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Allegato A
Seduta n. 125 del 13/3/2007
...
(A.C. 2201 - Sezione 5)
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
Capo I
MISURE URGENTI PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI
ART. 1.
(Ricarica nei servizi di telefonia mobile, trasparenza e libertà di recesso dai contratti con operatori telefonici, televisivi e di servizi internet).
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: la concorrenza e.
1. 214. Raisi, Minasso.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche con le seguenti: e di comunicazioni elettroniche ad eccezione degli operatori di rete televisiva digitale.
*1. 150. Fratta Pasini, Fedele.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche con le seguenti: e di comunicazioni elettroniche ad eccezione degli operatori di rete televisiva digitale.
*1. 217. Raisi, Minasso.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di comunicazioni elettroniche aggiungere le seguenti:, nonché ai titolari delle concessioni autostradali e ai fornitori di carte di credito ricaricabili.
**1. 225. Ferrara, Migliore, Provera, Folena.
(Inammissibile)
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di comunicazioni elettroniche aggiungere le seguenti:, nonché ai titolari delle concessioni autostradali e ai fornitori di carte di credito ricaricabili.
**1. 226. Pellegrino, Trepiccione.
(Inammissibile)
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di comunicazioni elettroniche aggiungere le seguenti:, nonché da parte dei fornitori di ogni tipo di carta di pagamento ricaricabile.
1. 220. Lazzari, Conte.
(Inammissibile)
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di comunicazioni elettroniche aggiungere le seguenti:, nonché da parte dei fornitori di ogni carta di credito prepagata.
1. 230. Saglia.
(Inammissibile)
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: contributi per la ricarica di carte prepagate aggiungere le seguenti:, comunque denominati.
*1. 12. Lazzari, Fedele, Di Centa, Bernardo, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: contributi per la ricarica di carte prepagate aggiungere le seguenti:, comunque denominati.
*1. 215. Raisi, Minasso.
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, nonché l'applicazione di costi relativi a scatti alla risposta nei servizi di telefonia mobile.
1. 207. D'Agrò, Formisano, Greco.
(Inammissibile)
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: in forma telematica aggiungere le seguenti: nonché l'applicazione di canoni di abbonamento.
1. 228. Fava, Allasia, Stucchi.
(Inammissibile)
Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: costo con la seguente: prezzo.
1. 7. Raisi, Minasso.
(Inammissibile)
Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché l'applicazione di oneri aggiuntivi per la mera apertura del collegamento, comunemente denominata «scatto alla risposta».
1. 222. Fedele.
(Inammissibile)
Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: È inoltre vietata l'applicazione di canoni di abbonamento a carico degli utenti che abbiano stipulato un contratto di utenza telefonica per la fornitura del servizio universale di cui al titolo II, capo IV, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259.
1. 229. Fava, Allasia, Stucchi.
(Inammissibile)
Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile con la seguente: e non comporta la nullità del contratto.
1. 300. Tomaselli, Mantini, Laurini.
Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: articolo 1418 con le seguenti: articolo 1419.
1. 210. Saglia, Antonio Pepe.
Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: adeguano la propria offerta commerciale
alle predette disposizioni entro il termine di trenta giorni con le seguenti: applicano le precedenti disposizioni a tutte le nuove attivazioni di utenze telefoniche di tipo prepagato effettuate dopo il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:
1-bis. Decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i clienti preesistenti hanno diritto di aderire gratuitamente a nuovi piani tariffari che non prevedono costi fissi e contributi di ricarica per carte prepagate. Gli operatori promuovono l'offerta degli stessi e li rendono facilmente disponibili ai consumatori, anche mediante INTERNET. In ogni caso, trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli operatori, anche in mancanza di espressa richiesta dei clienti, devono sostituire le preesistenti condizioni di offerta cui sono associati costi fissi e contributi per la ricarica con nuovi piani tariffari adeguati alle presenti disposizioni.
*1. 216. Raisi, Minasso.
Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: adeguano la propria offerta commerciale alle predette disposizioni entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: applicano le precedenti disposizioni a tutte le nuove attivazioni di utenze telefoniche di tipo prepagato effettuate dopo il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:
1-bis. Decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i clienti preesistenti hanno diritto di aderire gratuitamente a nuovi piani tariffari che non prevedono costi fissi e contributi di ricarica per carte prepagate. Gli operatori promuovono l'offerta degli stessi e li rendono facilmente disponibili ai consumatori, anche mediante INTERNET. In ogni caso, trascorsi sedici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli operatori, anche in mancanza di espressa richiesta dei clienti, devono sostituire le preesistenti condizioni di offerta cui sono associati costi fissi e contributi per la ricarica con nuovi piani tariffari adeguati alle presenti disposizioni.
*1. 14. Fava, Allasia, Garavaglia.
Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole da: trenta giorni fino alla fine del comma, con le seguenti: novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque a valere dalle ricariche di nuova emissione.
1. 151. Fratta Pasini, Fedele.
Al comma 1, quarto periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: novanta.
1. 152. Fratta Pasini, Fedele.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall'attuazione del presente comma non devono derivare riduzioni del gettito IVA.
1. 200. Gianfranco Conte, Leone, Fedele, Lazzari, Di Centa, Bernardo, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.
(Inammissibile)
Al comma 2, sopprimere le parole da: Entro fino a: presente decreto,
*1. 22. Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.
Al comma 2, sopprimere le parole da: Entro fino a: presente decreto,
*1. 301. Martella.
Al comma 2, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.
1. 211. Raisi, Mazzocchi.
Al comma 2, sostituire le parole: tutte le voci con le seguenti: tutti gli oneri economici.
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. È fatta salva la competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato relativamente alla vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il codice del consumo, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa.
1. 206. Urso, Saglia.
Al comma 2, dopo le parole: compongono l'offerta aggiungere le seguenti: e deve prevedere modalità agili e veloci affinché l'utente possa conoscere l'operatore chiamato ed il costo della telefonata.
1. 25. Fava, Allasia, Caparini.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Gli operatori della telefonia devono garantire, alla chiamata di un numero telefonico fisso o cellulare da parte dell'utente, l'indicazione dell'operatore che gestisce il numero chiamato. Tale indicazione-segnalazione non deve comportare alcun addebito all'utente chiamante.
*1. 27. D'Agrò, Formisano, Greco.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Gli operatori della telefonia devono garantire, alla chiamata di un numero telefonico fisso o cellulare da parte dell'utente, l'indicazione dell'operatore che gestisce il numero chiamato. Tale indicazione-segnalazione non deve comportare alcun addebito all'utente chiamante.
*1. 201. Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito, Saglia.
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: per adesione stipulati aggiungere le seguenti: dai consumatori.
Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire la parola: contraente con la seguente: consumatore.
**1. 29. Raisi, Minasso.
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: per adesione stipulati aggiungere le seguenti: dai consumatori.
Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire la parola: contraente con la seguente: consumatore.
**1. 30. Fava, Allasia, Garavaglia.
Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: o di trasferire le utenze presso altro operatore.
1. 35. Raisi, Minasso.
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: costi dell'operatore aggiungere le seguenti:, ivi inclusi gli investimenti commerciali sostenuti dall'operatore,
Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il comma 3 non si applica ai contratti con vincoli di durata predefinita offerti dall'operatore a fronte di condizioni di particolare favore a vantaggio del consumatore.
*1. 42. Baldelli, Milanato, Lazzari, Fratta Pasini, Fedele.
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: costi dell'operatore aggiungere le seguenti:, ivi inclusi gli investimenti commerciali sostenuti dall'operatore,
Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il comma 3 non si applica ai contratti con vincoli di durata predefinita offerti dall'operatore a fronte di condizioni di particolare favore a vantaggio del consumatore.
*1. 44. Raisi, Minasso.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.
1. 208. D'Agrò, Formisano, Greco.
Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, la parola: lavorativi.
1. 209. D'Agrò, Formisano, Greco.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: novanta giorni.
1. 212. Proietti Cosimi, Menia.
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano a quei contratti che prevedono vincoli di durata predefinita offerti dall'operatore a fronte di condizioni di particolare favore a vantaggio del cliente.
1. 205. Fava, Allasia, Garavaglia.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. In considerazione del regime di monopolio vigente nell'ambito delle trasmissioni televisive satellitari criptate sul territorio nazionale, le modifiche alle tariffe dell'operatore unico sono soggette all'approvazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. In sede di prima applicazione l'Autorità valuta la congruenza delle attuali tariffe, imponendone se del caso la modifica, mediante utilizzo dei seguenti parametri:
a) confronto con gli altri operatori comunitari similari;
b) valutazione dell'andamento del mercato nazionale;
c) valutazione dell'affollamento e degli introiti pubblicitari;
d) valutazione dell'offerta televisiva tenendo conto della percentuale di ripetitività della programmazione;
e) riduzione o azzeramento del costo della visione con modalità che consentono di vedere più canali contemporaneamente, su diversi schermi, nella medesima unità abitativa (multivision).
1. 50. Lazzari, Fedele, Di Centa, Bernardo, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.
(Inammissibile)
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. A tutela della privacy dell'utenza non sono ammesse le chiamate telefoniche che non consentano al ricevente, ove questo disponga della necessaria tecnologia, l'identificazione del chiamante. Ai soggetti pubblici e privati in possesso di centralino è consentito di farsi identificare mediante il numero di centralino. Gli operatori sono tenuti ad adeguarsi agli obblighi del presente comma entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1. 202. Fedele, Lazzari, Di Centa, Bernardo, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito, Saglia.
(Inammissibile)
Sopprimere il comma 4.
1. 221. Lazzari, Saglia.
Al comma 4, sostituire le parole da: vigila fino alla fine del comma con le seguenti: stabilisce le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 e applica le relative sanzioni.
1. 203. Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito, Saglia.
Al comma 4, sostituire le parole da: degli obblighi fino alla fine del comma con le seguenti: delle disposizioni di cui al presente articolo e stabilisce le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 2. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è sanzionata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applicando l'articolo 98 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
1. 302. Sanga, Ferdinando Benito Pignataro.
Al comma 4, dopo le parole: al comma 2 aggiungere le seguenti: ai sensi dell'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, vigila sull'attuazione degli obblighi di cui al comma 1.
1. 58. Raisi, Minasso.
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'Autorità provvede altresì a verificare che gli operatori di telefonia mobile, in conseguenza della soppressione dei contributi per la ricarica, non aumentino ingiustificatamente altre componenti di costo o le tariffe o i costi in altri settori.
1. 61. Fedele, Lazzari, Di Centa, Bernardo, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Vito, Saglia.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. Al fine di garantire l'effettiva concorrenza nel mercato delle connessioni a larga banda con tecnologia ADSL e derivate, l'organismo di telecomunicazioni notificato quale avente significativo potere di mercato è tenuto ad applicare agli operatori in possesso di autorizzazione generale ai sensi dal decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, in sede di vendita all'ingrosso delle connessioni dati, un prezzo non superiore ad un terzo del canone per il servizio telefonico residenziale. I contratti di vendita all'ingrosso di cui al precedente periodo, stipulati in data antecedente l'entrata in vigore del presente decreto, sono rinegoziati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Successivamente, entro 15 giorni dalla rinegoziazione di cui al periodo precedente, i contratti di rivendita al pubblico delle connessioni di cui al presente comma sono rinegoziati dagli operatori in possesso di autorizzazione generale ai sensi del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, con i propri clienti in modo tale che il prezzo di vendita delle connessioni al pubblico sia ridotto nella misura della riduzione di cui al primo periodo del presente comma.
1. 64. Folena, Provera, Acerbo.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. Per quanto riguarda gli operatori di reti televisive, le specifiche modalità attuative vengono altresì stabilite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con apposito regolamento da predisporsi entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1. 204. Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito, Saglia.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Abolizione della tassa di concessione governativa sull'utilizzo dei terminali di comunicazione mobile). - 1. È abrogato l'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come da ultimo sostituita dalla tariffa di cui al decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, concernente la tassa di concessione governativa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobili pubblico terrestre di comunicazione.
2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, pari a 740 milioni annui a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali".
1. 03. Della Vedova.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Abolizione della tassa di concessione governativa sull'utilizzo dei terminali di comunicazione mobile). - 1. È abrogato l'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come da ultimo sostituita dalla tariffa di cui al decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, concernente la tassa di concessione governativa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobili pubblico terrestre di comunicazione.
2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, pari a 740 milioni annui a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15 della legge 30 aprile 1985, n.163, come determinata dalla Tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a valere sulle risorse per le attività cinematografiche.
1. 011. Della Vedova.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Abolizione della tassa di concessione governativa sull'utilizzo dei terminali di comunicazione mobile). - 1. È abrogato l'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come da ultimo sostituita dalla tariffa di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, concernente la tassa di concessione governativa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobili pubblico terrestre di comunicazione.
2. All'articolo 1, comma 507, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « 4.572 milioni di euro, a 5.031 milioni di euro e a 4.922 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: 5.327 milioni di euro, a 5.831 milioni di euro e a 5.722 milioni di euro".
1. 0201. Stucchi, Garavaglia, Caparini, Fava.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Norme a favore dei diritti dei consumatori di software per elaboratori
elettronici). - 1. Al fine di garantire interoperatibilità e possibilità di scelta agli utenti, nonché favorire la concorrenza nel mercato informatico, i programmi per elaboratori elettronici a qualsiasi titolo e con qualsiasi mezzo venduti o ceduti gratuitamente sul territorio nazionale, qualora prevedano il salvataggio di dati, rendono possibile all'utente tale salvataggio in almeno un formato di dati libero. Per formati di dati liberi si intendono i formati di salvataggio e di interscambio di dati informatici le cui specifiche complete di implementazione sono note, a disposizione di ogni utente e liberamente utilizzabili per tutti gli usi consentiti dalla legge, documentate in modo completo e approfondito in modo che sia possibile scrivere un programma per elaboratore in grado di leggere o di scrivere dati in tali formati sfruttando le strutture e le specifiche descritte nella documentazione e non siano presenti restrizioni di alcun tipo all'uso di tali formati di dati.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto chiunque venda o ceda gratuitamente programmi informatici sul territorio nazionale rilascia eventuali nuove versioni di tali programmi in ottemperanza degli obblighi di cui al comma 1 e ne dà notifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. La medesima notifica è dovuta anche dai soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto vendano o cedano gratuitamente programmi informatici che prevedono la possibilità di salvataggio dei dati in formati liberi.
3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in caso di violazione dell'obbligo previsto dal comma 1, vieta la vendita o la cessione gratuita dei programmi sul territorio nazionale, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.
4. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, entro trenta giorni, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le procedure di avviso bonario per i soggetti che vendano o cedano gratuitamente programmi informatici attraverso la rete Internet o altre reti telematiche in violazione dell'obbligo di cui al comma 1. Tali soggetti vengono richiamati dall'Autorità al rispetto dell'obbligo dopo che l'Autorità ne abbia avuto notizia e devono adeguarsi entro i centottanta giorni successivi al richiamo. In mancanza di tale adempimento l'Autorità dispone l'oscuramento del sito Internet o dello strumento telematico, limitatamente alla parte riguardante la vendita o cessione del programma informatico che viola l'obbligo.
5. Un elenco dei programmi informatici e dei produttori degli stessi che violano l'obbligo di cui al comma 1 è pubblicato con aggiornamento periodico sul sito Internet dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
6. L'obbligo di cui al comma 1 si intende assolto anche nel caso in cui venga messo gratuitamente a disposizione degli utenti, insieme al programma ovvero attraverso il sito Internet del creatore o del produttore o comunque in forma facilmente accessibile agli utenti, uno strumento informatico in grado di convertire i dati salvati dal programma dal formato non libero ad un formato libero.
7. Ai medesimi fini di cui al comma 1, chiunque ha il diritto di sviluppare, pubblicare e utilizzare un programma per elaboratore elettronico originale compatibile con gli standard di comunicazione e con i formati di salvataggio di un altro programma.
1. 014. Folena, Provera, Acerbo.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Misure per il mercato delle telecomunicazioni). - 1. All'articolo 25, comma 6, del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le autorizzazioni possono essere prorogate, nel corso della loro durata, per
un periodo non superiore a quindici anni, previa presentazione da parte degli operatori di un dettagliato piano tecnico finanziario. La congruità del piano viene valutata di intesa dal Ministero delle comunicazioni e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in relazione anche alle vigenti disposizioni comunitarie e all'esigenza di garantire l'omogeneità dei regimi autorizzatori».
1. 0200. Zunino.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Ricarica delle carte di credito prepagate). - 1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza delle tariffe, di garantire ai consumatori finali un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi prezzi del servizio, nonché di facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato, è vietata, da parte degli operatori del settore creditizio, l'applicazione di costi fissi e di contributi per la ricarica di carte prepagate, anche via bancomat o in forma telematica, aggiuntivi rispetto al costo del servizio richiesto. È altresì vietata la previsione di termini temporali massimi di utilizzo. Ogni eventuale clausola difforme è nulla ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile. Gli operatori adeguano la propria offerta commerciale alle predette disposizioni entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'offerta commerciale dei prezzi dei differenti operatori deve evidenziare tutte le voci che compongono l'offerta, al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto.
3. I contratti devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire il credito presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati da esigenze tecniche e senza spese non giustificate da costi dell'istituto di credito e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni. Le clausole difformi sono nulle, fatta salva la facolta' degli operatori di adeguare alle disposizioni del presente comma i rapporti contrattuali gia' stipulati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente entro i successivi sessanta giorni.
4. La Banca d'Italia vigila sull'attuazione degli obblighi di cui al comma 1 e stabilisce le modalita' attuative delle disposizioni di cui al comma 2.
1. 0202. Trepiccione, Pellegrino.
(Inammissibile)
ART. 2.
(Informazione sui prezzi dei carburanti e sul traffico lungo la rete autostradale e stradale).
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: rete stradale aggiungere le seguenti: di interesse nazionale.
Conseguentemente:
al medesimo periodo, sostituire le parole: di primaria importanza con le seguenti: extraurbane principali;
al comma 2, dopo le parole: rete stradale aggiungere le seguenti: di interesse nazionale.
2. 300. Ruggeri.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di primaria importanza aggiungere le seguenti:, provvedendo ad indicare anche il costo industriale al litro.
2. 1. Fava, Allasia, Garavaglia.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da:, con conseguente onere informativo fino alla fine del comma.
2. 200. Stradella, Lupi, Saglia, Lazzari.
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
2. 201. Lazzari, Fedele, Di Centa, Bernardo, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito, Saglia.
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: fatta salva, in caso di reiterazione, la revoca della concessione.
*2. 2. Lazzari, Di Centa, Bernardo, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito, Saglia.
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole:, fatta salva, in caso di reiterazione, la revoca della concessione.
*2. 301. Tuccillo, Martella, Ferdinando Benito Pignataro.
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole:, fatta salva, in caso di reiterazione, la revoca della concessione.
*2. 302. Affronti, D'Elpidio.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: fatta salva, in caso di reiterazione, la revoca della concessione con le seguenti: salvo che il gestore della rete stradale e autostradale non dimostri che la responsabilità sia imputabile ai titolari della rete di distribuzione di carburanti.
2. 202. Fedele, Lazzari, Di Centa, Bernardo, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito, Saglia.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:, in caso di reiterazione, la revoca della concessione con le seguenti: la revoca della concessione ove sia dimostrata più volte l'attivazione di pratiche ostruzionistiche o dilatorie da parte del gestore della rete stradale e autostradale.
2. 203. Lazzari, Di Centa, Bernardo, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito, Saglia.
Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ai gestori degli impianti lungo la rete stradale e autostradale è fatto obbligo di rendere visibili i prezzi praticati con modalità analoghe a quelle adoperate per segnalare la presenza dell'impianto. All'adeguamento delle insegne provvedono autonomamente i gestori degli impianti entro sei mesi sulla base delle indicazioni tecniche formulate dal Ministero delle infrastrutture.
2. 208. Urso, Saglia.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ad integrazione del Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti, di cui al decreto del Ministro delle attività produttive del 31 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2001, le regioni, sentiti anche i comuni e le comunità montane, di intesa con le associazioni degli esercenti gli impianti di distribuzione dei carburanti, possono, nell'ambito delle proprie competenze, determinare le condizioni per assicurare, nei comuni montani con meno di 3.000 abitanti, la presenza del servizio di erogazione quale servizio fondamentale. Alla copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.
2. 207. Caparini, Fava, Allasia, Garavaglia, Quartiani.
