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Allegato B
Seduta n. 104 del 6/2/2007
...
ECONOMIA E FINANZE
Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:
VI Commissione:
FLUVI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
all'inizio del mese di dicembre 2006, il tribunale di Brescia ha emesso una sentenza in merito al crack Italcase-Bagaglino;
i giudici del tribunale di Brescia, accogliendo le richieste del pubblico ministero, hanno condannato alcuni componenti dei consigli di amministrazione, di tre Istituti di credito. I banchieri in questione, secondo la sentenza di primo grado del tribunale di Brescia, hanno cercato di fare gli interessi dei propri istituti ai danni di quelli degli altri creditori;
a seguito di tale sentenza i consigli di amministrazione delle banche interessate hanno sospeso dalle cariche, in conformità con il regolamento sui requisiti di onorabilità, i dirigenti condannati; contemporaneamente tali consigli di amministrazione hanno convocato, sempre a norma del
regolamento di cui sopra, le assemblee degli azionisti per trattare «...l'eventuale revoca dei soggeti, dei quali ha dichiarato la sospensione...» (articolo 6 decreto ministeriale 18 agosto 1998, n. 161). Le Assemblee dei soci hanno, fino ad oggi, reintegrato gli amministratori in questione;
a parere dell'interrogante, quello dei «requisiti di onorabilità» è tema troppo importante ed allo stesso tempo delicato per essere lasciato alla sola valutazione delle Assemblee degli azionisti. Il nostro Paese, negli ultimi anni, è stato scosso da numerosi crack finanziari che hanno compromesso il rapporto di fiducia fra risparmiatori/investitori ed i mercati finanziari. È necessario operare con rigore, trasparenza, responsabilità al fine di ristabilire quel rapporto di fiducia. Non occorre ripetere, in questa sede, che gli interessi degli azionisti non sempre coincidono con quelli generali -:
se non ritenga opportuno verificare la possibilità di adottare idonei strumenti legislativi tesi a sottrarre questa materia alle competenze degli organi societari.
(5-00661)
LEO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
la legge n. 296 del 2006, legge finanziaria per il 2007, ha disposto, al comma 266 dell'articolo 1, una modifica all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, il quale ora prevede che, al fini Irap, «a) sono ammessi in deduzione: ... 2) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazioni e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo pari a 5.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta; ... 4) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazioni e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato»;
la predetta legge n. 296 del 2006 dispone, relativamente all'entrata in vigore delle predette agevolazioni (cosiddetta riduzione del «cuneo fiscale»), che «le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2) e 4) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come da ultimo modificato dal comma 266, spettano, subordinatamente all'autorizzazione delle competenti autorità europee, a decorrere dal mese di febbraio 2007 nella misura del 50 per cento e per il loro intero ammontare a decorrere dal successivo mese di luglio, con conseguente ragguaglio ad anno di quella prevista dal citato numero 2)»;
la Finanziaria 2007 prevede inoltre, all'articolo 1 comma 269, che «nella determinazione dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo d'imposta in corso al 1o febbraio 2007, può assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore imposta che si sarebbe determinata applicando in tale periodo le disposizioni dei commi 266, 267 e 268»;
la disciplina concernente il divieto di aiuti di Stato alle imprese è contenuta essenzialmente negli articoli 87 e 88 del Trattato CEE del 25 maggio 1957;
il Regolamento (CE) n. 659/1999 del 22 marzo 1999, recante le modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE dispone, all'articolo 2, che «qualsiasi progetto di concessione di un nuovo aiuto
deve essere notificato tempestivamente alla Commissione dallo Stato membro interessato»;
il predetto Regolamento (CE) n. 659/1999 del 22 marzo 1999 dispone altresì, all'articolo 7, che «la Commissione si adopera per adottare una decisione entro 18 mesi dall'avvio della procedura» e che «questo termine può essere prorogato di comune accordo tra la Commissione e lo Stato membro interessato» -:
se la notifica di cui all'articolo 2 del citato Regolamento (CE) n. 659/1999 sia stata effettuata, in quanto la predetta agevolazione di cui all'articolo 1, comma 266 della legge Finanziaria 2007 si rende fruibile a decorrere dal mese di febbraio 2007 (sebbene parzialmente) solo «subordinatamente all'autorizzazione delle competenti autorità europee»: tale precisazione appare quantomai necessaria, in considerazione del fatto che, ai sensi dell'articolo 7 del citato Regolamento (CE), la Commissione può impiegare fino a 18 mesi per autorizzare formalmente la fruizione dell'aiuto di Stato, determinando la paradossale conseguenza (se l'autorizzazione non fosse stata ancora notificata e se la Commissione si pronunciasse tra 18 mesi) che la stessa sarebbe concessa non prima del mese di luglio-agosto 2008, e non potrebbe essere utilizzata per tutto il 2007 dai contribuenti, i quali, in tal caso, non potrebbero tenere conto della riduzione del «cuneo fiscale» né in sede di versamento dell'acconto né in sede di versamento del saldo.
