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Allegato B
Seduta n. 101 del 31/1/2007
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TRASPORTI
Interrogazione a risposta orale:
LOCATELLI. - Al Ministro dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
il rispetto del CCNL è uno dei requisiti fondamentali attraverso il quale si garantisce l'erogazione di un servizio con standard qualitativi e di sicurezza adeguati, in particolare in un settore strategico e sensibile quale quello del sistema aeroportuale;
la Comunità europea attraverso la direttiva 96167/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità, ha inteso uniformare le regole che sovrintendono l'assistenza a terra degli operatori all'interno dei sedimi aeroportuali della Comunità europea;
tale direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento attraverso l'emanazione del decreto legislativo n. 18/99 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1999 - Supplemento ordinario n. 29;
l'articolo 2 del decreto legislativo afferma che «Al fine del presente decreto si intende per: a) aeroporto, qualsiasi terreno appositamente predisposto per l'atterraggio,
il decollo e le manovre di aeromobili, inclusi gli impianti annessi che esso può comportare per le esigenze del traffico e per il servizio degli aeromobili, nonché gli impianti necessari per fornire assistenza ai servizi aerei commerciali; b) sistema aeroportuale, un raggruppamento di due o più aeroporti che servono la stessa città o lo stesso agglomerato urbano, come indicato nel regolamento (CEE) n. 2408 del Consiglio del 23 luglio 1992; c) ente di gestione, il soggetto cui è affidato, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori presenti nell'aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato; d) utente di aeroporto o vettore, qualsiasi persona fisica o giuridica che trasporti per via aerea passeggeri, posta, merci, da e per l'aeroporto considerato; e) assistenza a terra, il servizio, tra quelli elencati nell'allegato A, reso in un aeroporto a un utente; f) autoassistenza a terra o autoproduzione, la situazione nella quale un utente fornisce direttamente a sé stesso una o più categorie di servizi dì assistenza e non stipula alcun contratto con terzi, sotto qualsiasi denominazione, avente per oggetto la prestazione dei servizi stessi; non sono considerati terzi fra loro gli utenti di cui uno detiene una partecipazione maggioritaria nell'altro, ovvero la cui partecipazione in ciascuno degli altri è detenuta a titolo maggioritario da uno stesso ente; g) prestatore di servizi di assistenza a terra, qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisce a terzi una o più categorie di servizi di assistenza a terra; h) E.N.A.C., l'Ente nazionale per l'aviazione civile, istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250;
l'articolo 13 del succitato decreto legislativo, intitolato: «requisiti di idoneità dei prestatori» stabilisce che: «L'E.N.A.C. verifica l'idoneità dei prestatori di servizi di assistenza a terra subordinata al rispetto del tipo di contratto che regola il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende di gestione e dei servizi aeroportuali di assistenza a terra ed al possesso dei seguenti requisiti: a) capitale sociale almeno pari ad un quarto del presumibile giro di affari derivante dalle attività da svolgere; b) risorse strumentali e capacità organizzative idonee in relazione alle categorie di servizio richieste; c) attestato comprovante il rispetto degli obblighi derivanti dalla legislazione sociale e sulla sicurezza del lavoro; d) copertura assicurativa adeguata ai rischi connessi all'attività da svolgere;
la S.A.C.B.O. è l'ente di gestione aeroportuale dell'aeroporto di Orio al Serio, e che applica correttamente ai propri dipendenti il CCNL Assoaeroporti;
presso lo scalo aeroportuale di Orio al Serio in provincia di Bergamo, all'interno del sedime aeroportuale, operano diverse società e cooperative che svolgono molteplici mansioni tra le quali:
UPS e DHL addette sia alla movimentazione delle merci e della posta esportate, importate o in transito, e al trattamento dei relativi documenti, sia al caricamento e lo scaricamento dell'aereo;
Aircatering addetta al trasporto e al caricamento e scaricamento di cibi e bevande sugli aeromobili;
Alpina Service addetta alla pulizia interna degli aeromobili e alla movimentazione manuale delle merci e dei container;
CoopService e Nuovo Progetto addetta alla movimentazione manuale delle merci e dei container;
