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Allegato B
Seduta n. 124 del 12/3/2007
...
POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
Interpellanza:
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministro delle politiche europee, per sapere - premesso che:
nel disegno di legge comunitaria 2007, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 7 marzo 2007, all'articolo 7 è prevista la disposizione che abroga tre norme stabilite dalla legge n. 204 del 2004;
in particolare le norme in questione sono: l'articolo 1, comma 3-bis, che introduce la classificazione merceologica di vitello, l'articolo 1-bis sull'indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari e l'articolo 1-ter, relativo all'etichettatura degli oli e all'obbligo di scrivere in etichetta l'indicazione del luogo di coltivazione e di molitura delle olive;
la cancellazione dell'etichettatura d'origine, dovuta ad una procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea, che giudica questa misura una violazione alle regole comunitarie sulla concorrenza, aveva già sollevato le proteste di alcune associazioni produttive fra cui la Coldiretti;
le prevedibili conseguenze dovute alla cancellazione dell'etichettatura d'origine, consentiranno un aumento della falsificazione
dei prodotti agroalimentari del made in Italy e in particolare dell'olio di oliva;
uno degli impegni fondamentali del precedente Governo Berlusconi, per difendere lo sviluppo economico del Paese ed il lavoro italiano, è stato quello di combattere con dure azioni, sia amministrative che legislative, la sistematica falsificazione di prodotti agroalimentari italiani da parte di produttori extracomunitari;
le considerazioni della Commissione europea non appaiono condivisibili, in quanto le disposizioni del decreto-legge n. 157 del 2004, successivamente convertito con modificazioni dalla legge n. 204 del 2004, non violano in alcun modo le regole dell'Unione europea sulla concorrenza, ma contribuiscono a garantire una corretta e trasparente informazione dei consumatori e a prevenire i fenomeni di contraffazione in modo particolare nel settore agroalimentare la cui qualità del made in Italy è universalmente riconosciuta e imitata all'estero;
le predette disposizioni inoltre, contribuiscono in modo fondamentale alla politica a tutela dei consumatori a livello europeo, che è volta a garantire e a tutelare la salute e la sicurezza degli stessi consumatori, nonché a tutelare gli interessi economici del pubblico al fine di assicurare un elevato livello di protezione nell'intero continente europeo -:
se non ritengano dover urgentemente intervenire al fine di modificare le disposizioni previste dall'articolo 7 del disegno di legge comunitaria 2007, citate in premessa, che rischiano di compromettere seriamente la già grave situazione di difficoltà in cui si trova l'intero comparto agroalimentare e in modo particolare per prevenire la falsificazione dei prodotti del made in Italy;
qualora sia adita la Corte di giustizia, se non si intenda rappresentare dinanzi a tale organo le ragioni esposte in premessa circa la validità del decreto-legge n. 157 del 2004 convertito con modificazioni dalla legge n. 204 del 2004;
quali iniziative infine intendano intraprendere al fine di potenziare l'intera filiera agroalimentare del made in Italy per tutelare la rintracciabilità dell'origine dei prodotti nazionali sul mercato domestico ed europeo la cui globalizzazione ha contribuito ad incrementare fortemente il fenomeno della contraffazione.
(2-00408)
«Marinello, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Minardo, Misuraca, Romele, Paolo Russo».
