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Allegato B
Seduta n. 107 del 12/2/2007
...
ATTI DI CONTROLLO
PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Interrogazioni a risposta scritta:
PAOLETTI TANGHERONI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:
la legge finanziaria 2007 stabilisce ai commi 580 e seguenti dell'articolo 1 la soppressione della Scuola Superiore della pubblica amministrazione, a far tempo dal 31 marzo 2007, ed il trasferimento delle relative dotazioni finanziarie, strumentali e di personale ad una istituenda Agenzia per la formazione, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa e contabile e sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio;
l'Agenzia sarà preposta alla formazione dei dirigenti e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ed a coordinare l'attività dell'Istituto diplomatico, della Scuola superiore dell'interno e della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, le quali mantengono la loro autonomia organizzativa;
tra i compiti previsti, l'Agenzia provvederà anche alla raccolta, all'elaborazione ed allo sviluppo delle metodologie formative, nonché quello di accreditamento delle strutture di formazione;
con uno o più regolamenti adottati ai sensi della legge n. 400 del 1988, anche modificando le disposizioni legislative vigenti si provvede a dare attuazione alle disposizioni dei commi 580 e seguenti dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007, a riformare il sistema della formazione dei dirigenti e dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
dall'attuazione dei regolamenti di cui al comma 585 della legge finanziaria 2007 dovrà derivare una riduzione di spesa non inferiore a 3 milioni di euro nel 2007 e a 6 milioni di euro negli anni 2008 e seguenti;
l'Agenzia potrebbe delegare anche a privati il compito di formare dirigenti e dipendenti della pubblica amministrazione -:
se sia a conoscenza di ulteriori particolari di cui voglia mettere al corrente la Camera dei deputati;
se la riforma in oggetto non implichi la presumibile soppressione dei docenti stabili, attualmente in servizio presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione, in considerazione della mancata previsione di un personale docente dedicato
esclusivamente al raggiungimento degli obiettivi formativi dell'istituenda Agenzia di formazione;
se in considerazione di questo nuovo assetto, derivante dalla riforma del sistema formativo, e soprattutto a causa della indeterminatezza dei criteri indicati in finanziaria, la selezione e la formazione dei dirigenti e dei dipendenti della pubblica amministrazione non saranno condizionate da un'eccessiva discrezionalità nelle scelte operate dall'istituenda Agenzia di formazione, con il correlato pericolo di generare un rapporto anomalo tra dirigenza pubblica e mondo politico.
(4-02565)
ARMOSINO, ROMANI, BRANCHER, MILANATO, LEONE, AZZOLINI, CICU, VERRO, ZORZATO, GIOACCHINO ALFANO, SANZA, ADORNATO, TESTONI, GALLI, LAZZARI, ROMAGNOLI, FABBRI, MISTRELLO DESTRO, ZANETTA, TORTOLI, LUPI, DI CAGNO ABBRESCIA, GARAGNANI, STRADELLA, REINA, PISACANE, OSVALDO NAPOLI, SALERNO, ASCIERTO, DE CORATO, MONDELLO, ANTONIO PEPE, MAZZONI, VOLONTÈ, FUGATTI, GARAVAGLIA, CAPARINI, FRANCESCO DE LUCA, BARANI, DEL BUE, BUEMI, CREMA, D'ELIA, TURCO, BELTRANDI, CAPOTOSTI, LEDDI MAIOLA, BORDO, DE BRASI, IANNUZZI e FIORIO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
nell'ambito di un contenzioso fra Ford-Italia ed i suoi concessionari, avente ad oggetto una pretesa ristrutturazione della rete di vendita, emergeva fra l'altro che i crediti generati dalla vendita dei veicoli venivano ceduti da Ford-Italia alla Ford Credit Europe, banca controllata al 100 per cento dal Gruppo Ford, secondo la formula del pro soluto specificata nel contratto tra Ford Credit e Ford Italia, e non secondo la formula del pro solvendo come risulta dai contratti di concessione e che avrebbe obbligato Ford-Italia a rispondere alla solvenza del debitore;
tale comportamento determinava in sostanza una segnalazione atta Centrale rischi della Banca d'Italia dei concessionari che non solo non erano in sofferenza ma neppure sapevano di essere segnalati, salvo scoprirlo allorquando i medesimi concessionari si vedevano rifiutare il credito o chiedere il rientro dagli istituti bancari;
il Tribunale di Alessandria - Sezione distaccata di Novi con sentenza in data 28 gennaio 2005, ha accertato l'utilizzo improprio dei crediti fatti scaturire da Ford-Italia SpA a fronte delle forniture di veicoli ai propri concessionari;
detta sentenza ha ravvisato, negli artifizi posti in essere nella cessione di quei crediti, gravi illeciti finanziari ed ha dedotto, altresì, dopo una nutrita serie di considerazioni, che il soggetto che la Ford Credit Europe avrebbe dovuto segnalare alla centrale rischi presso la Banca d'Italia, quale cessionaria dei crediti, era la cedente Ford-Italia e non il concessionario;
a tale scopo, è importante chiarire che alla luce del contratto di concessione del 30 settembre 1985, il rapporto di fornitura dei veicoli ai concessionari non determinava alcun credito della Ford-Italia, nei confronti degli stessi, con la conseguenza, che nessun interesse dilatorio poteva essere preteso in capo a un credito inesistente, secondo la sua comune accezione;
in particolare come si rileva a pag. 7 della sentenza citata, il teste Bondi riferisce che, immediatamente dopo avere fornito i prodotti ai Concessionari, la Ford-Italia cedeva il credito alla FCE Bank Italia, che così «faceva cassa» per pagare le fabbriche;
il proposito, occorre rilevare che l'operazione suddetta aveva per oggetto la cessione di un credito inesistente, poiché nella fattispecie si trattava in prima battuta solo dell'emissione di un documento di fornitura «fattura» e successivamente, a volte anche un mese dopo, di una parte
del prodotto di veicoli al Concessionario il quale, in base al contratto di concessione del 30 settembre 1985, restava mero detentore del veicolo consegnatogli, con l'obbligo di custodirlo e di non utilizzarlo in alcun modo, nel periodo di mera detenzione, sino all'avvenuto pagamento del mezzo, previsto mediante ritiro dei documenti di conformità, seconda ed ultima parte della fornitura da cui sarebbe scaturito il trasferimento a lui della proprietà del mezzo;
in sostanza la situazione posta in essere fra casa madre e la propria finanziaria, ha compromesso gravemente ed irreparabilmente la possibilità, per concessionari, di accedere al credito bancario, atteso che il loro nome figura - senza che se ne comprenda la ragione - nella centrale rischi della Banca d'Italia; la conseguenza più evidente è quella della pratica impossibilità, per le aziende concessionarie, di stare sul mercato, con intuibile esito negativo delle loro attività e dei loro titolari-:
se non intenda assumere iniziative normative per riformare le modalità di iscrizione di «pretesi debitori» alla centrale rischi;
se e quali misure siano state o si intendano adottare per la difesa delle imprese italiane lese del comportamento sovradescritto.
(4-02567)