l'allegato A del decreto legislativo 18/99 stabilisce che: «Ai fini e per gli effetti del presente decreto si considerano servizi di assistenza a terra, sottoposti al regime di cui al presente decreto, i seguenti servizi:
1.4. gli altri servizi di supervisione prima, durante e dopo il volo, nonché gli altri servizi amministrativi richiesti dall'utente:
3. L'assistenza bagagli comprende il trattamento dei bagagli nel locale
di smistamento, lo smistamento degli stessi, la loro preparazione in vista della partenza, il loro caricamento e scaricamento rispettivamente su e dai sistemi trasportatori da e per l'aereo, nonché il trasporto dei bagagli dal locale di smistamento alla sala di distribuzione;
4. L'assistenza merci e posta comprende:
4.1. per le merci esportate, importate o in transito, la movimentazione fisica delle merci, il trattamento dei relativi documenti, le formalità doganali e tutte le misure conservative convenute tra le parti o richieste dalle circostanze;
4.2. per la posta, in arrivo e in partenza, il trattamento fisico della corrispondenza, il trattamento dei relativi documenti e tutte le misure conservative convenute tra le parti o richieste dalle circostanze;
5.4. il caricamento e lo scaricamento dell'aereo, compresa la fornitura e la messa in opera dei mezzi necessari, nonché il trasporto dell'equipaggio e dei passeggeri tra l'aereo e l'aerostazione e il trasporto dei bagagli tra l'aeromobile e l'aerostazione;
5.7. il trasporto, il caricamento sull'aereo dei cibi e delle bevande e il relativo scaricamento;
6. L'assistenza pulizia e servizi di scalo comprende:
6.1. la pulizia esterna e interna dell'aereo, il servizio dei gabinetti e dell'acqua»;
le aziende in premessa applicano, contratti di lavoro differenti da quello dell'ente di gestione aeroportuale S.A.C.B.O.;
l'ENAC è l'ente istituzionalmente preposto a garantire il rispetto dell'applicazione del decreto legislativo 18/99, come peraltro dalle circolari EAL01 del 10 giugno 1999 ed APT/02 del 28 luglio 1999 interne dell'ente stesso -:
se siano state intraprese azioni in questi anni da parte dell'ENAC al fine di garantire la corretta ed integrale applicazione del decreto legislativo n. 18/99;
se non ritenga urgente un deciso intervento dei Governo al fine di operare un controllo presso lo scalo aeroportuale di Orio al Serio sul rispetto da parte delle aziende lì operanti dei requisiti di idoneità imposti dal citato articolo 13 del decreto legislativo n. 18/99;
se le cooperative di facchinaggio citate stiano operando all'interno del sedime aeroportuale in regime di subappalto. In caso affermativo, se questo non sia palesemente in contrasto con i dettami dell'articolo 13 che impone l'applicazione del contratto che regola il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende di gestione e dei servizi aeroportuali di assistenza a terra, ossia il CCNL Assoaeroporti e non CCNL merci-logistica per cooperative;
se situazioni simili si verifichino anche in altri aeroporti italiani.
(3-00586)
Interrogazioni a risposta in Commissione:
BOCCI e BOFFA. - Al Ministro dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
nelle Officine Grandi Riparazioni di Foligno, azienda storica del Paese, si registra una forte tensione a causa del grave comportamento di RFI e Trenitalia che continuano a disattendere intese, anche istituzionali, concordate nell'ottobre 2006;
a giudizio degli interroganti, è davvero grave l'atteggiamento di RFI e Trenitalia che, a fronte di impegni assunti con le istituzioni le organizzazioni sindacali e i lavoratori, non mette in atto azioni conseguenti dimostrando, anche a parere della Giunta Regionale dell'Umbria, inaffidabilità e scorrettezza nelle relazioni con le istituzioni e i sindacati;
il comportamento di RFI e Trenitalia si sta dimostrando particolarmente penalizzante per l'impianto folignate (700 posti di lavoro che, con l'indotto, diventano
oltre 1000) che vede compromettere di giorno in giorno l'immagine di un'Azienda importante come le Officine Grandi Riparazioni -:
quali urgenti iniziative intenda adottare per evitare l'impoverimento di una realtà imprenditoriale di enorme rilievo per il territorio, perché sia rispettato l'accordo del 18 ottobre 2006 che prevedeva le garanzie del rientro delle lavorazioni esternalizzate, l'impegno ad avviare subito procedure per il reclutamento del personale e un immediato confronto per l'organizzazione interna delle OGR;
se il Governo intenda assumere l'iniziativa di un tavolo istituzionale con enti locali, Regione dell'Umbria, organizzazioni sindacali, Trenitalia e RFI;
se intenda assumere urgenti iniziative a salvaguardia dell'occupazione e per favorire un rilancio imprenditoriale del gruppo.
