel caso di specie avverrebbe secondo le modalità dell'articolo 9 commi 2, 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996;
va specificato inoltre che: a) il progetto rientra nell'allegato II della direttiva 337/85/CE e successive modificazioni; b) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 lo classifica nell'allegato B; c) la Regione Veneto con legge n. 10 del 26 marzo 1999 inserisce tale progetto nell'allegato C 4 (punto 7 lettera b) dell'allegato; «Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori a 52 ettari; progetti di sviluppo urbano all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori ai 13 ettari) subordinando la VIA al rispetto dell'articolo 7 comma 2 della legge regionale che così recita «Per le tipologie progettuali di cui all'allegato C 4 il soggetto proponente richiede la verifica all'autorità competente al fine di stabilire se l'impatto sull'ambiente, in relazione alle caratteristiche del progetto, comporta la necessità dello svolgimento della procedura di VIA»; d) la verifica viene effettuata sulla base degli elementi di cui all'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 sopra citati;
il procedimento autorizzatorio pertanto, ad avviso degli interpellanti, è viziato d'illegittimità rispetto alle norme interne e comunitarie -:
se il Ministro interrogato, sulla base di quanto esposto in premessa, non ritenga fondate le eccezioni sollevate in merito ai numerosi vizi procedurali nonché all'assenza di alcuni requisiti sostanziali che determinano in modo inequivocabile l'illegittimità del progetto di ampliamento della base militare statunitense «Dal Molin»;
se non ritenga pertanto necessario procedere, per quanto di competenza, all'annullamento degli atti che gli interpellanti ritengono illegittimi afferenti il progetto in questione o, quantomeno, stabilire l'immediata sospensione cautelare di ogni atto che possa arrecare pregiudizio al territorio del comune di Vicenza e la contestuale attivazione della procedura di verifica della compatibilità ambientale dei progetto.
(4-02364)