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Allegato B
Seduta n. 121 del 7/3/2007
...
ATTI DI CONTROLLO
PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Interpellanza:
I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture, per sapere - premesso che:
risulta da articoli di stampa agli interpellanti che Rete Ferroviaria Italiana (RFI) S.p.A., gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, intende ridurre le corse dei traghetti con il marchio Bluvia per il trasporto quotidiano dei convogli ferroviari attraverso lo Stretto di Messina;
i passeggeri diretti in Sicilia, qualora tale piano fosse realizzato, si troverebbero costretti a scendere dai treni alla stazione di Villa San Giovanni per imbarcarsi con i propri bagagli su un aliscafo che li porterebbe a Messina, e viceversa per i viaggiatori provenienti dalla Sicilia;
l'attraversamento dello Stretto di Messina costituisce un servizio pubblico, sovvenzionato con risorse finanziarie dello Stato, erogate al gruppo F.S. S.p.A. -:
se ritengano tale progetto adeguato a soddisfare le esigenze di qualità del servizio di trasporto per i cittadini, soprattutto anziani e diversamente abili, costretti a scendere dal treno con i propri bagagli, in qualsivoglia condizione meteorologica, per imbarcarsi su una nave e successivamente, una volta sbarcati, risalire su un treno che li porti a destinazione;
se ritengano tale progetto adeguato a garantire il mantenimento di posti di lavoro in un'area sottoutilizzata, nonché in linea con il programma e le dichiarazioni dell'attuale maggioranza sulla stabilizzazione dei lavoratori precari;
se ritengano che tale progetto, ad avviso degli interpellanti peggiorativo della qualità del servizio ferroviario, di ostacolo alla mobilità dei cittadini e propedeutico ad un licenziamento collettivo di lavoratori nell'area, non sia la conseguenza di affrettate decisioni concernenti il Ponte sullo Stretto, la cui realizzazione risulta meno costosa per R.F.I., oltre a consentire una velocizzazione ed una maggiore sicurezza dei trasporti attraverso lo Stretto di Messina.
(2-00401)
«Stagno d'Alcontres, Martino, Angelino Alfano, Marinello, Giudice, Baiamonte, Floresta, Grimaldi, Briguglio, Germanà, Crimi, Fallica, Palumbo, Mormino, Prestigiacomo, Minardo, Misuraca».
Interrogazioni a risposta scritta:
PEDRINI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
il comma 262 dell'articolo 1 della legge Finanziaria per il 2007 (legge n. 296
del 27 dicembre 2006) disciplina, nell'ambito delle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, programmi unitari di valorizzazione degli immobili pubblici per la promozione dello sviluppo locale, individuati dall'Agenzia del demanio. Andando a novellare l'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001 si dà all'Agenzia del demanio la possibilità di individuare, d'intesa con gli enti territoriali interessati, una pluralità di beni immobili pubblici per i quali è attivato un processo di valorizzazione unico, in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale, che possa costituire, nell'ambito del contesto economico e sociale di riferimento, elemento di stimolo ed attrazione di interventi di sviluppo locale. Sempre con tale comma, si attribuisce al Ministero della difesa la possibilità di individuare beni immobili di proprietà dello Stato - mantenuti in uso al Ministero medesimo per proprie finalità istituzionali - che siano suscettibili di permuta con gli enti territoriali. Tali attività e procedure di permuta saranno effettuate dall'Agenzia del demanio, previa intesa con il Ministero della difesa, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile;
con il comma 263 dell'articolo 1 della medesima legge Finanziaria per il 2007 si inverte, modificando l'articolo 27 del decreto-legge n. 269 del 2003, la procedura di individuazione dei beni immobili in uso all'amministrazione della difesa non più utili per fini istituzionali: tale attività compete ora direttamente al Ministero della difesa. Tali beni saranno poi consegnati alla medesima Agenzia del demanio, ai fini dell'inclusione in programmi di dismissione e valorizzazione previsti dalla legislazione vigente;
sempre con tale comma 263 si stabilisce inoltre il valore complessivo degli immobili da individuare ai fini della dismissione pari a 2 miliardi di euro per il 2007 e a 2 miliardi per il 2008;
la dismissione del patrimonio pubblico è un'operazione che ha un significato se è finalizzata al risanamento del debito che affligge i nostri conti pubblici ovvero se è finalizzata ad investimenti vari e primari quali: infrastrutture, ricerca, innovazione e sviluppo, in una parola per il futuro dei nostri giovani e non come troppo spesso è accaduto nel passato per far fronte alla spesa corrente -:
se il Governo intenda ancora procedere con queste dismissioni;
quali beni del patrimonio del Ministero della difesa siano stati ad oggi individuati ai fini della dismissione e quali criteri sono stati e saranno applicati in tale operazione di dismissione;
quali siano le reali intenzioni del Governo nell'utilizzo dei proventi derivanti da queste eventuali dismissioni.
