Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Allegato B
Seduta n. 102 del 1/2/2007
...
POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
Interpellanza urgente (ex articolo 138-bis del regolamento):
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, per sapere - premesso che:
dal 1999 al 2006 i rilasci in campo aperto di piante geneticamente modificate sono passati da 256 a 2;
la direttiva 2001/18/CE parte B, regola il rilascio in campo a fini sperimentali degli organismi geneticamente modificati;
l'Italia ha recepito tale direttiva con il decreto legislativo n. 224/2003 affidando le relative competenze al ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare;
l'autorità competente all'esame delle notifiche per il rilascio in campo aperto degli OGM è la Commissione interministeriale di valutazione presso il predetto ministero, composta da esperti nominati da diversi dicasteri;
il decreto legislativo in questione all'articolo 8, comma 6 ha delegato al ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, l'emanazione delle prescrizioni per la preservazione dell'agrobiodiversità, un adempimento non previsto dalla direttiva di riferimento;
il 29 marzo 2005, il ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ha provveduto all'emanazione del decreto sulla preservazione dell'agrobiodiversità;
il predetto decreto, oltre a prevedere l'obbligo per le regioni di identificare le aree pubbliche in cui effettuare la sperimentazione di OGM in campo aperto, rimanda la propria operatività alla pubblicazione di protocolli tecnici suddivisi per varietà vegetali;
alcune regioni hanno provveduto all'individuazione delle aree;
il ministero delle politiche agricole alimentari e forestali non ha tuttora approvato né tanto meno pubblicato i protocolli tecnici che consentirebbero una ripresa delle sperimentazioni in campo aperto;
oltre 120 scienziati provenienti da 25 Paesi, hanno sottoscritto un appello alla Commissione europea, al fine di intervenire sull'Italia per una corretta applicazione delle normative comunitarie sul rilascio deliberato di OGM a fini sperimentali;
la Commissione europea attualmente sta valutando la congruità del recepimento della direttiva 2001/18/CE nel nostro Paese;
in assenza di protocolli tecnici le autorizzazioni per le sperimentazioni in campo aperto di OGM risultano improcedibili;
in particolare un'autorizzazione richiesta dall'Università di Catania per il rilascio in campo di una varietà di limone resistente ad attacchi fungini è in attesa del nulla osta, da quasi due anni da parte della Commissione interministeriale di valutazione -:
quali misure intenda adottare il Ministro interpellato, affinché la ricerca in campo aperto di OGM pubblica e privata sia resa praticabile in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva comunitaria 2001/18/CE.
(2-00345)
«Marinello, Paolo Russo, Carfagna, Fallica, Bertolini, Tortoli, Angelino Alfano, Caligiuri, Testoni, Simeoni, Campa, Stagno D'Alcontres, Gregorio Fontana, Osvaldo Napoli, Pelino, Mistrello Destro, Misuraca, Romele, Verro, Di Virgilio, Cicu, Lupi, Cossiga, Pizzolante, Floresta, Grimaldi, Bruno, Zorzato, Pili, Franzoso, Giuseppe Fini, Reina, Lazzari, Ponzo, Fratta Pasini, Gioacchino Alfano, Romani, Della Vedova, Ceccacci Rubino, Brusco, Fedele, Ceroni, Paroli, Dell'Elce, Craxi, Boniver, Lainati, Mormino».
Interrogazioni a risposta in Commissione:
LION. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
in sede di Conferenza Stato Regioni del 14 dicembre 2006, è stata siglata un'intesa tra il Ministero delle Politiche Agricole e le Regioni, che prevede, tra l'altro, la sospensione del pagamento della PAC ai produttori considerati non in regola con il versamenti delle cd. «multe quote-latte»;
in data 22 dicembre 2006, l'AGEA emanava la circolare ACIU.2006.871, con la quale indicava la: «procedura di recupero del prelievo supplementare mediante compensazione con gli aiuti comunitari»;
la circolare AGEA (attuativa dell'intesa Stato-Regioni), prevede che:
1) Vengano iscritte nel registro debitori AGEA le somme dovute che risultano certe liquide ed esigibili, come di seguito identificate:
1.1) prelievo supplementare e interessi per il periodo 2005-2006 per il quale non risulta notificato all'AGEA un provvedimento giurisdizionale di sospensione o annullamento;
1.2) prelievo supplementare e interessi dalla campagna 1995-1996 alla campagna 2004-2005 che risultano esigibili a fronte di una sentenza favorevole all'amministrazione notificata ad AGEA;
1.3) sono escluse le somme per le quali le Regioni hanno gia richiesto ai concessionari l'iscrizione a ruolo. Per tali soggetti si procede regolarmente al pagamento degli aiuti comunitari;