(Inammissibile)
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dei trasporti, con decreto ministeriale, adotta criteri e disposizioni al fine di potenziare la pubblicità dei prezzi dei prodotti petroliferi sugli impianti di distribuzione di carburanti, di cui al decreto ministeriale 30 settembre 1999, prevedendo l'adozione di strumenti più moderni e idonei. Con il medesimo decreto devono essere fissati i parametri per una funzionale collocazione del supporto informativo all'ingresso degli impianti, per consentire una visibilità immediata sia di giorno che di notte con sistemi luminosi, nonché deve essere adottato il termine per l'adeguamento degli impianti alle nuove disposizioni da parte dei proprietari degli impianti e devono essere indicate le relative sanzioni a carico dei gestori, in caso di mancato rispetto della normativa.
2. 3. Fava, Allasia, Garavaglia.
Al comma 3, sostituire le parole da: al Comitato fino a: autostradali e stradali con le seguenti: ai soggetti gestori della rete autostradale e stradale una proposta intesa a disciplinare senza oneri aggiuntivi per il bilancio pubblico.
2. 204. Lazzari, Di Centa, Bernardo, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito, Saglia.
Al comma 3, sostituire le parole: senza oneri aggiuntivi per il bilancio pubblico, nell'ambito delle concessioni autostradali e stradali con le seguenti: con oneri a carico degli enti proprietari ovvero delle società concessionarie rispettivamente delle tratte della rete stradale e autostradale.
2. 6. Fava, Allasia, Garavaglia.
Al comma 3, dopo le parole: senza oneri aggiuntivi per il bilancio pubblico aggiungere le seguenti: e per gli utenti della rete stradale e autostradale.
*2. 7. Fava, Allasia, Garavaglia.
Al comma 3, dopo le parole: senza oneri aggiuntivi per il bilancio pubblico aggiungere le seguenti: e per gli utenti della rete stradale e autostradale.
*2. 205. Lazzari, Di Centa, Bernardo, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito, Saglia.
Al comma 3, dopo le parole: senza oneri aggiuntivi per il bilancio pubblico aggiungere le seguenti: e senza eventuali aumenti delle tariffe autostradali.
2. 206. Fedele, Lazzari, Di Centa, Bernardo, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito, Saglia.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Il servizio di telefonia, di cui al comma 3, quale strumento di informazione sulle condizioni di limitazione del traffico viene abilitato su specifica richiesta da parte del consumatore-utente.
2. 10. Fava, Allasia, Garavaglia.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Misure per la concorrenza nel settore della vendita al dettaglio di libri). - 1. L'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e l'articolo 1 del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2001, n. 198, e successive modificazioni, sono abrogati.
2. 01. Della Vedova.
(Inammissibile)
ART. 4.
(Data di scadenza dei prodotti alimentari).
Sopprimerlo.
4. 201. Germontani, Saglia.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
«f-bis) se il prodotto è stato confezionato in Italia con materiale italiano o straniero;».
4. 7. Mazzocchi, Raisi, Minasso.
(Inammissibile)
Al comma 1, capoverso 2-bis, sostituire le parole da: secondo modalità fino alla fine del capoverso con le seguenti: e in un campo visivo di facile individuazione da parte del consumatore.
*4. 200. D'Agrò, Formisano, Greco.
Al comma 1, capoverso 2-bis, sostituire le parole da: secondo modalità fino alla fine del capoverso con le seguenti: e in un campo visivo di facile individuazione da parte del consumatore.
*4. 202. Lamorte, Filipponio Tatarella.
Al comma 1, capoverso 2-bis, sostituire le parole da: secondo modalità fino alla fine del capoverso con le seguenti: e in un campo visivo di facile individuazione da parte del consumatore.
*4. 300. Tomaselli, Ferdinando Benito Pignataro.
Al comma 2, sostituire la parola: centottanta con la seguente: centoventi.
4. 203. Saglia, Urso.
Al comma 2, sostituire la parola: centottanta con la seguente: centocinquanta.
4. 204. Saglia, Castellani, Lamorte.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I prodotti confezionati in data antecedente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere immessi nel mercato fino allo smaltimento delle scorte.
4. 205. Germontani.
ART. 5.
(Misure per la concorrenza e per la tutela del consumatore nei servizi assicurativi).
Sopprimere il comma 1.
*5. 1. Fratta Pasini, Valducci, Nicola Cosentino.
Sopprimere il comma 1.
*5. 2. Mazzocchi, Raisi, Saglia, Urso, Minasso, Pedrizzi.
Al comma 1, sostituire le parole da: si applicano fino alla fine del comma con le seguenti: sono estesi, a decorrere dal 1o gennaio 2008, alle clausole contrattuali di distribuzione esclusiva di polizze relative a tutti rami danni.
5. 208. Fluvi.
Al comma 1, sostituire le parole: dal 1o gennaio 2008 con le seguenti: dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fatta salva la facoltà di adeguare i contratti già stipulati alla medesima data entro il 1o gennaio 2008.
5. 300. Sanga, Ferdinando Benito Pignataro.
Al comma 1, sostituire le parole: 1o gennaio 2008 con le seguenti: 1o gennaio 2009.
*5. 6. Fratta Pasini, Nicola Cosentino.
Al comma 1, sostituire le parole: 1o gennaio 2008 con le seguenti: 1o gennaio 2009.
*5. 7. Saglia, Alberto Giorgetti, Armani, Mazzocchi, Raisi, Minasso, Pedrizzi.
Al comma 1, sostituire le parole: 1o gennaio 2008 con le seguenti: 1o gennaio 2009.
*5. 233. Merloni.
Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per l'offerta di polizze relative a tutti i rami danni, l'intermediario, a decorrere dal 1o gennaio 2008, deve rilasciare preventiva informazione al consumatore sulle provvigioni riconosciutegli dall'impresa o, distintamente, dalle imprese per conto di cui opera. L'informazione deve essere affissa nei locali in cui l'intermediario opera e deve risultare nella documentazione rilasciata al contraente.
**5. 201. Mazzocchi, Raisi, Pedrizzi.
Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per l'offerta di polizze relative a tutti i rami danni, l'intermediario, a decorrere dal 1o gennaio 2008, deve rilasciare preventiva informazione al consumatore sulle provvigioni riconosciutegli dall'impresa o, distintamente, dalle imprese per conto di cui opera. L'informazione deve essere affissa nei locali in cui l'intermediario opera e deve risultare nella documentazione rilasciata al contraente.
**5. 212. Fratta Pasini.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'offerta di polizze relative a tutti i rami danni, l'intermediario, a decorrere dal 1ogennaio 2008, deve rilasciare preventiva informazione al consumatore sulle provvigioni riconosciutegli dall'impresa o, distintamente, dalle imprese per conto di cui opera. L'informazione deve essere affissa nei locali in cui l'intermediario opera e deve risultare nella documentazione rilasciata al contraente.
**5. 221. D'Agrò.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'offerta di polizze relative a tutti i rami danni, l'intermediario, a decorrere dal 1ogennaio 2008, deve rilasciare preventiva informazione al consumatore sulle provvigioni riconosciutegli dall'impresa o, distintamente, dalle imprese per conto di cui opera. L'informazione deve essere affissa nei locali in cui l'intermediario opera e deve risultare nella documentazione rilasciata al contraente.
**5. 234. Merloni.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le misure di cui al presente comma si applicano previa verifica della loro compatibilità con la normativa comunitaria in materia.
*5. 202. Mazzocchi, Raisi, Pedrizzi.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le misure di cui al presente comma si applicano previa verifica della loro compatibilità con la normativa comunitaria in materia.
*5. 211. Fratta Pasini.
Sopprimere il comma 2.
**5. 13. Fratta Pasini.
Sopprimere il comma 2.
**5. 14. Mazzocchi, Raisi, Saglia, Castellani, Minasso.
Al comma 2, sostituire il capoverso 4-bis con il seguente:
4-bis. In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di tre anni. Nel caso di acquisto da parte di una persona fisica di un altro veicolo della medesima tipologia di quello già assicurato, l'impresa di assicurazione, per la stipulazione del contratto relativo all'ulteriore veicolo, non può assegnare al proprietario assicurato una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio da questi conseguito.
5. 19. Fratta Pasini.
Al comma 2, capoverso 4-bis, sostituire la parola: contraente con le seguenti: medesimo proprietario.
*5. 200. Fratta Pasini, Nicola Cosentino, Valducci.
Al comma 2, capoverso 4-bis, sostituire la parola: contraente con le seguenti: medesimo proprietario.
*5. 223. Affronti, D'Elpidio.
Al comma 2, capoverso 4-bis, sostituire la parola: contraente con le seguenti: medesimo proprietario.
*5. 230. Merloni.
Al comma 2, capoverso 4-bis, sostituire la parola: contraente con la seguente: proprietario.
**5. 203. Pedrizzi, Mazzocchi, Raisi.
Al comma 2, capoverso 4-bis, sostituire la parola: contraente con la seguente: proprietario.
**5. 222. D'Agrò.
Al comma 2, sostituire il capoverso 4-ter, con il seguente: Entro il 30 giugno 2007, le imprese di assicurazione nella predisposizione delle clausole bonus/malus debbono prevedere sistemi di penalizzazione che tengano conto dell'eventuale responsabilità parziale dell'assicurato in ordine al sinistro considerato. Dal 1o luglio 2007, conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione della classe di merito prima che sia effettuato un pagamento, anche parziale, del danno e fatto salvo un diverso accertamento della responsabilità in sede giudiziale.
*5. 220. Affronti, D'Elpidio.
Al comma 2, sostituire il capoverso 4-ter, con il seguente: Entro il 30 giugno 2007, le imprese di assicurazione nella predisposizione delle clausole bonus/malus debbono prevedere sistemi di penalizzazione che tengano conto dell'eventuale responsabilità parziale dell'assicurato in ordine al sinistro considerato. Dal 1o luglio 2007, conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione della classe di merito prima che sia effettuato un pagamento, anche parziale, del danno e fatto salvo un diverso accertamento della responsabilità in sede giudiziale.
*5. 231. Merloni.
Al comma 2, capoverso 4-ter, primo periodo, sostituire le parole da: di aver accertato fino alla fine del capoverso, con le seguenti: sia effettuato un pagamento, anche parziale, del danno e fatto salvo un diverso accertamento della responsabilità in sede giudiziale. Nella predisposizione delle clausole bonus/malus, le imprese di assicurazione debbono prevedere sistemi di penalizzazione che tengano conto dell'eventuale
responsabilità parziale dell'assicurato in ordine al sinistro considerato. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1o luglio 2007.
**5. 28. Mazzocchi, Raisi, Pedrizzi.
Al comma 2, capoverso 4-ter, primo periodo, sostituire le parole da: di aver accertato fino alla fine del capoverso, con le seguenti: sia effettuato un pagamento, anche parziale, del danno e fatto salvo un diverso accertamento della responsabilità in sede giudiziale. Nella predisposizione delle clausole bonus/malus, le imprese di assicurazione debbono prevedere sistemi di penalizzazione che tengano conto dell'eventuale responsabilità parziale dell'assicurato in ordine al sinistro considerato. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1o luglio 2007.
**5. 213. Fratta Pasini.
Al comma 2, capoverso 4-ter, primo periodo, sostituire le parole da: di aver accertato fino alla fine del capoverso, con le seguenti: sia effettuato un pagamento, anche parziale, del danno e fatto salvo un diverso accertamento della responsabilità in sede giudiziale. Nella predisposizione delle clausole bonus/malus, le imprese di assicurazione debbono prevedere sistemi di penalizzazione che tengano conto dell'eventuale responsabilità parziale dell'assicurato in ordine al sinistro considerato.
*5. 27. Fratta Pasini.
Al comma 2, capoverso 4-ter, primo periodo, sostituire le parole da: di aver accertato fino alla fine del capoverso, con le seguenti: sia effettuato un pagamento, anche parziale, del danno e fatto salvo un diverso accertamento della responsabilità in sede giudiziale. Nella predisposizione delle clausole bonus/malus, le imprese di assicurazione debbono prevedere sistemi di penalizzazione che tengano conto dell'eventuale responsabilità parziale dell'assicurato in ordine al sinistro considerato.
*5. 216. Raisi, Minasso.
Al comma 2, capoverso 4-ter, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Per responsabile principale del sinistro deve intendersi colui al quale viene attribuita la percentuale più elevata del danno in sede di liquidazione, anche parziale, dello stesso. Solo ad esso può essere applicata la variazione della classe di merito in senso sfavorevole.
5. 227. Borghesi.
Al comma 2, capoverso 4-ter, secondo periodo, sostituire le parole da: accertare fino alla fine del comma, con le seguenti: individuare il responsabile principale, non si dà luogo ad alcuna variazione sfavorevole della classe di merito, fatta salva la sua applicazione retroattiva dopo l'accertamento giudiziale.
5. 228. Borghesi.
Al comma 2, sopprimere il capoverso 4-quater.
*5. 33. Fratta Pasini, Valducci.
Al comma 2, sopprimere il capoverso 4-quater.
*5. 34. Mazzocchi, Raisi, Saglia, Castellani, Urso, Minasso.
Al comma 2, dopo il capoverso 4-quater, aggiungere il seguente:
4-quinquies. Nel caso in cui l'impresa di assicurazione, salvo un diverso accertamento giudiziale, intenda liquidare il sinistro, questa deve comunicare per iscritto al proprio contraente tale intenzione, di talché il contraente può richiedere, entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della predetta comunicazione,
con motivazione scritta dimostrante la sua non responsabilità nella causazione del sinistro, all'impresa di assicurazione di non procedere alla liquidazione, ovvero di procedere a nuova istruttoria.
5. 217. Raisi, Minasso.
Al comma 4, alle parole: In caso di durata poliennale premettere le seguenti: Per i contratti stipulati a decorrere dal 2 febbraio 2007,
*5. 39. Fratta Pasini, Nicola Cosentino, Valducci.
Al comma 4, alle parole: In caso di durata poliennale premettere le seguenti: Per i contratti stipulati a decorrere dal 2 febbraio 2007,
*5. 40. Mazzocchi, Raisi, Minasso.
Al comma 4, alle parole: In caso di durata poliennale premettere le seguenti: Per i contratti stipulati a decorrere dal 2 febbraio 2007,
*5. 41. D'Agrò, Formisano, Greco.
Al comma 4, sostituire le parole da: durata poliennale fino alla fine del comma, con le seguenti: di assicurazione di durata ultraquinquennale, stipulato per un consumatore in data successiva al 30 giugno 2007, il contraente può recedere dal contratto quando siano trascorsi cinque anni dalla data della stipula, nonché alla scadenza di ogni anno successivo, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni, da comunicare anche mediante raccomandata, salvo che siano state espressamente convenute a favore del consumatore riduzioni di premio per la maggior durata contrattuale".
**5. 204. Saglia, Raisi, Mazzocchi.
Al comma 4, sostituire le parole da: durata poliennale fino alla fine del comma, con le seguenti: di assicurazione di durata ultraquinquennale, stipulato per un consumatore in data successiva al 30 giugno 2007, il contraente può recedere dal contratto quando siano trascorsi cinque anni dalla data della stipula, nonché alla scadenza di ogni anno successivo, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni, da comunicare anche mediante raccomandata, salvo che siano state espressamente convenute a favore del consumatore riduzioni di premio per la maggior durata contrattuale".
**5. 219. D'Elpidio.
Al comma 4, sostituire le parole da: durata poliennale fino alla fine del comma, con le seguenti: di assicurazione di durata ultraquinquennale, stipulato per un consumatore in data successiva al 30 giugno 2007, il contraente può recedere dal contratto quando siano trascorsi cinque anni dalla data della stipula, nonché alla scadenza di ogni anno successivo, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni, da comunicare anche mediante raccomandata, salvo che siano state espressamente convenute a favore del consumatore riduzioni di premio per la maggior durata contrattuale".
**5. 229. D'Agrò.
Al comma 4, sostituire le parole da: durata poliennale fino alla fine del comma, con le seguenti: superiore ai cinque anni, l'assicurato a partire dal sesto anno ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni" Le disposizioni del presente comma si applicano ai contratti di assicurazione stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*5. 205. Mazzocchi, Raisi, Pedrizzi.
Al comma 4, sostituire le parole da: durata poliennale fino alla fine del comma,
con le seguenti: superiore ai cinque anni, l'assicurato a partire dal sesto anno ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni" Le disposizioni del presente comma si applicano ai contratti di assicurazione stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*5. 215. Fratta Pasini.
Al comma 4, sostituire le parole da: senza oneri fino alla fine del comma, con le seguenti: di assicurazione che sia stato in vita per almeno cinque anni, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni". Tali disposizioni entrano in vigore per i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5. 218. Affronti, D'Elpidio
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione non si applica ai contratti stipulati in data antecedente a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
Conseguentemente, al comma 5, sopprimere le parole:, ovvero, limitatamente al comma 4, entro i successivi centottanta giorni.
*5. 206. Mazzocchi, Raisi, Pedrizzi.
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione non si applica ai contratti stipulati in data antecedente a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
Conseguentemente, al comma 5, sopprimere le parole:, ovvero, limitatamente al comma 4, entro i successivi centottanta giorni.
*5. 214. Fratta Pasini.
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali disposizioni entrano in vigore per i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
Conseguentemente, al comma 5, sopprimere le parole:, ovvero, limitatamente al comma 4, entro i successivi centottanta giorni.
5. 209. Fluvi.
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali disposizioni entrano in vigore per i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*5. 224. Affronti, D'Elpidio.
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali disposizioni entrano in vigore per i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*5. 232. Merloni.
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Se l'assicurato, al momento della stipula del contratto poliennale, ha ottenuto una riduzione del premio sotto forma di sconto, in caso di rescissione anticipata del medesimo deve restituire l'importo di tale riduzione».
5. 44. D'Agrò, Formisano, Greco.
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale facoltà può essere esercitata a condizione che il contratto di assicurazione sia stato in vita per almeno cinque anni.»
5. 225. Affronti, D'Elpidio.
Al comma 5, sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile con le seguenti: e non comporta nullità del contratto.
5. 301. Lionello Cosentino, Mantini, Laurini.
Al comma 5, sostituire la parola: 1418 con la seguente: 1419.
5. 207. Urso, Lo Presti.
ART. 6.
(Semplificazione nel procedimento di cancellazione dell'ipoteca nei mutui immobiliari).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 6. - (Misure in materia di estinzione dell'ipoteca nei mutui immobiliari). - 1. Ai fini di cui all'articolo 2878 del codice civile, ed in deroga all'articolo 2847 del codice civile, se il creditore è soggetto esercente attività bancaria o finanziaria, l'ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo si estingue automaticamente alla data di avvenuta estinzione dell'obbligazione garantita.
2. Il creditore è tenuto a rilasciare al debitore quietanza attestante la data di estinzione dell'obbligazione e a trasmettere al conservatore la relativa comunicazione entro trenta giorni dalla stessa data, secondo le modalità di cui al comma 3, e senza alcun onere per il debitore.
3. L'Agenzia del territorio, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio provvedimento determina le modalità di trasmissione della comunicazione di cui al comma 2, anche in via telematica, tali da assicurare la provenienza della stessa dal creditore o da persona da questi addetta o preposta a qualsiasi titolo.
4. L'estinzione non si verifica se il creditore, ricorrendo un giustificato motivo ostativo, comunica all'Agenzia del territorio, entro il medesimo termine di trenta giorni successivi alla scadenza dell'obbligazione, con le modalità previste dal codice civile per la rinnovazione dell'ipoteca, che l'ipoteca permane. In tal caso l'Agenzia, entro il giorno successivo al ricevimento della dichiarazione, procede all'annotazione in margine all'iscrizione dell'ipoteca.
5. Decorso il termine di cui al comma 2 il conservatore, accertata la presenza della comunicazione dì cui al medesimo comma secondo modalità conformi alle previsioni del comma 3 ed in mancanza della comunicazione di cui al comma 4, procede d'ufficio alla cancellazione dell'ipoteca.
6. Ai fini del presente articolo non è necessaria l'autentica notarile.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dalla medesima data decorrono i termini di cui ai commi 2 e 4 per i mutui immobiliari estinti a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge di conversione e sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui ai commi precedenti e le clausole in contrasto con le prescrizioni del presente articolo sono nulle e non comportano la nullità del contratto.
6. 300. Burchiellaro, Lionello Cosentino, Marino, Ferdinando Benito Pignataro.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, dopo l'articolo 118 è aggiunto il seguente:
«Art. 118-bis. - (Cancellazione dell'ipoteca a garanzia di mutui). - 1. Se il creditore è soggetto esercente attività bancaria, l'ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo si estingue e l'efficacia dell'iscrizione cessa automaticamente con il decorso di trenta giorni dalla data di scadenza dell'obbligazione
garantita, risultante dal titolo o dalla nota, salvo che il creditore, ricorrendo giustificato motivo ostativo, abbia presentato entro il suddetto termine, una nuova nota in conformità all'articolo 2850 del codice civile riportando in essa apposita dichiarazione di permanenza dell'ipoteca. Ricevuta tale dichiarazione, il conservatore procede entro il giorno successivo alla sua annotazione a margine dell'iscrizione dell'ipoteca».
