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Allegato B
Seduta n. 125 del 13/3/2007
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ECONOMIA E FINANZE
Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:
VI Commissione:
LEO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 1, comma 67, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, modificando l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica. 22 luglio 1998, n. 322, ha stabilito che «i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati sono resi disponibili in formato elettronico dall'Agenzia delle Entrate entro il 15 febbraio»;
il modello Unico Persone Fisiche 2007 (relativo al periodo d'imposta 2006), nella sua versione definitiva, è stato pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2007, n. 51;
il modello Unico Società di capitali 2007 (relativo al periodo d'imposta 2006), pur essendo stato approvato nella sua versione definitiva con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del
15 febbraio 2007, non risulta ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale -:
se non sia possibile assumere iniziative o provvedimenti volti a ritardare i termini per l'invio delle dichiarazioni, in particolare, trattandosi del primo periodo di imposta di operatività di nuovi e più restrittivi termini, se non sia possibile applicare il «vecchio» termine del 31 ottobre.
(5-00833)
CECCUZZI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il comma 185 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge Finanziaria 2007)» prevede, che a decorrere dal 1o gennaio 2007, le associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano alla realizzazione di particolare interesse storico, artistico e culturale legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali, sono equiparate ai soggetti esenti dall'imposta del reddito delle società;
il successivo comma 186 della stessa legge Finanziaria 2007 stabilisce che il Ministro dell'Economia e delle Finanze deve emanare un decreto entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dalla data di tale legge, in cui siano individuati i soggetti a cui si applicano le disposizioni di cui al comma 185;
sono trascorsi oltre 60 giorni dalla data indicata dal comma 186 -:
quali siano i tempi per l'emanazione del decreto previsto dal comma 186 sopracitato, se allo stato sia possibile conoscere i criteri per l'individuazione dei soggetti da includere nell'elenco degli esenti dall'imposta del reddito delle società e quali siano i soggetti direttamente indicati dal Ministero inseriti nel decreto.
(5-00834)
FUGATTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
su «L'Adige» di oggi 13 marzo 2007 viene riferito che l'Ufficio delle Entrate competente per la città di Riva del Garda ha stabilito che i proventi del servizio di ormeggio delle imbarcazioni fornito dai club nautici esclusivamente ai propri associati devono essere considerati come entrate commerciali e, quindi, assoggettate ad Imposta sul Valore Aggiunto;
i soci della «Fraglia della Vela» considerano le entrate derivanti dagli ormeggi come un'entrata «istituzionale» perché frutto di un'attività rivolta esclusivamente ai propri soci e, quindi, esente da IVA;
dette entrate sono marginali e sussidiarie rispetto a quelle derivanti dalle attività principale del club;
l'interpretazione dell'Ufficio delle Entrate costituirebbe importante precedente per le numerose associazioni e club che svolgono analoga attività in tutta Italia -:
se le entrate derivanti dal servizio di ormeggio rivolto esclusivamente ai propri soci costituiscano entrate commerciali e quindi siano assoggettate ad IVA ed imposta sul reddito, oppure siano da considerarsi come entrate derivanti da attività istituzionale.
(5-00835)
Interrogazioni a risposta in Commissione:
BONO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
è intenzione della Banca d'Italia procedere ad una riorganizzazione dell'Istituto attraverso un forte taglio delle sedi periferiche provinciali, a vantaggio di una nuova organizzazione logistica su base regionale;
questa strategia, in Sicilia, comporterebbe la chiusura di ben 8 filiali nei capoluoghi di provincia, con la conseguente
riduzione dell'organico, e il trasferimento a Palermo del personale residuo;
la chiusura di queste filiali rappresenterebbe un'azione di dubbio vantaggio per la stessa Banca d'Italia, peraltro in palese contrasto con gli obiettivi indicati dal progetto di riassetto organizzativo;
la cessazione delle sedi provinciali della Banca d'Italia, quindi, rappresenterebbe un sostanziale depauperamento del territorio Siciliano, ed una sensibile riduzione dei servizi locali nei confronti dei cittadini e delle imprese;
va tenuto presente che la rete periferica delle filiali svolge in generale rilevanti compiti di servizio della pubblica amministrazione, in specie con riferimento al servizio di Tesoreria provinciale -:
se il Governo non ritenga necessario, ferma restando l'autonomia organizzativa della Banca d'Italia, adoperarsi per evitare la chiusura delle sedi periferiche provinciali della Banca, considerato che esse rappresentano un punto di riferimento fondamentale per i cittadini e per le imprese, con particolare riguardo a situazioni quali quella delle sedi siciliane, secondo quanto segnalato in premessa.
