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Allegato B
Seduta n. 119 del 5/3/2007
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SALUTE
Interrogazioni a risposta scritta:
SAMPERI. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
i valori del vanadio, del ferro e del manganese registrati, negli ultimi mesi, dall'Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA), Dipartimento Provinciale di Catania, in diversi centri della zona pedemontana etnea hanno superato notevolmente i limiti consentiti dal citato decreto legislativo n. 31 del 2001, raggiungendo valori assurdi, come per esempio: il vanadio (179 a S.P. Clarenza, 177 a Camporotondo e 159 a Mascalucia), rispetto al parametro consentito (50 microgrammi/litro); il ferro (2700 a Gravina, 993 a Trecastagni, 289 a Tremestieri e 245 a Valverde) rispetto al parametro previsto (200 microgrammi/litro); il manganese (1458 a Nicolosi, 983 a Gravina 107 a Tremestieri, 117 a Viagrande e 115 a Valverde) rispetto al parametro previsto (50 microgrammi/litro);
la Regione Sicilia, «visto il decreto del Ministero alla salute del 22 dicembre 2004, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il quale veniva concesso alla regione Sicilia il potere di deroga ai requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano per i parametri di boro e vanadio per un valore massimo ammissibile, per le acque in distribuzione potabile nei comuni interessati del massiccio etneo», con decreto dell'Assessorato alla salute del 27 maggio 2005 aveva consentito deroghe (per il boro e il vanadio) al limite previsto dalla normativa nazionale, fino al 31 dicembre 2005, disponendo, nel contempo, che l'ACOSET ed altri Enti acquedottiferi ivi identificati informassero la popolazione circa le eventuali refluenze sulla salute connesse all'uso di acque in distribuzione con eccedenza dei parametri, e inoltre predisponessero interventi operativi, con relativa copertura finanziaria, per rientrare nei limiti richiesti dalla vigente normativa;
a più di un anno della scadenza del decreto di proroga, gli Enti acquedottiferi non solo non si sono attivati per porre in essere le opere richieste dalla Regione, ma nemmeno hanno assolto all'obbligo di informazione sui rischi alla salute dall'utilizzo dell'acqua in questione;
l'ACOSET, l'Ente acquedottifero che, in prevalenza, gestisce i servizi di fornitura per i paesi etnei, non ha altresì ritenuto di partecipare ad incontri con gli Enti Locali interessati, ai quali era stato invitato, anche ai fini di una necessaria chiarezza e degli impegni di competenza da assumere;
da risultati scaturiti dall'Università degli Studi di Catania, Dipartimento di Ingegneria, sono ritenuti possibili interventi per la rimozione dei valori esorbitanti nell'acqua, sia per quanto riguarda il vanadio che il ferro e il manganese;
la mancata attuazione di quanto previsto dalla Regione col decreto di deroga del 2005 preoccupa enormemente i cittadini interessati per i rischi alla salute derivanti dal consumo di acqua non conforme alle direttive europee, codificate dal decreto legislativo n. 31 del 2001, che, per altro aveva allargato il concetto di potabilità, non solo alle acque destinate all'alimentazione, ma anche ad usi igienici o, più in generale, domestici (pulizia, innaffiamento, eccetera, in quanto i rischi potrebbero sussistere anche dall'uso non alimentare dell'acqua (dermatite da contatto con sostanze contenenti nichel, rischi di tumori cutanei per contatto con idrocarburi policiclici)-:
se, anziché consentire, con nuovo provvedimento ministeriale, che la regione Sicilia proceda ad eventuali nuove e ingiustificate deroghe ai limiti previsti nei parametri del decreto legislativo n. 31 del 2001, non ritenga invece intervenire nei confronti della Regione Sicilia medesima perché vengano obbligati i Soggetti Acquedottiferi interessati a predisporre le opere occorrenti, in tempi brevi, per riportare i valori dei contaminanti nelle sorgenti idriche nell'ambito delle concentrazioni consentite dalla normativa nazionale vigente, prevedendo, per gli Enti inadempienti apposite sanzioni ed esercitando eventuali poteri di controllo e/o di surroga;
se non ritenga opportuno prevedere, non solo per gli Enti Acquedottiferi, ma anche per l'ASL e per gli Enti Locali interessati, l'onere della più ampia diffusione informativa circa le refluenze sulla salute connesse all'uso di acque in distribuzione con eccedenza dei parametri di contaminanti nelle sorgenti idriche in concentrazioni superiori alla Concentrazione Massima Consentita;
se non ritenga che, nel caso di inerzia di tutti gli Enti suddetti, sia pubblici che privati, a tutela della salute dei cittadini e tenuto conto del vigente decreto legislativo n. 31 del 2001, diventi indispensabile un incisivo intervento degli Organi Ministeriali, anche con provvedimenti sostitutivi.
