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Allegato A
Seduta n. 101 del 31/1/2007
...
(Sezione 4 - Presunte irregolarità nell'esercizio dell'attività televisiva da parte dell'emittente Catalan TV, con sede ad Alghero)
VACCA e DILIBERTO. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
l'emittente televisiva Catalan Tv, con sede in Alghero (Sassari), irradia le sue trasmissioni dalla postazione di Monte Palmavera sul canale Uhf 64;
nel marzo del 2004 venne assegnata alla predetta emittente televisiva la frequenza per le trasmissioni in tecnica analogica, verosimilmente sulla base della legge n. 78 del 1999, articolo 3, che consente «l'esercizio di emittenti televisive per la ricezione e trasmissione in simultanea integrale di segnali televisivi di emittenti estere in favore delle minoranze linguistiche riconosciute», ovvero in alternativa la trasmissione in una lingua minoritaria;
la lingua minoritaria, riconosciuta dall'articolo 2 della legge n. 482 del 1999
tra le lingue e culture tutelate e diffusamente parlata nella città di Alghero, è il catalano;
detto esercizio è limitato ai soggetti espressamente previsti dall'articolo 6, comma 4, del regolamento approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con deliberazione 1o dicembre 1998, n. 78, quali fondazioni, associazioni riconosciute o non riconosciute, società cooperative prive di scopo di lucro;
in data 5 maggio 2005, l'avvocato Giulio Spanu, residente in Alghero, inviava un esposto al Corerat, nel quale manifestava alcune incongruenze circa l'esercizio di attività radiotelevisiva da parte di quella emittente, incongruenze che, a parere dell'esponente, atterrebbero alla qualificazione della società Media web società cooperativa, titolare dell'emittente, relativamente alla quale è posto in dubbio il fine di mutualità prevalente, sicuramente contemplato dalla sopra citata deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla prevalenza nel palinsesto di trasmissioni autoprodotte in lingua italiana, alla trasmissione di spot pubblicitari a pagamento in lingua italiana, alla produzione e programmazione anche durante le campagne elettorali di tribune elettorali e confronti politici in lingua italiana e secondo una ripartizione degli spazi assolutamente non rispettosa delle norme sulla cosiddetta par condicio;
con nota del 1o giugno 2005, il Corerat invitava a procedere alle indagini di competenza su quanto contenuto nel sopra citato esposto l'ispettorato territoriale delle comunicazioni, che, con nota del 3 giugno 2005, inviava la pratica al ministero delle comunicazioni per la trattazione a livello normativo;
il ministero delle comunicazioni, con nota a firma del direttore generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione, in data 3 agosto 2005 dichiarava che l'emittente svolgeva la propria attività in forza di autorizzazione alla trasmissione in lingua minoritaria riconosciuta;
le osservazioni dell'esponente avvocato Spanu hanno trovato puntuale conferma nell'istruttoria espletata dal componente del Corerat all'uopo nominato, i cui risultati sono stati presentati al comitato stesso nel corso della seduta del 3 novembre 2005;
il comitato, nella seduta del 23 novembre 2005, ritenendo di non avere poteri d'intervento, ma, nel contempo, intendendo porre in essere ogni utile iniziativa atta a favorire la corretta applicazione delle norme, inviava, con nota del 30 novembre 2005 (protocollo n. 1752), ogni atto fino a quel momento raccolto al ministero delle comunicazioni per l'adozione dei provvedimenti di legge;
con atto in data 12 dicembre 2005, l'originario esponente avvocato Spanu informava, altresì, della vicenda l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
quest'ultima autorità, con propria nota del 20 ottobre 2006, chiedeva informativa al ministero delle comunicazioni sull'attività ispettiva svolta ed eventualmente l'inoltro della segnalazione di violazione, onde poter procedere all'esercizio delle proprie competenze in materia sanzionatoria;
l'assenza a tutt'oggi d'informazione da parte del ministero delle comunicazioni in ordine a quanto richiestogli, indurrebbe l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni a ritenere che gli accertamenti effettuati abbiano sortito esito negativo -:
se il Ministro interrogato intenda dar corso alla richiesta dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e quali provvedimenti intenda adottare per la verifica delle prospettazioni dell'esponente e del Corerat, onde consentire l'applicazione delle necessarie sanzioni nel caso di effettiva violazione delle norme sopra richiamate. (3-00574)
(30 gennaio 2007)