6. 2. Laurini.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 2878, primo comma, numero 2), del codice civile sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero, se il creditore è soggetto esercente attività bancaria o finanziaria, decorsi sessanta giorni dalla data di scadenza dell'obbligazione garantita come risultante dalla nota di iscrizione o dal titolo, salvo che, ricorrendo un giustificato motivo ostativo, nello stesso termine il creditore, in conformità all'articolo 2850, non ne chieda la rinnovazione».
6. 200. Antonio Pepe.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: o finanziaria con le seguenti: e finanziaria.
6. 204. Mantini, Laurini.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: si estingue aggiungere le parole: e l'efficacia dell'ipoteca cessa.
Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole: non è necessaria l'autentica notarile con le seguenti: l'onorario per la autentica notarile è ridotto al 25 per cento. L'atto può essere rilasciato in originale e non è soggetto a registrazione.
6. 4. Antonio Pepe.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: si estingue aggiungere le parole: e l'efficacia dell'ipoteca cessa.
6. 202. Germontani.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: dall'avvenuta estinzione fino alla fine del comma con le seguenti: dalla data di scadenza dell'obbligazione garantita risultante dalla nota di iscrizione o indicata in contratto. L'estinzione non si verifica se il creditore, ricorrendo un giustificato motivo ostativo, comunica all'Agenzia del territorio, nei trenta giorni successivi alla scadenza dell'obbligazione, con apposita dichiarazione e con le modalità previste dal codice civile per la rinnovazione dell'ipoteca, che l'ipoteca permane. In tal caso l'Agenzia, entro il giorno successivo al ricevimento della dichiarazione, procede all'annotazione in margine all'iscrizione dell'ipoteca.
6. 201. Mantini, Laurini.
Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.
6. 6. Antonio Pepe, Germontani, Saglia, Lamorte, Castellani.
Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: non è necessaria l'autentica notarile con le seguenti: l'onorario per l'autentica notarile è ridotto al 35 per cento.
6. 203. Saglia, Germontani, Pedrizzi.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Se il debitore, avendo estinto il debito, anche anticipatamente, intenda comunque ottenere la formale cancellazione dell'ipoteca, il creditore è obbligato a rilasciargli, entro trenta giorni dalla richiesta, il relativo atto di consenso.
6. 8. Laurini.
Al comma 2, sopprimere le parole: A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. 9. Fava, Allasia, Garavaglia.
ART. 7.
(Estinzione anticipata dei mutui immobiliari divieto di clausole penali).
Al comma 1, sopprimere le parole da: per l'acquisto fino alla fine del comma.
7. 201. Lazzari, Saglia, Fedele, Di Centa, Bernardo, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.
Al comma 1, dopo le parole: mutuo per l'acquisto aggiungere le seguenti: o per la ristrutturazione.
7. 209. Lazzari, Gianfranco Conte.
Al comma 1, sopprimere le parole: adibite ad abitazione da parte di persone fisiche
7. 200. Lazzari, Saglia, Fedele, Di Centa, Bernardo, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.
Al comma 3, dopo la parola: mutuo aggiungere le seguenti: in essere e a quelli.
Conseguentemente, sopprimere i commi 5, 6 e 7.
7. 207. Urso, Saglia.
Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e ai contratti di mutuo stipulati dopo il 1o gennaio 2002.
Conseguentemente:
al comma 5, sostituire le parole: di mutuo in essere con le seguenti: stipulati fino al 1o gennaio 2002;
al comma 7, sostituire le parole: della data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: del 1o gennaio 2002.
7. 2. Fava, Allasia, Garavaglia.
Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e ai contratti di mutuo stipulati dopo il 1o gennaio 2004.
Conseguentemente:
al comma 5, sostituire le parole: di mutuo in essere con le seguenti: stipulati fino al 1o gennaio 2004;
al comma 7, sostituire le parole: della data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: del 1o gennaio 2004.
7. 3. Fava, Allasia, Garavaglia.
Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e ai contratti di mutuo per i quali il periodo di ammortamento residuo sia pari almeno alla metà della durata complessiva.
Conseguentemente:
al comma 5, sostituire le parole: in essere con le seguenti: per i quali il periodo di ammortamento residuo sia inferiore alla metà della durata complessiva;
al comma 7, sostituire le parole: stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: di cui al comma 5.
7. 5. Fava, Allasia, Garavaglia.
Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e ai contratti di mutuo, per i quali il periodo di ammortamento residuo sia pari almeno a 15 anni.
Conseguentemente:
al comma 5, sostituire le parole: in essere con le seguenti: per i quali il periodo di ammortamento residuo sia inferiore a 15 anni;
al comma 7, sostituire le parole: stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: di cui al comma 5.
7. 4. Fava, Allasia, Garavaglia.
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i contratti stipulati precedentemente la prestazione in caso di estinzione anticipata non può superare l'ammontare di una singola rata mensile del mutuo.
*7. 8. Fava, Allasia, Garavaglia.
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i contratti stipulati precedentemente la prestazione in caso di estinzione anticipata non può superare l'ammontare di una singola rata mensile del mutuo.
*7. 202. Fedele, Lazzari, Saglia, Di Centa, Bernardo, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i contratti stipulati precedentemente la prestazione in caso di estinzione anticipata è ridotta nella misura del cinquanta per cento.
**7. 6. Fava, Allasia, Garavaglia.
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i contratti stipulati precedentemente la prestazione in caso di estinzione anticipata è ridotta nella misura del cinquanta per cento.
**7. 203. Fedele, Lazzari, Saglia, Di Centa, Bernardo, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.
Sopprimere i commi 5 e 6.
Conseguentemente, al comma 7, sopprimere le parole da: nei casi fino alla fine del comma.
7. 204. Lazzari, Saglia, Di Centa, Bernardo, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - (Oneri per interesse su revolving cards). - 1. Le carte di credito, che abilitano il titolare ad effettuare prelievi di contante e acquisti di beni e servizi con pagamento differito presso qualsiasi esercizio convenzionato con l'emittente, sono regolate a tassi di interesse effettivi non superiori al prime-rate ABI aumentato di tre punti.
7. 01. Crisci.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - (Scadenza della garanzia fideiussoria). - 1. Nei contratti di fideiussione relativi ad aperture di credito concesse a tempo indeterminato, è obbligatoria l'indicazione di una scadenza definita dell'impegno fideiussorio, che non può, comunque, essere stabilita ad una data successiva ai cinque anni dalla data di sottoscrizione della garanzia fideiussoria.
7. 02. Crisci.
(Inammissibile)
ART. 8.
(Portabilità del mutuo; surrogazione).
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
4-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-bis, valutato in 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2, 5 milioni di euro per l'anno 2007 e a decorrere dall'anno 2009, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 2,5 milioni di euro per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
4-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4-bis, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. 300. Lionello Cosentino.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-ter. L'articolo 15, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, va interpretato nel senso che si considerano a medio e lungo termine anche le operazioni di finanziamento, di durata contrattuale superiore ai diciotto mesi, in cui sia prevista la facoltà del debitore di recedere dal rapporto in ogni momento.
8. 7. Antonio Pepe.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8.1. - (Obbligo di comunicazione sui depositi giacenti). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le banche, al momento della stipula di nuovi contratti di deposito a risparmio nominativi e di conto corrente, nonché di contratti di deposito titoli, richiedono all'intestatario del deposito di indicare le generalità, e i relativi recapiti, delle persone, in numero non superiore a tre, alle quali comunicare le coordinate del deposito nel caso in cui per due anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e dei titoli depositati, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati, esclusa la banca stessa.
2. Entro il 31 dicembre 2007, le banche provvedono a richiedere agli intestatari di depositi a risparmio nominativi e di conto corrente e di deposito titoli, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, le generalità, e i relativi recapiti, delle persone, in numero non superiore a tre, alle quali comunicare le coordinate del deposito giacente ai sensi del comma 1. La Banca d'Italia, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria circolare, definisce criteri e modalità per l'integrazione dei dati relativi ai depositi a norma del presente articolo nonché le sanzioni da irrogare alle banche qualora non provvedano ad integrare tali dati entro il termine.
8. 01. Crisci.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8.1. - (Trasparenza delle trattenute sindacali). - 1. Al fine di garantire la
massima trasparenza nei confronti dei lavoratori e dei pensionati, le organizzazioni sindacali che riscuotono le quote di iscrizione tramite trattenute sulle retribuzioni e sulle pensioni dei lavoratori iscritti, comunicano, tramite rendiconto dettagliato, entro il 28 febbraio di ogni anno, al singolo iscritto, l'ammontare delle somme versate da questi nel corso dell'anno precedente.
8. 02. Fava, Allasia, Garavaglia.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8.1. - (Trasferimento automatico della carta di credito e delle domiciliazioni RID). - 1. In caso di chiusura del conto corrente bancario, il cliente ha diritto, senza alcun onere finanziario, a trasferire automaticamente presso altro conto corrente aperto con una diversa banca le domiciliazioni delle utenze gestite tramite il servizio RID, nonché la carta di credito ove sia possibile. Qualora non sia possibile trasferire la carta di credito, la restituzione deve avvenire senza costi per il cliente. Le banche si adeguano alle disposizioni di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
8. 0200. Bordo.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8.1. - (Abolizione dei costi fissi delle operazioni di pagamento con carte di credito ricaricabili). - 1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza dei servizi, di garantire ai consumatori un adeguato livello di conoscenza sugli oneri economici, nonché di facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato, è vietata agli istituti di credito e bancari l'applicazione di commissioni per le operazioni effettuate mediante carta di credito prepagata.
2. La commissione praticata dagli istituti di credito e bancari al momento dell'acquisto delle carte di credito prepagate non può essere superiore al 2 per cento del valore della carta medesima.
8. 0201. Urso, Saglia.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8.1. - (Esenzioni fiscali sui mutui sulla prima casa). - 1. Per i finanziamenti relativi all'acquisto della prima casa di abitazione e delle relative pertinenze, l'aliquota dell'imposta sostitutiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è fissata allo 0 per cento.
2. Alla Tabella di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, recante gli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo, dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente:
«Art. 22-bis. (Contratti di mutuo per l'acquisto della prima casa). - 3. Alle minori entrate derivanti dai commi 1 e 2, pari a 750 milioni annui a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali».
8. 0202. Della Vedova.
(Inammissibile)
ART. 8-bis.
(Disposizioni a tutela dei cittadini utenti).
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle spese relative alle
comunicazioni periodiche inviate alla clientela dalle banche e dagli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
8-bis. 200. Meta, Lovelli, Attili, Velo.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. In tutti i contratti, comunque definiti, in cui il consumatore impegni a suo nome risorse economiche per uno o più anni, la formula «capitale garantito» o qualunque altra ad essa assimilabile impone al contraente proponente l'obbligo minimo di integrale restituzione delle risorse ricevute, addizionate con gli interessi maturati, sino al momento dell'effettiva restituzione, in base al tasso di inflazione programmato. La disposizione del presente comma si applica a tutti i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché a quelli per i quali siano state attivate procedure giudiziali o extragiudiziali di ripetizione o di rimborso.
8-bis. 201. Lazzari, Saglia.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 8-bis aggiungere il seguente:
Art. 8-ter. - (Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, in materia di diritto d'autore). - 1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 23, primo comma, le parole: «senza limite di tempo» sono soppresse;
b) all'articolo 25, primo comma, le parole: «sino al termine del cinquantesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «fino al termine del ventesimo anno»;
c) all'articolo 27, primo comma, le parole: «cinquant'anni» sono sostituite dalle seguenti: «vent'anni»;
d) all'articolo 32, primo comma, le parole: «termine del settantesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «termine del ventesimo anno»;
e) all'articolo 32-bis, primo comma, le parole: «settantesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «ventesimo anno»;
f) l'articolo 73-bis è sostituito dal seguente:
«73-bis. Gli artisti interpreti o esecutori e il produttore di fonogramma utilizzato perdono il diritto all'equo compenso quando l'utilizzazione di cui all'articolo 73 non ha scopo di lucro; devono essere correttamente citati il titolo dell'opera, l'autore, il produttore e tutti i titolari di diritti»;
g) all'articolo 75, comma 1, primo periodo, le parole: «cinquanta anni» sono sostituite dalle seguenti: «venti anni»;
h) all'articolo 78-ter, comma 2, primo periodo, le parole: «cinquanta anni» sono sostituite dalle seguenti: «venti anni»;
i) all'articolo 85, le parole: «cinquanta anni» sono sostituite dalle seguenti: «venti anni»;
l) all'articolo 159, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le misure sunnominate non si applicano nel caso in cui non ci sia alcuna forma di commercio, ovvero se la violazione rientra in una attività non commerciale.»;
m) all'articolo 171, primo comma, alinea, le parole: «a qualsiasi scopo o forma» sono sostituite dalle seguenti: «a fini commerciali e di lucro»;
n) all'articolo 180, comma 1, primo comma, le parole: «in via esclusiva» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le parole: «o da altri soggetti titolati operanti sul territorio nazionale ed internazionale»; al sesto comma, dopo le parole: «conferito alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)», sono aggiunte le seguenti:
«o ad altri soggetti titolati», ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono escluse le opere rilasciate sotto licenza copyleft, quali a mero titolo di esempio le Creative Commons, la GPL ecc.»;
o) all'articolo 180-bis, il comma 2 è abrogato;
p) all'articolo 181, primo comma, dopo le parole: «la Società italiana degli autori ed editori (SIAE)» sono aggiunte le seguenti: «o altri soggetti titolati»;
q) all'articolo 181-bis, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo le opere rilasciate sotto licenza copyleft, che non sono tenute a questo obbligo»; al comma 3, si sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo le opere rilasciate sotto licenza copyleft, che non sono tenute a questo obbligo»;
r) all'articolo 181-ter, comma 1, dopo le parole: «dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).» sono aggiunte le seguenti: «o ad altri soggetti titolati»;
s) all'articolo 191, primo comma, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«i) di tre esperti in materia di copyleft nominati dal ministero».
8-bis. 0202. Bonelli, Trepiccione.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 8-bis aggiungere il seguente:
Art. 8-ter. (Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, in materia di diritto d'autore). - 1. All'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità,» sono soppresse;
b) il comma 4 è abrogato;
c) al comma 5:
1) primo periodo, le parole: « nei limiti stabiliti dal medesimo comma 3 » sono soppresse;
2) il terzo periodo è soppresso.
2. All'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) comma 1, le parole: « per trarne profitto » sono sostituite dalle seguenti: « a fine di lucro »;
b) comma 2, le parole: « al fine di trarne profitto » sono sostituite dalle seguenti: « a fine di lucro».
3. Al comma 1 dell'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono premesse le seguenti parole: «Ad eccezione dell'uso personale senza fine di lucro».
8-bis. 0203. Trepiccione.
(Inammissibile)
Capo II
MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE E LA PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA
ART. 9.
(Comunicazione unica per la nascita dell'impresa).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 9. - 1. Ai fini dell'inizio di un'attività produttiva, come definita dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, è sufficiente una comunicazione al responsabile dello sportello unico ove presente o al sindaco del comune in cui tale attività viene insediata.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività sia relativa ad un'attività
imprenditoriale, artigianale o commerciale, l'interessato ne deve dare semplicemente comunicazione contestuale alla pubblica amministrazione interessata, non dovendo aspettare alcun termine dalla comunicazione per poterla iniziare».
3. All'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 dopo le parole «può essere iniziata» sono aggiunte le seguenti «salvo quanto previsto dal comma 2-bis»;
b) al comma 3, le parole da: «nel termine di» fino a: «al comma 2» sono sostituite dalle seguenti «nel termine di 40 giorni dal ricevimento delle comunicazioni di cui ai commi 2 e 2-bis»;
c) al comma 5 dopo la parola: «2» è aggiunta la seguente «2-bis».
4. Per la richiesta di integrazione di atti o documenti a fini istruttori il termine di 60 giorni è ridotto a 3 giorni e il procedimento non può essere sospeso in attesa dell'acquisizione di ulteriori documenti: in ogni caso non possono essere richiesti documenti già in possesso di pubbliche amministrazioni.
5. Nel caso si intenda procedere all'audizione in contraddittorio, questa deve essere convocata entro 5 giorni dalla presentazione della domanda, iniziata entro ulteriori 5 giorni e conclusa entro 10 giorni dal suo inizio.
6. Ove sia necessario il permesso per costruire, il procedimento si conclude con il rilascio o con il diniego motivato di tale permesso entro il termine massimo di 30 giorni.
7. Conformandosi al criterio di semplificazione dei procedimenti di competenza dello sportello unico per le attività produttive, di riduzione dei relativi termini e di ampliamento dell'ambito di operatività del ricorso all'autocertificazione e della dichiarazione di inizio attività, il Governo, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, deve emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento modificativo di quello di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, attenendosi al seguente principio e criterio direttivo:
a) per le finalità dell'articolo 3, comma 1, del regolamento, per i comuni che non abbiano istituito il cosiddetto «sportello unico», il procedimento è affidato al sindaco che assume le vesti del responsabile del procedimento.
8. Al cittadino che dichiari il falso, nell'ambito della dichiarazione di inizio attività, si applicano le sanzioni sia penali che amministrative nella misura doppia rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente. All'autore delle dichiarazioni mendaci nell'ambito delle dichiarazioni di inizio attività, è interdetto l'esercizio della attività specifica di cui alla falsa dichiarazione, per un periodo da 5 a 10 anni, su tutto il territorio nazionale. In caso di recidiva l'interdizione è perpetua.
9. In caso di diniego non fondato dell'autorizzazione all'inizio della nuova attività da parte della pubblica amministrazione, questa è tenuta al risarcimento del danno, comprensivo anche del lucro cessante, in solido con il dirigente responsabile del procedimento.
9. 1. La Loggia, Lazzari, fedele, Di Centa, Bernardo, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.
(Inammissibile)
Al comma 2, dopo le parole: assistenziali, fiscali aggiungere le seguenti: individuati con il decreto interministeriale di cui al comma 7.
Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: e dà notizia alle Amministrazioni competenti all'accertamento dei presupposti di legge con le seguenti: ove sussistano i presupposti di legge e dà
notizia alle amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione della comunicazione unica.
9. 300. Tomaselli, Merloni, Ferdinando Benito Pignataro.
Al comma 3, dopo le parole: avvio dell'attività imprenditoriale aggiungere le seguenti: fatto salvo il rispetto delle disposizioni normative e regolamentari inerenti l'autorizzazione per l'accesso all'attività.
9. 8. Lupi, Di Cagno Abbrescia, Fasolino, Germanà, Mondello, Osvaldo Napoli, Paroli, Simeoni, Stradella, Tortoli.
Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: data di entrata in vigore aggiungere le seguenti: della legge di conversione.
Conseguentemente:
al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: data di entrata in vigore aggiungere le seguenti: della legge di conversione;
al comma 8, sostituire le parole: presente decreto con le seguenti: decreto di cui al comma 7, primo periodo;
al comma 9, dopo le parole: dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, aggiungere le seguenti: e le disposizioni di cui ai commi da 8 a 8-quater dell'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni;
al comma 10, dopo le parole: data di entrata in vigore aggiungere le seguenti: della legge di conversione.
9. 202. Mazzocchi, Raisi.
Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: data di entrata in vigore aggiungere le seguenti: della legge di conversione.
Conseguentemente:
al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: data di entrata in vigore aggiungere le seguenti: della legge di conversione;
al comma 8, sostituire le parole: presente decreto con le seguenti: decreto di cui al comma 7, primo periodo;
al comma 10, dopo le parole: data di entrata in vigore aggiungere le seguenti: della legge di conversione.
*9. 14. D'Agrò, Formisano, Greco.
Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: data di entrata in vigore aggiungere le seguenti: della legge di conversione.
Conseguentemente:
al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: data di entrata in vigore aggiungere le seguenti: della legge di conversione;
al comma 8, sostituire le parole: presente decreto con le seguenti: decreto di cui al comma 7, primo periodo;
al comma 10, dopo le parole: data di entrata in vigore aggiungere le seguenti: della legge di conversione.
*9. 16. Mazzocchi, Raisi, Minasso.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. L'efficacia dei provvedimenti di cui al comma 8 è subordinata alla presentazione in favore del comune di cauzione di importo pari al triplo degli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione previsti per l'impianto produttivo a garanzia che:
1) l'impianto sia effettivamente iniziato e ultimato nei termini che la Conferenza di servizi indica, da parte del medesimo soggetto che ha attivato il procedimento;
2) quanto realizzato non sia alienato per cinque anni dalla data di ultimazione.
9. 210. Verro.