(4-02801)
CARUSO. - Al Ministro della salute, al Ministro della solidarietà sociale. - Per sapere - premesso che:
in data 22 febbraio 2001 fu approvato l'«accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 - serie generale - del 19 aprile 2001;
il predetto accordo prevedeva tempi, modalità, procedure e criteri di ammissione prevedendo però tale particolare formazione prima per coloro che erano già dipendenti delle strutture pubbliche - OTA e/o ausiliari socio sanitari - e solo successivamente ai cittadini non dipendenti;
l'organizzazione sindacale RdB/CUB della Regione Campania, attraverso la mobilitazione di centinaia di soggetti interessati ad acquisire una qualifica che poteva facilitare loro un ingresso nel mondo del lavoro, già nel 2005, rivendicava presso l'assessorato regionale della sanità l'avvio della seconda fase dell'Accordo del 22 febbraio 2001 per l'attivazione di appositi corsi di formazione gratuiti per i soggetti meno abbienti;
nel 2006 la Regione Campania non ha dato corso alla formazione gratuita per il profilo professionale di «operatore socio-sanitario» ma contemporaneamente e inopinatamente rilasciò apposita autorizzazione alle scuole private che ne avevano fatto richiesta;
le scuole private autorizzate sono state circa 200 in tutta la Regione ed hanno - verosimilmente - formato circa 20.00 «operatori socio-sanitari»;
il costo, per ogni persona che si è rivolta alle scuole private, si è aggirato dai 1.800 euro ai 3.000 euro;
nel frattempo l'organizzazione sindacale RdB/CUB ha continuato a rivendicare presso l'assessorato regionale alla sanità, con diversi sit-in di protesta, il diritto per i disoccupati, che non avevano le possibilità economiche di pagarsi la scuola privata di, ottenere i corsi di OSS pubblici e gratuiti;
il consiglio regionale della Campania ha approvato la legge regionale n. 21 del 14 ottobre 2006, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione n. 49 del 30 ottobre 2006 avente ad oggetto «Programma di formazione professionale per Operatore Socio-Sanitario per soggetti non dipendenti da strutture sanitarie»;
con decreto dirigenziale n. 49 dell'11 dicembre 2006, pubblicato sul B.U.R.C. n. 59 del 20 dicembre 2006, è stato approvato il bando di ammissione al «Programma di formazione professionale per Operatore Socio-Sanitario per soggetti non dipendenti da strutture sanitarie»;
da variegati e traversali ambienti politici e sindacali sono piovute scomuniche verso l'operato della regione e dell'assessore regionale alla sanità fino ad ottenere, attraverso un inspiegabile atto burocratico, la soppressione del bando pubblico;
infatti subito dopo il varo del bando pubblico, mentre ancora un gran numero di disoccupati di tutta la regione espletava le modalità di partecipazione al bando, l'assessorato regionale alla sanità con il decreto n. 1 del 12 gennaio 2007 annullava il decreto dirigenziale n. 49 dell'11 dicembre 2006 e successivamente con altro decreto dirigenziale lo stesso assessorato annullava anche il bando di ammissione per OSS invocando un banale vizio di procedura;
da una prima verifica dei dati in possesso delle singole aziende sanitarie capofila che hanno raccolto le domande si evince che il numero dei partecipanti supera le ventimila unità;
la decisione di annullare il bando appare sconcertante e contraddittoria oltre che gravissima per la ricaduta sociale negativa in una regione gia martoriata da atavici problemi di occupazione per centinaia di migliaia di giovani disoccupati;
la legge regionale per i corsi gratuiti per OSS doveva formare il primo contingente entro l'anno 2007;
dagli uffici competenti dell'assessorato regionale alla sanità non si ha notizia di come e quando sarà varato il nuovo bando per il corso di formazione gratuita per OSS;
l'annullamento del bando farà probabilmente saltare il primo anno di formazione;
le scuole private hanno già presentato domanda per ottenere l'autorizzazione per i corsi di formazione a pagamento per OSS anche per il 2007 -:
se non si ritenga necessario, per quanto di competenza e stante l'accordo siglato il 22 gennaio 2001, attivarsi con urgenza in sede di Conferenza Stato-Regioni perché sia prevista l'istituzione di corsi di formazione gratuita per operatori socio-sanitari in ciascuna regione, ivi compresa la Campania, anche prevedendo una norma di salvaguardia per coloro che, come i cittadini di cui si parla nel presente atto e che hanno partecipato al primo bando, avrebbero avuto legittimamente diritto a partecipare al corso di formazione, in base ai criteri previsti;
se intenda, in tale sede, verificare se non sia preferibile escludere ulteriori autorizzazioni per i corsi di formazione a pagamento per OSS, almeno sino a quando non sarà data la possibilità a tutti di poter partecipare a un corso di formazione gratuita, per non creare situazioni di discriminazioni e non favorire operazioni di speculazione economica nei confronti dei tanti disoccupati che sperano di trovare un lavoro stabile e qualificato.
(4-02802)