(4-02835)
CARUSO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
in data 3 marzo 2006 si è svolta per le strade di Bologna una manifestazione nazionale dei centri sociali e delle reti antirazziste per rivendicare la chiusura immediata dei Centri di permanenza temporanea, senza se e senza ma, alla quale hanno partecipato oltre 1.000 persone;
malgrado le continue denunce sulle condizioni disumane di vita nei Centri di permanenza temporanea e sulla violazione sistematica dei diritti fondamentali, malgrado l'aberrazione giuridica, a parere dell'interrogante, dell'introduzione nel nostro ordinamento della detenzione amministrativa prevista con l'istituzione di questi centri di permanenza, il Governo ancora stenta a riconoscere la necessità impellente della chiusura immediata di questa sorta di «lager etnici», evidenziando invece un'ambiguità di fondo nascosta dietro i termini «superamento» o «svuotamento» dei Centri di permanenza temporanea;
al termine della manifestazione, i partecipanti hanno cercato di avvicinarsi in corteo al Centro di permanenza temporanea di via Mattei per lasciare all'esterno
della struttura alcuni striscioni contro il Governo e la giunta comunale;
le forze dell'ordine a questo punto hanno caricato i manifestanti e cercato di disperdere il corteo con lanci di lacrimogeni;
a questo punto, come si evince da un video autoprodotto da globalproject e reperibile sul sito web del giornale La Repubblica all'url http://tv.repubblica.it/multimedia/home/589531, alcuni appartenenti alle forze dell'ordine si accanivano a colpire ripetutamente con il manganello diversi manifestanti inermi che erano caduti per terra e si erano rannicchiati su loro stessi -:
per quali motivi la questura di Bologna abbia prescritto agli organizzatori del corteo il divieto di arrivare al Centri di permanenza temporanea di via Mattei, divieto che ha generato le tensioni e gli incidenti in questione;
se e come si intenda individuare gli appartenenti alle forze dell'ordine che si sono resi protagonisti dei pestaggi nei confronti dei manifestanti inermi e quali provvedimenti disciplinari intenda adottare nei loro confronti;
se non ritenga opportuno, anche alla luce della difficoltà d'identificazione del singolo appartenente alle forze dell'ordine a causa dell'inevitabile travisamento insito nella divisa antisommossa, dotare le forze dell'ordine di un chiaro e visibile codice di identificazione sul casco e la divisa, attraverso il quale la magistratura, nel caso di illeciti amministrativi o penali, possa risalire alle generalità del singolo agente;
se non ritenga opportuno e doveroso procedere in tempi brevi alla chiusura immediata di tutti i Centri di permanenza temporanea presenti in Italia e investire, piuttosto che nella carcerazione preventiva e amministrativa, in politiche serie e concrete di accoglienza per i migranti.
(4-02841)
CARUSO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
i giorni 28 e 29 maggio 2006, furono convocati i comizi elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale di Bisognano (Cosenza);
a seguito della presentazione delle liste elettorali, la seconda sottocommissione elettorale circondariale di Cosenza, sede di San Marco Argentano (Cosenza), con proprio verbale n. 85 del 30 aprile 2006, ricusava la lista «Unione Democratica» con candidato a Sindaco Attico Francesco, nato a Cosenza il 15 agosto 1959, con la seguente motivazione:
«...ACCERTATO che delle 143 firme presentate, n. 48 non risultano autenticate nei modi prescritti dalla normativa vigente (articolo 21, 2o comma, decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000) e nella fattispecie nei moduli n. 3 e n. 4, pur comparendo in stampatello nome, cognome e qualifica del consigliere comunale autenticatore, quest'ultimo non ha apposto la firma autografa in calce ai moduli stessi di raccolta delle firme dei presentatori;
CHE pertanto il numero dei presentatori, stante così le cose, è al di sotto del parametro numerico richiesto dalla legge;
RITENUTO dover ricusare la lista presentata; ...».
