Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Allegato A
Seduta n. 109 del 14/2/2007
...
(A.C. 445 - Sezione 4)
ARTICOLO 18 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 18.
(Procedure di autorizzazione delle condotte previste dalla legge come reato).
1. In presenza dei presupposti di cui all'articolo 17 e nel rispetto rigoroso dei limiti da esso stabiliti, il Presidente del Consiglio dei ministri, autorizza le condotte previste dalla legge come reato e le operazioni di cui esse sono parte.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede all'autorizzazione, motivandola, sulla base di una circostanziata richiesta del direttore del servizio di sicurezza interessato, tempestivamente trasmessa tramite il DIS.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri può in ogni caso modificare o revocare il provvedimento adottato a norma del comma 1.
4. Nei casi di assoluta urgenza, che non consentono di acquisire tempestivamente l'autorizzazione di cui al comma 2, il direttore del servizio di sicurezza autorizza le condotte richieste e ne dà comunicazione immediata, e comunque non oltre le ventiquattro ore, al Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il DIS, indicando circostanze e motivi dell'intervento di urgenza.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità delegata, ove istituita, se l'autorizzazione era di sua competenza, qualora riscontri la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 17, nonché il rispetto del termine di comunicazione di cui al comma 4, ratifica il provvedimento.
6. Nei casi in cui la condotta prevista dalla legge come reato sia stata posta in essere in assenza ovvero oltre i limiti delle autorizzazioni previste dal presente articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta le necessarie misure ed informa l'autorità giudiziaria.
7. La documentazione relativa alle richieste di autorizzazione previste nel presente articolo è conservata presso il DIS in apposito schedario segreto, unitamente alla documentazione circa le relative spese, secondo le norme emanate con il decreto di cui all'articolo 4, comma 6. La rendicontazione di tali spese è sottoposta a specifica verifica da parte dell'ufficio ispettivo del DIS, di cui all'articolo 4, comma 3, lettera i).
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 18 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 18.
(Procedure di autorizzazione delle condotte previste dalla legge come reato).
Sopprimerlo.
18. 68. Galante, Licandro, Diliberto, Sgobio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Al comma 1, sostituire le parole da: autorizza fino alla fine del comma con le seguenti: valutata la necessità di porre in essere la condotta prevista dalla legge come reato e le operazioni di cui esse sono parte, invia la richiesta al procuratore generale presso la Corte di cassazione di autorizzare la condotta.
Conseguentemente:
sostituire i commi da 2 a 6 con i seguenti:
2. Entro cinque giorni dalla richiesta, il procuratore generale presso la Corte di cassazione, provvede all'autorizzazione, motivandola.
3. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione può in ogni caso modificare o revocare il provvedimento adottato a norma del comma 2.
4. Nei casi di assoluta urgenza, che non consentono di acquisire tempestivamente l'autorizzazione di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri, o accertata l'assoluta impossibilità di avvisare quest'ultimo, il direttore del servizio, autorizza le condotte richieste e ne dà comunicazione immediata, e comunque non oltre le ventiquattro ore, al procuratore generale presso la Corte di cassazione, indicando le circostanze dell'intervento di urgenza.
5. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione, qualora riscontri la sussistenza dei presupposti, nonché il rispetto del termine di comunicazione di cui al comma 2 ratifica il provvedimento.
6. Nel caso in cui la condotta costituente reato sia stata posta in essere in assenza ovvero oltre i limiti delle autorizzazioni previste dai commi precedenti, il procuratore generale presso la Corte di cassazione avvia immediatamente le indagini e le procedure verso gli autori.
all'articolo 33, sopprimere il comma 4.
18. 73. Licandro, Galante, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Al comma 1, dopo le parole: Presidente del Consiglio dei ministri, aggiungere le seguenti: o l'Autorità delegata, ove istituita.
Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: Il Presidente del Consiglio dei ministri, aggiungere le seguenti: o l'Autorità delegata, ove istituita.
*18. 61. Bocchino, Gasparri, Benedetti Valentini, Giorgio Conte, Holzmann.
(Approvato)
Al comma 1, dopo le parole: Presidente del Consiglio dei ministri, aggiungere le seguenti: o l'Autorità delegata, ove istituita.
Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: Il Presidente del Consiglio dei ministri, aggiungere le seguenti: o l'Autorità delegata, ove istituita.
*18. 66. Mascia.
(Approvato)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nell'ambito della lotta al terrorismo internazionale, è altresì riconosciuta facoltà al Presidente del Consiglio dei Ministri, in quanto Autorità nazionale per la sicurezza, di autorizzare il personale dei Servizi informativi e di sicurezza a svolgere, autonomamente od in collaborazione con le agenzie informative dipendenti da Stati esteri alleati della Repubblica italiana, le operazioni giudicate necessarie ad impedire l'effettuazione di attentati sul territorio nazionale italiano o sul suolo degli Stati alleati della Repubblica italiana.
18. 3. Cota, Stucchi.
Al comma 2, sopprimere le parole:, tempestivamente trasmessa tramite il DIS.
18. 71. Villetti, Buemi, Angelo Piazza.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le richieste e le autorizzazioni devono avere forma scritta, anche ai fini della loro conservazione nello schedario di cui al comma 7.
18. 62. D'Alia.
(Approvato)
Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: con l'utilizzo delle medesime forme previste dal comma 2.
18. 63. D'Alia.
(Approvato)
Al comma 4, sostituire le parole da: che non consentano fino alla fine del comma, con le seguenti: ove non sia possibile rispettare le forme previste dal comma 2, la richiesta e l'autorizzazione possono essere formulate e concesse verbalmente, direttamente o anche tramite il DIS.
18. 69. D'Alia.
Al comma 4, dopo le parole: di cui al comma 2, aggiungere le seguenti: e qualora l'Autorità delegata non sia istituita,
18. 64. Mascia.
(Approvato)
Al comma 4, sopprimere le parole:, tramite il DIS.
18. 72. Villetti, Buemi, Angelo Piazza.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Nel caso previsto dal comma 4, entro ventiquattro ore dalla formulazione della richiesta e dalla concessione dell'autorizzazione, le stesse devono essere confermate per iscritto, ai fini della loro documentazione o conservazione.
18. 70. D'Alia.
Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: senza ritardo.
18. 65. Mascia.
(Approvato)