Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Allegato A
Seduta n. 131 del 21/3/2007
...
(A.C. 2201 - Sezione 5)
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
Capo I
MISURE URGENTI PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI
ART. 6.
(Semplificazione nel procedimento di cancellazione dell'ipoteca nei mutui immobiliari).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 6. (Misure in materia di estinzione dell'ipoteca nei mutui immobiliari). - 1. Ai
fini di cui all'articolo 2878 del codice civile, ed in deroga all'articolo 2847 del codice civile, se il creditore è soggetto esercente attività bancaria o finanziaria, l'ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo si estingue automaticamente alla data di avvenuta estinzione dell'obbligazione garantita.
2. Il creditore è tenuto a rilasciare al debitore quietanza attestante la data di estinzione dell'obbligazione e a trasmettere al conservatore la relativa comunicazione entro trenta giorni dalla stessa data, secondo le modalità di cui al comma 3, e senza alcun onere per il debitore.
3. L'Agenzia del territorio, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio provvedimento determina le modalità di trasmissione della comunicazione di cui al comma 2, anche in via telematica, tali da assicurare la provenienza della stessa dal creditore o da persona da questi addetta o preposta a qualsiasi titolo.
4. L'estinzione non si verifica se il creditore, ricorrendo un giustificato motivo ostativo, comunica all'Agenzia del territorio, entro il medesimo termine di trenta giorni successivi alla scadenza dell'obbligazione, con le modalità previste dal codice civile per la rinnovazione dell'ipoteca, che l'ipoteca permane. In tal caso l'Agenzia, entro il giorno successivo al ricevimento della dichiarazione, procede all'annotazione in margine all'iscrizione dell'ipoteca.
5. Decorso il termine di cui al comma 2 il conservatore, accertata la presenza della comunicazione dì cui al medesimo comma secondo modalità conformi alle previsioni del comma 3 ed in mancanza della comunicazione di cui al comma 4, procede d'ufficio alla cancellazione dell'ipoteca.
6. Ai fini del presente articolo non è necessaria l'autentica notarile.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dalla medesima data decorrono i termini di cui ai commi 2 e 4 per i mutui immobiliari estinti a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge di conversione e sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui ai commi precedenti e le clausole in contrasto con le prescrizioni del presente articolo sono nulle e non comportano la nullità del contratto.
6. 300. Burchiellaro, Lionello Cosentino, Marino, Ferdinando Benito Pignataro.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, dopo l'articolo 118 è aggiunto il seguente:
«Art. 118-bis. - (Cancellazione dell'ipoteca a garanzia di mutui). - 1. Se il creditore è soggetto esercente attività bancaria, l'ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo si estingue e l'efficacia dell'iscrizione cessa automaticamente con il decorso di trenta giorni dalla data di scadenza dell'obbligazione garantita, risultante dal titolo o dalla nota, salvo che il creditore, ricorrendo giustificato motivo ostativo, abbia presentato entro il suddetto termine, una nuova nota in conformità all'articolo 2850 del codice civile riportando in essa apposita dichiarazione di permanenza dell'ipoteca. Ricevuta tale dichiarazione, il conservatore procede entro il giorno successivo alla sua annotazione a margine dell'iscrizione dell'ipoteca».
6. 2. Laurini.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 2878, primo comma, numero 2), del codice civile sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero, se il creditore è soggetto esercente attività bancaria o finanziaria, decorsi sessanta giorni dalla data di scadenza dell'obbligazione garantita come risultante dalla nota di iscrizione o dal titolo,
salvo che, ricorrendo un giustificato motivo ostativo, nello stesso termine il creditore, in conformità all'articolo 2850, non ne chieda la rinnovazione».
6. 200. Antonio Pepe.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: o finanziaria con le seguenti: e finanziaria.
6. 204. Mantini, Laurini.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: si estingue aggiungere le parole: e l'efficacia dell'ipoteca cessa.
Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole: non è necessaria l'autentica notarile con le seguenti: l'onorario per la autentica notarile è ridotto al 25 per cento. L'atto può essere rilasciato in originale e non è soggetto a registrazione.
6. 4. Antonio Pepe.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: si estingue aggiungere le parole: e l'efficacia dell'ipoteca cessa.
6. 202. Germontani.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: dall'avvenuta estinzione fino alla fine del comma con le seguenti: dalla data di scadenza dell'obbligazione garantita risultante dalla nota di iscrizione o indicata in contratto. L'estinzione non si verifica se il creditore, ricorrendo un giustificato motivo ostativo, comunica all'Agenzia del territorio, nei trenta giorni successivi alla scadenza dell'obbligazione, con apposita dichiarazione e con le modalità previste dal codice civile per la rinnovazione dell'ipoteca, che l'ipoteca permane. In tal caso l'Agenzia, entro il giorno successivo al ricevimento della dichiarazione, procede all'annotazione in margine all'iscrizione dell'ipoteca.
6. 201. Mantini, Laurini.
Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.
6. 6. Antonio Pepe, Germontani, Saglia, Lamorte, Castellani.
Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: non è necessaria l'autentica notarile con le seguenti: l'onorario per l'autentica notarile è ridotto al 35 per cento.
6. 203. Saglia, Germontani, Pedrizzi.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Se il debitore, avendo estinto il debito, anche anticipatamente, intenda comunque ottenere la formale cancellazione dell'ipoteca, il creditore è obbligato a rilasciargli, entro trenta giorni dalla richiesta, il relativo atto di consenso.
6. 8. Laurini.
Al comma 2, sopprimere le parole: A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. 9. Fava, Allasia, Garavaglia.
Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. - 1. Per i mutui di cui all'articolo 6 estinti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la cui ipoteca non sia stata ancora cancellata alla medesima data, il termine di cui al comma 2 del medesimo articolo 6 decorre dalla data della richiesta della quietanza da parte del debitore, da effettuarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
6. 0300. La Commissione.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8, trovano applicazione, nei casi e alle condizioni previsti dai
medesimi articoli, anche ai finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti.
6. 0301. La Commissione.
Capo II
MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE E LA PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA
ART. 12.
(Revoca delle concessioni per la progettazione e costruzione di linee ad alta velocità e nuova disciplina degli affidamenti contrattuali nella revoca di atti amministrativi).
Sopprimerlo.
*12. 1. Verro, Lazzari, Lupi, Stradella, Di Cagno Abbrescia, Fasolino, Germanà, Osvaldo Napoli, Paroli, Simeoni, Tortoli.
Sopprimerlo.
*12. 2. Fava, Allasia, Garavaglia.
Sopprimerlo.
*12. 202. Ciocchetti, Barbieri, D'Agrò.
Sopprimerlo.
*12. 206. Raisi, Minasso, Saglia.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: e modalità competitive conformi con le seguenti: con procedure di gara ad evidenza pubblica, in conformità.
12. 201. Saglia, Antonio Pepe, Germontani.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: sono revocate le concessioni rilasciate alla TAV S.p.A. dall'Ente Ferrovie dello Stato S.p.A. con le seguenti: l'Ente Ferrovie dello Stato S.p.A. deve verificare se corrispondono tuttora all'interesse pubblico le concessioni rilasciate alla TAV S.p.A.
12. 6. Verro.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: è altresì revocata l'autorizzazione con le seguenti: il Ministero delle infrastrutture ed il Ministero dei trasporti devono verificare se permane l'interesse pubblico al permanere dell'autorizzazione.
12. 7. Verro.
Sostituire il comma 2 con il seguente
2. Qualora le verifiche di cui al comma 1 comportassero l'emersione di uno o più provvedimenti di revoca, gli effetti di tali revoche si estendono a tutti i rapporti convenzionati.
12. 8. Verro.
Sostituire il comma 3 con il seguente
3. Nell'ipotesi di revoca, la Ferrovie dello Stato S.p.A. provvede direttamente o tramite società del gruppo all'accertamento e al rimborso secondo le previsioni di cui all'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
12. 10. Verro.
