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Allegato B
Seduta n. 126 del 14/3/2007
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PUBBLICA ISTRUZIONE
Interrogazioni a risposta scritta:
PELLEGRINO. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
la Corte Costituzionale con la sentenza n. 11 del 2007, ha ritenuto valido il raddoppio del punteggio esclusivamente per il servizio prestato nelle scuole di montagna rispondenti ai requisiti previsti dalla legge n. 90 del 1957 (in riferimento alle cosiddette scuole pluriclasse), escludendo da tale beneficio il servizio prestato in tutte le scuole collocate in Comuni dichiarati di montagna, atteso che «il riconoscimento del meccanismo premiale sulla base del solo criterio altimetrico contrasta con gli articoli 3 e 97 della Carta costituzionale»;
i riflessi di tale decisione sono innumerevoli e costituiscono un vero e proprio problema soprattutto per quei lavoratori che sono ancora inquadrati come precari;
concretamente, quello che si potrebbe realizzare, se nessun rimedio viene adottato, è che possono essere dichiarate illegittime le nomine effettuate in base alle graduatorie compilate secondo quanto
previsto dalle tabelle di cui decreto-legge n. 97 del 2004 convertito in legge n. 143 del 2004;
un ulteriore riflesso di tale sentenza è che si potrebbe avere una ridefinizione delle attuali graduatorie dei precari, i quali potrebbero vedere pregiudicati i propri diritti acquisiti;
ogni singolo docente è portatore, indubbiamente, del proprio interesse diverso da quello dei colleghi, ma ognuno di loro sia singolarmente sia collettivamente invoca un intervento mirato e concreto al fine di vedere salvaguardati i propri diritti -:
se il Governo intenda assumere provvedimenti o iniziative per verificare la sussistenza di quanto anzi premesso e se confermato, ritenga opportuno disporre quanto necessario alla risoluzione.
(4-02910)
TONDO. - Al Ministro della pubblica istruzione, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
è apparsa nei giorni scorsi una spiacevole polemica sui quotidiani locali in merito al blitz effettuato in molte scuole della provincia di Udine da parte degli ispettori del lavoro per verificare l'applicazione della nuova norma presente nella legge finanziaria che prevede l'obbligo per gli istituti scolastici di inviare al centro per l'impiego la documentazione relativa alle assunzioni a tempo determinato di insegnanti, bidelli e amministrativi con la precisazione che il «plico» deve arrivare il giorno precedente alla data di avvio del rapporto di lavoro;
dalla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006 n. 296, articolo 1, dal comma 1180 al comma 1185, ad oggi né il ministero della pubblica istruzione, né il ministero del lavoro hanno fornito alcuna indicazione in merito alle modalità previste per ottemperare all'adempimento in questione;
per la sostituzione dei lavoratori che comunicano la propria indisponibilità alla prestazione lavorativa il giorno stesso dell'assenza si determina una situazione di urgenza e imprevedibilità;
il supplente individuato può anche accettare altra proposta a lui più favorevole;
il reclutamento del personale avviene all'interno delle istituzioni scolastiche attraverso apposite graduatorie;
la tempestività del reclutamento è indispensabile per garantire agli studenti il regolare svolgimento dei programmi di studio -:
quali provvedimenti e iniziative urgenti intendano adottare i ministeri interrogati e il Governo al fine di assicurare la continuità del servizio mettendo nel contempo gli operatori della Scuola e gli Istituti del Lavoro nelle condizioni di condurre serenamente il proprio lavoro.
(4-02915)
CAPARINI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
il decreto ministeriale 18 novembre 2005, n. 85 consente ai docenti non abilitati che abbiano prestato 360 giorni di servizio, entro il 6 giugno 2004, la frequenza di «corsi speciali» per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento;
detti «corsi», previsti per le classi di concorso, tabelle A e D del decreto ministeriale 39 del 1998 e per l'ambito disciplinare 3, sono istituiti dalle università degli Studi e dalle Accademie delle Belle Arti;
l'iscrizione ai candidati è garantita con riserva alle graduatorie permanenti, la cui apertura è stata prevista alla fine dell'anno accademico 2005/2006;
la conclusione dei «corsi» avverrà entro l'estate del 2007, in tempo utile per lo scioglimento della riserva, ai fini dell'inserimento a pieno titolo nella graduatoria
permanente, così da essere potenziali destinatari di contratto a tempo indeterminato;
il bando per l'immatricolazione in Lombardia, uscito il 24 novembre 2006, ha fissato il termine di detti corsi in date che oscillano fra novembre 2007 e giugno 2008, rispetto al termine che altre università, quali quella di Messina, Reggio Calabria, Bari, Genova, nonché le università Piemontesi, hanno fissato per giugno 2007;
i bandi istitutivi dei Corsi in parola presso le università della regione Lombardia, non garantirebbero a tutti la frequenza, lasciando esclusi, a tutt'oggi, la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, nonché molte classi di concorso della scuola secondaria di I e II grado (ad esempio la A029 e la A030). Inoltre, i «corsi» sono concentrati in poche sedi decentrate (per esempio Milano-Pavia o Milano-Cremona), e in orari poco compatibili con l'attività lavorativa d'insegnamento, a meno di assentarsi ogni giorno dal servizio;
la tassa d'immatricolazione per la frequenza dei «corsi» in Lombardia è tra le più alte d'Italia, 2.600 euro rispetto ai 1.250 euro di Reggio Calabria, ai 1.400 euro della Campania, ai 1.750 euro di Messina, ai 1.900 euro delle Marche, ai 2000 euro di Perugia e Roma Tre;
alcune università lombarde non avrebbero dato luogo all'inizio delle lezioni dei «corsi», e taluni uffici scolastici provinciali, in deroga alla circolare del 30 agosto 2006 della direzione regionale Lombarda, avrebbero negato la concessione del nulla-osta a chi preferiva frequentare il «corso» in una regione limitrofa;
la frequenza dei corsi sarebbe stata comunque resa difficile o resa impossibile oltre che dalle suddette condizioni logistiche, anche dal rifiuto delle università Lombarde di tenere parte dei corsi in modalità on-line o in videoconferenza;
gli specializzandi delle citate regioni potranno quindi terminare in tempo utile il corso abilitante, ai fini del loro inserimento nelle graduatorie permanenti, con la chance di trasferirsi in Lombardia, assorbendo la quota delle nomine di ruolo, cui avrebbero potuto aspirare i corsisti lombard -:
quali procedure intenda attivare per eliminare le gravi discriminazioni operate nei confronti dei corsisti lombardi in parola (attualmente in servizio nella scuola) rispetto ai corsisti di altre regioni d'Italia, anche al fine di ristabilire il principio d'eguaglianza.
(4-02918)