Interrogazione a risposta scritta:
RAISI. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
l'ENCI, Ente nazionale cinofilia italiana, svolge le funzioni pubblicistiche delegate dalla Legge 30 dicembre 1992 n. 529 per la tutela e la promozione delle razze canine;
nello specifico l'E.N.C.I. è deputato alla tenuta del Libro genealogico dei cani di razza secondo la disciplina dettata da appositi disciplinari approvati con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali e, in particolare, dal Decreto ministeriale n. 21095 del 5 gennaio 1996 e dalle Norme tecniche di attuazione, anch'esse approvati con rispettivi decreti ministeriali;
con l'interrogazione n. 4-00833 proposta dall'onorevole Valerio Carrara veniva chiesto all'Illustrissimo Ministro spiegazioni in merito al fatto che con la circolare protocollo n. 3241/FC/AP/LH del 24 gennaio 2005 l'E.N.C.I. dichiarava che «gli allevatori titolari e/o associati d'affisso riconosciuto da ENCI/FCI hanno la facoltà di registrare al Libro genealogico cucciolate identificabili anche attraverso l'apposizione della propria sigla assegnata dall'ENCI». Tale disposizione risultava essere in palese contrasto con la legge 14 agosto 1991 n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione prevenzione del randagismo) che istituisce l'anagrafe
canina delegando alle Regioni l'istituzione e le modalità di iscrizione alla medesima anagrafe, nonché la determinazione delle modalità di rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane, da imprimersi mediante tatuaggio indolore (articolo 3);
l'E.N.C.I., invece, con quella disposizione, consentiva che al Libro genealogico continuassero ad essere iscritti cani di razza identificati in virtù della marcatura apposta dagli allevatori dotati di affisso (titolo rilasciato dallo stesso E.N.C.I., quindi privatistico e non pubblicistico), violando in questo modo ogni accertamento in ordine alla provenienza del cane, alle verifiche igienico-sanitarie cui lo stesso deve essere sottoposto e delle strutture in cui operano gli allevatori, come invece richiesto dalle norme di legge regionali;
inoltre l'E.N.C.I. consente che siano eluse le verifiche veterinarie dei cani iscritti al Libro genealogico posto che il Consiglio direttivo dell'E.N.C.I., in data 16 giugno 2005, deliberava di non considerare obbligatoria la certificazione veterinaria ai fini della iscrizione degli esemplari ai Registri, rendendo di fatto possibile che, mediante procedure contrarie alle disposizioni di legge statale e regionale, l'iscrizione al libro genealogico dei cani di razza, regolato con decreto del ministero interrogato, potesse avvenire anche per esemplari privi di idonea identificazione, di fatto spesso provenienti dall'estero, in assenza dei più elementari controlli sotto il profilo veterinario;
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rispondeva alla detta interrogazione con la risposta del 4 dicembre 2006 nella quale testualmente dichiarava:
«l'articolo 6 del decreto ministeriale n. 20894 del 18 aprile 2000 che prevedeva la marcatura ufficiale dei cuccioli mediante punzonatura o attraverso l'applicazione di un identificativo elettronico (microchip);
in attuazione della legge del 14 agosto 1991 n. 281 - Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo - solo alcune regioni avevano adottato specifiche disciplina per l'identificazione dei cani.
Di conseguenza, la Commissione tecnica centrale del libro genealogico deliberò che in tutte le situazioni in cui fosse stata attivata l'identificazione pubblica, la stessa diventava ufficiale anche per il libro genealogico; in caso di mancata attivazione dell'anagrafe canina da parte di alcune regioni rimaneva attivo il sistema di identificazione fino ad allora utilizzato dall'E.N.C.I., purché l'identificazione stessa risultasse univoca.
Le nuove norme tecniche del libro genealogico, adottate con decreto ministeriale n. 21203 dell'8 marzo 2005, prevedono, all'articolo 6 l'identificazione dei cuccioli tramite microchip, uniformandosi così alla normativa nazionale, che prevede l'obbligo del predetto identificativo elettronico per tutti i cani nati dal 1o gennaio 2005.
Pertanto la banca dati dell'ENCI fino al 31 dicembre 2004 doveva necessariamente essere in linea con l'anagrafe canina detenuta dalle regioni.
Invece, con circolare n. 3241 del 24 gennaio 2005, il Direttore generale dell'ENCI e responsabile dell'Ufficio centrale del Libro genealogico, richiamando una precedente nota del 1o giugno 2004 informava le delegazioni ENCI che gli allevatori titolari e/o associati d'affisso riconosciuto ENCI/FCI hanno facoltà di registrare al libro genealogico cucciolate identificabili anche attraverso l'apposizione della propria sigla assegnata dall'ENCI.
Questa disposizione avrebbe consentito, fino all'estate del 2006, di iscrivere al libro genealogico soggetti il cui identificativo non risultava in regola con l'iscrizione all'anagrafe canina come disposto, invece, dalla legge n. 281 del 1992.
Solo in data 21 aprile 2006 il Consiglio direttivo dell'ENCI ha deliberato l'attuazione delle norme tecniche del libro genealogico a partire dal 1o ottobre 2006; .....
La Commissione tecnica centrale dell'ENCI, con deliberazioni del 20 dicembre 2004 e del 2 febbraio 2005, ha posto l'accento sull'esigenza di attenersi a quanto previsto dalla legge n. 281 del 1992 in materia di identificazione dei cani per l'anagrafe canina, ribadendo la priorità e l'utilità ai fini dell'iscrizione al libro genealogico.
A maggiore garanzia, la Commissione tecnica centrale ha precisato che unitamente al modello B, previsto dalla Norme tecniche del Libro genealogico, il proprietario della fattrice è tenuto ad allegare la certificazione veterinaria dell'avvenuta identificazione ed iscrizione all'anagrafe canina.
