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Allegato A
Seduta n. 109 del 14/2/2007
...
(A.C. 445 - Sezione 2)
ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 3.
(Autorità delegata).
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ove lo ritenga opportuno, può delegare le funzioni che non sono ad esso attribuite in via esclusiva soltanto ad un Ministro senza portafoglio o ad un Sottosegretario di Stato, di seguito denominati «Autorità delegata».
2. L'Autorità delegata non può esercitare funzioni di governo ulteriori rispetto a quelle ad essa delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri a norma della presente legge.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, non è richiesto il parere del Consiglio dei Ministri per il conferimento delle deleghe di cui al presente articolo al Ministro senza portafoglio.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO
Capo I
STRUTTURA DEL SISTEMA DI INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA
ART. 3.
(Autorità delegata).
Al comma 1, sopprimere le parole: ad un Ministro senza portafoglio o.
3. 61. Buemi, Villetti, Angelo Piazza.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri è costantemente informato dall'Autorità delegata sulle modalità di esercizio delle funzioni delegate e, fermo il potere di direttiva, può in qualsiasi momento avocare l'esercizio di tutte o di alcune di esse.
3. 11. Gasparri, Bocchino.
(Approvato)
Sopprimere il comma 3.
3. 60. Buemi, Villetti, Angelo Piazza.