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Allegato B
Seduta n. 113 del 21/2/2007
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LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
Interrogazioni a risposta scritta:
GALANTE. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
in data 1o febbraio 2007 il segretario generale della FLC CGIL, Sebastiano Campisi, ha inviato, via fax, una richiesta di concessione dell'Aula Magna dell'Istituto ITG Canova di Vicenza per la riunione di un'Assemblea Sindacale da svolgersi il giorno 16 febbraio 2007;
la suddetta assemblea, convocata da Cisl scuola e FLC CGIL ed indetta ai sensi dell'articolo 8 del CCNL comparto scuola del 27 luglio 2003, aveva come ordine del giorno «il futuro della scuola in una città militarizzata» e veniva pubblicizzata a mezzo locandina in varie scuole della città in data 8 febbraio 2007;
il Preside del Canova, venuto a conoscenza di tale assemblea e dell'argomento trattato, ritenendo l'assemblea di natura politica e non ritenendosi competente a concedere l'uso dei locali in tali circostanze, chiedeva parere preventivo all'amministrazione provinciale in base ad un protocollo sottoscritto con essa il 16 aprile 2005;
tale protocollo precisava le finalità per le quali il dirigente scolastico è competente a concedere l'utilizzo della struttura scolastica: «l'uso per attività extra didattiche può avvenire solamente per finalità che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile (...) la provincia può autorizzare direttamente (...) l'utilizzo di spazi per conferenze e dibattiti di tipo politico e, in casi eccezionali per manifestazioni/incontri di particolare rilievo»;
in data 14 febbraio 2007 la presidente della provincia di Vicenza negava l'utilizzo dell'aula magna dell'Istituto ITG Canova perché «l'assemblea sindacale in
oggetto ha una natura politica» e perché «ritiene che questo terna non sia importante per il personale della scuola»;
quella che l'interrogante reputa la totale arbitrarietà della suddetta decisione prefigura sempre secondo l'interrogante un'inaccettabile attività antisindacale, oltre che una misura velatamente intimidatoria volta a mettere sotto controllo il personale scolastico nell'esercizio di legittime prerogative sindacali -:
quali iniziative il Ministro intenda porre in essere al fine di tutelare il corpo docente nell'esercizio dei propri diritti sindacali.
(4-02685)
SALERNO. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
a far data dal 2001 il comitato formato da lavoratori in mobilità e pensionati del polo raffinazione ENI di Livorno ha intentato causa all'INPS di Livorno per ottenere i benefici previdenziali previsti dalla Legge ex esposti all'amianto (257/92 mod. legge 271/93);
il giudice delegato, suffragato da una perizia del CC.TT.UU., della durata di 500 giorni, ha accolto o respinto le diverse posizioni dei lavoratori per i periodi antecedenti al 1993;
a tutte le posizioni accolte positivamente, l'INPS ha opposto appello alla sentenza citata presso il tribunale di Firenze, basandosi esclusivamente su elementi generici inerenti al merito della C.T.U.;
l'ufficio legale dell'INPS, sostituito nel corso del procedimento, non ha mai presenziato al dibattimento;
tra il 2000 ed il 2005 altri lavoratori hanno ricevuto parere positivo dall'INPS;
nella stessa data di emanazione della sentenza di cui sopra, altra analoga sentenza (859/05), avente come oggetto lo stesso contesto C.T.U., quindi identico metodo e sostanza per uguale tipologia di lavoratori della sentenza 855/05, non è stata oggetto di ricorso da parte dell'INPS;
tale diversità di valutazione e giudizio ha creato evidente e grave discriminazione fra i lavoratori che pur avendo esercitato le stesse mansioni con gli stessi anni di servizio e con la stessa categoria sindacale nella stessa industria, hanno ottenuto un diverso trattamento previdenziale;
un tale trattamento discriminatorio non è ammissibile soprattutto da parte di un Ente pubblico che ha l'obbligo istituzionale di imparzialità nel determinare per un uguale diritto la concessione di uguali benefici;
i soggetti a cui è stata riconosciuta dal tribunale la legittimità delle loro richieste, rientrano nella legge 326 e 350 del 2003 aventi la necessaria copertura finanziaria;
a causa di esposizione a fibre di amianto dagli anni '50 agli anni '92 si sono avuti numerosi decessi e malattie tra i lavoratoti della raffineria ENI di Livorno, con percentuali più elevate rispetto ad altre realtà lavorative presenti sul territorio della provincia di Livorno, così come ufficialmente documentato dalla USL 6, alle quali però è stata riconosciuta dall'INPS, a livello previdenziale, la contaminazione da amianto;
alla USL di Livorno risultano smaltiti per il solo periodo successivo al 1992, oltre 500 tonnellate di amianto;
i vertici INPS di Livorno non si sono ancora espressi nel merito dell'incontro richiesto -:
se non ritenga che nel comportamento dell'INPS, ed in particolare dell'INPS di Livorno, non siano ravvisabili comprovati elementi discriminatori nel riconoscimento dei benefici previdenziali per gli ex esposti all'amianto;
se non ritenga di ristabilire un formale e sostanziale riequilibrio, mediante un riesame dei ricorsi che l'INPS ha presentato al tribunale di Firenze in merito alla succitata sentenza, valutando la possibilità di proseguire l'iter legale in corso;
se non ritenga che si debba assumere l'iniziativa per reiterare la legge 326 del 2003 il cui articolo 6-quinquies fa riferimento agli indebiti pensionistici derivanti da sentenze con le quali sia stato riconosciuto agli interessati il beneficio pensionistico dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell'Ente previdenziale, non si dà luogo al recupero degli importi ancora dovuti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
(4-02691)