(5-00836)
GIOVANARDI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
si registra una consistente proliferazione di sedi «legali» di attività commerciali (cosiddetta «esterovestizione») nella Repubblica di San Marino;
nel corso della trasmissione televisiva della Rai «Anno Zero» del 2 novembre 2006 dal titolo «Innocenti Evasioni», condotta dal dottor Santoro, sono state rese note due importanti vicende di frode fiscale accertate dalla Guardia di finanza in capo a due aziende sammarinesi;
una di quelle due società di San Marino, la Karnak S.A., cui sono stati accertati centoquattordici milioni di euro di evasione fiscale per non aver mai pagato un centesimo di tasse in Italia, risulta aver concorso all'importante gara europea indetta dalla Consip S.p.A. per le forniture di carta in risme allo Stato per l'anno 2007, aggiudicandosi ben 5 lotti su 9, per un valore complessivo di euro 24.500.000,00 (ventiquattromilionicinquecentomila);
alla luce di questi fatti, si ritiene scandaloso ed inverosimile che aziende di San Marino che si fanno beffa della fiscalità italiana, siano legittimate a fornire beni e servizi addirittura alla pubblica amministrazione;
in più sedi il Governo ha dichiarato che punto qualificante della propria azione è quello di assicurare sviluppo, tutela della impresa italiana ed equità fiscale -:
quali iniziative intenda adottare per regolamentare il mercato delle forniture alla pubblica amministrazione e per eliminare una situazione di palese ingiustizia fiscale e grave disparità di condizioni concorrenziali che danneggiano decine e decine di operatori onesti che agiscono e hanno sede legale nel nostro Paese.
(5-00838)
Interrogazione a risposta scritta:
GIORDANO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il maresciallo Vincenzo Marchese all'inizio della sua carriera veniva assegnato, nell'estate del 1996, presso la Compagnia della Guardia di Finanza di Firenze;
nel periodo di permanenza a Firenze, risulta all'interrogante, che l'ispettore venisse impiegato, con un evidente demansionamento rispetto alle funzioni per il grado acquisito, in compiti spettanti a gradi inferiori;
in data 18 febbraio 1999, in attività di servizio, rimaneva coinvolto in un incidente stradale con l'automezzo militare.
Da questo momento in poi una serie di atti che l'interrogante ritiene vessatori e obiettivamente tra loro concatenati, posti in essere dalla gerarchia, segnavano la vita professionale del suddetto maresciallo;
durante la degenza per l'incidente di cui sopra, trascorsa presso il proprio domicilio ad Aversa, riceveva l'ordine, a firma Colonnello Bardi Vito, di rientrare a Firenze per essere sottoposto a visita medica presso l'infermeria di quel Comando e presso l'ospedale militare del capoluogo toscano, visita che doveva invece tenersi presso l'ospedale militare più vicino al luogo in cui usufruiva della convalescenza e, cioè, in quello di Caserta. Solo in tempi successivi e per le successive degenze, riuscirà ad ottenere di essere sottoposto a visita presso l'ospedale militare di Caserta, evitando così, egli convalescente, coercitivi spostamenti di centinaia di chilometri;
alle legittime rimostranze per quanto precedentemente accaduto, il M.O. Marchese ebbe a patire tutta una serie di comportamenti ostili, subiti presso lo stesso ospedale militare di Caserta. Uno degli esempi più eclatanti fu la coattiva sottoposizione ad accertamenti psichiatrici, sebbene la natura delle infermità che ne causarono l'ingresso in detta struttura era prettamente ortopedica. Si susseguirono numerosissime battaglie legali, con grave dispendio economico per il signor Marchese, e, tutto ciò, per mera difesa di rilevanti interessi legittimi;
nel 2004 l'ispettore riuscirà ad ottenere il diritto di svolgere esclusivamente servizi sedentari per problematiche ortopediche. Tuttavia, non è stata riconosciuta appieno la notevole entità delle infermità contratte dall'ispettore, trattandosi, come documentabile in atti provenienti dagli stessi ospedali militari, di una patologia cervicale di media-alta gravità con discopatie multiple e neuropatie periferiche, e di una lussazione mandibolare;
si instaurava così una vera e propria intolleranza da parte dei superiori gerarchici verso il signor Marchese;
