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Allegato B
Seduta n. 107 del 12/2/2007
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GIUSTIZIA
Interpellanza urgente (ex articolo 138-bis del regolamento):
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere - premesso che:
durante l'audizione presso la Commissione Antimafia il 7 febbraio 2007 il procuratore antimafia, Piero Grasso, ha denunciato di aver appreso la nuova organizzazione degli uffici della Dda di Palermo solo dalla lettura del Giornale di Sicilia;
secondo quanto dettato dalla attuale disciplina normativa, all'articolo 70-bis dell'ordinamento giudiziario, (regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12) le modifiche organizzative degli uffici della Dda devono essere preventivamente comunicati alla Direzione Nazionale Antimafia;
l'omessa comunicazione alla Direzione Antimafia non è stata nell'immediato smentita dal procuratore capo di Palermo, dottor Messineo, nelle dichiarazioni alla stampa, così come dichiarato dal procuratore Grasso;
tale smentita è arrivata solo il giorno dopo, e filtrata come indiscrezione
al termine di una riunione in procura fra il procuratore Capo ed i suoi procuratori aggiunti;
il procuratore Messineo, ridisegnando l'assetto dell'ufficio della Dda ha reinserito nell'ufficio i procuratori aggiunti Guido Lo Forte e Roberto Scarpinato;
proprio l'esclusione dalla Dda dei suddetti procuratori aggiunti, fu all'origine, negli anni scorsi, di un grave conflitto all'interno degli uffici giudiziari di Palermo finito dinanzi al CSM, mentre la procura di Palermo era guidata proprio dall'attuale Procuratore Nazionale Antimafia, dottor Piero Grasso;
dopo la nomina del dottor Grasso alla Procura Nazionale Antimafia, il Csm nominò al vertice della procura di Palermo il dottor Francesco Messineo;
secondo quanto dichiarato dal dottor Grasso, perché riportato dai quotidiani, il procuratore di Palermo, dottor Messineo avrebbe dichiarato «ho degli impegni da onorare, equilibri da garantire», impegni che consisterebbero nella garanzia del ritorno in Dda dei dottori Scarpinato e Lo Forte;
tale impegno sarebbe stato assunto in cambio della nomina da parte del CSM alla procura di Palermo, ipotesi che se confermata configurerebbe secondo il dottor Grasso «una nomina di scambio» -:
se la normativa attuale imponga al procuratore capo presso la Procura della Repubblica di comunicare preventivamente al Procuratore Nazionale Antimafia l'organizzazione della struttura degli uffici della Dda;
se il procuratore di Palermo, dottor Messineo, abbia comunicato tale riorganizzazione alla Procura Nazionale Antimafia;
quali iniziative intenda assumere il Ministro della giustizia nel caso in cui nelle procedure di riorganizzazione della Dda di Palermo risultassero violate le norme legislative vigenti.
(2-00365) «Leone, Santelli».
