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Allegato B
Seduta n. 126 del 14/3/2007
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POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
Interrogazione a risposta orale:
CICCIOLI. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
da ormai molti mesi il mare dell'Adriatico è interessato al triste fenomeno della mucillaggine che ha sostanzialmente impedito fino ad oggi una normale attività degli operatori ittici, in particolare dei pescatori della piccola pesca;
la temperatura dell'acqua da ottobre ad oggi, superiore alla media, ha favorito uno sviluppo copioso delle alghe formando delle masse spesse ed acide che hanno rovinato le reti e creato gravi guasti meccanici in particolar modo agli impianti di raffreddamento dei motori delle imbarcazioni;
l'ARPAM (Agenzia regionale per l'ambiente della Regione Marche) in un suo rapporto del 26 febbraio 2007, oltre ad aver individuato la diatomea Skeletonema costatum come l'alga responsabile del fiorire della mucillaggine, ha fatto presente che la temperatura del mare (13-14 gradi) continua ad essere il doppio della media stagionale;
le imbarcazioni della piccola pesca, ferme da almeno tre mesi, hanno di fatto perso ogni tipo di attività economica-remunerativa, lasciando così senza reddito intere famiglie del settore della piccola pesca, che certamente rappresenta la filiera più povera del mondo ittico e che anche nei periodi buoni gode di margini economici modestissimi e con utili che spesso non riescono a coprire neanche le spese di carburante -:
se il Ministro competente intenda riconoscere lo stato di calamità naturale per i pescatori della piccola pesca interessati nel Mar Adriatico al fenomeno della mucillaggine, sopperendo quindi ai mancati guadagni ed ai danni alle attrezzature con il contributo dello Stato.
(3-00734)
Interrogazioni a risposta in Commissione:
PAOLO RUSSO, MISURACA e FASOLINO. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
diversi interventi parlamentari, tra cui il decreto-legge 173/06, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare e legislativa, convertito con modificazioni in legge 228/06, l'ordine del giorno Misuraca 9/1222/5, l'interrogazione a risposta immediata in Commissione Misuraca 5/00234, l'audizione del Ministro delle politiche agricole presso la Commissione agricoltura della Camera del 17 ottobre 2006, l'interrogazione a risposta immediata in Commissione Misuraca 5-00390 e Misuraca 5-00487 e da ultimo l'interrogazione a risposta immediata in Commissione Misuraca 5-00596, hanno avuto come oggetto il cosiddetto condono previdenziale agricolo;
nonostante le svariate rassicurazioni del Ministro delle politiche agricole circa il blocco delle procedure esecutive nei confronti degli agricoltori debitori che hanno manifestato la propria intenzione di aderire alla proposta di natura privatistica prospettata e in via di attuazione da parte dell'INPS, a tutt'oggi risulta che tali procedure siano ancora in corso in diverse zone del Paese;
tali provvedimenti di riscossione forzata finiscono di fatto per colpire le aziende e i coltivatori diretti realmente in difficoltà, ma non hanno effetto sulle aziende fittizie e su quelle infiltrate dalla malavita organizzata (il 75 per cento delle morosità è concentrato in quattro regioni: Puglia, Calabria, Campania e Sicilia);
nessun provvedimento concreto, a tutt'oggi, è stato adottato differentemente da quanto dichiarato dal Ministro delle politiche agricole nella risposta all'interrogazione Misuraca n. 5-00596 il 31 gennaio 2007, laddove egli stesso precisava che se in tempi rapidi (due o tre settimane) non si sarebbe pervenuti al completamento dell'operazione, si sarebbe impegnato a presentare con urgenza al Consiglio dei Ministri un intervento legislativo con il quale sospendere le procedure di riscossione coattiva;
la Direzione Generale agricoltura della Commissione europea con lettera al Governo italiano ha chiesto chiarimenti in merito all'intera operazione, intravvedendo la possibile violazione delle normative sugli aiuti di Stato in agricoltura;
non risulta agli interroganti alcuna richiesta ufficiale da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali al Ministero dell'economia e delle finanze per l'ottenimento di una proroga per il blocco delle riscossioni;
la soluzione di natura privatistica prospettata dal Ministro ha finora creato confusione e ha deluso le aspettative come segnalato anche dalle Organizzazioni professionali agricole che, con uno slancio di dignità, hanno preso posizione a difesa dei propri associati, denunciando come indifferibile la necessità di risolvere la questione dei debiti delle aziende agricole nei confronti dell'INPS -:
quale sia lo stato dell'arte sul cosiddetto «condono previdenziale agricolo», in particolare da quale data gli agricoltori debitori dell'INPS potranno iniziare a regolarizzare le proprie posizioni, senza dover temere contestuali avvii di procedure di riscossione coattiva;
se non sia il caso di intervenire con urgenza per sospendere le riscossioni coattive, approvando, come dichiarato dal Ministro delle politiche agricole nel corso della risposta all'interrogazione n. 5-00596, un provvedimento o un'iniziativa di carattere legislativo che blocchi i termini per la riscossione coattiva fino a quando non vi saranno certezze per i debitori e comunque almeno fino al 30 aprile 2007.
