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Allegato A
Seduta n. 109 del 14/2/2007
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(Sezione 4 - Procedimenti di condono per interventi edilizi abusivi realizzati nella provincia di Napoli)
PISACANE. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:
i comuni della provincia di Napoli devono procedere alla valutazione ed all'eventuale rilascio dei titoli in sanatoria relativi a decine di migliaia di pratiche di condono presentate per effetto delle leggi n. 47 del 1985, n. 724 del 1994 e n. 326 del 2003; nei territori vincolati il rilascio dei predetti titoli è subordinato, ex articolo 32 della legge n. 47 del 1985, all'ottenimento del parere favorevole dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo;
il protocollo di intesa tra regione Campania e sovrintendenza ai beni ambientali ed architettonici di Napoli e provincia, approvato con decreto del Presidente della giunta regionale della Campania n. 2707 del 31 dicembre 2001, ha disciplinato modalità procedimentali e contemplato forme di cooperazione tra amministrazioni in materia di sanatoria degli interventi edilizi abusivi realizzati in aree soggette a vincolo paesistico-ambientale;
con la più recente delibera n. 1382 del 4 aprile 2003, la giunta della regione Campania ha determinato l'istituzione di tavoli tecnico-amministrativi per la definizione degli indirizzi e dei criteri tecnico-amministrativi, anche a mezzo dell'elaborazione di intese e accordi istituzionali finalizzati alla definizione dei procedimenti di sanatoria ex articolo 32 della legge n. 47 del 1985, e successive modifiche, e legge n. 724 del 1994, e successive modifiche; in virtù del predetto protocollo può essere avviata la formazione di un piano di dettaglio (piano di valutazione
della compatibilità paesistica degli immobili da condonare), condiviso e sottoscritto dal comune interessato e dalla soprintendenza ai beni architettonici, al paesaggio e al patrimonio storico, artistico e etno-antropologico di Napoli e provincia; l'articolo 9 della legge regionale n. 10 del 18 novembre 2004 ha fissato il termine del 31 dicembre 2006, entro il quale i procedimenti relativi alle istanze di condono ex legge n. 47 del 1985 e n. 724 del 1994 devono essere definiti;
per quanto attiene al rilascio dei pareri ex articolo 32, si registra una capacità di risposta da parte della soprintendenza ai beni architettonici, al paesaggio e al patrimonio storico, artistico e etno-antropologico tarata su circa 100 nulla osta per anno e, conseguenzialmente, solo per l'incidenza di tali procedure; un comune impiegherebbe oltre 100 anni soltanto per definire procedimenti relativi a 10.000 pratiche di condono edilizio;
mentre è in corso la valutazione conclusiva delle richiamate pratiche, l'intervenuto articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 dicembre 2005, introducendo un nuovo documento nei procedimenti ex articolo 32, la relazione paesaggistica, a corredo dell'istanza di autorizzazione paesaggistica, ai sensi degli articoli 159, comma 1, e 146, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ha determinato, di fatto, un ulteriore appesantimento delle procedure de qua;
peraltro, l'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri citato, previo accordo con la direzione regionale del ministero per i beni e le attività culturali territorialmente competente, prevede la possibilità di introdurre semplificazioni ai criteri di redazione e ai contenuti della relazione paesaggistica per le diverse tipologie di intervento;
in generale, emerge una diffusa necessità di monitorare tutti i percorsi amministrativi finalizzati all'accelerazione dei rilasci delle pratiche di condono, in particolare di quelle di cui alle leggi nn. 47 del 1985 e 724 del 1994, e di non vanificare l'istanza di celerità proposta dal legislatore regionale e fortemente condivisa dall'ente locale e dalla comunità che esso rappresenta, senza tuttavia trascurare la necessaria tutela del territorio;
pertanto, si ritiene necessario fare ricorso a quanto oggi l'ordinamento consente in termini di formule cooperative istituzionali, per meglio definire i procedimenti da seguire per ottenere i risultati di celerità che la legge regionale prescrive;
al fine di conseguire quanto sopra precisato, si può ipotizzare l'opportunità che i comuni interessati procedano alla formazione dì un piano di dettaglio (piano di valutazione della compatibilità paesistica degli immobili da condonare), condiviso e sottoscritto dal comune medesimo e dalla soprintendenza ai beni architettonici, al paesaggio e al patrimonio storico, artistico e etno-antropologico di Napoli e provincia;
tale piano sarebbe finalizzato a delineare il medesimo quale strumento di valutazione puntuale sulla fattibilità di recupero degli immobili da condonare, a contenere tempistiche certe per i procedimenti ex articolo 32 citato ed a pervenire, così, ad un'accelerazione dei conseguenziali provvedimenti;
il medesimo piano, in generale, dovrà valorizzare sia la norma di tutela per il recupero delle opere da condonare che la complessiva tempistica delle procedure occorrenti per evadere le pratiche di condono, ricondotta ad un arco temporale condiviso nell'ambito di forme cooperative istituzionali da ente locale-regione-istituzione preposta alla tutela del vincolo;
alla luce di quanto sopra, il piano dovrà essere formato per determinare specifiche previsioni normative di dettaglio, che, definendo uno snellimento nell'azione di competenza della sovrintendenza e cadenze temporali di processo, consentano quei risultati di auspicata rapida definizione delle procedure;
conseguita l'adozione del piano con le modalità sopra esposte, si potrà procedere all'espletamento delle attività istruttorie ed endoprocedimentali nella certezza di un protocollo ben definito con l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo e di un'attività garantita nei tempi e nei risultati -:
quali iniziative il Presidente del Consiglio dei ministri intenda assumere affinché sia definito, tramite ulteriore protocollo tra regione Campania e direzione regionale dell'amministrazione dei beni culturali, artistici e architettonici, l'accordo con l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo, affinché i comuni interessati, per il conseguimento di quanto in premessa, possano procedere a concludere - in tempi brevissimi - intese istituzionali finalizzate alla conclusiva definizione delle modalità e dei tempi di rilascio dei pareri ex articolo 32 della legge n. 47 del 1985, anche mediante la formazione ed approvazione di piani di dettaglio (piano di valutazione della compatibilità paesaggistica degli immobili da condonare), con le modalità e gli obiettivi di cui in premessa.
(3-00624)
(13 febbraio 2007)