alla competizione elettorale venivano ammesse le restanti due liste, «Solidarietà e Partecipazione», con candidato a Sindaco Umile Bisignano, nato a Bisignano il 29 aprile 1954, e «Patto per la Città» con candidato a Sindaco Francesco Fucile, nato a Bisignano il 14 aprile 1965;
a seguito dell'esclusione, la Lista «Unione Democratica» ha presentato istanza di riesame presso la 2o Sottocommissione Elettorale la quale, con proprio
verbale n. 95 del 30 aprile 2006 disponeva il non riesame dell'istanza prodotta sulla base delle seguenti motivazioni:
«...PRESO ATTO che il vizio riscontrato nei moduli n. 3 e n. 4, sopra richiamati, è insanabile;
CONSTATATO che la sottocommissione elettorale circondariale non è legittimata a pronunciarsi su eventuali richieste di riesame dei propri atti quando il vizio rilevato può dar luogo ad una nullità insanabile ...».
a seguito della decisione della sottocommissione il signor Maiurano Cenzino, autenticatore delle firme poste a corredo della lista esclusa dalla sottocommissione circondariale, adiva il TAR Calabria che rigettava il ricorso con sentenza n. 493. Proposto l'appello, il Consiglio di Stato - Sezione V - in sede Giurisdizionale, respingeva l'istanza di sospensione del provvedimento con Ordinanza n. 2315 del 12 maggio 2006, con la seguente motivazione:
«...Considerato che alle condivisibili argomentazioni del Primo Giudice occorre anche premettere l'osservazione che il ricorso introduttivo - sia pure in sede di sommaria cognizione - deve essere esaminato sotto il profilo dell'ammissibilità, alla luce dei principi affermati con la decisione del 24 novembre 2005, n. 10, dell'Adunanza Plenaria ...»;
successivamente, la lista «Solidarietà e Partecipazione», usciva vincitrice dalla competizione elettorale del 28 e 29 maggio 2006, con circa il 52 per cento dei voti validi;
ad avvenuta proclamazione degli eletti, venivano presentati n. 3 ricorsi innanzi al TAR Calabria da parte dei signori Massimo Bisignano (29 giugno 2006 - n. 786), Rosita Aiello (27 giugno 2006 - n. 768) e Carmelo Lo Giudice (28 giugno 2006 - n. 783);
il TAR Calabria, con proprie decisioni - rispettivamente - n. 960 del 2006 del 31 luglio 2006 (Massimo Bisignano); n. 959 del 31 luglio 2006 (Rosita Aiello); n. 962 del 9 agosto 2006 (Carmelo Lo Giudice), rigettava i predetti ricorsi;
in particolare per quanto concerne il ricorso del signor Bisignano Massimo, il TAR tra le motivazioni poste a sostegno del rigetto, riportava tra l'altro che:
«...tale indicazione a stampatello il collegio ha ritenuto che non potesse essere parificato alla firma o sottoscrizione richiesta dalle norme sull'autenticazione legale delle firme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, in quanto né può risalirsi con certezza alla paternità del segno grafico, né può riferirsene inequivocabilmente la provenienza al soggetto che lo ha apposto. La posizione all'epoca sostenuta è confermata dalla giurisprudenza su un caso analogo in cui il TAR Lazio, sezione di Latina, ha ritenuto che la mancanza di uniformità nella modalità impiegata per la sottoscrizione correlata all'autenticazione (la fattispecie era del tutto identica, in quanto l'ufficiale autenticante in alcuni casi aveva sottoscritto a stampatello, con caratteri peraltro non riconducibili ictu oculi alla stessa grafia, in altri aveva accompagnato lo stampatello con segni grafici) delle firme dei sottoscrittori della lista dei candidati alle elezioni (amministrative) non garantisce la genuinità del richiesto adempimento formale ed esclude pertanto la commutabilità delle correlate sottoscrizioni ai fini del raggiungimento del numero minimo previsto dalla legge (TAR Lazio, Latina, 28 maggio 2004, n. 393) ... Le norme appunto prescrivono l'esistenza di entrambi i due elementi il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio (articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000) ... Sotto tale profilo appare incomprensibile la ragione per la quale alcuni dei fogli dei sottoscrittori siano poi stati «Siglati» dal MAIURANO oltre al nome ed al cognome apposti a stampatello ed altri fogli non lo siano stati, mentre il «consiglio» offertogli dal dipendente dell'ufficio elettorale comunale in data 30 aprile 2006
