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Allegato B
Seduta n. 100 del 30/1/2007
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PUBBLICA ISTRUZIONE
Interpellanza urgente (ex articolo 138-bis del regolamento):
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere - premesso che:
la legge 3 maggio 1999, n. 124, concernente disposizioni urgenti in materia di personale scolastico, dispone, all'articolo 8, che il «personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni, ordine e grado è a carico dello Stato». Inoltre, stabilisce che lo stesso personale, dipendente degli enti locali, «in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presento legge» è «trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili» e garantisce al personale trasferito il riconoscimento ai fini giuridici ed economici della «anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza»;
il comma 4 del suddetto articolo stabilisce che «il trasferimento del personale di cui ai commi 2 e 3 avviene gradualmente, secondo tempi e modalità da stabilire con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l'Unione nazionale comuni, comunità montane ed enti montani (UNCEM) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), tenendo conto delle eventuali disponibilità di personale statale conseguenti alla razionalizzazione della rete scolastica, nonché della revisione delle tabelle organiche del medesimo personale da effettuare ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; in relazione al graduale trasferimento nei ruoli statali sono stabiliti, ove non già previsti, i criteri per la determinazione degli organici delle categorie del personale trasferito»;
con decreto ministeriale n. 184 del 23 luglio 1999, «Trasferimento del personale ATA dagli enti locali allo Stato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124», si dispone il trasferimento dei dipendenti degli enti locali in servizio alla data del 25 maggio 1999, nei ruoli del personale ATA statale, con inquadramento dal 1o gennaio 2000 nelle qualifiche funzionali e nei profili corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili; si demanda ad un successivo decreto del Ministero della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e programmazione economica e per la funzione pubblica, la definizione dei «criteri di inquadramento, nell'ambito del comparto scuola, finalizzati all'allineamento degli istituti retributivi del personale in questione a quelli del comparto medesimo, con riferimento alla retribuzione stipendiale, ai trattamenti accessori e al riconoscimento dei fini giuridici ed economici, nonché dell'incidenza sulle rispettivo gestioni previdenziali, dell'anzianità maturata presso gli enti, previa contrattazione collettiva, da svolgersi entro il mese di ottobre 1999, fra l'ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentative dei comparti scuola ed enti, locali, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e dell'articolo 47 della legge n. 428 del 1990»;
il previsto, successivo, decreto del ministero della pubblica istruzione (5 aprile 2001) ha «recepito» l'accordo ARAN-Rappresentanti delle organizzazioni e confederazioni sindacali in data 20 luglio 2000, sui criteri di inquadramento del personale già dipendente degli enti locali e transitato nel comparto scuola, richiamando ancora, nel preambolo, l'articolo 34 decreto legislativo n. 29 del 1993, e l'articolo 47 legge n. 428 del 1990;
sulla base di tali disposizioni dal gennaio 2000, i Provveditori agli studi hanno adottato i relativi decreti con i quali è stato disposto il passaggio nei ruoli dello Stato di detto personale ed i lavoratori sono stati trasferiti nei ruoli del personale ATA dello Stato con le qualifiche corrispondenti e mantenuti in servizio presso la medesima scuola;
successivamente l'amministrazione scolastica ha provveduto all'inquadramento dei lavoratori ATA transitati ed al riconoscimento dell'anzianità, che però non risultava corrispondere a quella maturata preso l'ente locale di provenienza;
la stessa amministrazione, difatti, ritenendo che il decreto interministeriale 5 aprile 2001 avesse disciplinato anche il riconoscimento dell'anzianità maturata presso l'Ente locale, ha riconosciuto ai lavoratori in questione un'anzianità di gran lunga inferiore sulla base del «maturato economico»;
la Corte di cassazione ha ribadito, in più sentenze, il diritto del personale ATA-ex Enti Locali al riconoscimento dell'intera anzianità maturata presso l'ente di provenienza -:
se alla luce di quanto sopra, il Ministro interrogato non ritenga urgente e necessario ripristinare, attraverso provvedimenti, anche normativi, urga omnes, il diritto dei lavoratori ATA della scuola, provenienti dagli enti locali, con il pieno riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'intera anzianità giuridica ed economica maturata presso l'ente dà provenienza, con la conseguente abrogazione del comma 218 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2006.
(2-00332)«Satta, Fabris».
Interrogazione a risposta in Commissione:
DE SIMONE. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
come specificato dalle norme vigenti e dal CCNL, per ottenere l'inquadramento in aree specifiche come Assistente Tecnico è necessario il Diploma di qualifica statale conseguito con tre anni di studi presso gli istituti statali, o il diploma di maturità corrispondente alle aree specifiche, o il diploma di scuola media integrato con specifico attestato di qualifica regionale con il piano di studi equivalente per durata e contenuti all'area d'indirizzo del diploma di qualifica statale;
il decreto prot. n. 13068 del 9 ottobre 2006 dell'Ufficio scolastico provinciale di Palermo, in esecuzione della sentenza n. 2110/04 del tribunale di Palermo, ha riconosciuto al personale transitato dagli enti locali (comune di Palermo) nello Stato (scuola), l'inquadramento nel livello B2 CCNL con il profilo di Assistente Tecnico, per le sole aree AR 20 e AR 02 anche a persone in possesso della sola licenza elementare, prevedendo per le stesse la frequenza di un corso di formazione di appena 300 ore gestito dall'amministrazione scolastica;
pur condividendo il principio sancito da queste sentenze del riconoscimento di un diritto acquisito, nella fattispecie il quarto livello maturato presso gli enti di provenienza, il fatto che detto personale, la cui qualificazione professionale sarebbe affidata esclusivamente ad un modestissimo corso, dal prossimo 1o settembre presterà la sua opera nei laboratori delle istituzioni scolastiche getta una pesante ombra sulla qualità dei percorsi scolastici, con grave danno per l'immagine e il prestigio della scuola pubblica;
questo personale, inoltre, occuperà i posti abitualmente conferiti con incarichi a tempo determinato ai lavoratori precari inseriti nelle graduatorie provinciali di prima e terza fascia, i quali, pur essendo nel pieno possesso di tutti i titoli previsti dalla normativa, si vedranno negare il diritto al lavoro, altrettanto legittimamente acquisito;
la responsabilità per tutte tali gravi conseguenze ricade interamente sull'amministrazione scolastica e in particolare sul CSA di Palermo, che ha presentato in ritardo e quindi con effetto nullo (il trentunesimo giorno) il ricorso contro la citata sentenza che trasformava in Assistenti Tecnici il personale ex EE.LL. (enti locali) senza i necessari titoli -:
quali provvedimenti intenda adottare nei confronti di chi si è reso responsabile di questa vicenda;
quali provvedimenti intenda adottare, anche facendosi carico delle legittime aspettative dei lavoratori precari, al fine di risolvere la situazione, impedendo che si arrechino gravi danni al prestigio e alla qualità della scuola pubblica, ed al personale che in essa si è formato, garantendo al personale ex EE.LL. il ritorno presso i loro Enti di provenienza (come del resto è già avvenuto per la maggior parte di loro, 120 unità circa), dove fra l'altro si registrano in maniera cronica gravi carenze di organico, privando i cittadini di servizi necessari.
(5-00627)