(Inammissibile)
Al comma 9, dopo le parole: dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, aggiungere le seguenti: e le disposizioni di cui ai commi da 8 a 8-quater dell'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
*9. 19. D'Agrò, Formisano, Greco.
Al comma 9, dopo le parole: dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, aggiungere le seguenti: e le disposizioni di cui ai commi da 8 a 8-quater dell'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
*9. 21. Mazzocchi, Raisi, Minasso.
Al comma 9, dopo le parole: dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, aggiungere le seguenti: e le disposizioni di cui ai commi da 8 a 8-quater dell'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
*9. 200. Fava, Allasia, Garavaglia.
Al comma 9, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: due mesi.
9. 203. Pedrizzi, Buontempo, Saglia.
Al comma 9, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi.
9. 204. Antonio Pepe, Proietti Cosimi, Leo.
Al comma 9, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: quattro mesi.
9. 205. Pedrizzi, Antonio Pepe, Saglia.
Al comma 9, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: otto mesi.
9. 206. Saglia, Lo Presti, Proietti Cosimi.
Al comma 9, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: cinque mesi.
9. 207. Urso, Buontempo, Pedrizzi.
Al comma 9, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: sette mesi.
9. 208. Saglia, Raisi, Lamorte.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10-bis. Al comma 49 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: «partita IVA», sono inserite le seguenti: «, con l'eccezione dei soggetti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226,».
9. 28. Marinello, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Minardo, Misuraca, Romele, Paolo Russo.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10-bis. Nelle more della revisione periodica degli studi di settore, gli accertamenti per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione e per il periodo di imposta successivo, sono sospesi per il settore della pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi.
9. 29. Marinello, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Minardo, Misuraca, Romele, Paolo Russo.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10-bis. All'articolo 19, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui sopra si applicano a partire dal sesto mese dall'inizio dell'attività».
9. 201. Fava, Allasia, Garavaglia.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10-bis. A decorrere dalla data di cui al comma 8, l'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:
«Art. 19. - 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli correlati all'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale o agricola il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposto alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria, è sostituito dalla denuncia di inizio di attività che la ditta deve presentare al registro delle imprese corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certifcazioni e delle attestazioni normativamente richieste. Il registro delle imprese competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
2. L'esercizio dell'attivìta oggetto della denuncia di cui al primo comma resta sospesa per trenta giorni dalla data di presentazione della stessa ed è legittimamente svolta decorso detto termine, senza la necessità di ulteriori comunicazioni. Il registro delle imprese competente accerta anche il rispetto di eventuali strumenti di programmazione settoriale; fornendo con strumenti telematici digitali, all'amministrazione competente tutti i dati relativi all'impresa che presenta la denuncia. In questo caso l'atttività resta sospesa per novanta giorni.
3. Il registro delle imprese competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel suddetto termine di trenta giorni dal ricevimento della denuncia di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
4. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti.»
9. 209. Saglia.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. - (Garanzie per l'accesso al credito per l'avvio di impresa). - 1. All'articolo 15, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La garanzia può
essere altresì concessa alla Cassa depositi e prestiti a fronte di finanziamenti a piccole e medie imprese per le finalità di cui all'articolo 1, commi da 354 a 361 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.»
9. 0202. Martella.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. - (Snellimento delle procedure autorizzative di interventi minori). - 1. Dopo l'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto il seguente:
«14-sexies. (Conferenza di servizi per l'esecuzione di interventi di attività produttive). - 1. Per le procedure connesse all'avvio e all'ottenimento di pareri ed autorizzazioni per insediamenti e attività produttive i tempi di cui al Capo IV sono ridotti nel modo seguente:
a) al comma 1 dell'articolo 14-bis da trenta a quindici giorni;
b) al comma 2 dell'articolo 14-bis da quarantacinque a trenta giorni;
c) al comma 3 dell'articolo 14-bis da trenta a quindici giorni, da novanta a quaranta giorni;
d) al comma 01 dell'articolo 14-ter da quindici a dieci giorni, da trenta a quindici giorni;
e) al comma 2 dell'articolo 14-ter da cinque a tre giorni, da dieci a cinque giorni;
f) al comma 3 dell'articolo 14-ter da novanta a quarantacinque giorni;
g) al comma 4 dell'articolo 14-ter da novanta a quarantacinque giorni, da trenta a quindici giorni non aventi rilevanza pubblica destinati a non provocare la trasformazione del territorio, per gli interventi diversi da quelli soggetti a permesso di costruire e da quelli liberi e per tutti gli interventi comunque privi di rilevanza per la collettività, la prima riunione della conferenza di servizi può essere convocata, su motivata richiesta dell'interessato, entro dieci giorni. In tale caso la conferenza si pronuncia entro venti giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.
2. Nelle procedure di realizzazione di insediamenti e attività produttive di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, si pronunciano entro venti giorni, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte.
3. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso, comunque non superiore a dieci giorni.
4. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di
qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.
5. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o le valutazioni tecniche, senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, il silenzio dell'amministrazione competente equivale a parere favorevole, senza necessità di ulteriori istanze o diffide.
6. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito i pareri e le valutazioni tecniche ed il termine di cui al comma 4 resta sospeso, per un massimo di trenta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto.
7. Per la richiesta di integrazione di atti o documenti a fini istruttori il termine di 60 giorni è ridotto a 3 giorni e il procedimento non può essere sospeso in attesa dell'acquisizione di ulteriori documenti; in ogni caso non possono essere richiesti documenti già in possesso di pubbliche amministrazioni.
8. Nel caso si intenda procedere all'audizione in contraddittorio, questa deve essere convocata entro 5 giorni dalla presentazione della domanda, iniziata entro ulteriori 5 giorni e conclusa entro 10 giorni dal suo inizio.
9. In caso di diniego non adeguatamente motivato di tutte le procedure autorizzative per insediamenti e attività produttive di cui al presente articolo, da parte della pubblica amministrazione, questa è tenuta al risarcimento del danno, comprensivo anche del lucro cessante, in solido con il dirigente responsabile del procedimento. Le relative controversie sono di competenza del giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva.
9. 0200. Zanetta.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. - 1. Allo scopo di semplificare le operazioni necessarie all'avvio e alla gestione amministrativa delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, è istituito lo Sportello Unico dei servizi alle imprese di pesca.
2. Lo Sportello unico di cui al comma 1, può essere gestito direttamente dall'Amministrazione, o attraverso apposite convenzioni con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
3. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il ministero per lo sviluppo economico e dei trasporti e dell'Economia, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, vengono definiti termini, modalità, e i servizi prestati dallo Sportello Unico.
9. 010. Marinello, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Minardo, Misuraca, Romele, Paolo Russo.
(Inammissibile)
ART. 10.
(Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche).
Sopprimere il comma 2.
10. 1. Mazzocchi, Raisi, Minasso.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Sono impianti produttivi gli impianti o gli insediamenti per la produzione o il commercio di beni o servizi.
10. 251. Verro.
(Inammissibile)
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: da presentare aggiungere le seguenti: allo sportello unico del comune, laddove esiste, o.
10. 8. D'Agrò, Formisano, Greco.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: al comune fino alla fine del periodo con le seguenti: allo sportello unico del comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, e non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, e al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale in modo indifferenziato per zone o frazioni, ovvero in un giorno prestabilito.
*10. 6. Fava, Allasia, Garavaglia.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: al comune fino alla fine del periodo con le seguenti: allo sportello unico del comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, e non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, e al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale in modo indifferenziato per zone o frazioni, ovvero in un giorno prestabilito.
*10. 7. Mazzocchi, Raisi, Minasso.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: al comune fino alla fine del periodo con le seguenti: allo sportello unico del comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, e non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, e al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale in modo indifferenziato per zone o frazioni, ovvero in un giorno prestabilito.
*10. 241. Campa.
Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: in modo indifferenziato per zone o frazioni, ovvero in un giorno prestabilito.
10. 220. Milanato.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole, ove prescritti con le seguenti: di cui all'articolo 3 della legge 17 agosto 2005, n. 174.
10. 9. Raisi, Minasso, Mazzocchi.
Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per l'attività di estetista la dichiarazione di inizio attività è obbligatoria anche se l'attività è svolta in locali non aperti al pubblico. In tal caso i locali devono comunque avere i requisiti igienico-sanitari a tutela della salute dei consumatori. In caso di mancata dichiarazione è prevista la sanzione amministrativa pari a 5.000 euro.
10. 214. Garavaglia, Fava, Allasia.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis - L'attività di odontoiatra, di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409, per ciò che attiene l'esercizio e l'apertura della struttura sanitaria, non è soggetta ad autorizzazione regionale, purché la medesima sia svolta in strutture monoprofessionali, non convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale.
10. 11. Marinello.
(Inammissibile)
Sopprimere il comma 3.
10. 12. Mazzocchi, Raisi, Minasso.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: ai sensi della normativa vigente, da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente con le seguenti: da presentare allo sportello unico del comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente.
*10. 14. Campa.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: ai sensi della normativa vigente, da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente con le seguenti: da presentare allo sportello unico del comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente.
*10. 15. Fava, Allasia, Garavaglia.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: ai sensi della normativa vigente, da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente con le seguenti: da presentare allo sportello unico del comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente.
*10. 17. Mazzocchi, Raisi, Minasso.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: ai sensi della normativa vigente, da presentare con le seguenti: da presentare, laddove esiste, allo sportello unico del comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, altrimenti al comune o.
10. 13. D'Agrò, Formisano, Greco.
Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Per l'esercizio delle sole attività di facchinaggio non sono richiesti i requisiti di capacità economico-finanziaria di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 221.
10. 19. Mazzocchi, Raisi, Minasso.
Sopprimere il comma 4.
*10. 20. Campa.
Sopprimere il comma 4.
*10. 21. Mazzocchi, Raisi, Germontani, Minasso, Bono, Saglia.
Sostituire il comma 4 con i seguenti:
4. I titoli che consentono di accedere direttamente all'esame di abilitazione per lo svolgimento dell'attività di guida turistica sono:
a) laurea in scienza dei beni culturali, con superamento esame storia dell'arte;
b) laurea con indirizzo archeologico, con superamento esame storia dell'arte;
c) laurea in lingua e letteratura straniera, con superamento esame storia dell'arte;
d) laurea in lettere, con superamento esame storia dell'arte;
e) laurea in architettura, con superamento esame storia dell'arte;
f) laurea in scienza del turismo, con superamento esame storia dell'arte;
g) altra laurea (con superamento esame storia dell'arte) ritenuta equipollente a quelle sopra indicate dalla competente autorità (universitaria/ministeriale).
4-bis. La verifica delle conoscenze linguistiche nei confronti dei possessori dei titoli di cui al comma 4 è consentita soltanto quando le stesse non sono state oggetto del corso di studi. Può accedere direttamente all'esame di abilitazione, senza l'obbligo di frequentare i relativi corsi, anche chi è già in possesso di abilitazione per guida turistica conseguita per altro ambito territoriale.
10. 252. Cioffi.
Sostituire il comma 4 con i seguenti:
4. I titoli che consentono di accedere direttamente all'esame di abilitazione per lo svolgimento dell'attività di guida turistica, senza l'obbligo di frequentare corsi, sono:
a) laurea in scienza dei beni culturali, con superamento esame storia dell'arte;
b) laurea con indirizzo archeologico, con superamento esame storia dell'arte;
c) laurea in lingua e letteratura straniera, con superamento esame storia dell'arte;
d) laurea in lettere, con superamento esame storia dell'arte;
e) laurea in architettura, con superamento esame storia dell'arte;
f) laurea in scienza del turismo, con superamento esame storia dell'arte;
g) altra laurea (con superamento esame storia dell'arte) ritenuta equipollente a quelle sopra indicate dalla competente autorità (universitaria/ministeriale).
4-bis. Può accedere direttamente all'esame di abilitazione, senza l'obbligo di frequentare i relativi corsi, anche chi è già in possesso di abilitazione per guida turistica conseguita per altro ambito territoriale.
10. 28. Mazzocchi, Raisi, Minasso.
Sostituire il comma 4, con il seguente:
4. L'esercizio della professione di guida turistica, così come disciplinato dall'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, è subordinato al possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione e all'iscrizione in albi o elenchi regionali. L'esercizio della professione è consentito con riferimento agli ambiti territoriali definiti dalle regioni, per i quali sia stata conseguita la relativa abilitazione; esso non può, in nessun caso, essere subordinato al rispetto di parametri numerici e al requisito della residenza. Sono ammessi all'esame i soggetti in possesso di laurea in materie umanistiche o architettura. L'esame deve accertare la conoscenza approfondita dei beni storico-artistici, della storia, della cultura e della realtà ambientale del territorio in cui deve essere esercitata la professione oltre all'esatta conoscenza di una o più lingue straniere e il possesso dei requisiti tecnico-professionali.
10. 24. Campa.
Sostituire il comma 4, con il seguente:
4. L'esercizio della professione di guida turistica, così come disciplinata dalla legge 29 marzo 2001, n. 135, è subordinato al superamento dell'esame di abilitazione professionale di cui alla citata legge ed all'iscrizione in albi o elenchi regionali. Esso non può, in alcun modo, essere subordinato al rispetto di parametri numerici né al requisito della residenza. Ai soggetti titolari di laurea in materie umanistiche o architettura sono concessi crediti formativi per le specifiche materie oggetto del corso di studi, fermo restando l'obbligo di sostenere l'esame di abilitazione per l'accertamento di una conoscenza approfondita dei beni storico-artistici, della storia, della cultura e della realtà ambientale del territorio in cui deve essere esercitata la professione nonché dell'esatta conoscenza di una o più lingue straniere e dei requisiti tecnico-professionali.
10. 23. Campa.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. L'esercizio della professione di guida turistica, così come disciplinata dalla legge 29 marzo 2001, n. 135, è subordinato al superamento dell'esame di abilitazione professionale di cui alla citata legge n. 135 del 2001. Esso non può, in alcun modo, essere subordinato al rispetto di parametri numerici né al requisito della residenza. Ai soggetti titolari di laurea in materie umanistiche o architettura sono concessi crediti formativi per le specifiche materie oggetto del corso di studi, fermo restando l'obbligo di sostenere l'esame di abilitazione per l'accertamento di una conoscenza approfondita dei beni storico-artistici, della storia, della cultura e della realtà ambientale del territorio in cui deve essere esercitata la professione, nonché dell'esatta conoscenza di una o più lingue straniere e dei requisiti tecnico-professionali.
10. 215. Rotondo.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. L'attività di accompagnatore turistico come disciplinato dall'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, e successive modificazioni, è subordinata al possesso dell'attestato di superamento dell'esame di qualifica professionale al quale possono accedere i laureati nelle seguenti materie: lingue e letterature straniere, della facoltà di lettere, lingua e letteratura italiana moderna, storia, geografia, storia dell'arte, conservazione dei beni culturali; non sono subordinati all'obbligo dell'esame di qualificazione i possessori di laurea di base per accompagnatori turistici, il cui corso di studi è specifico e qualificante all'esercizio della professione. Per l'accesso all'esame decadono i parametri numerici e l'obbligo di residenza. Il superamento dell'esame di qualificazione ed il possesso della laurea per accompagnatori turistici danno diritto all'iscrizione alle liste nazionali previste all'articolo 2, comma 4, lettera g), della citata legge n. 135 del 2001 ed al rilascio di un badge e relativa carta d'identità professionale tradotta nelle lingue principali che permetta l'identificazione del professionista in esercizio in Italia e in qualsiasi parte del mondo si trovi.
*10. 25. D'Agrò, Formisano, Greco.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. L'attività di accompagnatore turistico come disciplinato dall'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, e successive modificazioni, è subordinata al possesso dell'attestato di superamento dell'esame di qualifica professionale al quale possono accedere i laureati nelle seguenti materie: lingue e letterature straniere, della facoltà di lettere, lingua e letteratura italiana moderna, storia, geografia, storia dell'arte, conservazione dei beni culturali; non sono subordinati all'obbligo dell'esame di qualificazione i possessori di laurea di base per accompagnatori turistici, il cui corso di studi è specifico e qualificante all'esercizio della professione. Per l'accesso all'esame decadono i parametri numerici e l'obbligo di residenza. Il superamento dell'esame di qualificazione ed il possesso della laurea per accompagnatori turistici dà diritto all'iscrizione alle liste nazionali previste all'articolo 2, comma 4, lettera g), della citata legge n. 135 del 2001 ed al rilascio di un badge e relativa carta d'identità professionale tradotta nelle lingue principali che permetta l'identificazione del professionista in esercizio in Italia e in qualsiasi parte del mondo si trovi.
*10. 26. Ferdinando Benito Pignataro, Sgobio, Pagliarini, Venier.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: non possono fino alla fine del comma con le seguenti: sono subordinate al possesso dell'attestato di superamento dell'esame di qualifica professionale al quale possono accedere i soggetti in possesso di un diploma di laurea in materie umanistiche o architettura; non sono subordinati all'obbligo dell'esame di qualificazione i possessori di laurea di base per accompagnatori turistici. Per l'accesso all'esame decadono i parametri numerici e l'obbligo di residenza. L'esame deve accertare la conoscenza approfondita dei beni storico-artistici, della storia e della cultura, oltre alla conoscenza di una o più lingue straniere. Il superamento dell'esame di qualificazione ed il possesso di laurea di base per accompagnatore turistico danno diritto all'iscrizione alle liste nazionali previste all'articolo 2, comma 4, lettera g), della citata legge n. 135 del 2001 ed al rilascio di un badge e relativa carta d'identità professionale tradotta nelle principali lingue che permetta l'identificazione del professionista in esercizio in Italia e in qualsiasi parte del mondo si trovi.
10. 218. Germontani.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: all'obbligo fino alla fine del comma con le seguenti: al rispetto di parametri numerici e a requisiti di residenza, fermo restando il possesso dei
requisiti di qualificazione professionale secondo la normativa di cui alla citata legge n. 135 del 2001, che deve essere accertato attraverso esami e prove attitudinali disciplinati da leggi regionali.
10. 219. (Testo corretto). Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.
Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: e a requisiti di residenza.
10. 253. Bono.
Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
*10. 242. Provera.
Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
*10. 254. Bono.
Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: Ai soggetti titolari di laurea in lettere aggiungere le seguenti: che abbiano residenza in Italia.
Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: fermo restando che i soggetti che svolgono l'attività di guida turistica o accompagnatore turistico devono possedere la partita IVA.
10. 29. Mazzocchi, Raisi, Minasso.
Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: o accompagnatore turistico fino alla fine del comma con le seguenti: non può essere negato, né subordinato allo svolgimento dell'esame abilitante o di altre prove selettive, restando consentita la verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento soltanto quando le stesse non siano state oggetto del corso di studi. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta del servizio in relazione a specifici territori o contesti tematici, le regioni promuovono sistemi di accreditamento, non vincolanti, per le guide turistiche specializzate in particolari siti, località e settori. Ai soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente non può essere negato l'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico. I soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico comunitario di appartenenza operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione, né abilitazione, sia essa generale o specifica.
*10. 299. Affronti, D'Elpidio.
Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: o accompagnatore turistico fino alla fine del comma con le seguenti: non può essere negato, né subordinato allo svolgimento dell'esame abilitante o di altre prove selettive, restando consentita la verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento soltanto quando le stesse non siano state oggetto del corso di studi. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta del servizio in relazione a specifici territori o contesti tematici, le regioni promuovono sistemi di accreditamento, non vincolanti, per le guide turistiche specializzate in particolari siti, località e settori. Ai soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente non può essere negato l'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico. I soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico comunitario di appartenenza operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione, né abilitazione, sia essa generale o specifica.
*10. 300. Martella, Tuccillo.
Al comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e delle conoscenze relative alle specifiche categorie di beni culturali e paesaggistici oggetto di attività professionale a livello territoriale.
10. 255. Mantini.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Alle imprese di produzione e trasformazione alimentare è consentita la vendita diretta dei propri prodotti, anche attrezzando i locali adiacenti a quelli di produzione, o superfici pertinenti aperte al pubblico, al fine di consentire ai clienti la degustazione e la consumazione sul posto dei medesimi prodotti, comprendendovi, in via meramente complementare, anche alimenti e bevande non di propria produzione, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.
10. 30. Fasciani.
(Inammissibile)
Sopprimere il comma 5.
*10. 33. Uggè, Campa, Giudice, La Loggia, Fallica, Milanato.
Sopprimere il comma 5.
*10. 35. Greco, D'Agrò.
Sopprimere il comma 5.
*10. 197. Fava, Allasia, Garavaglia.
Sopprimere il comma 5.
