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Allegato B
Seduta n. 110 del 15/2/2007
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RIFORME E INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Interrogazione a risposta scritta:
IANNARILLI. - Al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. - Per sapere - premesso che:
la legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata;
l'articolo 3 della legge in esame individua «I soggetti aventi diritto»; nel particolare, rispettivamente il comma 1 individua la «persona handicappata», ed il comma 3 individua quelle «situazioni riconosciute di gravità» le quali determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici;
la differenziazione operata tra persona handicappata e persona handicappata in situazione di gravità si rende necessaria al fine della fruizione delle agevolazioni previste dalla legge de qua;
nel particolare, l'articolo 10 della legge in esame detta norme riguardanti «interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravità», mentre l'articolo 12 estende la garanzia del «diritto all'educazione e all'istruzione» «al bambino da 0 a 3 anni handicappato» non necessariamente «in situazione di gravità»;
così anche devono leggersi le prescrizioni dettate dall'articolo 21 «precedenza nell'assegnazione della sede» laddove, in senso estensivo rispetto alla situazione di «gravità» riserva alla persona «handicappata» (non menzionando la situazione di gravità) il diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili;
così come il comma 5 dell'articolo 23 prevede delle sanzioni penali per chi «...omissis discrimina persone handicappate... omissis»;
anche l'articolo 28 riguarda, in senso estensivo, «facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate»;
l'articolo 31, al comma 1, riguardo «la riserva di alloggi» differenzia gli interventi in riferimento al fatto se l'acquirente sia handicappato o handicappato in situazione di gravità;
la differenziazione tra handicappato e handicappato in situazione di gravità opera anche nelle norme dettate dall'articolo 33, dove ai commi 1, 3 e 6 le agevolazioni previste per legge vengono operate per le persone con handicap in situazione di gravità;
mentre il comma 5 dell'articolo 33 specificamente individua i destinatari delle agevolazioni «il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente entro il terzo grado handicappato... omissis» non indicando la situazione di gravità come conditio sine qua non per la concessione del beneficio;
ilprincipio generale usato dal legislatore in fase di redazione della legge in fase di interpretazione letterale risponde alla nota massima Ubi voluit dixit...;
risulta invece allo scrivente, che alcune amministrazioni dello Stato riformano autonomamente in pejus il comma 5 dell'articolo 33 della legge in esame riservando «l'agevolazione» solamente «alle situazioni di gravità» -:
se il ministro interrogato ritenga di predisporre un intervento, a mezzo di idonea circolare ministeriale, al fine di ribadire che, al fine della concessione della agevolazione prevista dall'articolo 33, comma 5, legge n. 104 del 1992, fermi restando gli altri requisiti previsti, il requisito dell'assistenza è da riferirsi a persona handicappata e non handicappata in situazione di gravità, così come indicato dalla legge.
(4-02616)