«di siglare i fogli contenenti le firme dei sottoscrittori, gia autenticate con la firma a stampatello», appare un tentativo postumo di ricondurre a legittimità l'operazione, rimasta tuttavia incompiuta, come si evince dagli atti sottoposti all'esame della Sezione nel ricorso n. 504 del 2006, già deciso con la più volte ricordata sentenza n. 493 del 2006. Per le considerazioni di cui sopra anche il verbale della 2a commissione circondariale di Cosenza presso il Comune di San Marco Argentano adottato in data 30 aprile 2006 in realtà appare inficiato dai vizi dedotti col presente ricorso, a prescindere da ogni questione di litispendenza o meno del gravame precedentemente esaminato e deciso con la sentenza ora citata da questa stessa Sezione. D'altra parte già nella menzionata sentenza è stato rilevato che gli adempimenti formali per la presentazione delle liste, tra cui rientrano le modalità di autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle medesime, si profilano come forme sostanziali o vincolate, non surrogabili attraverso il preteso raggiungimento dello scopo imposto dalla norma, né sanabili ex post mediante dichiarazioni integrative (cfr. Consiglio di Stato, sezione V, 3 marzo 2005, n. 835). Per quanto sopra il motivo va respinto. ... ».
a tali decisioni del TAR Calabria è stato proposto appello innanzi al Consiglio di Stato con tre distinti ricorsi, sempre a nome di Massimo Bisignano, Rosita Aiello e Carmelo Lo Giudice;
la stessa V Sezione del Consiglio di Stato che aveva condiviso le decisioni del TAR Calabria, nel ricorso intentato dal signor Maiurano Cenzino, in sede Giurisdizionale, nella Camera di Consiglio del 6 febbraio 2007, si è, al contrario, così pronunciata:
«... riunisce i predetti ricorsi in appello n. 8220 del 2006, n. 9908 del 2006 e n. 8224 del 2006;
respinge l'appello n. 8220 del 2006, proposto da Rosita Aiello;
respinge l'appello n. 9908 del 2006, proposto da Carmelo Lo Giudice;
accoglie l'appello n. 8224 del 2006 proposto da Massimo Bisignano; per l'effetto in accoglimento del ricorso di primo grado, annulla il provvedimento di esclusione della lista avente come contrassegno "UNIONE DEMOCRATICA", nonché le operazioni elettorali per il rinnovo del Sindaco e del consiglio comunale di Bisignano, svoltesi il 28 e 29 maggio 2006;
compensa le spese dei tre giudizi di appello;
ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa...»;
in questo modo con decisioni contrastanti tra diversi organi giudicanti dello Stato, si sono annullate, a distanza di quasi un anno, le operazioni elettorali, mandando a casa una lista che aveva ottenuto il 52 per cento dei voti;
il 17 febbraio 2007 è stato insediato il commissario prefettizio e la cittadinanza è ancora in attesa di conoscere quando si voterà di nuovo e con quali modalità -:
quali saranno le modalità con cui si svolgeranno le prossime elezioni, se con liste bloccate o elezioni ex novo;
per quale motivo, ancora oggi, l'amministrazione uscente non ha ricevuto ancora nessuna comunicazione ufficiale che chiarisca sia le modalità che i tempi per le nuove elezioni e se non si ritenga necessario, per non creare grave nocumento alla comunità amministrata, ridurre al minimo i tempi del commissariamento.
(4-02847)