*10. 259. Saglia.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. In sede di modifica del vigente codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si provvede a disciplinare il settore delle autoscuole nel rispetto dei principi di una liberalizzazione regolata e di una riqualificazione delle condizioni per l'esercizio dell'attività.
**10. 39. Campa.
(Inammissibile)
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. In sede di modifica del vigente codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si provvede a disciplinare il settore delle autoscuole nel rispetto dei principi di una liberalizzazione regolata e di una riqualificazione delle condizioni per l'esercizio dell'attività.
**10. 41. Saglia, Mazzocchi, Urso, Raisi, Minasso.
(Inammissibile)
Al comma 5, sostituire il primo ed il secondo periodo con il seguente: All'articolo 123 del codice della strada, di cui decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le autoscuole sono soggette ad autorizzazione, rilasciata dalle province entro trenta giorni dalla richiesta, fermi i requisiti morali e professionali, della capacità finanziaria e degli standard tecnico-organizzativi previsti dalle disposizioni vigenti, e a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province».
Conseguentemente:
al medesimo comma, terzo periodo, sopprimere le parole: la parola: «autorizzazione» è sostituita dalla seguente: «dichiarazione» e;
sopprimere il comma 5-ter.
10. 209. Attili, Velo.
Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:
L'articolo 123, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 dal seguente: «1. la formazione, l'istruzione e l'aggiornamento dei conducenti deve avvenire attraverso un'autoscuola autorizzata che può svolgere anche attività di educazione stradale e di promozione della cultura della sicurezza stradale;».
*10. 49. Campa.
(Inammissibile)
Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: 30 aprile 1992, n. 285, aggiungere le seguenti: il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La formazione, l'istruzione e l'aggiornamento dei conducenti deve avvenire attraverso un'autoscuola autorizzata che può svolgere anche attività di educazione stradale e di promozione della cultura della sicurezza stradale;»
*10. 50. Saglia, Raisi, Castellani, Minasso.
(Inammissibile)
Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.
**10. 57. Campa.
Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.
**10. 58. Raisi, Minasso, Saglia.
Al comma 5, terzo periodo, sopprimere le parole: la parola: «autorizzazione» è sostituita dalla seguente: «dichiarazione» e.
10. 60. Germontani, Raisi, Minasso, Saglia.
Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole da: dalla seguente: «dichiarazione» fino alla fine del comma, con le seguenti: dalle seguenti: «dichiarazione di inizio attività». Al comma 11 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al primo periodo, le parole: «da euro 742 a euro 2.970» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 10.000 a euro 15.000».
*10. 61. Giudice, La Loggia, Uggè, Milanato, Fallica, Fratta Pasini, Campa.
Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole da: dalla seguente: «dichiarazione» fino alla fine del comma, con le seguenti: dalle seguenti: «dichiarazione di inizio attività». Al comma 11 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al primo periodo, le parole: «da euro 742 a euro 2.970» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 10.000 a euro 15.000».
*10. 247. Raisi, Minasso, Saglia.
Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: dalla seguente: «dichiarazione» con le seguenti: dalle seguenti: «dichiarazioni di inizio attività, di disciplina».
**10. 66. Saglia, Raisi, Minasso.
Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: dalla seguente: «dichiarazione» con le seguenti: dalle seguenti: «dichiarazioni di inizio attività, di disciplina».
**10. 77. La Loggia, Uggè, Fratta Pasini, Campa, Giudice, Fallica.
Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: dalla seguente: «dichiarazione» con le seguenti: dalle seguenti: «dichiarazioni di inizio attività, di disciplina».
**10. 78. Attili, Meta.
Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: dalla seguente: «dichiarazione» con le seguenti: dalle seguenti: «dichiarazioni di inizio attività, di disciplina».
**10. 221. D'Agrò, Greco.
Al comma 5, quarto periodo, dopo le parole:, al primo periodo, aggiungere le seguenti: le parole: «senza autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «senza la dichiarazione di inizio attività o i requisiti prescritti» e.
*10. 200. Uggè, Fratta Pasini, Giudice, Fallica.
Al comma 5, quarto periodo, dopo le parole:, al primo periodo, aggiungere le seguenti: le parole: «senza autorizzazione»
sono sostituite dalle seguenti: «senza la dichiarazione di inizio attività o i requisiti prescritti» e.
*10. 201. Meta, Attili, Velo.
Al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: euro 10.000 a euro 15.000 con le seguenti: euro 3.000 a euro 8.000.
10. 222. Antonio Pepe, Proietti Cosimi, Saglia.
Al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: euro 10.000 a euro 15.000 con le seguenti: euro 5.000 a euro 10.000.
10. 223. Mazzocchi, Urso.
Al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: euro 10.000 a euro 15.000 con le seguenti: euro 6.000 a euro 11.000.
10. 224. Saglia, Antonio Pepe, Leo.
Al comma 5 sopprimere l'ultimo periodo.
*10. 92. Campa.
Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.
*10. 94. Saglia, Raisi, Castellani, Minasso.
Al comma 5, ultimo periodo, sopprimere la parola: 3.
Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al comma 3 del medesimo articolo 1 del citato decreto n. 317 del 1995, la parola: «15.000» è sostituita dalla seguente: «12.000».
**10. 97. Saglia, Mazzocchi, Urso, Raisi, Minasso.
(Inammissibile limitatamente
alla parte conseguenziale)
Al comma 5, ultimo periodo, sopprimere la parola: 3.
Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al comma 3 del medesimo articolo 1 del citato decreto n. 317 del 1995, la parola: «15.000» è sostituita dalla seguente: «12.000».
**10. 235. Campa.
(Inammissibile limitatamente
alla parte conseguenziale)
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 2 del medesimo decreto sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1 le parole «L. 100.000.000» sono sostituite dalle parole «euro 300.000»; al comma 2 le parole «L. 50.000.000» sono sostituite dalle parole «euro 150.000».
Conseguentemente:
al comma 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: e, segnatamente, della capacità finanziaria con le seguenti: ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede;
dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
5-bis.1 Al comma 5 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «La capacità finanziaria deve essere dimostrata annualmente ma soltanto nei primi cinque anni di attività».
*10. 239. Campa.
(Inammissibile limitatamente
alla parte riferita al comma 5)
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 2 del medesimo decreto sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1 le parole «L. 100.000.000» sono sostituite dalle parole
«euro 300.000»; al comma 2 le parole «L. 50.000.000» sono sostituite dalle parole «euro 150.000».
Conseguentemente:
al comma 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: e, segnatamente, della capacità finanziaria con le seguenti: ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede;
dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
5-bis.1 Al comma 5 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «La capacità finanziaria deve essere dimostrata annualmente ma soltanto nei primi cinque anni di attività».
*10. 270. Saglia, Mazzocchi, Urso, Raisi, Minasso.
(Inammissibile limitatamente
alla parte riferita al comma 5)
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 3 del medesimo decreto, al comma 1, lettera a), le parole «un'aula di almeno 25 mq» sono sostituite dalle parole «due aule di 30 mq, delle quali una attrezzata con almeno 13 postazioni per personal computer».
**10. 99. Saglia, Leo, Germontani, Raisi, Minasso.
(Inammissibile)
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 3 del medesimo decreto, al comma 1, lettera a), le parole «un'aula di almeno 25 mq» sono sostituite dalle parole «due aule di 30 mq, delle quali una attrezzata con almeno 13 postazioni per personal computer».
**10. 236. Campa.
(Inammissibile)
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto, le parole «di cui al punto a), comma 10, dell'articolo 335 del decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada)» sono soppresse.
10. 100. Saglia, Pedrizzi, Salerno, Raisi, Minasso.
(Inammissibile)
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 6, comma 1, del medesimo decreto, le parole da «diverso a seconda che» fino a «devono essere dotati di» sono sostituite dalle parole «il seguente».
10. 101. Saglia, Antonio Pepe, Armani, Raisi, Minasso.
(Inammissibile)
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 6 del medesimo decreto il comma 2 è abrogato.
10. 102. Saglia, Raisi, Castellani, Raisi, Minasso.
(Inammissibile)
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 6, comma 4, del medesimo decreto le parole «dell'ente» sono soppresse, e dopo le parole «numero minimo» è aggiunto il seguente periodo: «I veicoli devono essere sostituiti ogni 4 anni dall'immatricolazione».
10. 103. Saglia, Pedrizzi, Salerno, Raisi, Minasso.
(Inammissibile)
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al decreto del ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, sono apportate le seguenti
modificazioni: agli articoli 7, 8, 9 e 10 le parole «insegnanti» e «istruttori» sono sostituite dalle parole «maestri conducenti»; agli articoli 8, 9 e 13, la parola «insegnante» e sostituita dalle parole «maestro conducente»; agli articoli 8, 9, 12 e 13 la parola «istruttore» è sostituita dalle parole «maestro conducente»; agli articoli 8, 9 e 10 sono soppresse le parole «di teoria».
10. 108. Saglia, Pedrizzi, Salerno, Raisi, Minasso.
(Inammissibile)
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 9 del medesimo decreto sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, alle lettere a) e b) è aggiunto il seguente punto: «3) corso di formazione presso un centro abilitato dal Ministero dei trasporti in accordo con le maggiori associazioni di categoria riconosciute sul territorio»; al punto 1) della lettera b) le parole: «scuola dell'obbligo» sono sostituite dalle seguenti: «diploma di istituto medio di secondo grado»; al punto 2) della lettera b) le parole da: «ovvero A e D» fino a: «comma 10» sono soppresse.
*10. 104. Saglia, Antonio Pepe, Armani, Raisi, Minasso.
(Inammissibile)
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 9 del medesimo decreto sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, alle lettere a) e b) è aggiunto il seguente punto: «3) corso di formazione presso un centro abilitato dal Ministero dei trasporti in accordo con le maggiori associazioni di categoria riconosciute sul territorio»; al punto 1) della lettera b) le parole: «scuola dell'obbligo» sono sostituite dalle seguenti: «diploma di istituto medio di secondo grado»; al punto 2) della lettera b) le parole da: «ovvero A e D» fino a: «comma 10» sono soppresse.
*10. 237. Campa.
(Inammissibile)
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 9 del medesimo decreto, al comma 1, lettera b), punto 2, dopo le parole «categoria A» è inserita la seguente: «, C» e le parole da «ovvero A e D» fino alla fine del periodo sono soppresse.
10. 105. Saglia, Mazzocchi, Urso, Raisi, Minasso.
(Inammissibile)
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 12 del medesimo decreto il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il numero delle lezioni di guida deve essere almeno di 10 ore prima della presentazione all'esame, rilevabile da appositi fogli di registro come previsto all'articolo 13».
*10. 106. Saglia, Raisi, Castellani, Minasso.
(Inammissibile)
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 12 del medesimo decreto il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il numero delle lezioni di guida deve essere almeno di 10 ore prima della presentazione all'esame, rilevabile da appositi fogli di registro come previsto all'articolo 13».
*10. 238. Campa.
(Inammissibile)
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quanto previsto dal presente comma si applica a partire dal sesto mese successivo all'entrata in vigore delle disposizioni di recepimento della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida. Il Ministro dei trasporti detta, entro il termine
di recepimento della citata direttiva, le disposizioni per la formazione iniziale e periodica degli insegnanti e istruttori delle autoscuole.
Conseguentemente:
al comma 6 sostituire le parole: da 2 a 5 con le seguenti: da 2 a 4, mentre quelle incompatibili con le prescrizioni del comma 5 sono abrogate a decorrere dalla data di applicazione di quest'ultimo;
al comma 7 sostituire le parole da: disposizioni fino alla fine del comma con le seguenti: le eventuali disposizioni normative e regolamentari ai principi di ai commi da 2 a 4, mentre per quelle concernenti la materia di cui al comma 5 il termine di tre mesi per l'adeguamento ai relativi principi decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5.
**10. 90. Campa.
(Inammissibile)
Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Quanto previsto dal presente comma si applica a partire dal sesto mese successivo all'entrata in vigore delle disposizioni di recepimento della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (Rifusione). Il Ministro dei trasporti detta entro il termine di recepimento della citata direttiva le disposizioni per la formazione iniziale e periodica degli insegnanti e istruttori delle autoscuole.
Conseguentemente:
al comma 6, sostituire le parole: da 2 a 5 con le seguenti: da 2 a 4, mentre quelle incompatibili con le prescrizioni del comma 5 sono abrogate a decorrere dalla data di applicazione di quest'ultimo;
al comma 7, sostituire le parole: da 2 a 5 con le seguenti: da 2 a 4, mentre per quelle concernenti la materia di cui al comma 5 il termine di tre mesi per l'adeguamento ai relativi principi decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5.
**10. 113. Fava, Allasia, Garavaglia.
(Inammissibile)
Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Quanto previsto dal presente comma si applica a partire dal sesto mese successivo all'entrata in vigore delle disposizioni di recepimento della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (Rifusione). Il Ministro dei trasporti detta entro il termine di recepimento della citata direttiva le disposizioni per la formazione iniziale e periodica degli insegnanti e istruttori delle autoscuole.
Conseguentemente:
al comma 6, sostituire le parole: da 2 a 5 con le seguenti: da 2 a 4, mentre quelle incompatibili con le prescrizioni del comma 5 sono abrogate a decorrere dalla data di applicazione di quest'ultimo;
al comma 7, sostituire le parole: da 2 a 5 con le seguenti: da 2 a 4, mentre per quelle concernenti la materia di cui al comma 5 il termine di tre mesi per l'adeguamento ai relativi principi decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5.
**10. 117. Saglia, Pedrizzi, Salerno, Raisi, Minasso.
(Inammissibile)
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è abrogato.
10. 120. Saglia, Leo, Germontani, Raisi, Minasso,.
(Inammissibile)
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il comma 10 dell'articolo 335 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è sostituito dal seguente:
«10. Le autoscuole sono autorizzate alla preparazione dei candidati al conseguimento delle patenti di guida delle categorie A, B, C, D, E, BE, CE, DE, delle patenti speciali delle categorie A, B, C, D, ai relativi esami di revisione, al conseguimento del certificato di abilitazione professionale, del certificato di qualificazione professionale, del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore ed al recupero dei punti persi sulla patente di guida».
10. 122. Saglia, Leo, Germontani, Raisi, Minasso.
(Inammissibile)
Al comma 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: e, segnatamente, della capacità finanziaria con le seguenti: ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede.
10. 260. Saglia.
Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
5-bis.1. Nell'articolo 121, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine, le parole: «, valida, per l'interessato non iscritto ad un'autoscuola, solamente dopo il superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui all'articolo 121, comma 1».
*10. 123. Uggè, La Loggia, Giudice, Fallica, Milanato, Fedele, Fratta Pasini.
(Inammissibile)
Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
5-bis.1. Nell'articolo 121, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine, le parole: «, valida, per l'interessato non iscritto ad un'autoscuola, solamente dopo il superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui all'articolo 121, comma 1».
*10. 125. Meta, Attili, Velo.
(Inammissibile)
Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
5-bis.1. Nell'articolo 121, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine, le parole: «, valida, per l'interessato non iscritto ad un'autoscuola, solamente dopo il superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui all'articolo 121, comma 1».
*10. 225. D'Agrò, Greco.
(Inammissibile)
Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
5-bis.1. Nell'articolo 121, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In assenza di veicoli muniti di doppi comandi messi a disposizione dal Dipartimento per i trasporti terrestri al fine di consentire al candidato autodidatta di sostenere l'esame di guida, costui può ottenere da un'autoscuola, in sede d'esame, la disponibilità di un idoneo veicolo e di un istruttore, previa corresponsione di un corrispettivo stabilito dal Ministro dei trasporti, con proprio decreto». Il Ministro dei trasporti deve emanare il decreto, di cui al modificato comma 9 dell'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
**10. 126. La Loggia, Uggè, Giudice, Fallica, Milanato, Fedele, Di Centa, Campa.
(Inammissibile)
Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
5-bis.1. Nell'articolo 121, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In assenza di veicoli muniti di doppi comandi messi a disposizione dal Dipartimento per i trasporti terrestri al fine di consentire al candidato autodidatta di sostenere l'esame di guida, costui può ottenere da un'autoscuola, in sede d'esame, la disponibilità di un idoneo veicolo e di un istruttore, previa corresponsione di un corrispettivo stabilito dal Ministro dei trasporti, con proprio decreto». Il Ministro dei trasporti deve emanare il decreto, di cui al modificato comma 9 dell'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
**10. 132. Attili, Velo.
(Inammissibile)
Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
5-bis.1. Nell'articolo 121, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In assenza di veicoli muniti di doppi comandi messi a disposizione dal Dipartimento per i trasporti terrestri al fine di consentire al candidato autodidatta di sostenere l'esame di guida, costui può ottenere da un'autoscuola, in sede d'esame, la disponibilità di un idoneo veicolo e di un istruttore, previa corresponsione di un corrispettivo stabilito dal Ministro dei trasporti, con proprio decreto». Il Ministro dei trasporti deve emanare il decreto, di cui al modificato comma 9 dell'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
**10. 226. D'Agrò, Greco.
(Inammissibile)
Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
5-bis.1. Nell'articolo 121, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In assenza di veicoli muniti di doppi comandi messi a disposizione dal Dipartimento per i trasporti terrestri al fine di consentire al candidato autodidatta di sostenere l'esame di guida, costui può ottenere da un'autoscuola, in sede d'esame, la disponibilità di un idoneo veicolo e di un istruttore, previa corresponsione di un corrispettivo stabilito dal Ministro dei trasporti, con proprio decreto». Il Ministro dei trasporti deve emanare il decreto, di cui al modificato comma 9 dell'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
**10. 249. Raisi, Minasso.
(Inammissibile)
Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
5-bis.1. Nell'articolo 121, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per tutte le prove d'esame è vietato utilizzare veicoli a noleggio.»
10. 256. Pellegrino, Trepiccione.
(Inammissibile)
Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
5-bis.1. All'articolo 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi alla guida su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione di validità della medesima che siano in dotazione di un'autoscuola.»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Sugli autoveicoli in dotazione delle autoscuole deve essere applicata la scritta "scuola guida"». Le caratteristiche e le modalità di applicazione sono determinate nel regolamento.;
c) al comma 7, primo periodo, le parole da «, ma avendo» fino a: «comma 2,» sono soppresse e, al secondo periodo, la parola: «funge» è sostituita dalla seguente: «fungesse»;
d) il primo periodo del comma 8 è sostituito dai seguenti: «Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida un veicolo non in dotazione di un'autoscuola è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. La stessa sanzione si applica alla persona che fungesse da istruttore.».
10. 134. La Loggia, Fratta Pasini, Giudice, Fallica, Milanato, Fedele, Franzoso.
(Inammissibile)
Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
5-bis.1. Nell'articolo 122, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole da: «L'autorizzazione» fino a: «superiore» sono sostituite dalle seguenti «L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione della medesima, di proprietà, in leasing, in usufrutto o messi a disposizione gratuitamente, purché al suo fianco si trovi, in funzione di istruttore, occasionalmente, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore, e non munito dell'idoneità di cui all'articolo 123, comma 10». Inoltre, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente «8-bis. Chiunque viola le altre condizioni del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485, per proprio conto ed in solido con gli altri eventuali trasgressori.».
*10. 137. Uggè, La Loggia, Fratta Pasini, Giudice, Fallica, Milanato, Fedele.
(Inammissibile)
Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
5-bis.1. Nell'articolo 122, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole da: «L'autorizzazione» fino a: «superiore» sono sostituite dalle seguenti «L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione della medesima, di proprietà, in leasing, in usufrutto o messi a disposizione gratuitamente, purché al suo fianco si trovi, in funzione di istruttore, occasionalmente, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore, e non munito dell'idoneità di cui all'articolo 123, comma 10». Inoltre, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente «8-bis. Chiunque viola le altre condizioni del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485, per proprio conto ed in solido con gli altri eventuali trasgressori.».
*10. 140. Fava, Allasia, Garavaglia.
(Inammissibile)
Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
5-bis.1. Nell'articolo 122, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole da: «L'autorizzazione» fino a: «superiore» sono sostituite dalle seguenti «L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione della medesima, di proprietà, in leasing, in usufrutto o messi a disposizione
gratuitamente, purché al suo fianco si trovi, in funzione di istruttore, occasionalmente, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore, e non munito dell'idoneità di cui all'articolo 123, comma 10». Inoltre, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente «8-bis. Chiunque viola le altre condizioni del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485, per proprio conto ed in solido con gli altri eventuali trasgressori.».
*10. 227. D'Agrò, Greco.
(Inammissibile)
Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
5-bis.1. Ai commi 4 e 5 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la parola: «enti», ovunque ricorra, è soppressa, e ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 335 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le parole: «enti» ed «ente», ovunque ricorrano, sono soppresse.
10. 81. Raisi, Minasso, Saglia.
Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
5-bis.1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, all'articolo 123, comma 4, secondo periodo, la parola: «deve» è sostituita dalla seguente: «può».
10. 83. Raisi, Minasso, Saglia.
Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
5-bis.1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, all'articolo 123, comma 4, secondo periodo, le parole: «dell'autoscuola» sono sostituite dalle seguenti: «di una o più autoscuole, qualora le stesse siano ubicate nelle immediate vicinanze fra loro o, in caso contrario, deve avvalersi della figura professionale del direttore didattico».
10. 82. Raisi, Minasso, Saglia.
Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
5-bis.1. Al comma 5, primo periodo, dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «insegnante di teoria o istruttore di guida» sono sostituite dalle seguenti: «direttore didattico con comprovata esperienza».
10. 85. Raisi, Minasso, Saglia.
Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
5-bis.1. All'articolo 123, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «o istruttore di guida» sono sostituite dalle seguenti: «e istruttore di guida con almeno un'esperienza quinquennale maturata negli ultimi otto anni» e, al secondo periodo, le parole: «o, nel caso di società od enti, alla persona da questi delegata» sono soppresse.
Conseguentemente, dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
5-quater. All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente: «11-bis. L'istruzione o la formazione dei conducenti impartita al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo costituisce esercizio abusivo dell'attività di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l'attività di autoscuola è soggetto alla sanzione amministrativa dei pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 15.000. Si applica inoltre la pena di cui all'articolo 348 dei codice penale, nonché, in caso di possesso di idoneità tecnica, il disposto del comma 9-bis».
10. 141. Giudice, Fallica.
Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
5-bis.1. All'articolo 123, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «o istruttore di guida» sono sostituite dalle seguenti: «e istruttore di guida con almeno un'esperienza quinquennale maturata negli ultimi otto anni» e, al secondo periodo, le parole: «o, nel caso di società od enti, alla persona da questi delegata» sono soppresse.
Conseguentemente, dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
5-quater. All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente: «11-bis. L'istruzione o la formazione dei conducenti impartita al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo costituisce esercizio abusivo dell'attività di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l'attività di autoscuola è soggetto alla sanzione amministrativa dei pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 15.000. Si applica inoltre il disposto del comma 9-bis».
10. 143. Giudice, Fallica.
Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
5-bis.1. All'articolo 123, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «o istruttore di guida» sono sostituite dalle seguenti: «e istruttore di guida con almeno un'esperienza quinquennale maturata negli ultimi otto anni» e, al secondo periodo, le parole: «o, nel caso di società od enti, alla persona da questi delegata» sono soppresse. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
10. 213. La Loggia, Uggè, Giudice, Fallica, Milanato.
Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
5-bis.1. All'articolo 123, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «o istruttore di guida» sono sostituite dalle seguenti: «e istruttore di guida con almeno un'esperienza triennale maturata negli ultimi cinque anni». Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
*10. 216. Attili.
Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
5-bis.1. All'articolo 123, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «o istruttore di guida» sono sostituite dalle seguenti: «e istruttore di guida con almeno un'esperienza triennale maturata negli ultimi cinque anni». Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
*10. 228. Greco, D'Agrò.
Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
5-bis.1. All'articolo 123, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «o istruttore di guida» sono sostituite dalle seguenti: «e istruttore di guida con almeno un'esperienza triennale maturata negli ultimi cinque anni». Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
*10. 234. La Loggia.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al comma 5, primo periodo, dell'articolo 123 del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «o istruttore di guida» sono sostituite dalle seguenti: «e istruttore di guida ed abbia
superato un esame appositamente istituito e regolamentato dalle amministrazioni provinciali sulla capacità gestionale di un'autoscuola. Tale esame deve svolgersi con una commissione di esame formata da rappresentanti della provincia, della motorizzazione e delle categorie delle autoscuole maggiormente rappresentative a livello nazionale».
10. 257. Pellegrino, Trepiccione.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al comma 5, primo periodo, dell'articolo 123 del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «o istruttore di guida» sono sostituite dalle seguenti: «e istruttore di guida ed abbia superato un esame appositamente istituito e regolamentato dalle amministrazioni provinciali sulla capacità gestionale di un'autoscuola».
*10. 84. Raisi, Minasso, Saglia.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al comma 5, primo periodo, dell'articolo 123 del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «o istruttore di guida» sono sostituite dalle seguenti: «e istruttore di guida ed abbia superato un esame appositamente istituito e regolamentato dalle amministrazioni provinciali sulla capacità gestionale di un'autoscuola».
*10. 146. Campa.
Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
5-bis.1. All'articolo 123, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «o, nel caso di società od enti, alla persona da questi delegata» sono soppresse.
**10. 202. La Loggia, Uggè, Fratta Pasini, Giudice, Fallica, Milanato, Fedele.
Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
5-bis.1. All'articolo 123, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «o, nel caso di società od enti, alla persona da questi delegata» sono soppresse.
**10. 203. Meta, Attili, Velo.
Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
5-bis.1. All'articolo 123, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «L'autoscuola» aggiungere le seguenti: «deve svolgere l'attività per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente, per cui». Le autoscuole, per la preparazione dei soli candidati al conseguimento delle patenti di categoria A e B, si adeguano a quanto disposto dal primo periodo del comma 7 dell'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal presente comma, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.
*10. 211. Attili, Velo.
(Inammissibile)
Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
5-bis.1. All'articolo 123, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «L'autoscuola» aggiungere le seguenti: «deve svolgere l'attività per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente, per cui». Le autoscuole, per la preparazione dei soli candidati al conseguimento delle patenti di categoria A e B, si adeguano a quanto disposto dal primo periodo del comma 7 dell'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal presente comma, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.
*10. 229. Greco, D'Agrò.
(Inammissibile)
Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
5-bis.1. All'articolo 123, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «L'autoscuola» aggiungere le seguenti: «deve svolgere l'attività per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente, per cui».
**10. 204. Meta, Attili.
(Inammissibile)
Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
5-bis.1. All'articolo 123, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «L'autoscuola» aggiungere le seguenti: «deve svolgere l'attività per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente, per cui».
**10. 205. Uggè, Fratta Pasini, La Loggia, Giudice, Fallica, Milanato.
(Inammissibile)
Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
5-bis.1. Al comma 7 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, le parole «insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che rilascia specifico attestato» sono sostituite dalle seguenti: «direttori didattici e maestri conducenti riconosciuti idonei da un'amministrazione provinciale, che rilascia specifici attestati».
10. 86. Raisi, Minasso, Saglia.
Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
5-quater. All'articolo 123, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «requisiti di idoneità» sono aggiunte le seguenti: «, i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi,» e dopo le parole: «idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori» sono aggiunte le seguenti: «, cui si accede dopo la citata formazione iniziale». Il Ministro dei trasporti dispone, conseguentemente, in materia con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nelle more possono accedere all'esame di insegnante od istruttore coloro che hanno presentato la relativa domanda antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto-legge.
*10. 151. La Loggia, Uggè, Giudice, Fallica, Milanato, Fratta Pasini.
Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
5-quater. All'articolo 123, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «requisiti di idoneità» sono aggiunte le seguenti: «, i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi,» e dopo le parole: «idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori» sono aggiunte le seguenti: «, cui si accede dopo la citata formazione iniziale». Il Ministro dei trasporti dispone, conseguentemente, in materia con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nelle more possono accedere all'esame di insegnante od istruttore coloro che hanno presentato la relativa domanda antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto-legge.
*10. 230. Greco, D'Agrò.
Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
5-quater. All'articolo 123, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «requisiti di idoneità» sono aggiunte le seguenti: «, i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi,» e dopo le parole:
«idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori» sono aggiunte le seguenti: «, cui si accede dopo la citata formazione iniziale». Il Ministro dei trasporti dispone, conseguentemente, in materia con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
10. 212. Attili, Velo.
Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
5-quater. Al comma 10 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «degli insegnanti e degli istruttori» sono sostituite dalle seguenti: «dei maestri conducenti e dei direttori didattici».
10. 87. Raisi, Minasso, Saglia.
Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
5-quater. All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente: «11-bis. L'istruzione o la formazione dei conducenti impartita al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo costituisce esercizio abusivo dell'attività di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l'attività di autoscuola è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 15.000. Si applica inoltre la pena di cui all'articolo 348 del codice penale, nonché, in caso di possesso di idoneità tecnica, il disposto del comma 9-bis».
*10. 147. Meta, Attili, Velo.
Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
5-quater. All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente: «11-bis. L'istruzione o la formazione dei conducenti impartita al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo costituisce esercizio abusivo dell'attività di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l'attività di autoscuola è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 15.000. Si applica inoltre la pena di cui all'articolo 348 del codice penale, nonché, in caso di possesso di idoneità tecnica, il disposto del comma 9-bis».
*10. 148. Giudice, Fallica.
Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
5-quater. All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente: «11-bis. L'istruzione o la formazione dei conducenti impartita al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo costituisce esercizio abusivo dell'attività di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l'attività di autoscuola è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 15.000. Si applica inoltre il disposto del comma 9-bis».
**10. 149. Giudice, Fallica.
Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
5-quater. All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente: «11-bis. L'istruzione o la formazione dei conducenti impartita al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo costituisce esercizio abusivo dell'attività di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l'attività di autoscuola è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 15.000. Si applica inoltre il disposto del comma 9-bis».
**10. 231. D'Agrò, Greco.
Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
5-quater. Al comma 12 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «a ciò abilitato ed autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594» sono sostituite dalle seguenti: «abilitato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 ad euro 5.000. Parimenti, chiunque insegna teoria o istruisce alla guida, senza essere a ciò autorizzato dall'ente competente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 ad euro 2.000».
*10. 89. Raisi, Minasso, Saglia.
Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
5-quater. Al comma 12 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «a ciò abilitato ed autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594» sono sostituite dalle seguenti: «abilitato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 ad euro 5.000. Parimenti, chiunque insegna teoria o istruisce alla guida, senza essere a ciò autorizzato dall'ente competente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 ad euro 2.000».
*10. 157. Campa.
Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
5-quater. All'articolo 123, comma 13, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nel regolamento sono stabilite le modalità per la dichiarazione di inizio attività, di cui al comma 2». La disposizione del presente comma si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
10. 206. La Loggia, Uggè, Giudice, Fallica.
Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
5-quater. Le modifiche, di carattere non sanzionatorio, all'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comprese quelle introdotte dalla legge di conversione del presente decreto, non si applicano alle autoscuole esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
10. 207. Giudice, Fallica, La Loggia, Fratta Pasini, Milanato, Fedele, Uggè.
Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
5-quater. All'articolo 6, comma 4, del decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 317 le parole: «dell'ente» sono soppresse e dopo le parole: «numero minimo» sono aggiunte le seguenti: «i veicoli devono essere sostituiti ogni 4 anni dall'immatricolazione».
10. 159. Campa.
(Inammissibile)
Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
5-quater. Il comma 10 dell'articolo 335 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è sostituito dal seguente: «10. le autoscuole sono autorizzate alla preparazione dei candidati al conseguimento delle patenti di guida delle categorie A, B, C, D, E, BE, CE, DE, delle patenti speciali delle categorie A, B, C, D, ai relativi esami di revisione, al conseguimento del Certificato di abilitazione professionale, del certificato di qualificazione professionale, del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore ed al recupero dei punti persi sulla patente di guida».
All'articolo 5 del decreto ministeriale 317 del 17 maggio 1995, comma 1, le parole: «di cui al punto a), comma 10, dell'articolo 335 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada)» sono soppresse. All'articolo 6 del decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 317, comma 1, le parole: «diverso a seconda che l'autoscuola sia tra quelle ricomprese al punto a) o b) dell'articolo 335, comma 10, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada (decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495). Le autoscuole ricomprese nel punto a) del citato articolo 335 devono essere dotate di» sono sostituite dalle seguenti: «il seguente:». Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 317, è abrogato. All'articolo 9 del decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 317, comma 1, lettera b, punto 2, dopo le parole: «categoria A» è aggiunta la seguente: «, C» e le parole «ovvero A e D, rispettivamente per le autoscuole di tipo a) o di tipo b), articolo 335, comma 10» sono soppresse.
10. 165. Campa.
(Inammissibile)
Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
5-quater. Per le autoscuole, i cui titolari abbiano superato il sessantesimo anno d'età, è previsto un bonus di euro 80.000 di indennità per deprezzamento dell'azienda qualora rinuncino all'autorizzazione entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto.
*10. 167. Campa.
(Inammissibile)
Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
5-quater. Per le autoscuole, i cui titolari abbiano superato il sessantesimo anno d'età, è previsto un bonus di euro 80.000 di indennità per deprezzamento dell'azienda qualora rinuncino all'autorizzazione entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto.
*10. 185. Saglia, Mazzocchi, Urso.
(Inammissibile)
Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
5-quater. Il Ministro dei trasporti, con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, determina gli ulteriori requisiti qualitativi e strutturali delle autoscuole necessari per valorizzarne opportunamente la funzione di pubblica utilità. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a partire dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del richiamato regolamento.
Conseguentemente:
al comma 6, sostituire le parole: da 2 a 5 con le seguenti: da 2 a 4, mentre quelle incompatibili con le prescrizioni del comma 5 sono abrogate a decorrere dalla data di applicazione stabilita al comma 5-bis;
al comma 7:
dopo le parole: adeguano le aggiungere la seguente: eventuali;
sostituire le parole: da 2 a 5 con le seguenti: da 2 a 4, mentre per quelle concernenti la materia di cui al comma 5 il termine di tre mesi per l'adeguamento ai relativi principi decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5-quater.
**10. 169. La Loggia, Uggè, Fratta Pasini, Giudice, Fallica, Milanato.
Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
5-quater. Il Ministro dei trasporti, con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, determina gli ulteriori requisiti qualitativi e strutturali delle autoscuole necessari per valorizzarne opportunamente la funzione di pubblica utilità. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a partire dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del richiamato regolamento.
Conseguentemente:
al comma 6, sostituire le parole: da 2 a 5 con le seguenti: da 2 a 4, mentre quelle incompatibili con le prescrizioni del comma 5 sono abrogate a decorrere dalla data di applicazione stabilita al comma 5-bis;
al comma 7:
dopo le parole: adeguano le aggiungere la seguente: eventuali;
sostituire le parole: da 2 a 5 con le seguenti: da 2 a 4, mentre per quelle concernenti la materia di cui al comma 5 il termine di tre mesi per l'adeguamento ai relativi principi decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5-quater.
**10. 172. Fava, Allasia, Garavaglia.
Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
5-quater. Il Ministro dei trasporti, con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, determina gli ulteriori requisiti qualitativi e strutturali delle autoscuole necessari per valorizzarne opportunamente la funzione di pubblica utilità. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a partire dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del richiamato regolamento.
Conseguentemente:
al comma 6, sostituire le parole: da 2 a 5 con le seguenti: da 2 a 4, mentre quelle incompatibili con le prescrizioni del comma 5 sono abrogate a decorrere dalla data di applicazione stabilita al comma 5-bis;
al comma 7:
dopo le parole: adeguano le aggiungere la seguente: eventuali;
sostituire le parole: da 2 a 5 con le seguenti: da 2 a 4, mentre per quelle concernenti la materia di cui al comma 5 il termine di tre mesi per l'adeguamento ai relativi principi decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5-quater.
**10. 232. Greco, D'Agrò.
Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
5-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dei trasporti emana una o più direttive di revisione dell'esercizio dell'attività di autoscuola, con riguardo alle prescrizioni su locali e orari, all'attrezzatura tecnica e didattica, all'organico e alla capacità finanziaria.
*10. 180. Fava, Allasia, Garavaglia.
Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
5-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dei trasporti emana una o più direttive di revisione dell'esercizio dell'attività di autoscuola, con riguardo alle prescrizioni su
locali e orari, all'attrezzatura tecnica e didattica, all'organico e alla capacità finanziaria.
*10. 181. Uggè, La Loggia, Fratta Pasini, Giudice, Fallica, Milanato, Fedele.
Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
5-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dei trasporti emana una o più direttive di revisione dell'esercizio dell'attività di autoscuola, con riguardo alle prescrizioni su locali e orari, all'attrezzatura tecnica e didattica, all'organico e alla capacità finanziaria.
*10. 182. Attili.
Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
5-quater. Al fine di assicurare la trasparenza e il confronto dei corrispettivi richiesti dalle autoscuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti, il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce un modello unificato nel quale ciascun esercizio riporta le tariffe praticate, depositandone copia presso la competente amministrazione provinciale, nonché le modalità di esposizione ed informazione per l'utenza.
**10. 184. Velo, Attili.
Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
5-quater. Al fine di assicurare la trasparenza e il confronto dei corrispettivi richiesti dalle autoscuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti, il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce un modello unificato nel quale ciascun esercizio riporta le tariffe praticate, depositandone copia presso la competente amministrazione provinciale, nonché le modalità di esposizione ed informazione per l'utenza.
**10. 208. La Loggia, Uggè, Fratta Pasini, Giudice, Fallica, Milanato, Fedele.
Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
5-quater. Il Ministro dei trasporti, con decreto regolamentare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, disciplina opportunamente la procedura della dichiarazione di inizio attività di cui al comma 5. Il presente comma si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
10. 210. Attili, Velo.
Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. Alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 5, le parole: «costituiti e composti esclusivamente da» sono sostituite dalle seguenti: «che devono essere in ogni caso assistiti da uno o più»;
b) all'articolo 1, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro non è richiesta per i soggetti abilitati allo svolgimento delle predette attività dall'ordinamento giuridico comunitario di appartenenza, che operino in Italia in regime di libera prestazione di servizi.»;
c) all'articolo 3, comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) abbiano conseguito la laurea triennale o quinquennale riconducibile
agli insegnamenti delle facoltà di giurisprudenza, economia, scienze politiche, nonché il diploma universitario o la laurea triennale in consulenza del lavoro, o laurea quadriennale in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche»;
d) all'articolo 9, comma 1, lettera i), le parole: «certificato di residenza» sono sostituite dalle seguenti: «documentazione attestante l'elezione di domicilio professionale»;
e) dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:
«Art. 8-bis. - 1. Coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro con il diploma di scuola secondaria superiore possono iscriversi al relativo Albo entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I soggetti non in possesso dei titoli di laurea di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d) che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano ottenuto il certificato di compiuta pratica, o siano iscritti al registro dei praticanti, o abbiano presentato domanda d'iscrizione al predetto registro dei praticanti, possono sostenere l'esame di abilitazione entro e non oltre il 31 dicembre 2013».
10. 187. Vico, Ferdinando Benito Pignataro.
(Inammissibile ad eccezione
della lettera b)
Sopprimere il comma 9.
*10. 188. Santelli, Lazzari, Fedele, Di Centa, Bernardo, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.
Sopprimere il comma 9.
*10. 233. Germontani.
Sostituire il comma 9 con il seguente:
9. All'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009»;
b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009»;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Fino al 31 dicembre 2009 non possono essere autorizzati nuovi servizi di linea o autorizzate modifiche intese ad introdurre nuove relazioni di traffico nei servizi di linea già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.»;
d) il comma 5 è abrogato.
**10. 246. Santelli.
(Inammissibile)
Sostituire il comma 9 con il seguente:
9. All'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009»;
b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009»;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Fino al 31 dicembre 2009 non possono essere autorizzati nuovi servizi di linea o autorizzate modifiche intese ad introdurre nuove relazioni di traffico nei servizi di linea già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.»;
d) il comma 5 è abrogato.
**10. 258. D'Elpidio.
(Inammissibile)
Sostituire il comma 9 con il seguente:
9. All'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009»;
b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009»;
c) al comma 4, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
10. 248. Leone.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
9-bis. Alla legge 11 agosto 2003, n. 218 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 2 della è sostituito dal seguente: «Articolo 2. - (Definizioni e classificazioni) - 1. Sono definite imprese esercenti servizi di noleggio di autobus e autovetture con conducente quelle che, in possesso dei requisiti relativi all'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 e successive modificazioni, svolgono attività di trasporto di persone con le modalità di cui al comma 2 utilizzando autobus e autovetture rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio, dei quali hanno la disponibilità.
2. Per servizi di noleggio di autobus e autovetture con conducente, si intendono i servizi di trasporto di viaggiatori effettuati da una impresa professionale per uno o più viaggi richiesti da terzi committenti o offerti direttamente a singoli e a gruppi precostituiti, con preventiva definizione del periodo di effettuazione, della sua durata e dell'importo complessivo dovuto per l'impiego e l'impegno dell'autobus e dell'autovettura adibita al servizio, da corrispondere unitariamente o da frazionare tra i singoli componenti del gruppo.
