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Allegato B
Seduta n. 108 del 13/2/2007
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ECONOMIA E FINANZE
Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:
VI Commissione:
LEO e CATANOSO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il comma 1011 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» stabilisce che ai soggetti destinatari dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442, interessati dalla proroga dello stato di emergenza nella provincia di Catania, stabilita per l'anno 2006 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2005, è consentita la definizione della propria posizione entro il 30 giugno 2007, relativamente ad adempimenti e versamenti, corrispondendo l'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 50 per cento, ferme restando le vigenti modalità di rateizzazione;
il comma citato, nel secondo periodo, sancisce - per il ritardato versamento dei tributi e contributi - l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ancorché siano state notificate le cartelle esattoriali;
la norma pur nell'apprezzabile tentativo di risolvere in maniera definitiva l'annosa questione dei versamenti tributari e previdenziali in alcuni territori della Provincia di Catania, apre numerosi problemi a causa della sua scarsa ed infelice formulazione;
tali problematiche, qui di seguito elencate, sono state sollevate da vari operatori del settore e semplici cittadini, i quali chiedono alle autorità competenti un chiaro e tempestivo intervento in fase di attuazione del comma 1011 al fine di evitare che i soggetti interessati non conseguano i benefici previsti;
stando alla lettera del comma 1011, possono fruire delle agevolazioni i soggetti destinatari dell'ordinanza 10 giugno 2005, n. 3442, interessati dalla proroga dello stato di emergenza nella provincia di Catania;
l'ordinanza richiamata è destinata non solo ai datori di lavoro privati avente sede legale od operativa nei tredici comuni elencati all'articolo 1 - così stabilisce l'articolo 1, comma 2 - ma anche a tutti gli altri soggetti (articolo 2, comma 2) che, rientrando nelle casistiche previste dall'articolo 5 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2002, n. 3254, avevano usufruito di diritto della sospensione e cioè a tutti i soggetti residenti, aventi sede legale od operativa nel territorio i cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2002;
gli uffici locali dell'Agenzia delle entrate, interpellati da numerosi contribuenti, si trovano nell'impossibilità di poter fornire adeguate indicazioni sia in ordine alla corretta individuazione dei soggetti beneficiari sia in relazione all'ambito territoriale interessato dal comma 1011;
analogamente gli enti previdenziali versano in una situazione di assoluta incertezza e confusione, per quanto riguarda gli aspetti di propria competenza;
in particolare, per non tradire la ratio della norma introdotta dalla legge
finanziaria per il 2007, occorre chiarire i seguenti aspetti fondamentali:
1) premesso che il comma 1011 fa riferimento sia ai tributi che ai contributi, si chiede di sapere se i benefici previsti dalla disposizione siano da applicare - anche per la parte relativa ai tributi - a tutti coloro che alla data del 29 ottobre 2002 risiedevano o avevano sede legale od operativa nei tredici comuni individuati dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3442 del 2005, ovvero solo ai soggetti residenti o con sede legale o operativa nei comuni elencati nell'articolo 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2002;
2) con riguardo alle modalità di riduzione alla metà dell'importo dovuto, se l'abbattimento al 50 per cento sia da effettuare prima o dopo aver decurtato i versamenti già effettuati, inoltre, se il calcolo di riduzione sia da effettuare con riferimento alla situazione esistente alla data di entrata in vigore della legge finanziaria o, piuttosto, alla data del 30 giugno 2007;
3) il contribuente, per fruire delle agevolazioni, deve versare almeno la prima rata entro il 30 giugno 2007, ma non è chiaro se vi sia ancora l'obbligo di continuare a versare con le modalità di rateizzazione già precedentemente utilizzate, se ad esempio, chi aveva scelto di pagare in 304 rate - di cui 13 già versate - verserà successivamente 291 rate mensili ricalcolate dopo la riduzione al 50 per cento;
4) con quali modalità ed entro quali termini debba essere applicato l'istituto del ravvedimento operoso ai contributi e alle cartelle esattoriali -:
se non ritenga di intervenire con urgenza per rispondere ai numerosi quesiti esposti nella parte finale della premessa e, soprattutto, in che modi e in che tempi intenda dare ai cittadini interessati quella necessaria certezza in ordine all'esatta operatività del comma 1011 della legge finanziaria.