Al comma 3, sostituire le parole da: e al rimborso fino alla fine del comma, con le seguenti: ed alla corresponsione ai general contractors di quanto dovuto a termini di legge e di convenzione, ancorché revocata.
*12. 9. Lupi, Di Cagno Abbrescia, Fasolino, Germanà, Mondello, Osvaldo Napoli, Paroli, Simeoni, Stradella, Tortoli.
Al comma 3, sostituire le parole da: e al rimborso fino alla fine del comma, con le seguenti: ed alla corresponsione ai general contractors di quanto dovuto a termini di legge e di convenzione, ancorché revocata.
*12. 204. Barbieri.
Sopprimere il comma 4.
**12. 11. Verro, Lupi, Di Cagno Abbrescia, Fasolino, Germanà, Mondello, Osvaldo Napoli, Paroli, Simeoni, Stradella, Tortoli, Laurini.
Sopprimere il comma 4.
**12. 203. Barbieri.
Sopprimere il comma 4.
**12. 207. Affronti, D'Elpidio.
Sopprimere il comma 4.
**12. 208. Cosenza, Saglia.
Al comma 4, capoverso comma 1-bis, sostituire le parole da: solo danno fino alla fine del capoverso con le seguenti: danno emergente.
12. 209. Mantini.
Al comma 4, capoverso comma 1-bis, sostituire le parole da: e tiene conto fino alla fine del capoverso con le seguenti: ove trattasi di rivalutazione motivata della forte contrarietà dell'atto all'interesse pubblico originario.
12. 210. Mantini.
ART. 13.
(Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica).
All'articolo 13, sostituire i commi da 1-quater fino alla fine dell'articolo, con i seguenti:
1-quater. Sono adottate apposite linee guida, predisposte dal ministro della pubblica istruzione e d'intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo, al fine di realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle regioni compresi in un apposito repertorio nazionale.
1-quinquies. All'attuazione dei commi da 1-bis a 1-quater si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e nel rispetto delle competenze degli enti locali e delle regioni, possono essere costituiti, in ambito provinciale o sub-provinciale, «poli tecnico-professionali» tra gli istituti tecnici e gli istituti professionali, le strutture della formazione professionale accreditate ai sensi dell'articolo 1, comma 624, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le strutture che operano nell'ambito del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore denominate «istituti tecnici superiori» nel quadro della riorganizzazione di cui all'articolo 1, comma 631, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I «poli» sono costituiti sulla base della programmazione dell'offerta formativa, comprensiva della formazione tecnica superiore, delle regioni, che concorrono alla loro realizzazione in relazione alla partecipazione delle strutture formative di competenza regionale. I «poli», di natura consortile, sono costituiti secondo le modalità previste dall'articolo 7, comma 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il fine di promuovere in modo stabile e organico la diffusione della cultura scientifica e tecnica e di sostenere le misure per la crescita sociale, economica e produttiva del Paese. Essi sono dotati di propri organi da definire nelle relative convenzioni. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai loro statuti e alle relative norme di attuazione.
3. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera i-septies) è aggiunta la seguente: «i-octies) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»;
b) all'articolo 100, comma 2, dopo la lettera o) è aggiunta la seguente: «o-bis) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa, nel limite del 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui; la deduzione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»;
c) all'articolo 147, comma 1, le parole: «e i-quater)» sono sostituite dalle seguenti: «, i-quater) e i-octies)».
4. All'onere derivante dal comma 3, valutato in 54 milioni di euro per l'anno 2008 e in 31 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede:
a) per l'anno 2008, mediante utilizzo delle disponibilità esistenti sulle contabilità speciali di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, che a tale fine sono vincolate per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato nel predetto anno. Con decreto del ministro della pubblica istruzione, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per la determinazione delle somme da vincolare su ciascuna delle predette contabilità speciali ai fini del relativo versamento;
b) a decorrere dal 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. Il ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 3, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
6-bis. Il ministro della pubblica istruzione riferisce, dopo due anni di applicazione, alle competenti Commissioni parlamentari sull'andamento delle erogazioni liberali di cui al comma 3.
