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Allegato A
Seduta n. 104 del 6/2/2007
...
(A.C. 626-A/R - Sezione 3)
ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Capo I
COMMISSIONE NAZIONALE PER LA PROMOZIONE E LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI
Art. 1.
(Istituzione e composizione della Commissione nazionale per la promozione e la tutela dei diritti umani).
1. È istituita la Commissione nazionale per la promozione e la tutela dei diritti umani, di seguito denominata Commissione, con lo scopo di promuovere e di tutelare i diritti fondamentali della persona, riconosciuti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte.
2. La Commissione opera in autonomia e indipendenza.
3. La Commissione è organo collegiale costituito dal presidente, nominato con determinazione adottata di intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, e da altri otto componenti eletti, con voto limitato a due, in numero di quattro dal Senato della Repubblica e in numero di quattro dalla Camera dei deputati.
4. Il presidente e gli altri componenti durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per più di una volta. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato sono attivate le procedure per la nomina del nuovo presidente e per l'elezione dei nuovi componenti.
5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e gli altri componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.
6. Le indennità del presidente e degli altri componenti sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo 7, comma 6, nell'ambito di una dotazione finanziaria complessiva non superiore a 2.340.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO
Capo I
COMMISSIONE NAZIONALE PER LA PROMOZIONE E LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI
ART. 1.
(Istituzione e composizione della Commissione nazionale per la promozione e la tutela dei diritti umani).
Sopprimerlo.
1. 1. Cota, Stucchi.
Al comma 1, sostituire la parola: tutela con la seguente: protezione.
Conseguentemente, alla rubrica sostituire la parola: tutela con la seguente: protezione.
1. 501. La Commissione.
Sopprimere il comma 2.
1. 3. Cota, Stucchi.
Sopprimere il comma 3.
1. 5. Cota, Stucchi.
Al comma 3, sostituire le parole: determinazione adottata di intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati con le seguenti: decreto del Presidente della Repubblica.
1. 6. Cota, Stucchi.
Al comma 3, sostituire le parole da: otto componenti fino alla fine del comma con le seguenti: due componenti eletti in numero di uno dal Senato della Repubblica e in numero di uno dalla Camera dei deputati.
1. 62. Costa.
Al comma 3, sostituire le parole da: otto componenti fino alla fine del comma con le seguenti: quattro componenti eletti in numero di due dal Senato della Repubblica e in numero di due dalla Camera dei deputati.
1. 7. Cota, Stucchi.
Al comma 3, sostituire le parole da: otto componenti fino alla fine del comma con le seguenti: quattro componenti eletti, con voto limitato a uno, in numero di due dal Senato della Repubblica e in numero di due dalla Camera dei deputati.
*1. 16. Benedetti Valentini, Bocchino, Contento, Cirielli, Holzmann.
Al comma 3, sostituire le parole da: otto componenti fino alla fine del comma con le seguenti: quattro componenti eletti, con voto limitato a uno, in numero di due dal Senato della Repubblica e in numero di due dalla Camera dei deputati.
*1. 63. Palomba.
Al comma 3, sostituire le parole da: eletti fino alla fine del comma con le seguenti: altamente qualificati nel settore dei diritti umani, di riconosciuta indipendenza, designati dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Nella composizione della Commissione nessuno dei due generi deve superare il numero di cinque membri, compreso il presidente.
1. 61. De Zulueta.
Al comma 3, dopo le parole: con voto limitato a due aggiungere le seguenti:, un uomo e una donna.
1. 60. De Zulueta.
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Risultano eletti in ciascun ramo del Parlamento i due uomini e le due donne che riportano rispettivamente il maggior numero di voti.
1. 502. La Commissione.
Sopprimere il comma 4.
1. 10. Cota, Stucchi.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: due anni.
1. 12. Cota, Stucchi.
Sopprimere il comma 5.
1. 13. Cota, Stucchi.
Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: o magistrati in attività di servizio.
1. 64. Palomba.
Sopprimere il comma 6.
*1. 14. Cota, Stucchi.
Sopprimere il comma 6.
*1. 65. Costa.
Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Al presidente ed agli altri componenti è riconosciuto, con il regolamento di cui all'articolo 7, esclusivamente un gettone di presenza. Non è prevista la corresponsione di alcuna indennità di carica.
1. 66. Costa.
Al comma 6, sostituire le parole: 2.340.000 euro con le seguenti: 200.000 euro.
1. 67. Costa.
Al comma 6, sostituire le parole: 2.340.000 euro con le seguenti: 1.300.000 euro.
1. 68. Palomba.
Al comma 6, sostituire le parole: 2.340.000 euro con le seguenti: 1.340.000 euro.
1. 17. Benedetti Valentini, Bocchino, Contento, Cirielli, Holzmann.
Al comma 6, sostituire le parole: annui a decorrere dall'anno 2007 con le seguenti: per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
1. 500. La Commissione.
Al comma 6, sostituire le parole: dall'anno 2007 con le seguenti: dall'anno 2008.
1. 15. Cota, Stucchi.