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Allegato B
Seduta n. 104 del 6/2/2007
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SOLIDARIETÀ SOCIALE
Interrogazioni a risposta immediata:
D'ULIZIA. - Al Ministro della solidarietà sociale. - Per sapere - premesso che:
la legge 12 marzo 1999, n. 68, ha rappresentato un importante traguardo legislativo, riformando organicamente la normativa sul collocamento obbligatorio dei disabili ed introducendo una disciplina ispirata al concetto di «collocamento mirato», ovvero individualizzato in rapporto alla concreta capacità lavorativa del singolo soggetto disabile, permettendone la valorizzazione delle professionalità e delle capacità psicofisiche;
la citata legge n. 68 del 1999 prevede, tra l'altro, la possibilità che vengano stipulate, tra il datore di lavoro e gli uffici competenti, convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali della legge medesima, nonché la possibilità che gli uffici competenti stipulino, con i datori di lavoro privati soggetti all'obbligo di assunzione, con le cooperative sociali e con liberi professionisti disabili, anche se operanti in ditta individuale, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo dei disabili presso le stesse cooperative sociali o i liberi professionisti;
un ulteriore strumento per rafforzare l'inserimento lavorativo delle persone disabili è contenuto nell'articolo 14 del decreto legislativo n. 276 del 2003, recante «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30», meglio nota come «legge Biagi»;
il citato articolo 14, difatti, prevede la stipula di apposite convenzioni quadro su base territoriale da parte degli uffici regionali, competenti riguardo alla programmazione, attuazione e verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati e di quelli disabili, nonché all'attuazione del collocamento mirato, con le associazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale e le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative, di cui all'articolo 1, comma l, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i relativi consorzi;
tali convenzioni quadro devono essere «validate» dalla commissione provinciale del lavoro, hanno per oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali da parte delle imprese aderenti o associate alle associazioni datoriali firmatarie e devono disciplinare taluni aspetti espressamente individuati dal comma 2 del citato articolo 14, tra cui le modalità di adesione da parte delle imprese interessate, l'individuazione dei lavoratori da inserire al lavoro, la promozione e lo sviluppo delle commesse a favore delle cooperative sociali ed i limiti di percentuali massime ai fini della copertura della quota d'obbligo che le imprese devono osservare in merito all'assunzione di soggetti disabili;
la modifica intervenuta con la cosiddetta «legge Biagi» rispetto al disposto di cui all'articolo 12 della menzionata legge n. 68 del 1999, consiste, dunque, nel fatto che, mentre ai sensi di quest'ultima disposizione le convenzioni stipulate dai datori di lavoro per l'inserimento lavorativo dei disabili all'interno delle cooperative sociali non erano ripetibili per lo stesso soggetto e avevano limiti prefissati (1 lavoratore disabile per imprese fino a 50 dipendenti, fino al 30 per cento dei disabili in quota per imprese con più di 50 dipendenti), la norma di cui all'articolo 14 del decreto legislativo attuativo della cosiddetta «legge Biagi» consente di definire direttamente all'interno delle convenzioni quadro il numero dei disabili da inserire, in rapporto alle commesse conferite alle cooperative -:
quale sia il numero delle convenzioni quadro ad oggi stipulate e validate ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 276 del 2003, per quanti soggetti disabili la disposizione contenuta nell'articolo 14 del decreto legislativo n. 276 del 2003 abbia trovato applicazione dalla sua entrata in vigore e, in caso di risposta negativa, quali siano stati i motivi di impedimento della sua attuazione.
(3-00605)
SMERIGLIO e PERUGIA. - Al Ministro della solidarietà sociale. - Per sapere - premesso che:
nelle grandi aree metropolitane permane una situazione di drammatico disagio abitativo;
in particolare, nella città di Roma, visti l'alto numero di sfratti esecutivi, la scadenza del blocco degli sfratti a gennaio 2007, i flussi migratori e l'assenza di politiche abitative efficaci, la situazione diventa ogni giorno più difficile;
in particolare, venerdì 3 febbraio 2007, a Roma circa 200 nuclei abitativi, 500 persone circa, di cui il cinquanta per cento rappresentato da immigrati, in assenza di prospettive abitative in tempi rapidi o, quantomeno, medi e per attirare l'attenzione sulla loro drammatica situazione, organizzate dall'associazione Action, hanno occupato uno stabile di proprietà della Banca nazionale del lavoro, denominando lo stabile «ministero dell'abitare»;
non si tratta di un problema di ordine pubblico, ma di vera emergenza sociale -:
quali iniziative urgenti intenda porre in essere per dare risposta ad un problema di tale gravità e rilevanza.
(3-00606)