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Allegato B
Seduta n. 125 del 13/3/2007
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UNIVERSITÀ E RICERCA
Interrogazione a risposta scritta:
MELONI. - Al Ministro dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007), all'articolo 1, comma 417, prevede l'istituzione di un fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni finalizzato alla realizzazione di piani straordinari per l'assunzione a tempo indeterminato di personale già assunto o utilizzato attraverso tipologie contrattuali non a tempo indeterminato;
la stabilizzazione interessa un numero consistente di persone su tutto il territorio nazionale, persone in maggior parte giovani che hanno visto il loro rapporto di lavoro con gli enti pubblici rinnovarsi di anno in anno o di mese in mese e che, in molti casi, hanno maturato una esperienza professionale utile per gli enti stessi;
entro il 30 aprile 2007 è prevista l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per fissare i criteri e le procedure per l'assegnazione delle risorse disponibili alle amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta; nella definizione dei criteri saranno, altresì, determinati i requisiti dei soggetti
interessati alla stabilizzazione e le relative modalità di selezione (comma 418);
nell'ambito delle università italiane si sta assistendo ad una fase di confusione ed incertezza in merito all'applicazione di tale disciplina a causa delle difficoltà di natura interpretativa;
i dubbi principali riguardano i seguenti aspetti: a) la possibilità per le università di accedere al suddetto fondo; b) l'interpretazione del comma 419 che introduce il divieto per le amministrazioni destinatarie delle risorse di ricorrere a nuovi rapporti di lavoro precario nei cinque anni successivi all'attribuzione delle stesse; c) l'individuazione delle forme contrattuali con le quali trattenere il personale in scadenza di contratto prima dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
per quanto riguarda il punto b), si rende necessario, in particolare, individuare con precisione le forme di lavoro precario, ciò al fine di evitare che le Università incorrano nel divieto di cui al comma 419 e si ritrovino penalizzate nel processo di stabilizzazione del personale;
la mancata soluzione delle problematiche sollevate dai maggiori atenei italiani potrebbe fortemente condizionare la possibilità per centinaia di giovani di avere finalmente un lavoro stabile e garantito -:
se non ritenga opportuno intervenire in tempi brevi per chiarire - anche prima dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale sarà disciplinata l'intera materia - le modalità attraverso cui le norme sulla stabilizzazione si applicano alle Università.
(4-02892)