Interrogazioni a risposta orale:
FUNDARÒ e LION. - Al Ministro della giustizia, al Ministro della pubblica istruzione, al Ministro per le politiche per la famiglia. - Per sapere - premesso che:
l'ordinamento giuridico del nostro paese rivolge una particolare attenzione alla difesa dell'infanzia ed alla tutela dei diritti dei minori, favorendo l'applicazione di una politica che tenda a creare le migliori condizioni di vita per consentire lo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale dei fanciulli;
una delle principali norme in materia di protezione dei minori è la legge 27 maggio 1991, n. 176 recante «ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989». Di tale legge, l'articolo 23, in particolare, si occupa dei minori in situazioni difficili, prevedendo che lo Stato riconosca che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati debbano condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia e agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità. Il medesimo Stato è tenuto a riconoscere il diritto dei fanciulli handicappati di beneficiare di cure speciali e deve incoraggiare e garantire, in considerazione delle risorse disponibili, la concessione, dietro richiesta, ai fanciulli handicappati in possesso dei requisiti richiesti, e a coloro i quali ne hanno la custodia, di un aiuto adeguato alle condizioni del fanciullo e alla situazione dei suoi genitori o di coloro ai quali egli è affidato. Ai sensi di tale articolo della Convenzione è altresì prescritto che in considerazione delle particolari esigenze dei minori handicappati, l'aiuto di cui trattasi deve essere gratuito ogni qualvolta ciò sia possibile, tenendo conto delle risorse finanziarie dei loro genitori o di coloro ai quali il minore è affidato. Tale aiuto è concepito in modo tale che i minori handicappati abbiano effettivamente accesso alla educazione, alla formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro e alle
attività ricreative e possano beneficiare di questi servizi in maniera atta a concretizzare la più completa integrazione sociale e il loro sviluppo personale, anche nell'ambito culturale e spirituale;
le cronache di questi giorni si sono occupate di un caso accaduto nel Comune di Ragusa, in cui un minore disabile di tredici anni, frequentante la seconda media dell'Istituto «Vann'Anto» del medesimo Comune, è stato accusato di avere reazioni aggressive nei confronti dei compagni e dei docenti e di ostacolare il regolare svolgimento delle lezioni;
a tal proposito, risulta agli interroganti, che il Tribunale dei minori di Catania, in applicazione dell'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, abbia affidato il minore di cui ci si occupa ai servizi sociali del Comune di Ragusa, incaricandolo di curare nel più breve tempo possibile il collocamento del minore in un istituto di tipo psicopedagogico ove debba ricevere protezione per sé e cure farmacologiche e psicologiche;
in materia di «Formazione della personalità degli alunni e libertà di insegnamento», ai sensi del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è tra l'altro indicato che l'esercizio dell'insegnamento da parte dei docenti è diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni;
il minore coinvolto nella vicenda, nel mese di maggio 2005, ha ottenuto lo stato di soggetto handicappato ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
ancora la Convenzione di New York del 1989 sopra riportata, come ratificata dallo Stato italiano, prescrive che un minore deve essere ritenuto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita; deve essere informato il prima possibile e direttamente, oppure, se del caso, tramite i suoi genitori o rappresentanti legali, delle accuse portate contro di lui, e di beneficiare di un'assistenza legale o di ogni altra assistenza appropriata per la preparazione e la presentazione della sua difesa; l'obbligo che il suo caso sia giudicato senza indugio da un'autorità o istanza giudiziaria competenti, indipendenti e imparziali per mezzo di un procedimento equo ai sensi di legge in presenza del suo legale o di altra assistenza appropriata, nonché in presenza dei suoi genitori o rappresentanti legali a meno che ciò non sia ritenuto contrario all'interesse preminente del fanciullo a causa in particolare della sua età o della sua situazione;
anche l'articolo 25 del regio decreto- legge n. 1404 del 1934, prevede che il provvedimento di affidamento del minore ai servizi sociali debba avvenire tramite l'adozione di un provvedimento deliberato con l'intervento del minore, dell'esercente la patria potestà o la tutela, sentito il Pubblico Ministero e l'assistenza del difensore;
secondo i riferimenti riportati, il minore di cui si tratta avrebbe dovuto essere tutelato in ogni circostanza descritta e in particolare non si sarebbe dovuto separare dai genitori -:
se siano a conoscenza della vicenda riportata in premessa;
se ritenga che lo Stato italiano non si stia rendendo inadempiente rispetto ai propri obblighi internazionali in relazione alla Convenzione di New York del 1989;
quali provvedimenti urgenti intendano adottare per rimediare agli stati di eccesso subiti dal minore e dai genitori.
