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Allegato A
Seduta n. 121 del 7/3/2007
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(Sezione 3 - Misure di carattere previdenziale a favore dei lavoratori esposti all'amianto)
BURGIO, ROCCHI e DE CRISTOFARO. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
le persone colpite dal mesotelioma della pleura, tipica malattia causata dall'esposizione all'amianto, sono ogni anno in aumento, al punto che nel 2006, secondo i dati del registro nazionale dei mesoteliomi, i lavoratori affetti da questa patologia erano 1200, con un incremento rispetto al 2005 del 20 per cento;
la proposta di legge n. 23, presentata il 28 aprile 2006, relativa all'istituzione di un fondo speciale per le vittime dell'amianto, non sembra trovare, ad oggi, l'iter adeguato per una sua rapida approvazione, nonostante che, nei mesi scorsi, siano state presentate 28.000 firme di cittadini e lavoratori;
tra il 2002 e il 2004 migliaia di lavoratori della provincia di Livorno (impiegati in aziende non rientranti negli atti di indirizzo emanati dal ministero del lavoro e della previdenza sociale nel biennio 2000-2001, al fine di localizzare gli impianti produttivi potenzialmente interessati alle normative di legge in favore degli esposti all'amianto) hanno presentato all'Inps e all'Inail la richiesta di concessione della maggiorazione contributiva prevista dall'articolo 13 della legge n. 257 del 1992 e successive modificazioni;
l'Inail ha dato, con i propri organi tecnici Contarp, parere negativo per tutti i profili professionali e per tutte le aziende della provincia interessate dalla domanda (Agip, Solvay, Officina San Marco impiantistica, Dalmine);
il tribunale di Livorno, sulla base della perizia dei medici della medicina del lavoro e di quelli della medicina legale (atta a stabilire se ciascun lavoratore era stato o meno esposto all'amianto nei limiti previsti ed individuati dagli articoli 24 e 31 del decreto legislativo n. 277 del 1991 e nel limite temporale superiore ai dieci anni), ha emanato sentenze favorevoli ai lavoratori, in reazione alle quali l'Inps non ha mai ricorso in appello fino ai primi mesi del 2005;
a partire da tale data l'Inps ha provveduto a fare ricorsi in appello su tutte le sentenze positive per i lavoratori, prima con ricorsi generici, richiamando cioè sentenze della Corte di cassazione che reputavano indimostrabile il superamento dei limiti della soglia di esposizione o, anche, l'effettiva esposizione per un periodo di tempo superiore ai dieci anni, e, successivamente, ritenendo non fondata la decisione dei giudici assunta sulla base delle risultanze dei consulenti tecnici d'ufficio di Livorno;
fino ad oggi, la corte di appello di Firenze ha sempre confermato il giudizio di primo grado; la prima udienza per gli appelli di secondo grado è stata fissata a febbraio 2008;
la direzione Inps di Livorno ha riferito che la decisione di appellare tutte le sentenze di primo grado viene presa dall'avvocatura provinciale in totale autonomia rispetto alla direzione dell'Inps;
l'attività legale sul riconoscimento dei benefici è a tal punto massiccia (il solo patronato Inca di Livorno gestisce attualmente un contenzioso legale di 650 cause),
da impegnare ingenti risorse economiche e da impedire, per il moltiplicarsi e il sovrapporsi delle cause pendenti, a tutt'oggi, la fruizione, da parte dei lavoratori, di diritti loro riservati per legge;
all'interno di tale contesto è significativa la vicenda di un gruppo di lavoratori, pensionati e lavoratori in mobilità del polo di raffinazione Eni di Livorno, che, nel 2001, formò un comitato per ottenere i benefici previdenziali previsti dalla legge ex esposti all'amianto;
a conclusione della causa legale intentata contro l'Inps di Livorno, il giudice delegato ha dato sentenza, nella quale, suffragando una perizia dei consulenti tecnici d'ufficio durata 500 giorni, ha accolto o respinto le varie singole posizioni dei lavoratori in causa;
anche in questa fattispecie, per tutte le posizioni accolte positivamente l'Inps ha opposto appello alla sentenza citata presso il tribunale di Firenze;
l'atteggiamento dell'Inps contro questo gruppo di lavoratori risulta particolarmente deprecabile, in quanto nella raffineria Eni di Livorno, a causa della forte esposizione a fibre d'amianto dal 1950 fino al 1992, si sono verificati numerosi casi di decesso;
presso l'azienda sanitaria locale di Livorno risultano smaltiti dalla raffineria di Livorno, per il solo periodo successivo al 1992, 500 tonnellate di amianto;
nel mese di gennaio 2007 sei dipendenti dell'Apsa di Alghero (azienda di produzione di vernici), che, dal 1975 al 1992, hanno lavorato a contatto con l'amianto, si sono visti riconoscere, con due sentenze (una del giudice del lavoro, l'altra della corte di appello di Sassari), il diritto ad andare in pensione in anticipo di 7 anni;
pur non avendo riportato conseguenze fisiche, i sei lavoratori si sono visti riconosciuto il diritto di accedere al beneficio previdenziale, ossia l'anticipo rispetto alla scadenza normale della loro attività lavorativa, previsto dalla legge n. 257 del 1992;
come ha specificato il giudice della corte d'appello, «il soggetto obbligato ad attribuire il beneficio previdenziale è l'ente detentore della posizione contributiva e pensionistica del lavoratore che agisce in giudizio»;
alcuni lavoratori della compagnia portuale di Livorno, assunti nel 1982 ed esposti quotidianamente per oltre nove anni (fino al termine dei propri contratti) all'amianto, hanno lamentato l'impossibilità di usufruire dei benefici della legge n. 257 del 1992, a causa di un'esposizione prolungatasi per pochi mesi in meno rispetto al limite minimo previsto dalla legge -:
quali siano le valutazioni e quali iniziative urgenti il Ministro interrogato, nell'ambito delle proprie competenze, intenda adottare al fine di scongiurare il sistematico ricorso in appello degli enti previdenziali in reazione a sentenze eque, che assegnano ai lavoratori ciò che la legge garantisce e prescrive, e se non ritenga opportuno, nell'ambito delle proprie competenze, adoperarsi affinché si produca, per i lavoratori della compagnia portuale di Livorno, una sanatoria che permetta l'equiparazione della loro condizione a quella dei beneficiari della legge n. 257 del 1992.
(3-00697)
(6 marzo 2007)