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Allegato B
Seduta n. 111 del 19/2/2007
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POLITICHE PER LA FAMIGLIA
Interrogazione a risposta in Commissione:
CORDONI. - Al Ministro per le politiche per la famiglia. - Per sapere - premesso che:
con delibera n. 10/2006/E/SG del 20 dicembre 2006, la Commissione per la Adozioni internazionali ha disposto la revoca delle autorizzazioni concesse all'associazione Chiara Onlus per lo svolgimento delle attività previste dalla legge 476/98;
l'associazione Chiara Onlus, ente autorizzato all'adozione nazionale su tutto il territorio nazionale e alle adozioni internazionali dall'Ucraina, Polonia, Moldavia e Armenia, con sedi a Roma, Milano, Foggia, è stata di fatto eliminata dall'Albo degli enti autorizzati alle adozioni, dalla CAI (Commissione Adozioni Internazionali), risultando così il primo caso del genere in Italia;
numerose sono le coppie che hanno dato mandato di adozione all'associazione Chiara Onlus (oltre 500) e alcune di queste addirittura hanno intrapreso il loro iter adottivo tre anni fa;
nelle settimane scorse la CAI ha annunciato la presa in carico, non solo delle coppie che alla data dell'avvenuta comunicazione del provvedimento di revoca delle autorizzazioni, risultino aver avuto l'abbinamento con uno o più minori stranieri o ricevuto l'invito, da parte delle competenti Autorità estere, a presentarsi per la proposta di abbinamento, ma anche di quelle che hanno già predisposto la documentazione necessaria da presentare alle competenti autorità dei paesi stranieri, secondo la tempistica e le modalità indicate dai singoli paesi;
il 5 febbraio 2007 la CAI ha inoltre individuato, d'intesa con il comune di Roma-Assessorato alle Politiche Sociali e promozione della salute, una équipes di professionisti che dalla metà di febbraio riceverà tutte le coppie già in carico all'ente Chiara-onlus al fine di individuare con loro le modalità ed il paese ove concludere il proprio progetto adottivo. Soluzione, quest'ultima che inevitabilmente comporterà un ulteriore allungamento dei tempi, notoriamente già dilatati quando si parla di adozione -:
se non sia doveroso fornire alle coppie, interessate dalla revoca dell'autorizzazione dell'associazione Chiara Onlus, soluzioni chiare e dettagliate idonee a non interrompere l'iter adottivo da loro intrapreso e soprattutto tali da non far ricadere sulle stesse responsabilità a loro non imputabili.
(5-00744)
Interrogazione a risposta scritta:
FABRIS. - Al Ministro per le politiche per la famiglia, al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
nella scorsa legislatura il Parlamento ha approvato a larghissima maggioranza la legge 8 febbraio 2006, n. 54, recante disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli;
la portata innovativa di questo testo, in linea con l'orientamento prevalente nei Paesi dell'Unione europea, risiede nel riconoscere che «anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto dì mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale»;
la legge, novellando l'articolo 155 del codice civile, si pone così l'obiettivo di riequilibrare l'asimmetria giuridica e pedagogica (considerato che ben l'88 per cento degli affidamenti hanno carattere esclusivo) che portava i minori, nella maggioranza dei casi, a perdere progressivamente ogni significativo rapporto con il genitore non affidatario;
tuttavia, negli 11 mesi di vigenza della succitata legge, risulta una sua diffusa inosservanza da parte dei diversi Tribunali della Repubblica, inosservanza dovuta principalmente alla difficoltà, da parte dei giudici, a distaccarsi da precedenti prassi consolidate, che sono peraltro proprio quelle che la nuova legge intende correggere;
in particolare, la confusione nasce dall'idea che l'affidamento condiviso sia solo una nuova veste lessicale dell'affidamento congiunto già previsto dalla precedente normativa, come risulta dalla motivazione di numerose sentenze, con la conseguenza di poter trasporre nelle nuove situazioni tutta la precedente giurisprudenza;
in questo modo, molti tribunali continuano a sostenere che l'affidamento condiviso può essere concesso solo in un numero limitatissimo di casi, negandolo, in particolare, in presenza di conflittualità, tenera età dei figli, distanza tra le abitazioni dei due genitori;
al contrario, la legge n. 54 del 2006 pone invece dei limiti precisi proprio all'affidamento esclusivo, consentendolo solo nelle situazioni in cui un genitore (quello da escludere dall'affidamento) costituirebbe motivo di pregiudizio per i figli, prevedendo altresì la possibilità di condanna per lite temeraria del genitore che abbia pretestuosamente, o infondatamente accusato l'altro di essere pregiudizievole per la prole;
all'inosservanza totale si affianca peraltro un'altra forma, più subdola, di inosservanza della legge: stabilire l'affidamento condiviso, privandolo però dei suoi contenuti qualificanti, quali la presenza equilibrata presso i due genitori (alcune sentenze introducono il concetto di «collocazione» dei figli, rendendo «collocatario» il precedente genitore «affidatario») e l'assegnazione di compiti di cura, anche sotto il profilo economico, a ciascuno di essi;
simili inosservanze rappresentano un danno per la collettività intera, ma soprattutto per i figli, che in caso di separazione dei genitori hanno invece diritto di mantenere, se non la famiglia, almeno relazioni positive con ciascun genitore, onde prevenire sofferenze psicologiche e danni allo sviluppo della loro personalità, che possono arrivare ad innescare depressioni, suicidi, tossicodipendenze e comportamenti asociali;
la Repubblica italiana si basa sul principio dello Stato di diritto e del rispetto della legge -:
quali iniziative il Governo intenda assumere alla luce di quanto descritto dalla presente interrogazione e quali provvedimenti urgenti intenda adottare al fine di garantire la piena osservanza della legge n. 54 del 2006 da parte di tutti i Tribunali della Repubblica italiana in modo tale che i diritti dei genitori separati e dei loro figli possano essere realmente tutelati non solo in punto di diritto ma anche e soprattutto in punto di fatto.
(4-02641)