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Allegato A
Seduta n. 106 dell'8/2/2007
...
(A.C. 626 A/R - Sezione 2)
ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Capo I COMMISSIONE NAZIONALE PER LA PROMOZIONE E LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI
Art. 1.
(Istituzione e composizione della Commissione nazionale per la promozione e la tutela dei diritti umani).
1. È istituita la Commissione nazionale per la promozione e la tutela dei diritti umani, di seguito denominata Commissione, con lo scopo di promuovere e di tutelare i diritti fondamentali della persona, riconosciuti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte.
2. La Commissione opera in autonomia e indipendenza.
3. La Commissione è organo collegiale costituito dal presidente, nominato con determinazione adottata di intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, e da altri otto componenti eletti, con voto limitato a due, in numero di quattro dal Senato della Repubblica e in numero di quattro dalla Camera dei deputati.
4. Il presidente e gli altri componenti durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per più di una volta. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato sono attivate le procedure per la nomina del nuovo presidente e per l'elezione dei nuovi componenti.
5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e gli altri componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.
6. Le indennità del presidente e degli altri componenti sono stabilite con il regolamento
di cui all'articolo 7, comma 6, nell'ambito di una dotazione finanziaria complessiva non superiore a 2.340.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO
(Non sono comprese quelle inammissibili, ritirate o votate in altra seduta)
Capo I
COMMISSIONE NAZIONALE PER LA PROMOZIONE E LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI
ART. 1.
(Istituzione e composizione della Commissione nazionale per la promozione e la tutela dei diritti umani).
All'emendamento 1.503 della Commissione, dopo le parole: 2008 e 2009 aggiungere le seguenti:; in ogni caso, le indennità annue spettanti al Presidente ed agli altri componenti non possono essere superiori al trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzione di presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparati.
0. 1. 503. 3. La Commissione.
(Approvato).
Al comma 6, sostituire le parole da: 2.340.000 fino alla fine del comma con le seguenti: 1.340.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Conseguentemente, all'articolo 18, comma 1, sostituire le parole da: pari a 7.990.000 euro fino alla fine del comma con le seguenti: pari a 6.990.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 6.990.000 per l'anno 2007, a euro 3.490.000 per l'anno 2008 e a euro 6.990.000 per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a euro 3.500.000 per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale. Per gli anni successivi all'anno 2009 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
1. 503(Nuova formulazione) . La Commissione.
(Approvato).
Al comma 6, sostituire le parole: 2.340.000 euro con le seguenti: 1.340.000 euro.
1. 17. Benedetti Valentini, Bocchino, Contento, Cirielli, Holzmann.
Al comma 6, sostituire le parole: annui a decorrere dall'anno 2007 con le seguenti: per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
1. 500. La Commissione.
Al comma 6, sostituire le parole: dall'anno 2007 con le seguenti: dall'anno 2008.
1. 15. Cota, Stucchi.