(5-00716)
FUGATTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
a decorrere dal 1o ottobre 2006, è stato soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono state attribuite all'Agenzia delle entrate, che le esercita mediante la società «Riscossione SpA»;
«Riscossione SpA», a sua volta, esercita tali funzioni attraverso altre società partecipate, gli ex concessionari del servizio nazionale di riscossione tributi, definite «Agenti della riscossione dei tributi»;
prima della riforma gli ex concessionari, nelle procedure cautelari rispetto al debito fiscale del contribuente, interpretavano il basilare «principio di proporzionalità» seguendo un criterio privato; tant'è, ad esempio, che taluni ex concessionari procedevano all'ipoteca dei beni immobili solo se il debito di imposta superava complessivamente i 1.500 euro mentre altri procedevano anche per 300-400 euro (con gravi danni, anche indiretti, al debitore); oppure, per quanto riguarda i fermi amministrativi, e cosiddette «ganasce fiscali», alcuni procedevano quando il debito di imposta superava i 200-300 euro mentre altri i 20-40 euro; questo modus operandi continua tutt'ora;
in merito sono state presentate numerose interrogazioni parlamentari a seguito delle quali il Ministro ha condannato tale comportamento affermando che con l'entrata in vigore della riforma della riscossione avrebbe disposto l'unificazione, immediata, dei criteri relativi all'ipoteca e al fermo amministrativo;
nonostante ripetute affermazioni di intervento contro le irregolarità compiute dai concessionari, gli stessi (ora anche quali Agenti della riscossione dei tributi) continuano ad addebitare ci contribuenti le spese di procedura affidate (esternalizzate) a soggetti terzi. Nello specifico, fanno esguire, per le vendite immobiliari, le certificazioni di vario genere a soggetti terzi, nonché sostituiscono i certificati previsti
dall'articolo 567 del Codice di procedura civile con una certificazione notarile alternativa prevista nello stesso articolo (nel testo introdotto dall'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 302);
risulta che l'Agenzia delle entrate abbia espresso la propria contrarietà su tali addebiti, in quanto la documentazione necessaria per la vendita immobiliare può essere acquisita direttamente e gratuitamente dal concessionario attraverso la richiesta presso la Conservatoria dei registri immobiliari della provincia (ora con più facilità, tenuto conto della «diretta» dipendenza da Riscossione spa, Agenzia delle entrate) -:
se intenda adottare provvedimenti per disporre, in via amministrativa, criteri unici per effettuare l'ipoteca ed il fermo amministrativo, nonché per far cessare i comportamenti non conformi alle disposizioni di legge con particolare riferimento a quanto sopra illustrato.
(5-00717)
DEL MESE e D'ELPIDIO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
la sentenza n. 156 del 2001 della Corte Costituzionale ha affermato il principio che i professionisti con scarsa organizzazione non sono tenuti al pagamento dell'Irap. Secondo la Consulta l'imposizione ai fini Irap prevede l'esistenza di un'organizzazione avente carattere di autonomia rispetto allo stesso titolare dell'attività, un'organizzazione avente cioè la capacità di creare valore aggiunto autonomamente, ovvero, secondo l'espressione usata dai giudici costituzionali «con carattere di realtà», la Consulta ha inoltre affermato che gli elementi da prendere in considerazione per determinare se un'attività professionale sia da considerarsi organizzata sono gli investimenti in beni materiali di non modesta entità economica, e il numero di dipendenti, professionalmente qualificati e funzionalmente coordinati tra loro con razionale distribuzione di compiti diversificati. A questo proposito è stato più volte sollecitato l'intervento del legislatore per stabilire nel concreto i limiti genericamente espressi dalla Consulta;
l'agenzia delle Entrate, nonostante la pronuncia della Consulta, continua a rigettare le richieste di rimborso Irap di qualunque professionista (anche senza cespiti e senza dipendenti), giustificando il proprio operato con il vuoto legislativo in materia;
la Commissione Finanze della Camera, in data 6 ottobre 2004, ha approvato la risoluzione n. 7-00473, con la quale ha censurato l'operato dell'Agenzia delle Entrate che, tuttavia, nel frattempo non ha modificato il proprio operato -:
quali interventi immediati intenda attivare affinché venga colmato questo vuoto normativo, alla luce di quanto esposto precedentemente, e quale tipo di provvedimento intenda adottare, ricordando che sarebbe opportuno differenziare, nella determinazione dell'organizzazione o meno di uno studio professionale, il fatto che esso abbia un solo titolare o si tratti di uno studio associato.
(5-00718)
Interrogazione a risposta scritta:
BARBIERI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
la Sogin S.p.A., Società di gestione degli impianti nucleari, il cui capitale è al 100 per cento detenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze è stata dal 21 ottobre 2005 sotto la guida dell'ingegner Giuseppe Nucci, che ha ricoperto la carica di amministratore delegato attualmente uscente;
da interviste rilasciate al Sole 24 ore nel mese di settembre dall'amministratore delegato sarebbe emersa una situazione della società in netto contrasto con quelli che sono i segnali provenienti da fonti sindacali rispetto agli impianti nel territorio
e all'inversione di tendenza della spesa della stessa nel primo semestre del 2006;
dalle dichiarazioni dell'ingegnere Nucci si delineerebbe un bilancio della Sogin con conti che mostrano una «robusta inversione di tendenza» e dai quali risulta che si è registrato «un incremento della produzione delle attività di decomissioning del 21 per cento mentre i costi di coordinamento e dei servizi di sede sono diminuiti di pari misura»;
non vi sono notizie trasparenti sullo stato di salute e sicurezza degli impianti Enea attualmente gestiti dalla Sogin e, soprattutto non si conoscono le condizioni di salute dei dipendenti Enea e Sogin che negli stessi quotidianamente lavorano;
secondo fonti sindacali, l'Amministratore delegato uscente avrebbe altresì realizzato una sorta di spoils system indiscriminato, inserendo persone di propria fiducia nelle diverse direzioni e allontanandone altre -:
quale sia l'effettiva situazione economico-finanziaria della società Sogin, con particolare riferimento agli impianti Enea da essa attualmente gestiti, e se sia previsto a cadenze periodiche il controllo dello stato di salute dei dipendenti presso detti impianti.
(4-02577)