(3-00617)
VITALI. - Al Ministro della giustizia, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al Ministro della solidarietà sociale. - Per sapere - premesso che:
le vicende relative al «caso Telecom» hanno evidenziato forme di pedinamenti e regolari infrazioni della privacy dei cittadini per interessi aziendali o per fini non previsti dalla legge;
numerose leggi disciplinano il rapporto di lavoro dipendente e stabiliscono diverse misure rivolte a tutelare il lavoratore, considerato quale «parte debole» del rapporto di lavoro e che tale impostazione trova una sua origine già nel cosiddetto «Statuto dei Lavoratori» approvato con la legge n. 300 del 1970, ed in modo particolare negli articoli 2, 3 e 4 di detta legge;
in tempi recenti tale tutela è stata sempre più arricchita da nuovi interventi legislativi, anche per adeguare la disciplina nazionale a diverse norme e direttive comunitarie, in modo particolare dalla legge n. 675 del 1996 sulla tutela della privacy;
il rispetto di tale normativa da parte di ogni datore di lavoro rappresenta, altresì, una condizione necessaria al fine di accedere alla possibilità di usufruire dei benefici della cosiddetta Cassa integrazione guadagni (ordinaria e straordinaria);
la società Avio S.p.A. avente sede legale in Torino, ha attivato nel corso degli ultimi anni la procedura per l'accesso ai benefici per la Cassa integrazione guadagni, da destinare in modo particolare ai dipendenti dello stabilimento di Brindisi;
nel mese di gennaio 2007, la direzione aziendale ha emesso nei confronti di alcuni dipendenti impegnati in trasferta presso la sede dell'Arsenale militare di Taranto una serie di provvedimenti disciplinari, confluiti nel provvedimento di licenziamento degli stessi;
dagli atti prodotti, si desume che alla base del provvedimento di licenziamento di tali dipendenti si pone una condotta dell'azienda in chiaro ed evidente contrasto con tutte quelle norme poste a tutela del lavoratore, richiamate sopra;
in modo particolare, la società Avio S.p.A. ha predisposto ed effettuato una serie di pedinamenti di tali lavoratori non solo nei luoghi di lavoro ma, anche, presso le abitazioni di costoro; sulla base degli esiti di tali «forme di indagini» extra giudiziarie l'azienda avrebbe dedotto gli elementi per attuare i provvedimenti di licenziamento -:
se sia possibile predisporre una ispezione mirata a stabilire se, alla luce dei fatti suesposti, l'azienda Avio S.p.A. ha posto in essere comportamenti, che si sostanziano in una violazione delle leggi in materia di tutela dei diritti dei lavoratori e che, di fatto, determinerebbero il venir meno delle condizioni richieste dalla legge per accedere ai benefici previsti dalla Cassa integrazione guadagni.
(3-00618)
Interrogazioni a risposta scritta:
REALACCI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
la legge finanziaria del 27 dicembre 2006 n. 296 al capitolo di bilancio 1761 del Ministero della giustizia ha tagliato 13 milioni di euro alla medicina penitenziaria;
l'Amapi - l'Associazione dei medici penitenziari - denuncia che il taglio ha già avuto ripercussioni sull'approvvigionamento di farmaci salvavita, sull'acquisto di pezzi di ricambio e sull'assistenza per i macchinari diagnostici e interventistici;
secondo un'indagine condotta dall'Amapi nel periodo tra l'aprile del 2005 e il dicembre del 2006, su 117.217 persone detenute sono stati diagnosticati 131.547 casi di patologie oltre ai circa 20.000 casi di tossicodipendenza, che necessitano di interventi terapeutici;
la popolazione carceraria sta già subendo gli effetti di una scelta difficilmente comprensibile che va ad aggravare una situazione già di emergenza;
i tagli produrranno il mancato rinnovo dei contratti o, in alcuni casi il licenziamento, di circa 1400 addetti alla medicina penitenziaria tra infermieri e medici specialistici. Cominciano a registrarsi anche gravi ripercussioni sulla medicina specialistica, con particolare riguardo alla psichiatria e alla cardiologia;