il signor Marchese, pur usufruendo di periodi di convalescenza causati dalle patologie sopramenzionate, riceveva l'ordine di recarsi a Firenze per sgombrare l'alloggio in caserma di cui aveva disponibilità e diritto. Successivamente tale alloggiamento veniva liberato dagli effetti personali dell'ispettore in data 9 ottobre 2001, senza alcun assenso, ad opera del Comandante della Sezione Operativa della Compagnia di Firenze. In seguito tali effetti venivano repertati e chiusi in scatoloni custoditi nell'ufficio del Comando. Il tutto in assenza dell'interessato;
in occasione del suo rientro al Reparto dalla licenza di convalescenza nel marzo 2002, gli veniva ordinato di non occupare alcun posto letto in caserma (sebbene fosse un suo diritto) nemmeno quelli temporaneamente disponibili; e così di fatto sfrattato e con gli scatoloni pieni di effetti personali, sosteneva ingenti spese presso un locale albergo;
per motivi di assistenza del proprio genitore disabile affetto da handicap grave, l'ispettore presentava, nel marzo 2002, domanda di trasferimento ai sensi della legge n. 104 del 1992. Tale domanda sarà rigettata dal Comando Generale della Guardia di Finanza, nella persona del responsabile del procedimento, Generale Bardi;
a fronte dei suddetti comportamenti da parte dei superiori, plurime e in suo favore sono state le Sentenze dell'A.G. competente, comprovanti l'avvenuta persecuzione nei confronti del M.O. Marchese, a mezzo di provvedimenti ingiusti e gravemente lesivi dei più elementari diritti: Sentenza T.A.R. Toscana n. 714/2003 avverso diniego trasferimento, Sentenza T.A.R. Toscana n. 6268/2004 di ottemperanza e di esecuzione del precedente giudicato su trasferimento, Sentenza T.A.R. Toscana n. 5018/2004 avverso provvedimento di parziale negazione di dipendenza da causa di servizio relativamente a collocamento in aspettativa, Sentenza T.A.R. Toscana n. 1194/2004 avverso irrogazione di sanzione disciplinare di rimprovero,
Sentenza Consiglio di Stato n. 6426/2004 avverso diniego di accesso agli atti;
l'ispettore, inoltre, non veniva promosso al grado superiore per anzianità di servizio (che è una promozione quasi automatica) a causa della diminuzione di alcune voci analitiche delle schede valutative (la cosiddetta «documentazione caratteristica») redatte periodicamente sul suo conto dai Superiori gerarchici;
trasferito a Napoli, a seguito di ottemperanza del giudicato amministrativo, il signor Marchese subiva nuovi attacchi devastanti per la sfera della propria salute;
in diretta relazione all'acquisito diritto a svolgere esclusivamente mansioni di lavoro sedentario riconosciuto dagli Ospedali Militari, al signor Marchese è stato ordinato di compilare un modulo prestampato, non previsto da legge e/o circolare alcuna, recante per oggetto: «Domanda di impiego dei militari riconosciuti non idonei in forma parziale». Il Maresciallo, temendo che la compilazione di detto modulo, per come era impostato, potesse comportare il congedo dal Corpo, rifiutava la sua compilazione e presentava altre istanze che, pur recanti lo stesso oggetto, seguivano criteri di impostazione diversi, volti, cioè, ad una maggior tutela ed esposizione dei propri interessi legittimi ed al sostegno del riconoscimento di un diritto delicatissimo; per aver tenuto detto comportamento l'ispettore subiva un procedimento disciplinare protrattosi a lungo;
veniva ordinato al signor Marchese, appena pochissimi giorni dopo il suo arrivo nella nuova sede, di ripresentare domanda relativa a quei benefici previsti dalla legge n. 104 del 1992 che gli consentivano di assistere il padre portatore di handicap grave e che erano già stati ottenuti e, perfino, confermati dall'Autorità Giudiziaria che, all'uopo, aveva disposto il trasferimento a Napoli. Nonostante la difficile e avvilente situazione il signor Marchese si dimostrava collaborativo e presentava, per ben tre volte, dichiarazioni che avrebbero dovuto essere pacificamente accettate dai Comandi competenti quali autocertificazioni sostitutive dell'atto notorio - ex decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 - (in esse l'ispettore dichiarava che nulla era cambiato nella sua situazione familiare, riconoscendo all'Amministrazione la facoltà di controllare di sua iniziativa);
nonostante ciò, i responsabili del procedimento, appena trasferito da Roma a Napoli, non hanno voluto accettare il valore legale di dette dichiarazioni, esigendo una rinnovazione in toto dei procedimenti amministrativi relativi e postulando la necessità della presentazione di una nuova domanda e di tutta la documentazione relativa, in totale disprezzo della legge n. 241 del 1990;