2) Per le restanti somme dovute a titolo di prelievo supplementare e interessi che nel SIAN (sistema informativo agricolo nazionale) risultano attualmente esigibili:
2.1) l'AGEA comunica l'elenco dei produttori interessati agli organismi pagatori che sospendono temporaneamente nei loro confronti, a titolo cautelativo, il pagamento degli aiuti comunitari;
2.2) le Regioni procedono ad una verifica della documentazione in loro possesso sullo stato della riscossione;
2.3) le Regioni forniscono ad AGEA le relative informazioni, con le modalità in uso, entro il 30 aprile 2007;
2.4) trascorso tale termine, senza alcuna comunicazione da parte delle Regioni, l'AGEA iscrive nel registro dei debitori le somme dovute che risultano certe liquide ed esigibili e comunica l'annullamento delle sospensioni temporanee;
3) tutti i debiti iscritti nel registro inibiscono la trasferibilità dei titoli fino a
concorrenza dell'importo dovuto, con la sola eccezione dei trasferimenti per «restituzione da affitto quota latte»;
commentando il contenuto dell'intesa Stato-Regioni del 14 dicembre 2006, il Sottosegretario al Ministero delle Politiche Agricole, Guido Tampieri, in un'intervista pubblicata a pag. 2 di AGRISOLE del 12-18 gennaio 2007 (settimanale del «Sole 24 Ore»), ha dichiarato che: «Chi non ha aderito alla rateizzazione delle multe sulle quote latte trova ancora una porta aperta. Chi deve ancora pagare il superprelievo non riceverà in sostanza i contributi comunitari e nazionali, che saranno trattenuti a compensazione degli importi dovuti;
a diversi allevatori dell'Emilia-Romagna sono state notificate, a seguito di provvedimenti delle Province, le cartelle esattoriali per il mancato pagamento del prelievo supplementare relativo ad alcune annate lattiere;
una parte delle sopra citate cartelle esattoriali è stata notificata nei giorni 7, 8 e 10 gennaio 2007, quindi successivamete alla stipula dell'intesa Stato-Regioni (14 dicembre 2006), ed alla emanazione della circolare AGEA (22 dicembre 2006);
le cartelle esattoriali (in particolare quelle notificate successivamente all'intesa Stato-Regioni ed alla circolare AGEA 22 dicembre 2006), determinano una disparità di trattamento tra allevatori, infatti, i produttori debitori di prelievo ma non interessati dalle cartelle esattoriali, potranno pagare il proprio debito nel tempo mediante la «trattenuta» degli aiuti comunitari PAC, mentre i produttori destinatari delle cartelle esattoriali non potranno beneficiare di questa dilazione;
nella crisi complessiva del settore agricolo, uno dei camparti maggiormente penalizzati è quello lattiero-caseario, che interessa la quasi totalità delle aziende agricole emiliane, stante la presenza nel territorio regionale dei comparti del Parmigiano-Reggiano (Parma, Reggio-Emilia, Modena, Bologna), e del Grana Padano (Piacenza e Ferrara);
il regime delle quote-latte è identificato pressoché unanimemente come il «cancro» che ha concorso a determinare la pesante crisi del settore lattiero-caseario, alterando le dinamiche di mercato ed aggravando enormemente i costi a carico degli allevatori;
nella sola provincia di Parma, l'Associazione provinciale allevatori e l'Assessorato all'agricoltura, prevedono che entro il 31 marzo 2007 si verificherà la chiusura di oltre 250 aziende agricole produttrici di latte, con conseguente chiusura di numerosi caseifici cooperativi;
la quasi totalità dei produttori lattieri dell'Emilia-Romagna (ad eccezione delle zone di montagna che beneficiano della compensazione prioritaria), sono stati colpiti dal prelievo supplementare, almeno per alcune annate lattiere;
otre ad alterare le dinamiche di mercato tra allevatori, il «regime delle quote-latte» ha danneggiato i consumatori, agevolando la diffusione di prodotti lattiero-caseari esteri di scarsa qualità e dubbia salubrità, favoriti dal differenziale di prezzo che penalizza i prodotti realizzati con il latte «made in Italy», i quali devono scontrare i costi del contingentamento produttivo imposto dalle «quote-latte» -:
se non intenda avviare con le Province interessate una verifica finalizzata alla revoca delle cartelle esattoriali notificate ai produttori lattieri (per il pagamento del prelievo supplementare), al fine di consentire a tutti i produttori «debitori di prelievo», di saldare quanto loro dovuto ad AGEA, attraverso lo strumento della trattenuta degli aiuti PAC, senza distinzioni e disparità di trattamento tra gli allevatori a cui sono gia state notificate le cartelle esattoriali e coloro a cui le cartelle non sono state notificate;
se non ritenga necessario attivarsi perché sia predisposto una procedura ufficiale di rateizzazione che investa la totalità dei prelievi supplementari pregressi,
consentendo ai produttori di concorrere al pagamento delle rate mediante la «rinuncia» agli aiuti PAC.