7. I soggetti che hanno effettuato le donazioni di cui al comma 3 non possono
far parte del consiglio di istituto e della giunta esecutiva delle istituzioni scolastiche. Sono esclusi dal divieto coloro che hanno effettuato una donazione per un valore non superiore a 2.000 euro in ciascun anno scolastico. I dati concernenti le erogazioni liberali di cui al comma 3, e in particolare quelli concernenti la persona fisica o giuridica che le ha effettuate, sono dati personali agli effetti del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
8. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso dal 1o gennaio 2007.
8-bis. Al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell'articolo 1 dopo le parole: «dal sistema» sono aggiunte le seguenti: «dell'istruzione secondaria superiore» e conseguentemente le parole: «dei licei» sono soppresse; al medesimo comma le parole: «esso è il secondo grado in cui» sono sostituite dalle seguenti: «assolto l'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel secondo ciclo»;
b) all'articolo 2, comma 3, i riferimenti agli allegati C/3 e C/8 sono soppressi;
c) all'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, sono soppressi i riferimenti agli articoli 6 e 10;
d) all'allegato B le parole da: «Liceo economico» fino a: «i fenomeni economici e sociali» e da: «Liceo tecnologico» fino alla fine sono soppresse.
8-ter. Dalle abrogazioni previste dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono escluse le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali.
8-quater. Il contributo concesso dall'articolo 1, comma 224, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e il beneficio previsto dal comma 225 del medesimo articolo, al fine di favorire il contenimento delle emissioni inquinanti ed il risparmio energetico nell'ambito del riordino del regime giuridico dei veicoli, si applicano limitatamente alla rottamazione senza sostituzione e non spettano in caso di acquisto di un altro veicolo nuovo o usato entro tre anni dalla data della rottamazione medesima. Il medesimo contributo e il beneficio predetti sono estesi alle stesse condizioni e modalità indicate nelle citate disposizioni anche alle autovetture immatricolate come euro 0 o euro 1 consegnate ad un demolitore a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2007.
8-quinquies. All'articolo 1, comma 225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «di domicilio» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero del comune dove è ubicata la sede di lavoro».
8-sexies. Ai fini di cui all'articolo 2878 del codice civile, ed in deroga all'articolo 2847 del codice civile, se il creditore è soggetto esercente attività bancaria o finanziaria, l'ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo si estingue automaticamente alla data di avvenuta estinzione dell'obbligazione garantita.
8-septies. Il creditore è tenuto a rilasciare al debitore quietanza attestante la data di estinzione dell'obbligazione e a trasmettere al conservatore la relativa comunicazione entro 30 giorni dalla stessa data, secondo le modalità di cui al comma 8-octies, e senza alcun onere per il debitore.
8-octies. L'Agenzia del territorio, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio provvedimento determina le modalità di trasmissione della comunicazione di cui al comma 8-septies, anche in via telematica, tali da assicurare la provenienza della stessa dal creditore o da persona da questi addetta o preposta a qualsiasi titolo.
8-novies. L'estinzione non si verifica se il creditore, ricorrendo un giustificato motivo ostativo, comunica all'Agenzia del territorio
ed al debitore, entro il medesimo termine di trenta giorni successivi alla scadenza dell'obbligazione, con le modalità previste dal codice civile per la rinnovazione dell'ipoteca, che l'ipoteca permane. In tal caso l'Agenzia, entro il giorno successivo al ricevimento della dichiarazione, procede all'annotazione in margine all'iscrizione dell'ipoteca e fino a tale momento rende comunque conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al presente comma.
8-decies. Decorso il termine di cui al comma 8-septies il conservatore, accertata la presenza della comunicazione di cui al medesimo comma secondo modalità conformi alle previsioni del comma 8-octies ed in mancanza della comunicazione di cui al comma 8-novies, procede d'ufficio alla cancellazione dell'ipoteca entro il giorno successivo e fino all'avvenuta cancellazione rende comunque conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui all'8-septies.