(5-00632)
LOCATELLI. - Al Ministro dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
la società di trasporto aereo civile di diritto irlandese Ryanair Ltd opera in Italia dall'inizio del 2003 servendosi delle basi operative presso gli scali di Bergamo, Pisa e Roma Ciampino;
la flotta Ryanair è interamente costituita da aeromobili ottenuti con la formula dry leasing e tutti sono registrati in Irlanda;
tutto il personale navigante Ryanair distaccato in Italia da oltre un anno ha un contratto di lavoro registrato in Irlanda, quindi tasse e previdenza sono versati alle casse irlandesi;
da fonti sindacali (vedi comunicati stampa della Fit Cisl Comparto Volo) risulta che Ryanair Ltd non intende applicare al personale navigante da oltre un anno distaccato in Italia la Legge del Lavoro e Sociale italiana come previsto dal DLG n. 72 del 25 febbraio 2000 «Istituto del Distacco» con il quale è stata recepita dal nostro Paese la direttiva europea 96/71/CEE;
tutte le istituzioni di protezione sociale italiane quali: la maternità, congedi parentali, malattia pagata, vaccinazioni sono disattese. Pure la legge n. 626 «Norme per la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro» risulta inapplicata;
le stesse procedure previste dall'ENAC per l'addestramento e la certificazione degli equipaggi (sicurezza) non verrebbero assolutamente applicate. In particolare il comunicato sindacale della segreteria nazionale del Sult del 27 novembre 2006 fa rilevare come nella pratica si vola con assistenti di volo italiani, che volano in Italia, ma che per la normativa italiana non sono assistenti di volo;
in data 26 ottobre 2006 presso la sede del Ministero del Lavoro di Roma si è svolta la seconda fase di procedura di raffreddamento e conciliazione prevista dalle leggi n. 146 del 1990 e n. 83 del 2000 e della provvisoria regolamentazione di sciopero del trasporto aereo. A quanto risulta all'interrogante, sarebbe emerso dal verbale di mancato accordo che Ryanair non riconosce il sindacato italiano perché tutti gli aerei ed i contratti sono registrati in Irlanda;
da fonti sindacali, quali i comunicati stampa della Fit Cisl Comparto Volo del 19 settembre 2006 e quelli di ottobre 2006, si apprende che Ryanair Ltd non intende riconoscere la rappresentanza sindacale democraticamente eletta tra i lavoratori. I rappresentanti eletti sono stati prima trasferiti all'estero e poi licenziati assieme ad altri colleghi che promuovevano una unione sindacale;
contro tali licenziamenti sono state intraprese azioni legali;
come è emerso anche da recenti incontri dell'interrogante con alcuni lavoratori e lavoratrici i rapporti tra azienda e lavoratori sono molto tesi, quest'ultimi in
particolare lamentano atteggiamenti poco rispettosi dei diritti dei lavoratori del settore;
in particolare in un comunicato della Fit Cisl Comparto Volo di ottobre 2006 si legge: «...il nostro rappresentante sindacale ed altri colleghi colpevoli di conoscerlo, sono stati raggiunti da un ordine di trasferimento come ritorsione immediata della richiesta inviata in azienda di attivare dei tavoli sindacali per richiedere un inizio di confronto sulle gravi ed urgentissime problematiche che investono gli assistenti di volo Ryanair.»;
il 23 novembre 2006, come risulta da un articolo pubblicato sul quotidiano Liberazione, il Governo francese ha emanato un decreto-legge con il quale ha reso obbligatoria l'applicazione del codice del lavoro francese ai dipendenti di aziende straniere basate in Francia;
la stessa, da informazioni dell'ITF (International Transport Workers' Federation) è già adottata nel diritto in Germania;
da fonti ITF risulta che la corte di giustizia europea si è giudicata incompetente nel giudicare la diatriba tra la Corte del lavoro di Charleroi e Ryanair la quale non voleva riconoscere il diritto belga nel giudicare il licenziamento senza giusta causa di tre assistenti di volo che operavano presso la base di Charleroi. Quindi ha prevalso il principio della territorialità -:
quale giudizio dia il Ministro relativamente all'intera vicenda;
quali azioni intenda intraprendere al fine di garantire i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici della compagnia aerea Ryanair;
quali azioni intenda intraprendere al fine d'evitare che le compagnie aeree straniere stabilmente basate sul suolo italiano raggirino la legislazione sociale ed i diritti dei lavoratori e lavoratrici italiani.