si registra un aumento degli invii di detenuti al pronto soccorso e ai poliambulatori delle Asl per urgenze specialistiche che prima venivano fronteggiate all'interno delle carceri, facendo registrare un significativo sovraccarico dei piantonamenti per la polizia penitenziaria, oltre ad un significativo aumento delle prestazioni nelle strutture sanitarie;
se il Ministero della giustizia abbia valutato i contraccolpi che il taglio apportato al capitolo 1761 avrà su altre voci di bilancio come quelle delle aziende sanitarie locali e della sanità in generale e quelle della gestione del personale di vigilanza, che è a carico del Ministero stesso. E come possano essere affrontati gli aumenti di spesa non facilmente prevedibili che rischiano di annullare l'effetto atteso del taglio sul saldo complessivo del bilancio pubblico;
se il Ministero abbia valutato la possibilità, così come indicato, durante l'esame della legge finanziaria, dalle Commissioni giustizia di Camera e Senato, di attingere ai fondi del capitolo di bilancio riservato ai beni e servizi del Ministero stesso in favore del personale medico e paramedico impiegato nelle carceri -:
se il Ministero intenda dare una risposta e indicare in che modo intende affrontare l'emergenza che i tagli alla medicina penitenziaria contribuiscono a creare prima del 21 febbraio, giorno in cui è indetto lo sciopero nazionale del personale dei centri clinici penitenziari.
(4-02542)
CREMA. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
in molti tribunali della Repubblica Italiana si registra insufficienza nelle dotazioni di cancelleria;
tale mancanza determina un'ingiustificata riduzione nella produttività ed efficienza delle Autorità giudiziarie e un generale malcontento nel personale, spesso costretto a pagare di tasca propria il materiale necessario per l'espletamento delle funzioni a cui è preposto;
il dottor Gianni Griguolo, sostituto procuratore della Repubblica a Belluno, si è pubblicamente lamentato dell'intollerabile mancanza del materiale di cancelleria, segnalando il caso limite del timbro con l'anno 2007 da apporre agli atti da firmare e precisando che la cassa della procura della Repubblica di Belluno si trovi presso la procura generale di Venezia -:
quali misure a carattere urgente intenda adottare per evitare che tale situazione perduri e quali provvedimenti perchè non si possa riproporre in futuro.
(4-02546)
SALERNO, MURGIA e LO PRESTI. - Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
da alcuni giorni su vari quotidiani nazionali sono apparsi degli articoli che denunciavano un vero e proprio dramma delle donne arabe che vivono in Italia e secondo tali analisi e tali articoli, oggi, circa il 60 per cento delle donne marocchine che vivono in Italia (circa 75.000 donne), vengono picchiate dai mariti e sono vittime di violenze fisiche e soprusi in nome della legge coranica;
le immigrate in regola sono circa 126 mila quasi tutte sposate o divorziate, secondo una stima ufficiosa da che risulterebbe che la percentuale è altissima (75 mila/126 mila);
il numero apparirebbe inoltre ancora più drammatico in quanto non includerebbe il numero delle donne che abitano nel nostro Paese senza permesso di soggiorno;
tali situazioni si verificherebbero quasi quotidianamente nelle città italiane senza destare alcuno scandalo e nel silenzio generale dei media;
in alcuni casi sarebbero gli stessi Imam, i ministri del culto islamico, ad istigare la violenza verso le mogli;
questa situazione appare paradossale, al punto che si dovrebbe prefigurare un dovere di intervento da parte dello Stato italiano per quanto attiene al dovere di imporre sovranità e garantire legalità sul territorio nazionale -:
se siano al corrente dell'esistenza di questi fenomeni di violenza quotidiana e ordinaria sopra citati;
quali siano le iniziative immediate di propria competenza che intendono adottare al fine di accertare la reale dimensione del fenomeno nonché per impedirne la reiterazione impedendo così la perpetuazione di atti di violenza commessi, ad avviso degli interroganti, in nome di inaccettabili dettami religiosi.
(4-02570)