8-undecies. Ai fini dei commi da 8-sexies a 8-terdecies non è necessaria l'autentica notarile.
8-duodecies. Le disposizioni di cui ai commi da 8-sexies a 8-terdecies trovano applicazione a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dalla medesima data decorrono i termini di cui ai commi 8-septies e 8-novies per i mutui immobiliari estinti a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge di conversione e sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui ai commi da 8-sexies a 8-undecies e le clausole in contrasto con 1e prescrizioni di cui ai commi da 8-sexies a 8-terdecies sono nulle e non comportano la nullità del contratto.
8-terdecies. Per i mutui di cui ai commi da 8-sexies a 8-duodecies estinti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge e la cui ipoteca non sia stata ancora cancellata alla medesima data, il termine di cui al comma 8-septies decorre dalla data della richiesta della quietanza da parte del debitore, da effettuarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
8-quaterdecies. Le disposizioni di cui ai commi da 8-sexies a 8-terdecies del presente articolo e di cui agli articoli 7 e 8, trovano applicazione, nei casi e alle condizioni ivi previsti, anche ai finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti».
8-quinquiesdecies. Al fine di consentire che la realizzazione del Sistema alta velocità avvenga tramite affidamenti e modalità competitivi conformi alla normativa vigente a livello nazionale e comunitario, nonché in tempi e con limiti di spesa compatibili con le priorità ed i programmi di investimento delle infrastrutture ferroviarie, nel rispetto dei vincoli economici e finanziari imposti dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e degli impegni assunti dallo Stato nei confronti dell'Unione europea in merito alla riduzione del disavanzo e del debito pubblico:
a) sono revocate le concessioni rilasciate alla TAV S.p.A. dall'Ente Ferrovie dello Stato S.p.A. il 7 agosto 1991 limitatamente alla tratta Milano-Verona e alla sub-tratta Verona-Padova, comprensive delle relative interconnessioni, e il 16 marzo 1992 relativa alla linea Milano-Genova, comprensiva delle relative interconnessioni, e successive loro integrazioni e modificazioni;
b) è altresì revocata l'autorizzazione rilasciata al Concessionario della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. all'articolo 5 del decreto del ministro dei trasporti e della navigazione 31 ottobre 2000, n. 138 T, e successive modificazioni ed integrazioni, nella parte in cui consente di proseguire nel rapporto convenzionale con la società TAV S.p.A, relativo alla progettazione e costruzione della linea Terzo valico dei Giovi/Milano-Genova, della tratta Milano-Verona e della sub-tratta Verona-Padova.
8-sexiesdecies. Gli effetti delle revoche di cui al comma 8-quinquiesdecies si estendono a tutti i rapporti convenzionali da
esse derivanti o collegati stipulati da TAV S.p.A. con i general contractors in data 15 ottobre 1991 e in data 16 marzo 1992, incluse le successive modificazioni ed integrazioni.
8-septiesdecies. La Ferrovie dello Stato S.p.A. provvede direttamente o tramite società del gruppo all'accertamento e al rimborso, anche in deroga alla normativa vigente, secondo la disciplina di cui al comma 8-duodevicies, degli oneri delle attività progettuali e preliminari ai lavori di costruzione oggetto di revoca nei limiti dei soli costi effettivamente sostenuti, adeguatamente documentati e non ancora rimborsati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
8-duodevicies. All'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico.».
8-undevicies. Il Governo trasmette al Parlamento, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sugli effetti economici-finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 8-quinquiesdecies a 8-duodevicies, con particolare riferimento alla realizzazione delle opere del Sistema alta velocità.
8-vicies. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V della parte seconda della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.
8-vicies semel. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Conseguentemente, sopprimere gli articoli 13-bis, 14, 14-bis, 15, 6 e 12.
13. 500. Governo.
Sopprimere il comma 1-quater.