L'ENCI da parte sua, invece, con nota apparsa sul giornale I Nostri cani del 21 giugno 2005, faceva presente di non considerare la certificazione veterinaria obbligatoria ai fini dell'iscrizione all'anagrafe canina, utile anche ai fini dell'iscrizione dei soggetti al libro genealogico.»
La comunicazione del Ministero si concludeva nei seguenti testuali termini: «L'amministrazione, a fronte della situazione descritta, sta valutando le modalità e gli strumenti più idonei atti a porre fine allo stato di incertezza e di mancata trasparenza nell'applicazione della disciplina per la tenuta del libro genealogico da parte dell'ENCI»;
nonostante la risposta del Ministero, l'E.N.C.I. non si è attivata in alcun modo per adeguare le modalità di identificazione dei cuccioli di cani di razza alla disciplina richiamata dalla stessa Amministrazione, che prevede l'apposizione del microchip per l'identificazione dei cuccioli di cane e l'armonizzazione della numerazione dei cuccioli iscritti al Libro genealogico con quella attribuita dall'anagrafe canina, nelle Regioni che hanno adottato tale strumento. Peraltro le conseguenze di tale omissione e mancanza di coordinamento sono evidenti in quanto riportato sul sito internet www.animalieanimali.it, dove si da pubblica notizia dell'accertamento compiuto dalla Guardia di Finanza di San Sepolcro, riferito ad un allevamento in Toscana, regolarmente iscritto al Registro degli allevatori dell'E.N.C.I. (come risulta dal sito internet con il rilascio dei pedegree per i cani dell'allevamento, nel corso del quale sono stati trovati cani di razza «segugio italiano» tenuti senza alcuna osservanza delle norme igienico-sanitarie, alcuni di questi privi di tatuaggio, con una struttura che «era priva di autorizzazione prefettizia, comunale e sanitaria, nonché dei registri e dei documenti necessari per la gestione dell'allevamento»;
in qualche modo secondo l'interrogante questo è reso possibile dal fatto che l'E.N.C.I. persiste nel proprio comportamento omissivo dei disciplinari del Libro genealogico, avendo lo stesso altresì provveduto a formare il Registro degli Allevatori, previsto dall'articolo 11 del Decreto Ministeriale n. 21203 dell'8 marzo 2005, iscrivendo nello stesso gli allevatori basandosi sui dati risultanti dal Libro genealogico, che, come rilevato dallo stesso Ministero, riporta l'identificazione dei cani iscritti sulla base delle sigle apposte dagli allevatori dotati di affisso, non della identificazione risultante dall'iscrizione all'anagrafe canina;
in definitiva, di fronte al perdurare di una situazione che l'interrogante giudica di assoluta incertezza in ordine al rispetto della disciplina nazionale e regionale sulla tutela della cinofilia, che ingenera ulteriore confusione tra i proprietari di cani e allevatori, atteso quanto lo stesso Ministero accertava e dichiarava con la risposta del 4 dicembre 2006, è ormai necessario ed improcrastinabile l'intervento del Ministero per la corretta gestione del settore di pubblico interesse, che coinvolge l'interesse, anche economico, di migliaia di cittadini e di allevatori. In particolare, visto l'episodio accaduto e sopra riportato, è altresì necessario che, tramite gli organi di accertamento, siano verificati tutti gli allevamenti iscritti al Registro degli allevatori tenuto dell'ENCI sulla base dei dati riportati nel Libro genealogico, per accertare la corretta identificazione dei cani e le condizioni in cui questi sono allevati-:
se, di fronte alla insistente e reiterata violazione delle disposizioni di legge statale e regionale che prevedono l'identificazione dei cani mediante tatuazione o applicazione di microchips, atteso quanto lo stesso Ministero accertava e, dichiarava con la risposta del 4 dicembre 2006, abbia valutato le modalità e gli strumenti più idonei atti a porre fine allo stato di incertezza e di mancata trasparenza nell'applicazione della disciplina per la tenuta del libro genealogico da parte dell'ENCI;
se quindi, intenda procedere con la nomina di un commissario ad acta per la corretta applicazione della legge n. 529 del 1992 e del Disciplinare del Libro genealogico per la tutela dei cani di razza, nell'interesse pubblico e degli allevatori di cani di razza, al fine di procedere alla corretta identificazione dei cani di razza ai sensi della norma nazionale e regionale.
(4-02887)