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Allegato B
Seduta n. 104 del 6/2/2007
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SALUTE
Interpellanza urgente (ex articolo 138-bis del regolamento):
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, per sapere - premesso che:
con l'arrivo della stagione invernale, nelle ultime settimane si è registrata una preoccupante ripresa dei casi di influenza aviaria in molti Paesi del mondo: il Giappone, la Corea del Sud e l'Ungheria sono in allarme per la presenza del virus nei propri allevamenti e l'Indonesia ha confermato il decesso di una bambina di sei anni affetta dall'influenza aviaria, il sessantatreesimo nella storia del Paese dal 2003 ad oggi;
secondo dati ufficiali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che continua a raccomandare ai Governi Nazionali la massima allerta nei confronti del virus H5N1, i casi di influenza aviaria nell'uomo confermati dal 2003 ad oggi sono 270, i decessi 164, i Paesi con esseri umani infettati 10;
a seguito dell'emergenza verificatisi nella seconda metà del 2005, lo scorso inverno anche l'Italia ha ritenuto opportuno dotarsi, in linea con le indicazioni dell'OMS, di un sistema di norme e di un pacchetto di vigilanza sanitaria per prevenire, gestire e rispondere a un'eventuale crisi da influenza aviaria;
il Parlamento ha approvato la legge n. 244 del 2005, che indica le misure urgenti da intraprendere nei confronti di un evento pandemico. Tra queste, l'istituzione di una specifica unità di crisi all'interno del CCM (Centro Controllo per le Malattie) per monitorare lo sviluppo di un'eventuale pandemia, l'acquisto di farmaci
antivirali da parte dello Stato e la stesura di un Piano Pandemico Nazionale;
il Piano Pandemico, pubblicato nel luglio del 2006, si sviluppa secondo le sei fasi pandemiche dichiarate dall'OMS, prevedendo per ogni fase e livello una serie di obiettivi ed azioni;
dal punto di vista della vigilanza veterinaria, il nostro Paese può vantare un efficiente livello di organizzazione e una puntuale strategia di risposta operativa dei propri servizi rispetto all'eventualità di una nuova crisi da influenza aviaria. La regolare sorveglianza nella filiera avicola, l'applicazione di misure di biosicurezza e un attento controllo sulle importazioni sono le principali tra le attività poste in essere dallo Stato finalizzate a garantire un adeguato livello di protezione;
a tali stringenti misure di vigilanza veterinaria non sembra corrispondere un'eguale preparazione del nostro Paese dal punto di vista della vigilanza sanitaria. Nonostante l'Organizzazione Mondiale detta Sanità abbia a più riprese raccomandato ai singoli Governi di dotarsi nel breve periodo di una significativa copertura di farmaci antivirali, risulta all'interrogante che il nostro Paese abbia deciso di optare per delle strategie di risposta in controtendenza rispetto alle indicazione dell'OMS e alle politiche di tutti i Paesi europei;
sebbene l'OMS raccomandi ai Paesi una copertura di farmaci antivirali pari al 25-30 per cento della popolazione, risulta infatti che ad oggi l'Italia riesca a garantire una copertura di poco più del 6 per cento. Ciò a differenza di tutti i maggiori Paesi europei, che continuano invece ad adoperarsi per garantire soglie di copertura sempre più adeguate. Prima fra tutti è la Francia, che ha raggiunto una copertura pari al 55 per cento;
tale ritardo nell'approvvigionamento espone il nostro Paese al rischio di non poter disporre del dovuto stock di farmaci antivirali a fronte di una eventuale richiesta immediata -:
se quanto riportato dall'interrogante corrisponda al vero;
a che punto sia lo stato di attuazione del Piano Pandemico Nazionale, e se il Ministro ritenga che il nostro Paese sia adeguatamente preparato a prevenire ed eventualmente fronteggiare l'impatto di una potenziale crisi da influenza aviaria;
se il Ministro non ritenga opportuno allinearsi alle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e innalzare gli attuali livelli di copertura.
(2-00351)«Palumbo, Leone».