(5-00840)
MANCUSO. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
nei giorni scorsi si è appreso che il Governo ha assunto iniziative volte ad abrogare la legge n. 204 del 2004 relativa alla tracciabilità dei prodotti alimentari e che imponeva nelle etichette dell'agroalimentare di indicare l'origine territoriale del prodotto;
questa iniziativa, a giudizio delle associazioni e delle imprese agricole, è vista come un pericoloso ritorno al passato a danno dei consumatori e dei produttori;
nella legge finanziaria per il 2007 è stato inserito dal Governo un articolo che stabilisce che si possano definire «italiani» tutti i prodotti purché chi li fabbrica sia italiano -:
come si ponga il Governo nei confronti della tutela del Made in Italy pesantemente minacciata dalla norma introdotta, in modo che l'interrogante giudica subdolo, con la legge finanziaria 2007;
se sia intenzione del Governo ripristinare la norma sulla tracciabilità eliminata tout court determinando, in sostanza,
un ritorno al passato a discapito sia dei consumatori, sia dei produttori del settore agroalimentare.
(5-00841)
ALESSANDRI e FAVA. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
nella giornata di ieri circa 2.000 allevatori delle province di Mantova e Brescia hanno avviato un presidio per protesta allo stabilimento Sterilgarda impedendo di fatto gli accessi allo stabilimento del latte e dei prodotti lavorati;
nel pomeriggio di ieri sarebbero riprese le trattative sul prezzo regionale del latte dopo le interruzioni avvenute la scorsa settimana da parte degli industriali del settore;
gli allevatori rappresentano l'anello debole della filiera ed i tanti problemi e le sofferenze del settore, non ultime le disposizioni europee, diverse interpretazioni tra gli Stati membri dell'Unione europea e le difficoltà specifiche del latte;
è importante da parte delle Commissioni agricoltura dei due rami del Parlamento e del Ministero interrogato seguire attentamente la situazione e farsi carico di interventi volti a risolvere la questione che sta esasperando un settore già in difficoltà;
a tal fine sarebbe molto utile da parte del Governo stabilire in tempi rapidi uno stretto confronto con gli allevatori e gli altri soggetti interessati -:
quali iniziative il Governo intenda assumere per rispondere alla situazione di grave difficoltà degli allevatori e, più in generale, quali politiche intenda perseguire per risollevare il settore del latte.