(5-00662)
BORGHESI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
con l'interrogazione n. 5-621 il sottoscritto aveva richiesto al Governo valutazioni su una questione, ottenendo però risposte non perfettamente conferenti;
l'interrogante richiede dunque valutazioni sui seguenti elementi:
l'articolo 1, comma 44, della legge n. 296 del 2006 dispone che il sistema del reverse-charge IVA si applica «... alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore»;
con circolare n. 37 del 29 dicembre 2006 l'Agenzia delle Entrate ha individuato il settore edile interessato dalla normativa in questione facendo riferimento ai codici di attività di cui alla sezione «F» della tabella ATECOFIN-2004 specificandone inoltre l'applicabilità anche alle attività di «...costruzione di opere del genio civile come autostrade, strade, ponti, gallerie, strade ferrate, campi di aviazione, porti e altre opere idrauliche, la costruzione di sistemi di irrigazione e di fognatura, impianti industriali, condotte e linee elettriche, impianti sportivi eccetera ...»;
la società «Sensi srl», in base ad un contratto di appalto da «Telecom Italia Spa» e da «Enel Spa», realizza infrastrutture mediante la posa di cavi sotterranei ed aerei per il collegamento degli utenti dalle centrali alle prime prese (settore telefonico) e dalle cabine al contatore (settore elettrico);
la medesima società «Sensi srl», per la realizzazione delle infrastrutture, si avvale anche dell'opera di subappaltatori -:
se le attività sopra specificate, vale a dire la posa di cavi sotterranei ed aerei per il collegamento degli utenti dalle centrali alle prime prese (settore telefonico) e dalle cabine al contatore (settore elettrico) rientrino nei codici di attività di cui alla sezione f) della tabella ATECOFIN-2004 citata in precedenza.
(5-00663)
FUGATTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 286, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, stabilisce che, qualora siano contestate, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese, ovvero per un periodo da un mese a sei mesi se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di 50.000 euro;
come risulta anche dalla stampa locale, in Trentino è partita nei giorni scorsi una massiccia azione della Guardia di Finanza, che ha portato a centinaia di controlli concentrati in pochissimi giorni;
secondo il Viceministro Visco l'evasione fiscale sarebbe data per l'80 per cento dal settore terziario e solo per il 20 per cento dall'industria e dall'agricoltura;
l'obiettivo della lotta all'evasione fiscale è pienamente condiviso, ma non deve trasformarsi in una «crociata» contro alcune categorie e concentrarsi solo in alcune zone del territorio nazionale; i controlli della Guardia di finanza devono costituire deterrente all'evasione e non devono trasformarsi in un attacco indiscriminato ai commercianti e agli artigiani -:
quanti controlli siano stati effettuati dall'inizio del 2007 nella Regione Trentino Alto Adige, e nelle Regioni Veneto, Sicilia, Puglia e Campania, e quante infrazioni all'obbligo di emissione dello scontrino o della ricevuta siano state riscontrate nelle stesse regioni.
(5-00664)
REINA, ZELLER, BRUGGER, WIDMANN, BEZZI e NICCO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il decreto fiscale n. 262 del 2006, collegato alla legge finanziaria per il 2007, modificando l'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ha soppresso le norme sulla deducibilità delle spese per le auto aziendali, con evidenti finalità, specificate nella relazione tecnica, di compensazione delle spese sostenute dallo Stato, derivanti dalla sentenza della Corte di giustizia europea, che ha stabilito il rimborso al contribuente delle somme versate in virtù di una norma illegittima in materia di detraibilità dell'IVA sugli autoveicoli e motoveicoli;
la norma introdotta dal decreto n. 262 del 2006 prevede, in materia di deducibilità delle auto aziendali, un differenziazione in merito all'attività svolta: in linea generale, per le imprese non è più deducibile alcun costo per l'acquisto o la gestione delle autovetture; salvo casi limitati, solo nel caso di attività di agenzia o di rappresentanza di commercio rimane possibile detrarre fino all'80 per cento delle spese (entro il limite dei 50 milioni di lire), mentre nel caso di esercizio di arti e professioni si prevede la riduzione dal 50 al 25 per cento della parte detraibile (entro un limite di 35 milioni di lire e per un solo veicolo in caso di società semplici o associazioni);
il Governo, con l'accettazione di un ordine del giorno in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2007, ha assunto l'impegno a rivedere la normativa in materia, introducendo un regime di equità, che prescinda dal tipo di attività svolta, e che tenga conto del fatto che l'auto aziendale rappresenta un costo effettivo o, quantomeno, forfetario di produzione per le aziende;
la norma in questione ha sollevato tante polemiche, poiché con le disposizioni attuali le aziende sono aggravate di costi che le rendono meno concorrenziali sul mercato europeo e internazionale;
la Commissione europea ha autorizzato l'Italia a presentare al Consiglio europeo la richiesta di limitare al 40 per cento la detrazione Iva sui veicoli fino a nove posti, diversi da quelli che qualificano l'attività dell'impresa, dalle auto degli agenti e rappresentanti e ad uso pubblico;
considerato che la «stretta» in materia di deducibilità è stata motivata con l'irreperibilità delle risorse necessarie per la copertura del maggior onere imprevisto in seguito alla sentenza della Corte europea, le limitazioni previste dovrebbero essere attenuate una volta che a detrazione al 40 per cento sarà autorizzata dal Consiglio europeo;
dai dati preliminari del Ministero dell'economia emerge inoltre che nel 2006 il gettito Iva non ha risentito, in modo diretto o indiretto, dell'effetto-sentenza, anche in quanto l'incremento è stato dell'8,7 per cento e quindi l'andamento dei conti pubblici è molto migliore di quanto previsto ancora nel mese di ottobre scorso -:
se il Governo non intenda assumere iniziative per rivedere la normativa in materia di deducibilità dei veicoli aziendali e delle relative spese, reintroducendo il regime di detrazioni vigente prima dell'entrata in vigore del decreto n. 62 del 2006 e con detraibilità dell'Iva limitata al 40 per cento.
(5-00665)