3. Per autobus si intendono gli autoveicoli definiti dall'articolo 54, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Per autovetture si intendono gli autoveicoli definiti dall'articolo 54, comma 1 lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
4. Fermo restando il regime autorizzativo di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, le imprese di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, si considerano abilitate all'esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla citata legge n. 21 del 1992. Per i servizi di noleggio di autovetture con conducente, il regime autorizzativo previsto dalla predetta legge n. 21 del 1992, si intende abrogato.
5. Per disponibilità degli autobus e autovetture si intende il legittimo possesso conseguente ad acquisto in proprietà, usufrutto, locazione con facoltà di acquisto, vendita con patto di riserva dominio».
b) al comma 1 dell'articolo 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: «b-bis) non si applica la sospensione della carta di circolazione nei casi non previsti dalla presente legge»;
c) sia aggiunto ovunque ricorra il riferimento alle autovetture, dopo la parola: «autobus».
9-ter. Le imprese in possesso di licenza di noleggio di autovetture con conducente, acquisiscono i requisiti di accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori come indicato dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 e successive modificazioni.
10. 189. Marinello.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
9-bis. È consentita alle imprese di produzione e trasformazione alimentare l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione, ivi compresi altri alimenti e
bevande in via meramente complementare, per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda, comprese le eventuali superfici pertinenti aperte al pubblico, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie, previo possesso di requisiti professionali soggettivi riguardanti il settore alimentare, da conseguire in applicazione dei criteri indicati dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
*10. 191. Campa.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
9-bis. È consentita alle imprese di produzione e trasformazione alimentare l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione, ivi compresi altri alimenti e bevande in via meramente complementare, per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda, comprese le eventuali superfici pertinenti aperte al pubblico, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie, previo possesso di requisiti professionali soggettivi riguardanti il settore alimentare, da conseguire in applicazione dei criteri indicati dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
*10. 194. Mazzocchi, Raisi.
(Inammissibile)
Aggiungere in fine il seguente comma:
9-bis. Per la stipula dei contratti di affitto dei fondi rustici, in deroga alle norme vigenti, ai sensi dell'articolo 23, comma terzo della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come sostituito dal primo comma dell'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203, le parti possono avvalersi dell'assistenza di soggetti che rappresentino la medesima organizzazione professionale agricola. La predetta attività di assistenza può essere svolta esclusivamente dalle organizzazioni professionali agricole presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.
10. 195. Marinello, Paolo Russo, Giuseppe Fini, Grimaldi, Licastro Scardino, Minardo, Misuraca, Romele.
(Inammissibile)
ART. 11.
(Misure per il mercato del gas).
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sul mercato nazionale con le seguenti:, nonché di facilitare ai piccoli e medi operatori l'accesso al mercato nazionale.
11. 201. Lazzari, Fedele.
Al comma 2, sostituire le parole: con decreto dello stesso Ministero con le seguenti: con il medesimo decreto.
11. 200. Lazzari, Gianfranco Conte.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2-bis. Al fine di garantire le modalità dell'offerta di cui al comma 2, si provvede al riordino della normativa nazionale relativa al mercato del gas, secondo l'articolo 13 della deliberazione n. 137/02 del 17 luglio 2002, per l'introduzione di un mercato centralizzato degli scambi di gas naturale e per assicurare la necessaria capacità di trasporto, in modo che sussistano le condizioni per avere un mercato gestito in modo indipendente, basato su un sistema automatico di incrocio fra domanda ed offerta, che consenta la determinazione di un prezzo ufficiale che si definisca come il prezzo di borsa o il prezzo di riferimento.
2-ter. Per le finalità di cui al comma 2-bis, il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, emana un decreto a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con il quale si approva uno
schema di contratto standard per l'accesso al sistema e per l'erogazione del servizio ed un manuale denominato «sistema per scambi/cessioni alla borsa del gas», che detti le regole tecniche e rechi la disciplina secondaria del mercato del gas.
2-quater. Le misure di cui ai commi 2-bis e 2-ter sono adottate per realizzare anche l'applicazione dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
11. 210. Urso, Saglia.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione nel presente decreto, con decreto del Ministro delle attività produttive, adottato su proposta dell'Autorità per l'Energia elettrica ed il Gas, è istituito il parametro unico di riferimento del prezzo del gas (P.U.R.P.G), la cui determinazione è effettuata mensilmente con riferimento ad un paniere specifico le cui singole voci ed il relativo peso nella formazione del prezzo finale sono calcolati in base ai valori di mercato e sono resi pubblici insieme al PURPG. Il paniere è individuato per un periodo di un anno e la successiva modifica è resa pubblica 90 giorni prima della sua applicazione. I documenti fiscali concernenti la vendita del gas nel territorio nazionale devono riportare oltre al prezzo liberamente convenuto anche il prezzo espresso utilizzando il PURPG. Con cadenza mensile, le imprese che effettuano la vendita del gas sul territorio nazionale, comunicano all'Autorità per l'Energia elettrica ed il Gas, gli scostamenti del prezzo applicato alla clientela rispetto al PURPG anche in via telematica. Le imprese che effettuano la vendita del gas sul territorio nazionale sono tenute a predisporre le offerte commerciali con l'evidenziazione delle variazioni proposte rispetto al PURPG applicato al momento dell'offerta. La violazione della presente disposizione e di quelle ulteriori del decreto sono punite con la sanzione amministrativa da 50.000 a 500.000 euro. Alle modalità di applicazione provvede l'Autorità per l'Energia elettrica ed il Gas ai sensi della legge 689/1981.
11. 2. Contento, Raisi, Minasso.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 11, è aggiunto il seguente:
Art. 11-bis - (Riordino dei servizi pubblici locali) - 1. Il presente articolo provvede ai riordino della normativa nazionale che disciplina l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali, al fine di favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, dì libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale di rilevanza economica in ambito locale, nonché di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed m), della Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione. Costituisce funzione fondamentale di comuni, province e città metropolitane individuare, per quanto non già stabilito dalla legge, le attività di interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione dei bisogni degli appartenenti alla popolazione locale, in condizioni di generale accessibilità fisica ed economica, di continuità e non discriminazione e ai migliori livelli di qualità e sicurezza, ferma la competenza della regione quando si tratti di attività da svolgere unitariamente a dimensione regionale. Le finalità pubbliche proprie delle attività di cui ai commi 1 e 2 sono perseguite, ove possibile, attraverso misure di regolazione, nel rispetto dei principi di concorrenza e di sussidiarietà orizzontale. Gli interventi pubblici regolativi pongono all'autonomia
imprenditoriale e alla libertà di concorrenza delle imprese i soli limiti necessari al perseguimento degli interessi generali, nel rispetto del principio di proporzionalità. Qualora siano imposti alle imprese obblighi di servizio pubblico che impediscano la copertura integrale dei costi e 1'utìle d'impresa, devono essere previste le necessarie misure compensative.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministro degli Affari regionali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'ambiente e del territorio ed il Ministro dell'interno, adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti ministeriali in materia di servizi pubblici locali, nel rispetto dei seguenti principi:
a) prevedere che l'affidamento delle nuove gestioni ed il rinnovo delle gestioni in essere dei servizi pubblici locali di rilevanza economica debba avvenire mediante procedure competitive ad evidenza pubblica di scelta del gestore, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di appalti pubblici e di servizi pubblici, fatta salva la funzione pubblica delle reti e degli altri beni pubblici strumentali all'esercizio;
b) consentire eccezionalmente l'affidamento diretto a società a partecipazione mista pubblica e privata, ove ciò reso necessario da particolari situazioni di mercato, secondo modalità di selezione e di partecipazione dei soci pubblici e privati direttamente connesse alla gestione ed allo sviluppo degli specifici servizi pubblici locali oggetto dell'affidamento, ferma restando la scelta dei soci privati mediante procedure competìtive e la previsione di norme e clausole volte ad assicurare un efficace controllo pubblico della gestione dei servizio e ad evitare possibili conflitti di interesse;
c) prevedere che l'ente locale debba adeguatamente motivare le ragioni che, alla stregua di una valutazione ponderata, impongono di ricorrere alle modalità di affidamento di cui alla lettera b), anziché alla modalità di cui alla lettera a), e che debba adottare e pubblicare secondo modalità idonee il programma volto al superamento, entro un periodo di tempo definito, della situazione che osta al ricorso a procedure ad evidenza pubblica, comunicando periodicamente i risultati raggiunti a tale fine. In particolare, prescrivere che per giungere alla constatazione della necessità di gestione diretta sia adottata una previa analisi di mercato, soggetta a verifica da parte delle Autorità nazionali di regolazione dei servizi di pubblica utilità competenti per settore, ovvero, ove non costituite, dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ove si dimostri l'inadeguatezza dell'offerta privata. Le società di capitali cui sia attribuita la gestione ai sensi della lettera b) non possono svolgere, né in via diretta, né partecipando a gare, servizi o attività per altri enti pubblici o privati;
d) escludere la possibilità di acquisire la gestione di servizi diversi o in ambiti territoriali diversi da quello di appartenenza, per i soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nonché per le imprese partecipate da enti locali, affidatarie della gestione di servizi pubblici locali, qualora usufruiscano di forme di finanziamento pubblico diretto o indiretto, fatta eccezione per il ristoro degli oneri connessi all'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla gestione di servizi affidati secondo procedure ad evidenza pubblica, ove evidenziati da sistemi certificati di separazione contabile e gestionale;
e) individuare le modalità atte a favorire la massima razionalizzazione ed economicità dei servizi pubblici locali, purché in conformità alla disciplina adottata ai sensi dei presente articolo, anche mediante la gestione integrata di servizi diversi e l'estensione territoriale della gestione del medesimo servizio;
f) armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando in
modo univoco le norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica ed apportando le necessarie modifiche alla vigente normativa di settore in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché in materia di acqua, fermo restando quanto previsto dalla lettera a);
g) prevedere che gli affidamenti diretti in essere debbano cessare alla scadenza, con esclusione di ogni proroga o rinnovo;
h) consentire ai soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali di concorrere, fino al 31 dicembre 2011, all'affidamento, mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, dello specifico servizio già affidato;
i) limitare, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale e di razionalità economica del denegato ricorso al mercato i casi di gestione in regime d'esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre attività economiche di prestazione di servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con le garanzie di universalità ed accessibilità del servizio pubblico locale affidato ai sensi delle lettere precedenti.
11. 01. Saglia, Urso, Raisi, Minasso.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:
Art. 11-bis. - (Norme a tutela dei comuni, in qualità di consumatori di energia elettrica). - 1. In applicazione delle norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, di cui alla direttiva 2003/54/CE del 26 giugno 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, al fine di consentire ai comuni di ottenere condizioni concorrenziali e trasparenti nell'approvvigionamento, per ridurre i costi e adeguare alle nuove normative tecniche il servizio di pubblica illuminazione comunale, i medesimi enti locali sono autorizzati a rescindere il contratto di fornitura di energia elettrica con il gestore Enel Sole e procedere all'affidamento dell'erogazione del servizio mediante le forme di cui al comma 5 dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. La rescissione del contratto non comporta la sospensione della fornitura dell'energia elettrica e del servizio, fino al momento del subentro del nuovo fornitore.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, sono stabilite le modalità ed i tempi entro cui il gestore Enel Sole è obbligato a provvedere alla separazione delle reti promiscue, per favorire la creazione di reti dedicate di proprietà del comune. Con il medesimo decreto sono fissate le quote dovute dai comuni al gestore, a titolo di riscatto, esclusivamente per gli impianti di comune proprietà installati in un periodo inferiore a cinque anni, decorrenti dalla data di rescissione del contratto di fornitura.
11. 0200. Garavaglia.
(Inammissibile)
ART. 12.
(Revoca delle concessioni per la progettazione e costruzione di linee ad alta velocità e nuova disciplina degli affidamenti contrattuali nella revoca di atti amministrativi).
Sopprimerlo.
*12. 1. Verro, Lazzari, Lupi, Stradella, Di Cagno Abbrescia, Fasolino, Germanà, Osvaldo Napoli, Paroli, Simeoni, Tortoli.
Sopprimerlo.
*12. 2. Fava, Allasia, Garavaglia.
Sopprimerlo.
*12. 202. Ciocchetti, Barbieri, D'Agrò.
Sopprimerlo.
*12. 206. Raisi, Minasso, Saglia.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: e modalità competitive conformi con le seguenti: con procedure di gara ad evidenza pubblica, in conformità.
12. 201. Saglia, Antonio Pepe, Germontani.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: sono revocate le concessioni rilasciate alla TAV S.p.A. dall'Ente Ferrovie dello Stato S.p.A. con le seguenti: l'Ente Ferrovie dello Stato S.p.A. deve verificare se corrispondono tuttora all'interesse pubblico le concessioni rilasciate alla TAV S.p.A.
12. 6. Verro.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: è altresì revocata l'autorizzazione con le seguenti: il Ministero delle infrastrutture ed il Ministero dei trasporti devono verificare se permane l'interesse pubblico al permanere dell'autorizzazione.
12. 7. Verro.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Qualora le verifiche di cui al comma 1 comportassero l'emersione di uno o più provvedimenti di revoca, gli effetti di tali revoche si estendono a tutti i rapporti convenzionati.
12. 8. Verro.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Nell'ipotesi di revoca, la Ferrovie dello Stato S.p.A. provvede direttamente o tramite società del gruppo all'accertamento e al rimborso secondo le previsioni di cui all'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
12. 10. Verro.
Al comma 3, sostituire le parole da: e al rimborso fino alla fine del comma, con le seguenti: ed alla corresponsione ai general contractors di quanto dovuto a termini di legge e di convenzione, ancorché revocata.
*12. 9. Lupi, Di Cagno Abbrescia, Fasolino, Germanà, Mondello, Osvaldo Napoli, Paroli, Simeoni, Stradella, Tortoli.
Al comma 3, sostituire le parole da: e al rimborso fino alla fine del comma, con le seguenti: ed alla corresponsione ai general contractors di quanto dovuto a termini di legge e di convenzione, ancorché revocata.
*12. 204. Barbieri.
Sopprimere il comma 4.
**12. 11. Verro, Lupi, Di Cagno Abbrescia, Fasolino, Germanà, Mondello, Osvaldo Napoli, Paroli, Simeoni, Stradella, Tortoli, Laurini.
Sopprimere il comma 4.
**12. 203. Barbieri.
Sopprimere il comma 4.
**12. 205. Mantini, Merloni.
Sopprimere il comma 4.
**12. 207. Affronti, D'Elpidio.
Sopprimere il comma 4.
**12. 208. Cosenza, Saglia.
Al comma 4, capoverso comma 1-bis, sostituire le parole da: solo danno fino alla fine del capoverso con le seguenti: danno emergente.
12. 209. Mantini.
Al comma 4, capoverso comma 1-bis, sostituire le parole da: e tiene conto fino alla fine del capoverso con le seguenti: ove trattasi di rivalutazione motivata della forte contrarietà dell'atto all'interesse pubblico originario.
12. 210. Mantini.
ART. 13.
(Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica).
Sopprimerlo.
*13. 1. Aprea, Garagnani.
Sopprimerlo.
*13. 200. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Sopprimerlo.
*13. 244. Barbieri, D'Agrò.
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente:
sopprimere i commi da 1-bis a 1-quinquies;
sopprimere l'articolo 13-bis.
**13. 201. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente:
sopprimere i commi da 1-bis a 1-quinquies;
sopprimere l'articolo 13-bis.
**13. 157. Fava, Allasia, Garavaglia, Goisis.
Sostituire i commi da 1 a 1-quinquies con il seguente:
1. All'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, le parole: «2008-2009» sono sostituite dalle seguenti: «2009-2010».
13. 253. Villetti.
(Inammissibile)
Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. L'adempimento dell'obbligo scolastico di istruzione si acquisisce, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, in percorsi integrativi tra istruzione secondaria superiore, formazione professionale e lavoro, sulla base di un apposito decreto adottato dal Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
13. 239. Fava, Allasia, Garavaglia, Goisis.
(Inammissibile)
Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. Il secondo ciclo di istruzione si articola nei percorsi indicati dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. I titoli e le qualifiche professionali sono rilasciati esclusivamente dalle istituzioni scolastiche e formative afferenti al sistema dell'istruzione e della formazione professionale di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. I titoli e le qualifiche professionali rilasciati hanno valore nazionale purché corrispondenti ai
livelli essenziali definiti dal Capo III del citato decreto legislativo n. 226 del 2005.
13. 240. Fava, Allasia, Garavaglia, Goisis.
Al comma 1, primo periodo, premettere il seguente: Il secondo ciclo di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, è costituito dal sistema dell'istruzione secondaria superiore e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale.
13. 158. Aprea, Garagnani.
Al comma 1, sopprimere il primo periodo.
*13. 6. Aprea, Garagnani.
Al comma 1, sopprimere il primo periodo.
*13. 202. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: All'articolo l del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente: «Fanno parte del sistema dell'istruzione secondaria superiore i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui all'articolo 191, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, tutti finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore».
Conseguentemente, all'articolo 13-bis, comma 1, sopprimere la lettera a).
13. 203. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: n. 226, e successive modificazioni aggiungere le seguenti: i percorsi liceali e i percorsi di istruzione e formazione professionale nei quali si realizza il diritto-dovere all'istruzione e formazione.
13. 159. Aprea, Garagnani.
Al comma 1 sopprimere il secondo e il terzo periodo.
Conseguentemente, al comma 1-bis, sostituire le parole: istituti tecnico-professionali con le seguenti: liceo tecnologico e liceo economico.
13. 233. Aprea, Garagnani.
Sopprimere il comma 1-bis.
13. 204. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Al comma 1-bis, sopprimere le parole da: Gli istituti tecnici fino a: di cui al medesimo comma 1.
Conseguentemente, al comma 1-ter, sopprimere le parole da: Nel quadro fino a : comma 1-bis.
13. 205. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Al comma 1-bis, sostituire le parole da: gli istituti professionali di cui al comma 1 fino a: di cui al medesimo comma 1 con le seguenti: la scuola di formazione professionale di durata quadriennale, i cui percorsi possono essere realizzati presso le strutture formative regionali, rispondenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ai fini del conseguimento di qualifiche triennali e diplomi professionali, a conclusione del quarto anno, di competenza delle regioni, compresi in un apposito repertorio nazionale, appartengono al secondo grado d'istruzione in cui si realizza, in modo unitario, il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. All'attuazione del presente
comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza oneri per lo Stato.
Conseguentemente, al comma 1-ter:
sostituire le parole: di cui al comma 1-bis con le seguenti: del sistema dell'istruzione e della formazione professionale;
sostituire le parole da: la riduzione del numero degli attuali indirizzi fino a: aree di indirizzo con le seguenti: i livelli essenziali, ai quali devono corrispondere i percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale per la realizzazione dei profili culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differenti livelli e che comunque certificano l'assolvimento dell'obbligo scolastico.
13. 150. Fava, Allasia, Garavaglia, Goisis.
Al comma 1-bis, sostituire le parole: tecnico-professionali con le seguenti: tecnici e professionali.
13. 232. Aprea, Garagnani.
Al comma 1-bis, sopprimere le parole da:; gli istituti di istruzione secondaria superiore fino alla fine del comma.
13. 160. Aprea, Garagnani.
Al comma 1-bis, sostituire la parola: collegamenti con le seguenti: ogni opportuno collegamento.
13. 206. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al compimento dell'obbligo scolastico concorrono anche i percorsi d'istruzione e formazione professionale realizzata presso le strutture formative regionali rispondenti ai requisiti di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
*13. 156. Fava, Allasia, Garavaglia, Goisis.
Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al compimento dell'obbligo scolastico concorrono anche i percorsi d'istruzione e formazione professionale realizzata presso le strutture formative regionali rispondenti ai requisiti di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
*13. 207. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta, comunque, confermata la prosecuzione dei percorsi triennali d'istruzione e formazione, nonché i finanziamenti destinati dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla realizzazione dei relativi progetti da parte delle istituzioni accreditate dalle regioni.
13. 155. Fava, Allasia, Garavaglia, Goisis.
Sopprimere il comma 1-ter.
*13. 168. Garagnani, Aprea.
Sopprimere il comma 1-ter.
*13. 208. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Al comma 1-ter, sopprimere le parole da: la riduzione del numero fino a: e in aree di indirizzo.
13. 209. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Al comma 1-ter, sopprimere le parole da: la scansione temporale fino a: risultati di apprendimento.
13. 254. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Al comma 1-ter, dopo le parole: risultati di apprendimento aggiungere le seguenti: secondo quanto previsto per i licei economico e tecnologico dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
13. 234. Aprea, Garagnani.
Al comma 1-ter, sopprimere le parole da: la conseguente riorganizzazione fino a: e di tirocini.
13. 210. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Sopprimere il comma 1-quater.
*13. 211. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Sopprimere il comma 1-quater.
*13. 236. Garagnani, Aprea.