l'intero carteggio sul tema, tra il signor Marchese e i Superiori diretti, è stato portato all'attenzione della Procura Militare di Napoli mediante un'informativa di polizia giudiziaria in cui si ipotizzava il reato di «diffamazione aggravata», perpetrata dal Maresciallo addirittura nei confronti del Comandante Generale, ed una imputazione di «Insubordinazione con ingiuria». Verrà, invece, accertato dagli stessi Pubblico Ministero e Giudice per le indagini preliminari, entrambi concordi nel disporre l'archiviazione immediata, che l'ispettore si accingeva, esclusivamente, ad esercitare il proprio elementare diritto alla difesa;
inoltre, da alcuni documenti recentemente rinvenuti dal signor Marchese, risulterà che sono stati disposti, ad iniziativa del Maggiore Natale nei confronti dell'ispettore e a riguardo anche della sua situazione familiare, accertamenti «strettamente riservati», non meglio specificati e che parrebbero travalicare la natura esclusivamente documentale dei controlli previsti dalla normativa vigente (decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000);
il signor Marchese chiedeva di conferire per esigenze private e familiari, a mezzo domanda scritta, con un'Autorità che fosse al di sopra dei propri superiori diretti, poiché questi ultimi si erano dimostrati
irrimediabilmente ostili: individuava tale autorità nel Comandante Interregionale, Generale di Corpo d'Armata Mariella Giovanni;
i superiori del signor Marchese invece di inoltrare la richiesta all'Autorità adita, la bloccavano e gli imponevano di recarsi presso l'ufficio del diretto superiore, Maggiore Ciro Natale. Pertanto, il signor Marchese si vedeva costretto ad inoltrare ulteriore atto di diffida in cui invitava i Superiori a trasmettere, come da regolamento, la domanda affinché potesse avvenire il colloquio con il Generale. A seguito di ciò la domanda di conferimento è stata inoltrata, e dopo invito formulato dallo stesso Comandante Interregionale, l'ispettore ha potuto parlare dei propri problemi personali solo ed esclusivamente con il Generale di Corpo d'Armata Mariella. Il Maggiore Ciro Natale e il Capitano Ricevuto denunciavano alla Procura Militare l'ispettore sostenendo che doveva rendere a loro conto dei motivi per cui era stato adito il Generale e che la mancata presentazione dell'ispettore nei loro uffici non poteva essere giustificata neppure da motivazioni di carattere sanitario. Il Giudice ed il P.M., entrambi concordi, anche in questo caso, nel disporre l'archiviazione immediata, decreteranno che il fatto non sussiste e/o non costituisce reato;
soltanto un duplice intervento del Generale di Corpo d'Armata Mariella, richiamato in causa dall'ispettore con memorie scritte e istanze di accesso agli atti, permetteva al M.O. Marchese di allontanarsi, stante la oggettiva situazione di incompatibilità ambientale e l'esigenza di assistenza al padre malato di Alzheimer, da quei superiori che lo avevano, in maniera infondata e reiterata, denunciato. Tuttavia, attualmente il M.O. Marchese, pur essendo stato permanentemente riconosciuto: «Non idoneo in forma parziale», circostanza che gli garantirebbe per legge agevolazioni in tema di trasferimento, e pur prestando da due anni oramai servizio a Napoli e provincia, risulta tuttora essere assegnato «con riserva» al Comando Regione Campania, una formula, quest'ultima, che non è prevista neppure dalle stesse circolari del Comando Generale -:
se non ritenga che le vicende del Maresciallo Vincenzo Marchese, oltre a costituire un palese discredito dell'immagine pubblica del Corpo della Guardia di Finanza, non si configurino come gravi violazioni dei diritti fondamentali alle persone e come gravi pregiudizi alla vita di servizio e privata di un pubblico dipendente;
se per tali vicende non ritenga di dover disporre una indagine conoscitiva mediante l'acquisizione dell'intero carteggio al fine di verificare le responsabilità ed intervenire in autotutela amministrativa;
quali ulteriori iniziative il Ministro intenda avviare affinché vengano riconosciuti i diritti del Maresciallo Marchese e la conseguente possibilità di poter espletare le proprie mansioni senza subire ulteriori arbitrii che hanno minato la sua salute, prostrandone il morale attraverso una vera e propria attività di «mobbing»;
se non ritenga necessario approfondire sulla questione di eventuali investigazioni o accertamenti riservati nei confronti della sfera privata del signor Marchese.
(4-02902)