Interrogazione a risposta in Commissione:
MONTANI. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 2034 del codice civile configura come illecito civile il danno individuale che sia imputabile a comportamenti colposi attinenti alle modalità di attuazione del trattamento, indipendentemente dalla ricorrenza di un danno patrimoniale specifico;
appellandosi a tale articolo del codice civile, molti soggetti, danneggiati da vaccinazioni, trasfusioni o emoderivati infetti, hanno attivato procedure giudiziarie contro lo Stato;
nella passata legislatura, molto è stato fatto al fine di portare a rapido compimento tali contenziosi giudiziari;
in particolare, si ricorda il decreto-legge 23 aprile 2003 n. 89, con il quale è stata autorizzata la spesa di novantotto milioni e cinquecentomila euro per il 2003 e di centonovantotto milioni sia per il 2004 che per il 2005 per il risarcimento dei soggetti emotrasfusi danneggiati da emoderivati infetti;
la definizione dei criteri per la stipulazione delle transazioni con i suddetti soggetti è stata rimessa ad un decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
in attuazione del decreto-legge n. 89 del 2003, con decreto ministeriale 3 novembre 2003 è stato riconosciuto il risarcimento per 714 soggetti emofiliaci;
dal risarcimento di cui sopra, tuttavia, è stato escluso un gruppo di soggetti emotrasfusi, che originariamente erano stati inclusi nella lista dei 747 soggetti redatta il 13 marzo 2002 dalla Commissione Cursi cui era stato delegato il compito di compiere una ricognizione dei ricorsi pendenti;
nel settembre 2005 è stata istituita una nuova commissione interministeriale per risolvere il contenzioso con gli esclusi dalla prima transazione disposta con decreto ministeriale del 13 marzo 2002; anche in questo caso, tuttavia, il risarcimento è stato riconosciuto solo a 102 soggetti emofiliaci, non ricompresi nei 747 soggetti originariamente individuati dalla Commissione Cursi, che peraltro non presentavano ricorsi giudiziari pendenti;
nel frattempo, i ricorsi pendenti dei soggetti emotrasfusi esclusi dalle transazioni autorizzate dal Ministero della salute sono stati appellati in Cassazione dall'Avvocatura di Stato;
per far valere il loro diritto ad un congruo risarcimento, i pazienti esclusi dalle suddette transazioni sono costretti a sostenere spese legali di non indifferente portata, cui spesso è difficile far fronte -:
quali iniziative politiche e normative il Ministro interrogato intenda avviare al fine di garantire ai soggetti emotrasfusi esclusi dalle prime transazioni autorizzate dal Ministero a favore dei pazienti danneggiati da vaccinazioni, trasfusioni ed emoderivati infetti il legittimo risarcimento dell'ingiusto danno subito.
(5-00660)
Interrogazione a risposta scritta:
ALLASIA, MONTANI e FAVA. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
il fatto clamoroso della morte del pensionato di 69 anni (Benito Biscola) per presunto infarto davanti al Pronto Soccorso dell'Ospedale Santa Croce di Moncalieri impone di interrogarsi sulle responsabilità, mediche e politiche, connesse al verificarsi di tale infausto evento;
il 20 settembre 2006 un analogo episodio si era verificato in Piemonte, nella città di Torino, dove un 71enne (Maurizio Vallero) era morto a pochi metri dall'Ospedale Mauriziano in attesa che un'autoambulanza arrivasse da un altro ospedale perché in quello vicino non c'era modo di aiutarlo;
in entrambi i casi, il mancato intervento dei medici del Pronto soccorso è stato giustificato appellandosi alla normativa vigente, che affida il sistema territoriale di soccorso alla centrale operativa del 118 e ai mezzi di soccorso al medesimo collegati;
a seguito dell'episodio del 20 settembre 2006, l'Assessore alla sanità della Regione Piemonte ha emanato una circolare con la quale si impone ai medici del Pronto soccorso di intervenire in casi urgenti anche nell'area intorno all'ospedale;
l'emanazione di tale circolare non ha tuttavia consentito di evitare il reiterarsi, a soli sei mesi di distanza, di un nuovo caso di mala sanità legato al funzionamento del sistema di emergenza;
l'organizzazione dei servizi di emergenza ed urgenza è definita a livello nazionale dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, «Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza» che, nell'individuare due modalità di organizzazione della relativa attività (il sistema di allarme sanitario e il sistema di accettazione e di emergenza sanitaria) stabilisce, all'articolo 7, le «Funzioni del Pronto soccorso», limitandosi a prevedere (comma 2) che «La responsabilità delle attività del pronto soccorso e il collegamento con le specialità
di cui è dotato l'ospedale sono attribuiti nominativamente, anche a rotazione non inferiore a sei mesi, ad un medico con qualifica non inferiore ad aiuto, con documentata esperienza nel settore»;
anche nell'«Atto di intesa tra Stato e Regioni di approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992», pur differenziando tra il sistema di allarme sanitario (la centrale operativa 118), il sistema territoriale di soccorso (costituito dai mezzi di soccorso) e la rete di servizi e presidi ospedalieri, non specifica in modo chiaro gli ambiti di intervento e di competenza riservati all'una ovvero all'altra modalità di assistenza;
il Codice deontologico dei medici italiani stabilisce, all'articolo 7, che il medico, indipendentemente dalla sua abituale attività, non può mai rifiutarsi di prestare soccorso o cure d'urgenza e deve tempestivamente attivarsi per assicurare ogni specifica e adeguata assistenza;
sull'episodio del 29 novembre è stata aperta un'inchiesta dal procuratore di Torino Guariniello, che dovrà chiarire tre punti: se esista un regolamento che vieta ai medici in servizio di intervenire fuori dall'ospedale; se ci sia stato ritardo nei soccorsi; se l'accesso al Pronto soccorso sia a norma -:
se il Ministro interrogato rinvenga nella normativa vigente in materia di organizzazione dei servizi di emergenza urgenza un vero e proprio divieto per i medici del Pronto soccorso di prestare assistenza al di fuori della struttura di riferimento;
quali provvedimenti e iniziative il Ministro intenda assumere al fine di accertare le responsabilità dei fatti accaduti in Piemonte e riportati in premessa ed evitare il reiterarsi in futuro di analoghi infausti incidenti.
(4-02467)