*13. 211. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Sopprimere il comma 1-quater.
*13. 236. Garagnani, Aprea.
Al comma 1-quater, dopo le parole: Ministro della pubblica istruzione aggiungere le seguenti:, acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,
13. 212. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Al comma 1-quater, sostituire le parole: in sede di con le seguenti: d'intesa con la.
13. 235. Aprea, Garagnani.
Al comma 1-quater, sostituire le parole da: finalizzati al conseguimento fino alla fine del comma con le seguenti:, attuati dalle strutture regionali, ai fini del conseguimento di qualifiche triennali e diplomi professionali, a conclusione del quarto anno. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza oneri per lo Stato.
13. 151. Fava, Allasia, Garavaglia, Goisis.
Sopprimere il comma 1-quinquies.
*13. 213. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Sopprimere il comma 1-quinquies.
*13. 237. Garagnani, Aprea.
Sopprimere il comma 2.
**13. 18. Aprea, Garagnani.
Sopprimere il comma 2.
**13. 214. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Ai fini della realizzazione delle linee guida comunitarie, il Ministro della pubblica istruzione predispone l'attuazione di programmi di intervento per il raccordo tra istituzioni formative, mondo del lavoro e sistema territoriale, assegnando alle strutture dell'istruzione e formazione professionale rispondenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il compito di costituire i «Poli per l'istruzione e la formazione tecnica superiore». I «Poli» sono costituiti per garantire un'offerta formativa di qualità in tutto il territorio regionale, attraverso il potenziamento della filiera formativa dell'IFTS e favorendo la completa attuazione del sistema educativo, così come previsto dalla 28 marzo 2003, n. 53. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
13. 241. Fava, Allasia, Garavaglia, Goisis.
Al comma 2, sostituire il primo, secondo, terzo e quarto periodo con i seguenti: I percorsi del sistema dei licei e quelli del sistema di istruzione e formazione professionale possono essere realizzati in un'unica sede, anche sulla base di apposite convenzioni tra le istituzioni scolastiche e formative interessate. Ognuno dei percorsi di insegnamento-apprendimento ha una propria identità ordinamentale e curricolare. I percorsi dei licei possono raccordarsi con i percorsi di istruzione e formazione professionale costituendo, insieme, un centro polivalente denominato «Campus» o «Polo formativo». Le convenzioni predette prevedono modalità di gestione e coordinamento delle attività che assicurino la rappresentanza delle istituzioni scolastiche e formative interessate, delle associazioni imprenditoriali del settore economico e tecnologico di riferimento e degli enti locali. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. D'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e il Ministero dell'università e della ricerca, nel rispetto delle competenze delle Regioni e degli enti locali in materia di offerta formativa, in ambito provinciale e sub-provinciale, tra le istituzioni scolastiche e formative, le strutture formative rispondenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, le strutture che operano nell'ambito del sistema di istruzione, formazione tecnica superiore, i centri di ricerca, le università, le imprese operanti nell'ambito territoriale di riferimento, sono costituiti, anche in forma consortile e con le modalità di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto del presidente della Repubblica, 8 marzo 1999, n. 275, gli «istituti di alta formazione tecnica e professionale», che godono di personalità giuridica, autonomia amministrativa e gestionale. Gli «istituti di alta formazione tecnica e professionale» sono costituiti al fine di promuovere, anche nella forma dell'alternanza scuola lavoro, il completamento e approfondimento delle competenze tecniche e professionali degli studenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che siano in possesso
di diploma di istruzione e formazione professionale ovvero superato l'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria superiore. Gli «istituti di alta formazione tecnica e professionale», dotati di propri organi di gestione, sono istituiti al fine di promuovere il raccordo tra istruzione superiore e mercato del lavoro, la diffusione della cultura tecnologica e le misure per lo sviluppo economico e produttivo. I crediti per il passaggio coerente dai percorsi di alta formazione tecnica superiore ai percorsi di laurea e viceversa sono stabiliti da un apposito organismo regionale costituito a questo fine e rappresentativo dei soggetti coinvolti nella gestione degli istituti.
