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Allegato A
Seduta n. 109 del 14/2/2007
...
(A.C. 445 - Sezione 9)
ARTICOLO 37 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 37.
(Organizzazione interna).
1. L'attività e il funzionamento del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica sono disciplinati da un regolamento interno approvato dal Comitato stesso a maggioranza assoluta dei propri componenti. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.
2. Le sedute e tutti gli atti del Comitato sono segreti, salva diversa deliberazione del Comitato.
3. Gli atti acquisiti dal Comitato soggiacciono al regime determinato dal soggetto che li ha trasmessi.
4. Per l'espletamento delle sue funzioni il Comitato fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro. L'archivio e tutti gli atti del Comitato parlamentare di cui all'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono trasferiti al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.
5. Le spese per il funzionamento del Comitato sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di intesa tra loro, autorizzano le collaborazioni esterne richieste dal Comitato nei limiti delle risorse finanziarie assegnate. Il Comitato non può avvalersi a nessun titolo della collaborazione di appartenenti o ex appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza, né di soggetti che collaborino o abbiano collaborato con organismi informativi di Stati esteri.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 37 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 37.
(Organizzazione interna).
Al comma 3, sostituire le parole: dal soggetto che li ha trasmessi con le seguenti: dall'autorità che li ha formati.
Conseguentemente, al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: I Presidenti fino a: dal Comitato con le seguenti: Il Comitato può avvalersi delle collaborazioni esterne ritenute necessarie, previa comunicazione ai Presidenti delle Camere.
37. 200. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole:, salva diversa e motivata deliberazione del Comitato.
37. 62. D'Alia.
Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: I Presidenti fino a: dal
Comitato con le seguenti: Il Comitato può avvalersi di tutte le collaborazioni esterne ritenute necessarie,
37. 61. D'Alia.
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis. - (Relazione al Parlamento) - 1. Entro il mese di febbraio di ogni anno il Governo trasmette al Parlamento una relazione scritta, riferita all'anno precedente, sulla politica di informazione per la sicurezza e sui risultati ottenuti.
37. 0200. La Commissione.
(Approvato)