(5-00638)
Interrogazioni a risposta scritta:
PICANO e FORMISANO. - Al Ministro dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
nel comune di Aquino della provincia di Frosinone esiste un aeroporto con una pista di 950 metri che può essere allungata di altri 400 e quindi utilizzato come aeroporto di secondo livello a servizio dei trasporti interregionali;
la sua ubicazione, intermedia tra gli aeroporti di Ciampino e di Capodichino e prossima al porto di Gaeta, alla Fiat di Cassino e ad una ricca area industriale che abbraccia province del Lazio, Campania, Molise, è vicina ad una meta di grande interesse turistico come Montecassino, su cui affluiscono più di un milione di persone l'anno;
l'aeroporto di Aquino era già stato utilizzato come scuola per sottufficiali dell'aeronautica e durante la guerra come aeroporto militare ed attualmente viene utilizzato per l'Aeroclub -:
se non ritenga opportuno predisporre uno studio, nell'ambito del piano nazionale del trasporto aereo, per verificare quale utilizzazione possa esser prevista per l'aeroporto di Aquino in favore dell'economia regionale e del territorio.
(4-02380)
MARINELLO. - Al Ministro dei trasporti, al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
l'agenzia di stampa ansa di lunedì 29 gennaio riferisce dell'ennesimo incidente verificatosi in acque internazionali la notte precedente nel Canale di Sicilia, a circa 80 miglia da Lampedusa;
vittima dell'aggressione è il motopesca della flotta di Mazara del Vallo: «Giovanni Vincenzo», che è stato bersagliato con colpi di mitraglia da una motovedetta libica che ha cercato di dirottarlo;
secondo quanto riferisce la stessa agenzia Ansa, i colpi d'arma da fuoco,
fortunatamente, non hanno provocato danni ai dieci uomini d'equipaggio e all'imbarcazione;
l'unità militare libica ha successivamente affiancato il motopesca, intimando al comandante di fare rotta verso le coste nordafricane;
è stato lo stesso capitano del motopesca a dare via radio l'allarme raccolto dalla centrale operativa delle Capitanerie di Porto, che ha consentito l'intervento della nave: «Urania» della Marina Militare, in servizio di pattugliamento nel Canale di Sicilia, che dopo un contatto radio con la motovedetta, ha scortato il peschereccio «Giovanni Vincenzo» permettendo di riprendere la sua attività di pesca -:
se non ritenga opportuno avviare una indagine al fine di verificare l'esatta dinamica dell'incidente avvenuto nel Canale di Sicilia, che costituisce l'ennesima aggressione da parte delle autorità militari libiche ai danni delle motopesche della flotta di Mazara del Vallo, che nonostante svolgano un lavoro difficile, rischiano addirittura la propria incolumità per cause a loro non imputabili;
se non intenda allestire con l'ausilio della marina militare italiana un piano di sorveglianza, per assicurare punti di vigilanza per la salvaguardia e la sicurezza in mare nei confronti dei nostri pescherecci, dato che la maggior parte degli incidenti sono avvenuti in acque internazionali;
se non ritenga infine necessario avviare una concreta iniziativa con le autorità libiche per raggiungere un accordo al fine di definire in maniera permanente la risoluzione degli incidenti che costantemente si verificano nelle acque internazionali del Canale di Sicilia e restituiscano ai lavoratori della flotta di Mazara del Vallo, tranquillità e sicurezza del lavoro che si svolge spesso in condizioni di evidente disagio e grave pericolo.
(4-02401)