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Allegato B
Seduta n. 101 del 31/1/2007
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AFFARI ESTERI
Interrogazioni a risposta scritta:
BUCCHINO e FEDI. - Al Ministro degli affari esteri, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
con la stipula di numerose convenzioni multilaterali e bilaterali di sicurezza sociale lo Stato italiano ha garantito nel tempo un buon livello di tutela previdenziale ai lavoratori italiani migranti;
nell'area dell'Unione Europea, la tutela sociale è assicurata da specifici regolamenti comunitari mentre sul piano bilaterale, l'Italia ha stipulato accordi di sicurezza sociale con i Paesi nei quali sono presenti importanti collettività italiane;
la finalità degli accordi di sicurezza sociale è quella di garantire la parità di trattamento di lavoratori e pensionati dei Paesi contraenti e che i contributi previdenziali versati nei vari Paesi di emigrazione non vadano perduti ma possano
essere utilizzati per perfezionare il diritto alle varie prestazioni previdenziali e consentire l'esportabilità delle stesse;
la regolare presenza di lavoratori extra-comunitari immigrati in Italia impone allo Stato italiano l'obbligo di tutelare adeguatamente i diritti previdenziali di tali lavoratori, con i criteri e le modalità con i quali ha tutelato i lavoratori italiani emigrati;
l'Unione Europea ha più volte concluso solennemente che i Paesi membri devono realizzare la parità di trattamento nel settore sociale tra cittadini comunitari e cittadini di Paesi terzi concedendo a questi ultimi un insieme di diritti uniformi ed analoghi a quelli di cui godono i cittadini dell'Unione;
i diritti previdenziali dei lavoratori extra-comunitari immigrati in Italia possono essere adeguatamente tutelati tramite la paritaria applicazione della normativa nazionale in materia di sicurezza sociale ma anche e soprattutto con la stipula di accordi bilaterali di sicurezza sociale con i Paesi di provenienza;
tali accordi possono contenere disposizioni che riguardino esclusivamente diritti previdenziali acquisiti o in via di acquisizione ed escludere invece l'esportabilità delle prestazioni legate alla residenza ed al reddito;
per gli immigrati entrati in Italia dal 1o gennaio 1996 si applicherà ai fini pensionistici il metodo di calcolo contributivo che collega l'importo della pensione ai contributi effettivamente versati;
lo Stato italiano ha ratificato ad oggi solo due convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con i Paesi di immigrazione, e cioè con Tunisia e Capoverde (sono altresì in vigore accordi con i Paesi della ex-Jugoslavia);
sono stati invece firmati da anni ma non ancora ratificati gli accordi con le Filippine ed il Marocco mentre sono stati avviati ma mai conclusi i negoziati con altri Paesi originari dei principali flussi migratori come l'Egitto -:
quale sia la politica del Governo italiano in relazione alla tutela dei diritti previdenziali dei lavoratori extra-comunitari con regolare permesso o carta di soggiorno e quali siano i motivi per cui gli accordi bilaterali di sicurezza sociale con Paesi di immigrazione già firmati o in corso di stipula non sono stati mai approvati;
quali eventuali misure si intendano adottare per verificare le reali implicazioni finanziarie che la ratifica di tali accordi comporta, anche alla luce della possibilità di limitare l'esportabilità delle prestazioni legate al reddito e alla residenza, e se non altro per procedere con la ratifica degli accordi già firmati.
(4-02376)
PICCHI. - Al Ministro degli affari esteri, al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
Carlo Parlanti, cittadino italiano, il 18 luglio 2002 dopo una permanenza in California di 6 anni, viene accusato di violenza dalla ex convivente americana, Rebecca White, con la quale aveva convissuto nei mesi precedenti;
rientrato nell'agosto 2002 in Italia, senza essere a conoscenza della denuncia a suo carico e di un mandato di cattura internazionale, peraltro mai notificato in Italia, il 5 luglio 2004 viene fermato in Germania e dopo 11 mesi estradato verso la California;
il tribunale italiano non ha ritenuto di dover chiedere al giudice tedesco l'estradizione in Italia;
pur dichiarandosi sempre innocente e aver, quindi, rifiutato nel novembre 2005 un patteggiamento che lo avrebbe visto di ritorno in Italia entro 3 mesi, nel dicembre 2005 viene giudicato colpevole per tre capi di accusa: stupro, sequestro di persona, maltrattamenti domestici;
infine nell'aprile 2006 il giudice lo condanna a 9 anni di prigione per due capi di accusa: stupro, maltrattamenti domestici;
il 15 febbraio 2007 si svolgerà il processo d'appello;
il processo, secondo quanto comunicato da fonti giornalistiche, non risulta essere tale da garantire all'imputato gli stessi standard di difesa di cui avrebbe beneficiato in Italia;
risulta insufficiente quanto finora fatto dalle istituzioni italiane per sostenere e tutelare un cittadino italiano -:
quali iniziative siano state fino ad oggi intraprese in proposito;
se intendano intervenire, ed in quale modo, presso il Governo e le istituzioni statunitensi in vista del prossimo 15 febbraio 2007 data del processo di appello a tutela degli interessi del nostro cittadino.
(4-02404)