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Allegato A
Seduta n. 109 del 14/2/2007
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(A.C. 445 - Sezione 5)
ARTICOLO 19 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 19.
(Opposizione della speciale causa di giustificazione all'autorità giudiziaria).
1. Quando risulta che per taluna delle condotte indicate all'articolo 17 ed autorizzate ai sensi dell'articolo 18 sono iniziate indagini preliminari, il direttore del Servizio interessato oppone all'autorità giudiziaria che procede l'esistenza della speciale causa di giustificazione.
2. Nel caso indicato al comma 1, il procuratore della Repubblica interpella immediatamente il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che sia data conferma della sussistenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 18. Gli atti delle indagini sul fatto e quelli relativi alla opposizione sono separati e iscritti in apposito registro riservato, per essere custoditi secondo modalità che ne tutelino la segretezza.
3. Quando l'esistenza della speciale causa di giustificazione è opposta nel corso dell'udienza preliminare o del giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri è interpellato dal giudice che procede.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, se sussiste l'autorizzazione, ne dà comunicazione entro dieci giorni all'autorità che procede, indicandone i motivi. Della conferma è data immediata comunicazione al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30. Nelle more della pronuncia del Presidente del Consiglio dei ministri il procedimento è sospeso.
5. Se la conferma non interviene nel termine indicato al comma 4, essa si intende negata e l'autorità giudiziaria procede secondo le ordinarie disposizioni.
6. Se il Presidente del Consiglio dei ministri conferma la sussistenza dell'autorizzazione, il procuratore della Repubblica dispone la trasmissione in archivio degli atti, da custodire secondo modalità, determinate dallo stesso procuratore, che ne tutelino la segretezza; il giudice, a seconda dei casi, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione.
7. Analoga procedura di custodia degli atti viene seguita quando è sollevato conflitto di attribuzione fino a che il conflitto non sia stato risolto.
8. Se è stato sollevato conflitto di attribuzione, la Corte costituzionale ha pieno accesso agli atti del procedimento e al provvedimento di autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, con le garanzie di segretezza che la Corte stessa stabilisce.
9. Quando l'esistenza della speciale causa di giustificazione è eccepita dall'appartenente ai servizi di sicurezza o da uno dei soggetti di cui all'articolo 17, comma 6, al momento dell'arresto in flagranza o dell'esecuzione di una misura cautelare, l'esecuzione del provvedimento è sospesa e la persona è accompagnata dalla polizia giudiziaria nei propri uffici per esservi trattenuta per il tempo strettamente necessario ai primi accertamenti e comunque non oltre ventiquattro ore, salvo il caso previsto nel comma 10.
10. Il procuratore della Repubblica, immediatamente informato, provvede a norma degli articoli 390 e seguenti del codice di procedura penale, dispone le necessarie verifiche e chiede conferma al direttore del servizio di sicurezza interessato che deve rispondere entro ventiquattro ore dalla richiesta. La persona è trattenuta negli uffici della polizia giudiziaria sino a quando perviene la conferma del direttore del servizio interessato e comunque non oltre ventiquattro ore dalla ricezione della richiesta. Decorso il termine senza che sia pervenuta la conferma richiesta, si procede a norma del codice di procedura penale.
11. Se necessario, il procuratore della Repubblica chiede conferma al Presidente del Consiglio dei ministri che conferma o smentisce l'esistenza della causa di giustificazione entro dieci giorni dalla richiesta. Se la conferma non interviene nel termine indicato, essa si intende negata e l'autorità giudiziaria procede secondo le ordinarie disposizioni.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 19 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 19.
(Opposizione della speciale causa di giustificazione all'autorità giudiziaria).
Sopprimerlo.
19. 62. Galante, Licandro, Diliberto, Sgobio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 19 - 1. Quando risulta che per taluno dei fatti indicati nell'articolo 17, ed autorizzato dall'articolo 18, sono iniziate indagini preliminari, il direttore del servizio interessato, comunica all'autorità giudiziaria che procede l'esistenza della speciale causa di giustificazione.
2. Nel caso indicato dal comma 1, il procuratore della Repubblica interpella immediatamente il procuratore generale preso la Corte di cassazione, chiedendo che sia data conferma della sussistenza dell'autorizzazione. Gli atti delle indagini sul fatto e quelli relativi alla opposizione sono separati e iscritti in apposito registro riservato, per essere custoditi secondo modalità che ne tutelino la segretezza.
3. Quando l'esistenza della speciale causa di giustificazione di cui all'articolo 17 è apposta nel corso dell'udienza preliminare o del giudizio, il procuratore generale presso la Corte di cassazione è interpellato dal giudice che procede.
4. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione, se sussiste la speciale giustificazione, ne dà comunicazione entro trenta giorni all'autorità, che procede indicandone i motivi. Della conferma è data immediata comunicazione al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30. Nelle more della pronuncia del procuratore generale presso la Corte di cassazione, il procedimento è sospeso.
5. Se il procuratore generale presso la Corte di cassazione conferma l'esistenza della speciale causa di giustificazione, il procuratore della Repubblica dispone la trasmissione in archivio degli atti, da custodire secondo modalità, determinate dallo stesso procuratore, che ne tutelino la segretezza; il giudice a seconda dei casi pronuncia sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione.
6. Quando l'esistenza della speciale causa di giustificazione è eccepita dall'appartenente ai servizi di informazione per la sicurezza o da uno dei soggetti di cui all'articolo 17, al momento dell'arresto in flagranza o dell'esecuzione di una misura cautelare, l'esecuzione del provvedimento è sospesa e la persona è accompagnata dalla polizia giudiziaria nei propri uffici per esservi trattenuta per il tempo strettamente necessario ai primi accertamenti.
7. Il procuratore della Repubblica, immediatamente informato, dispone le necessarie verifiche e adotta i provvedimenti conseguenti.
19. 66. Galante, Licandro, Diliberto, Sgobio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Al comma 1, dopo le parole: Servizio interessato aggiungere le seguenti: , tramite il DIS.
19. 63. Galante, Licandro, Diliberto, Sgobio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
(Approvato)
Al comma 6, sostituire le parole da: il procuratore fino alla fine del comma, con le seguenti: il giudice, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, pronuncia, a seconda dei casi, sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione. Gli atti del procedimento sono, all'esito, trasmessi al procuratore della Repubblica che li custodisce in archivio secondo modalità, dallo stesso determinate, idonee a tutelarne la segretezza.
19. 65. D'Alia.
(Approvato)
Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: servizio di sicurezza interessato con la seguente: DIS.
Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: servizio interessato con la seguente: DIS.
19. 64. Licandro, Galante, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
(Approvato)
Al comma 10, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: La durata del trattenimento non può superare, in ogni caso, le quarantotto ore.
19. 60. Buemi, Villetti, Angelo Piazza.