(5-00653)
FRANCI e ZUCCHI. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
nei giorni scorsi su alcuni giornali nazionali è apparsa la ricostruzione «alquanto tormentata» del lavoro svolto negli ultimi quattro anni dal «Comitato Nazionale Italiano per il collegamento tra il Governo Italiano e le Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura»;
l'Ente dispone per lo svolgimento delle proprie attività per l'anno in corso la somma di euro 750.000;
nel corso degli ultimi anni il comitato si è unito 3 volte;
di fatto l'attività svolta è pressoché inesistente;
la Corte dei Conti ripetutamente è intervenuta per ribadire l'opportunità della soppressione di tale ente;
non risultando giunte smentite in merito a tale ricostruzione dell'attività dell'ente, questo stato di cose genera preoccupazioni ed accentua la diffidenza dei cittadini nei confronti del funzionamento dell'istituzione -:
se tali ricostruzioni risultino fondate, e quali iniziative intenda assumere nei confronti di un ente che risulterebbe di scarsa efficienza e di dubbia utilità.
(5-00654)
Interrogazione a risposta scritta:
MARINELLO, ROMELE, IANNARILLI e LICASTRO SCARDINO. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, al Ministro per le politiche europee. - Per sapere - premesso che:
l'applicazione del Regolamento (Ce) n. 2080/2005 del 19 dicembre 2005, recante «modalità di applicazione del regolamento (Ce) n. 865/2004 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni di operatori del settore oleicolo, i loro programmi di attività e il relativo finanziamento», che ha trovato concreta attuazione con il decreto ministeriale del 30 gennaio 2006, n. 31, assume una particolare rilevanza per quanto riguarda il riconoscimento dell'IVA, ponendo un serio problema nell'ambito delle spese ammissibili al finanziamento, rispetto alla quale (in coerenza con la normativa vigente in materia), si evidenzia la non possibilità da parte dell'amministrazione di riconoscere alcun importo a titolo di IVA, in fase di erogazione del contributo in questione;
infatti l'impostazione prevista dai Regolamenti (Ce) n. 1145/03 (allegato 1) e n. 16/03 (allegato 2), in base ai quali gli esborsi a titolo IVA, costituiscono una spesa ammissibile se definitivamente sostenuti dal beneficiario finale, sono specificatamente riferiti rispettivamente: al cofinanziamento dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione;
pertanto essi non sono direttamente applicabili al Fondo europeo agricolo di garanzia-FEOAGA, nel cui ambito di applicazione gli importi a titolo di IVA non sono ammissibili al finanziamento in questione, anche se definitivamente sostenuti dal beneficiario finale e indipendentemente dalla tipologia di cofinanziamento (comunitario, nazionale, privato);
in tal senso si è espressa infatti fin dal 1998, la Commissione europea che ha spiegato come non siano applicabili al FEOAGA, i principi di ammissibilità al finanziamento delle spese a titolo di IVA da parte dei Fondi strutturali;
tale orientamento è stato ribadito inoltre, in occasione dell'applicazione del Regolamento (Ce) n. 1334/02, riguardante la prima fase di attuazione dei programmi in oggetto, nell'ambito della quale i servizi comunitari hanno riscontrato una richiesta
di parere formulata al riguardo dalle autorità greche;
dalle considerazioni suesposte emerge come la problematica in oggetto risulta di assoluta rilevanza, anche perché potrebbe compromettere l'impiego finanziario e determinare conseguentemente, l'escussione della prevista garanzia fideiussoria a carico delle organizzazioni e la perdita per l'Italia delle relative risorse;
tenuto conto inoltre che l'Italia è tra le pochissime realtà che utilizza i finanziamenti derivanti dai Regolamenti predetti, le conseguenze che ne potrebbero derivare sono di un danno rilevante;
considerando fra l'altro, la rilevanza strategica che la questione assume nella prospettiva di sviluppo degli interventi di qualità e di promozione previsto dalla nuova politica agricola comune (PAC) e dalla nuova organizzazione comune di mercato (OCM) dell'olio di oliva, risulta pertanto necessario individuare una soluzione legislativa -:
se non ritenga opportuno adottare, attraverso un apposito provvedimento normativo, un regime di esenzione dall'IVA per le transazioni finanziarie connesse alla realizzazione di progetti cofinanziati dalla Comunità europea, attraverso il FEOAGA, così da eliminare limitatamente a tale fattispecie, le distorsioni generate dal cuneo fiscale;
se non ritenga altresì opportuno intervenire in sede comunitaria, affinché ai fini dell'ammissibilità degli importi spesi a titolo di IVA, sia applicabile anche per il FEOAGA, l'impostazione prevista dai predetti Regolamenti (Ce) n. 1145/03 e n. 16/03;
se non ritenga infine opportuno impegnarsi per far recepire nei Regolamenti di attuazione dalla nuova PAC e della nuova OCM, dell'olio d'oliva, la disposizione prevista dal Regolamento (Ce) del 10 marzo 2004 n. 448/2004, in particolare: Norma n. 7 IVA e altre imposte e tasse».
(4-02420)