Al comma 1-quater, dopo le parole: Ministro della pubblica istruzione aggiungere le seguenti:, acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
13. 212. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Al comma 1-quater, sostituire le parole: in sede di con le seguenti: d'intesa con la.
13. 235. Aprea, Garagnani.
Al comma 1-quater, sostituire le parole da: finalizzati al conseguimento fino alla fine del comma con le seguenti:, attuati dalle strutture regionali, ai fini del conseguimento di qualifiche triennali e diplomi professionali, a conclusione del quarto anno. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza oneri per lo Stato.
13. 151. Fava, Allasia, Garavaglia, Goisis.
Sopprimere il comma 1-quinquies.
*13. 213. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Sopprimere il comma 1-quinquies.
*13. 237. Garagnani, Aprea.
Sopprimere il comma 2.
**13. 18. Aprea, Garagnani.
Sopprimere il comma 2.
**13. 214. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Sopprimere il comma 2.
**13. 255. Villetti.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Ai fini della realizzazione delle linee guida comunitarie, il Ministro della pubblica istruzione predispone l'attuazione di programmi di intervento per il raccordo tra istituzioni formative, mondo del lavoro e sistema territoriale, assegnando alle strutture dell'istruzione e formazione professionale rispondenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il compito di costituire i «Poli per l'istruzione e la formazione tecnica superiore». I «Poli» sono costituiti per garantire un'offerta formativa di qualità in tutto il territorio regionale, attraverso il potenziamento della filiera formativa dell'IFTS e favorendo la completa attuazione del sistema educativo, così come previsto dalla 28 marzo 2003, n. 53. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
13. 241. Fava, Allasia, Garavaglia, Goisis.
Al comma 2, sostituire il primo, secondo, terzo e quarto periodo con i seguenti: I percorsi del sistema dei licei e quelli del sistema di istruzione e formazione professionale possono essere realizzati in un'unica sede, anche sulla base di apposite convenzioni tra le istituzioni scolastiche e formative interessate. Ognuno dei percorsi di insegnamento-apprendimento ha una propria identità ordinamentale e curricolare. I percorsi dei licei possono raccordarsi con i percorsi di istruzione e formazione professionale costituendo, insieme, un centro polivalente denominato «Campus» o «Polo formativo». Le convenzioni predette prevedono modalità di gestione e coordinamento delle attività che assicurino la rappresentanza delle istituzioni scolastiche e formative interessate, delle associazioni imprenditoriali del settore economico e tecnologico di riferimento e degli enti locali. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. D'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e il Ministero dell'università e della ricerca, nel rispetto delle competenze delle Regioni e degli enti locali in materia di offerta formativa, in ambito provinciale e sub-provinciale, tra le istituzioni scolastiche e formative, le strutture formative rispondenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, le strutture che operano nell'ambito del sistema di istruzione, formazione tecnica superiore, i centri di ricerca, le università, le imprese operanti nell'ambito territoriale di riferimento, sono costituiti, anche in forma consortile e con le modalità di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto del presidente della Repubblica, 8 marzo 1999, n. 275, gli «istituti di alta formazione tecnica e professionale», che godono di personalità giuridica, autonomia amministrativa e gestionale. Gli «istituti di alta formazione tecnica e professionale» sono costituiti al fine di promuovere, anche nella forma dell'alternanza scuola lavoro, il completamento e approfondimento delle competenze tecniche e professionali degli studenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che siano in possesso di diploma di istruzione e formazione professionale ovvero superato l'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria superiore. Gli «istituti di alta formazione tecnica e professionale», dotati di propri organi di gestione, sono istituiti al fine di promuovere il raccordo tra istruzione superiore e mercato del lavoro, la diffusione della cultura tecnologica e le misure per lo sviluppo economico e produttivo. I crediti per il passaggio coerente dai percorsi di alta formazione tecnica superiore ai percorsi di laurea e viceversa sono stabiliti da un apposito organismo regionale costituito a questo fine e rappresentativo dei soggetti coinvolti nella gestione degli istituti.
13. 30. Aprea, Garagnani.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: possono essere costituiti fino alla fine del periodo con le seguenti: ai fini del raggiungimento di livelli di eccellenza nei settori della formazione, ricerca e trasferimento tecnologico, il Ministro della pubblica istruzione adotta, previo accordo con la Conferenza unificata, linee guida per la costituzione di «Poli per l'istruzione e la formazione tecnica superiore», anche per creare un raccordo con le scuole, i centri di formazione professionale, le strutture formative accreditate dalle regioni, le università, le imprese e i centri di ricerca, presso cui gli studenti possono svolgere un periodo di apprendimento, che non costituisce rapporto individuale di lavoro. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza oneri per lo Stato.
13. 152. Fava, Allasia, Garavaglia, Goisis.
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:, le strutture della formazione professionale accreditate.
13. 169. Ferdinando Benito Pignataro, Sgobio, Tranfaglia.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: le strutture della formazione professionale accreditate aggiungere le seguenti: ai sensi dell'articolo 1, comma 624, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
*13. 161. Aprea, Garagnani.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: le strutture della formazione professionale accreditate aggiungere le seguenti: ai sensi dell'articolo 1, comma 624, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
*13. 170. Affronti, D'Elpidio.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: le strutture della formazione professionale accreditate aggiungere le seguenti: ai sensi dell'articolo 1, comma 624, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
*13. 215. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: le strutture della formazione professionale accreditate aggiungere le seguenti: che si innestano dopo l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.
13. 171. Ferdinando Benito Pignataro, Sgobio, Tranfaglia.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: formazione tecnica superiore, delle regioni fino alla fine del periodo con le seguenti: formazione tecnica superiore delle regioni, che concorrono alla loro realizzazione.
13. 218. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: formazione tecnica superiore, delle regioni con le seguenti: formazione tecnica superiore delle regioni.
13. 216. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: in relazione fino alla fine del periodo.
13. 217. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: loro realizzazione aggiungere la seguente: anche.
13. 256. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Al comma 2, sostituire il quarto periodo con il seguente: Con apposite convenzioni vengono definiti gli organi di gestione dei poli tecnico-professionali.
13. 219. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Al comma 2, sopprimere il quinto periodo.
13. 220. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Nell'ambito dell'autonomia scolastica, al fine di favorire forme alternative di frequenza ai giovani italiani praticanti
gli sport invernali è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 per il finanziamento del progetto pilota di istruzione, di cui all'articolo 22, comma 2 della legge 1o agosto 2002, n. 266.
Conseguentemente, al comma 4, alinea, sostituire le parole da: dal comma 3 fino a: 31 milioni con le seguenti: dai commi 2-bis e 3, valutato in 57 milioni di euro per l'anno 2008 e in 34 milioni.
13. 31. Zanetta, Di Centa, Lazzari.
(Inammissibile)
Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: statali e paritari senza scopo di lucro.
13. 163. Aprea, Garagnani.
Al comma 3, lettera a), sostituire le parole da: statali e paritari fino a: e successive modificazioni con le seguenti: esclusi quelli privati o paritari.
13. 257. Villetti.
Al comma 3, lettera a), sostituire le parole da: statali e paritari fino a: e successive modificazioni con le seguenti: e a favore delle strutture formative che concorrano all'assolvimento dell'obbligo di istruzione ed inserite nell'apposito elenco predisposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
*13. 162. Aprea, Garagnani.
Al comma 3, lettera a), sostituire le parole da: statali e paritari fino a: e successive modificazioni con le seguenti: e a favore delle strutture formative che concorrano all'assolvimento dell'obbligo di istruzione ed inserite nell'apposito elenco predisposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
*13. 222. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole da: e paritari fino a: e successive modificazioni.
13. 250. Folena, Provera, De Simone.
Al comma 3, lettera a), sostituire le parole da: e paritari fino a: e successive modificazioni con le seguenti:, paritari e privati.
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole da: senza scopo di lucro fino a: e successive modificazioni con le seguenti: nonché privati.
13. 153. Fava, Allasia, Garavaglia, Goisis.
Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: senza scopo di lucro.
13. 223. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole da: appartenenti al sistema nazionale fino a: e successive modificazioni.
13. 238. Garagnani.
Al comma 3, lettera a), dopo le parole: e successive modificazioni aggiungere le seguenti: nonché a favore delle strutture formative che concorrano all'assolvimento dell'obbligo di istruzione ed inserite nell'apposito elenco predisposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), dopo le parole: e successive
modificazioni aggiungere le seguenti: nonché a favore delle strutture formative che concorrano all'assolvimento dell'obbligo di istruzione ed inserite nell'apposito elenco predisposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
13. 172. Affronti, D'Elpidio.
Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: statali e paritari senza scopo di lucro.
13. 165. Aprea, Garagnani.
Al comma 3, lettera b), sostituire le parole da: statali e paritari fino a: e successive modificazioni con le seguenti: esclusi quelli privati o paritari.
13. 258. Villetti.
Al comma 3, lettera b), sostituire le parole da: statali e paritari fino a: e successive modificazioni con le seguenti: e a favore delle strutture formative che concorrano all'assolvimento dell'obbligo di istruzione ed inserite nell'apposito elenco predisposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
*13. 164. Aprea, Garagnani.
Al comma 3, lettera b), sostituire le parole da: statali e paritari fino a: e successive modificazioni con le seguenti: e a favore delle strutture formative che concorrano all'assolvimento dell'obbligo di istruzione ed inserite nell'apposito elenco predisposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
*13. 225. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole da: e paritari fino a: e successive modificazioni.
13. 251. Folena, Provera, De Simone.
Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: senza scopo di lucro.
13. 226. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole da:, nel limite del 2 per cento fino a 70.000 euro annui.
13. 242. Fava, Allasia, Garavaglia, Goisis.
Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: 70.000 euro con le seguenti: 100.000 euro.
13. 259. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Sopprimere i commi 4, 5 e 6.
13. 227. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. All'individuazione delle risorse umane e finanziarie per l'attuazione del presente articolo si provvede con successivo piano finanziario utilizzando anche i fondi depositati nelle contabilità speciali degli uffici scolastici provinciali.
13. 260. Ferdinando Benito Pignataro, Sgobio, Tranfaglia.
Al comma 6-bis, sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno.
*13. 154. Fava, Allasia, Garavaglia, Goisis.
Al comma 6-bis, sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno.
*13. 228. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Sopprimere il comma 7.
**13. 47. Garagnani, Aprea.
Sopprimere il comma 7.
**13. 229. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.
13. 243. Fava, Allasia, Garavaglia, Goisis.
Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: 2.000 euro con le seguenti: 20.000 euro.
13. 261. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: 2.000 euro con le seguenti: 5.000 euro.
13. 167. Aprea, Garagnani.
Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: 2.000 euro con le seguenti: 500 euro.
13. 173. Ferdinando Benito Pignataro, Sgobio, Tranfaglia.
Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: 2.000 euro con le seguenti: 400 euro.
13. 252. Folena, De Simone.
Al comma 7, sopprimere il terzo periodo.
13. 166. Aprea, Garagnani.
ART. 13-bis.
(Abrogazioni).
Sopprimerlo.
*13-bis. 200. Aprea, Garagnani.
Sopprimerlo.
*13-bis. 205. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
13-bis. 201. Aprea, Garagnani.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
13-bis. 202. Aprea, Garagnani.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
13-bis. 203. Aprea, Garagnani.
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
13-bis. 204. Aprea, Garagnani.
ART. 14.
(Misure in materia di autoveicoli).
Sopprimerlo.
14. 1. Lazzari, Fedele, Di Centa, Bernardo, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito, Saglia.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Il contributo con le seguenti: L'esenzione.
Conseguentemente:
al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: Il medesimo contributo con le seguenti: La medesima esenzione;
aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 224, primo periodo, le parole: «, a fronte della presentazione del certificato di avvenuta rottamazione rilasciato da centri autorizzati, di un contributo pari al costo di demolizione disciplinato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, e comunque nei limiti di 80 euro per ciascun veicolo» sono sostituite dalle seguenti: «di una esenzione dal costo documentato, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, relativo alla cancellazione del veicolo dal Pubblico registro automobilistico e di un contributo, ove ricorra, sul costo di trasporto effettuato con mezzi iscritti all'Albo gestori ambientali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e comunque nei limiti di 30 euro per ciascun veicolo»;
b) al comma 224, secondo periodo, le parole: «dai periodi secondo e quarto» sono sostituite dalle seguenti: «dal periodo secondo»;
c) al comma 224, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La richiesta di cancellazione del veicolo dal Pubblico registro automobilistico deve essere effettuata dal demolitore autorizzato a fronte della presentazione del certificato di rottamazione, rilasciato al momento del ritiro del veicolo da demolire e recante la dicitura esente dai costi di cancellazione dal PRA, ai sensi del presente comma. L'esenzione ed il contributo suddetti non spettano nei casi di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modifiche ed integrazioni»;
d) al comma 231, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I centri autorizzati che hanno effettuato la rottamazione, ai fini dell'applicazione del comma 224, e le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo che rimborsano al venditore l'importo del contributo, ai fini dei commi 226, 227, 228, recuperano detto importo quale credito di imposta solo ai fini della compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, rispettivamente per i centri demolizione a decorrere dell'emissione del certificato di radiazione dal PRA e per le imprese costruttrici dal momento in cui viene richiesto al Pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà».
14. 2. Lupi, Di Cagno Abbrescia, Fasolino, Germanà, Mondello, Osvaldo Napoli, Paroli, Simeoni, Stradella, Tortoli.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-bis. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi cessano di essere sottoposti alle disposizioni relative ai beni mobili registrati, di cui all'articolo 2683, numero 3), e all'articolo 2810, commi secondo e terzo, del codice civile. Ai predetti beni si applicano, ai sensi dell'articolo 812 del codice civile, le disposizioni sui beni mobili, fatto salvo quanto disposto dal comma 2.
1-ter. Gli atti che costituiscono, trasferiscono, modificano o estinguono il diritto di proprietà, i diritti reali, anche di garanzia, la locazione con facoltà di acquisto, il sequestro conservativo e il pignoramento dei beni di cui al comma 1 sono comunque annotati in un Registro istituito presso l'Automobile Club d'Italia (ACI) che lo gestisce attraverso i propri uffici provinciali, in coerenza con le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti e l'Automobile Club
d'Italia, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
14. 201. D'Elpidio.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Nell'ambito del riordino di cui al comma 1, i procedimenti di immatricolazione e reimmatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e di iscrizione e trasferimento della proprietà dei veicoli, di cui agli articoli 93 e 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono sostituiti da un unico procedimento di registrazione dei dati giuridico-patrimoniali e tecnici gestito dall'ACI, attraverso il sistema informativo del Pubblico registro automobilistico (PRA).
Con decreto del Ministro della iustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dei trasporti, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
14. 202. D'Elpidio.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 1, comma 225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «di domicilio» sono aggiunte le seguenti: «, nonché del comune dove è ubicata la sede di lavoro».
14. 7. Fava, Allasia, Garavaglia.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. L'agevolazione concessa dall'articolo 1, comma 1066, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concerne tutti i veicoli addetti al trasporto permanente degli alveari.
14. 200. Lion, Fundarò.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358» sono aggiunte le seguenti: «, nonché ai funzionari dell'Automobile Club d'Italia competenti».
14. 8. Lazzari, Fedele, Di Centa, Bernardo, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito, Saglia.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 14, aggiungere i seguenti:
Art. 14.1. - (Principi generali). - 1. Gli articoli del presente capo provvedono al riordino della normativa nazionale che disciplina l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali, al fine di favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale di rilevanza economica in ambito locale, nonché di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed m), della Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione.
2. Costituisce funzione fondamentale di comuni, province e città metropolitane individuare, per quanto non già stabilito dalla legge, le attività di interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione dei bisogni degli appartenenti alla popolazione locale, in condizioni di generale accessibilità fisica ed economica, di continuità e non discriminazione e ai migliori livelli di qualità e sicurezza,
ferma la competenza della regione quando si tratti di attività da svolgere unitariamente a dimensione regionale.
3. Le finalità pubbliche proprie delle attività di cui ai commi 1 e 2 sono perseguite, ove possibile, attraverso misure di regolazione, nel rispetto dei principi di concorrenza e di sussidiarietà orizzontale. Gli interventi pubblici regolativi pongono all'autonomia imprenditoriale e alla libertà di concorrenza delle imprese i soli limiti necessari al perseguimento degli interessi generali, nel rispetto del principio di proporzionalità.
4. Qualora siano imposti alle imprese obblighi di servizio pubblico che impediscano la copertura integrale dei costi e l'utile d'impresa, devono essere previste le necessarie misure compensative.
Art. 14.2. - (Delega per il riordino dei servizi pubblici locali). - 1. Per le finalità di cui all'articolo 14.1, comma 1, il Ministro degli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'ambiente e la tutela del territorio e del mare ed il Ministro dell'interno, adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno o più decreti ministeriali in materia di servizi pubblici locali, nel rispetto dei seguenti principi:
a) prevedere che l'affidamento delle nuove gestioni ed il rinnovo delle gestioni in essere dei servizi pubblici locali di rilevanza economica debba avvenire mediante procedure competitive ad evidenza pubblica di scelta del gestore, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di appalti pubblici e di servizi pubblici, fatta salva la proprietà pubblica delle reti e degli altri beni strumentali al loro esercizio;
b) consentire eccezionalmente l'affidamento diretto a società a partecipazione mista pubblica e privata, ove ciò sia reso necessario da particolari situazioni di mercato, secondo modalità di selezione e di partecipazione dei soci pubblici e privati direttamente connesse alla gestione ed allo sviluppo degli specifici servizi pubblici locali oggetto dell'affidamento, ferma restando la scelta dei soci privati mediante procedure competitive e la previsione di norme e clausole volte ad assicurare un efficace controllo pubblico della gestione del servizio e ad evitare possibili conflitti di interesse;
c) prevedere che l'ente locale debba adeguatamente motivare le ragioni che, alla stregua di una valutazione ponderata, impongono di ricorrere alle modalità di affidamento di cui alla lettera b), anziché alla modalità di cui alla lettera a);
d) escludere la possibilità di acquisire la gestione di servizi diversi o in ambiti territoriali diversi da quello di appartenenza, per i soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali per le imprese partecipate da enti locali, affidatarie della gestione di servizi pubblici locali, qualora usufruiscano di forme di finanziamento pubblico diretto o indiretto, fatta eccezione per il ristoro degli oneri connessi all'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla gestione di servizi affidati secondo procedure ad evidenza pubblica, ove evidenziati da sistemi certificati di separazione contabile e gestionale;
e) individuare le modalità atte a favorire la massima razionalizzazione ed economicità dei servizi pubblici locali, purché in conformità alla disciplina adottata ai sensi del presente articolo, anche mediante la gestione integrata di servizi diversi e l'estensione territoriale della gestione del medesimo servizio;
f) armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando in modo univoco le norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica ed apportando le necessarie modifiche alla vigente normativa di settore in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché in materia di acqua, fermo restando quanto previsto dalla lettera a);
g) prevedere che gli affidamenti diretti in essere debbano cessare alla scadenza, con esclusione di ogni proroga o rinnovo;
h) i soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali non possono ottenere l'affidamento, dello specifico servizio già affidato, tranne che non modifichino la loro composizione secondo quanto previsto dalla lettera b).
Art. 14.3. - (Delega per l'adozione di misure finalizzate alla tutela degli utenti dei servizi pubblici locali). - 1. Per le finalità di cui all'articolo 14.1, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno o più decreti legislativi in materia di tutela degli utenti dei servizi pubblici locali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che ogni soggetto gestore di servizio pubblico locale debba tempestivamente pubblicizzare mediante mezzi idonei, a pena di revoca dell'affidamento, una carta dei servizi resi all'utenza, adottata in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, che indichi anche le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per porre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie, nonché i livelli minimi garantiti per ciascun servizio e le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza;
b) prevedere forme di vigilanza, anche delle autorità nazionali di regolazione, sull'adozione, sull'idoneità e sul rispetto della carta dei servizi e sull'effettuazione dei sondaggi e delle indagini di mercato, adottando tutte le misure idonee a garantire il rispetto della normativa emanata ai sensi delle lettere precedenti;
c) armonizzare la nuova normativa con la disciplina vigente in materia di tutela dei consumatori e con quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, in modo da aumentare, senza in alcun caso ridurre, il previgente livello di tutela degli utenti in materia di accessibilità, sicurezza, continuità, qualità e trasparenza di condizioni del servizio;
d) rafforzare i poteri di vigilanza delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità competenti per settore, al fine di garantire la promozione e la tutela della concorrenza e i diritti dei consumatori e degli utenti.
Conseguentemente, aggiungere, il seguente capo:
Capo III
RIORDINO DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI
14. 0200. Saglia, Urso.
(Inammissibile)