(5-00843)
Interrogazione a risposta scritta:
BUEMI. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 1 della legge n. 138 del 1974, prescrive il divieto di «detenere, vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio o cedere a qualsiasi titolo o utilizzare» prodotti caseari derivanti o realizzati con l'aggiunta di latte in polvere ad eccezione del «latte liquido ottenuto dal latte in polvere puro o miscelato con altre sostanze che abbia subito trattamenti idonei a qualificarlo del tipo granulare e a solubilità istantanea e che sia destinato al consumo alimentare immediato dell'utente, purché il suddetto prodotto sia distribuito tramite apparecchiature automatiche e semiautomatiche nelle quali la miscelazione del latte in polvere con le altre sostanze avvenga nel momento stesso in cui l'utente si serve dell'apparecchiatura»;
la ratio della normativa in esame, che sanziona pesantemente (chiusura dello stabilimento con i prevedibili danni in termini economici e di perdita dei posti di lavoro) la violazione del divieto di cui all'articolo 1 qualificandola come un illecito penale, è da identificarsi con l'intento di contrastare il commercio clandestino del latte in polvere ad uso zootecnico che beneficia dei contributi comunitari;
infatti, come si legge nella stessa relazione integrativa alla proposta di legge «il latte introdotto in Italia soggetto a contributo comunitario per essere destinato unicamente ai mangimifici autorizzati viene dirottato alle industrie casearie. I mangimifici (autorizzati) sono in grado di porre in atto la truffa in quanto, anche se provvisti di regolare registro di carico e scarico del latte, quest'ultimo non viene impiegato per la produzione di mangimi composti nelle quantità stabilite e dichiarate. In questo modo vengono precostituite giacenze false che permettono di poter dirottare il latte una volta ricostituito ai caseifici per la produzione di formaggi freschi a pasta filata»;
questo divieto rappresenta una anomalia tutta italiana dal momento che non si registra niente di simile al livello comunitario con conseguenti gravi danni alla libera concorrenza sul mercato comune europeo per le imprese italiane che, in tal
modo, non possono beneficiare dei minori costi di produzione derivanti dall'uso del latte in polvere;
come la stessa legge n. 138 del 1974 mette in evidenza, l'utilizzo del latte in polvere non è assolutamente nocivo per la salute umana né tantomeno va a detrimento della qualità del prodotto o configura una qualche frode a danno dei consumatori (è pacifico, ad esempio, che la vera mozzarella potrà vantare la Designazione d'Origine solo se preparata con latte crudo);
le normative comunitarie in vigore (Convenzione di Stresa) obbligano i produttori ad indicare sugli imballaggi, sulle confezioni, sulle etichette, sulla pubblicità, eccetera, l'esatta composizione del formaggio posto in circolazione;
il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, emanato in attuazione delle direttive CE 92/46 e 92/47 in materia di produzione e commercializzazione di latte e prodotti a base di latte, nei fatti elude il divieto di cui alla legge n. 138 del 1974 nella misura in cui consente che i prodotti a base di latte siano realizzati anche con l'utilizzo di latte modificato (e cioè, con latte in polvere);
un simile panorama normativo pone un problema di gerarchia delle fonti laddove al livello di principio continua ad essere ribadito il divieto di cui all'articolo 1 della legge n. 138 del 1974, mentre nella pratica vengono emanati atti di rango inferiore alla legge che consentono, al contrario, l'utilizzo del latte in polvere nella produzione del formaggio;
sul versante giurisprudenziale si registra un primo, timido, passo in avanti compiuto dal Tribunale di Benevento che, resosi conto della necessarietà di un mutamento di disciplina, con sentenza del 29 marzo 2006 ha dichiarato: «le restrizioni legislative in Italia non trovano spazio nei Paesi comunitari, non esistendo alcuna norma limitativa dell'uso del latte in polvere. Appare, quindi, evidente che la libera circolazione delle merci all'interno della Comunità rende indistinguibile al destinatario del prodotto la provenienza della materia prima con la conseguenza che la predetta condotta non può essere considerata illecito da un singolo Paese membro» -:
se, alla luce del quadro descritto, non si ritenga ormai improcrastinabile un intervento normativo volto a risolvere l'insanabile contrasto verificatosi in materia tra diritto vivente e diritto formale, consentendo così anche alle imprese italiane del settore di operare in regime di libera concorrenza con i competitor stranieri, sul mercato comune europeo.
(4-02905)