13. 30. Aprea, Garagnani.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: possono essere costituiti fino alla fine del periodo con le seguenti: ai fini del raggiungimento di livelli di eccellenza nei settori della formazione, ricerca e trasferimento tecnologico, il Ministro della pubblica istruzione adotta, previo accordo con la Conferenza unificata, linee guida per la costituzione di «Poli per l'istruzione e la formazione tecnica superiore», anche per creare un raccordo con le scuole, i centri di formazione professionale, le strutture formative accreditate dalle regioni, le università, le imprese e i centri di ricerca, presso cui gli studenti possono svolgere un periodo di apprendimento, che non costituisce rapporto individuale di lavoro. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza oneri per lo Stato.
13. 152. Fava, Allasia, Garavaglia, Goisis.
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:, le strutture della formazione professionale accreditate.
13. 169. Ferdinando Benito Pignataro, Sgobio, Tranfaglia.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: le strutture della formazione professionale accreditate aggiungere le seguenti: ai sensi dell'articolo 1, comma 624, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
*13. 161. Aprea, Garagnani.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: le strutture della formazione professionale accreditate aggiungere le
seguenti: ai sensi dell'articolo 1, comma 624, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
*13. 170. Affronti, D'Elpidio.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: le strutture della formazione professionale accreditate aggiungere le seguenti: ai sensi dell'articolo 1, comma 624, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
*13. 215. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: le strutture della formazione professionale accreditate aggiungere le seguenti: che si innestano dopo l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.
13. 171. Ferdinando Benito Pignataro, Sgobio, Tranfaglia.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: formazione tecnica superiore, delle regioni fino alla fine del periodo con le seguenti: formazione tecnica superiore delle regioni, che concorrono alla loro realizzazione.
13. 218. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: formazione tecnica superiore, delle regioni con le seguenti: formazione tecnica superiore delle regioni.
13. 216. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: in relazione fino alla fine del periodo.
13. 217. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rotani.
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: loro realizzazione aggiungere la seguente: anche.
13. 256. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Al comma 2, sostituire il quarto periodo con il seguente: Con apposite convenzioni vengono definiti gli organi di gestione dei poli tecnico-professionali.
13. 219. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Al comma 2, sopprimere il quinto periodo.
13. 220. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: statali e paritari senza scopo di lucro.
13. 163. Aprea, Garagnani.
Al comma 3, lettera a), sostituire le parole da: statali e paritari fino a: e successive modificazioni con le seguenti: esclusi quelli privati o paritari.
13. 257. Villetti.
Al comma 3, lettera a), sostituire le parole da: statali e paritari fino a: e successive modificazioni con le seguenti: e a favore delle strutture formative che concorrano all'assolvimento dell'obbligo di istruzione ed inserite nell'apposito elenco predisposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
*13. 162. Aprea, Garagnani.
Al comma 3, lettera a), sostituire le parole da: statali e paritari fino a: e successive modificazioni con le seguenti: e a favore delle strutture formative che concorrano all'assolvimento dell'obbligo di istruzione ed inserite nell'apposito elenco predisposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
*13. 222. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole da: e paritari fino a: e successive modificazioni,
13. 250. Folena, Provera, De Simone.
Al comma 3, lettera a), sostituire le parole da: e paritari fino a: e successive modificazioni con le seguenti:, paritari e privati.
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole da: senza scopo di lucro fino a: e successive modificazioni con le seguenti: nonché privati.
13. 153. Fava, Allasia, Garavaglia, Goisis.
Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: senza scopo di lucro.
13. 223. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole da: appartenenti al sistema nazionale fino a: e successive modificazioni,
13. 238. Garagnani.
Al comma 3, lettera a), dopo le parole: e successive modificazioni aggiungere le seguenti: nonché a favore delle strutture formative che concorrano all'assolvimento dell'obbligo di istruzione ed inserite nell'apposito elenco predisposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), dopo le parole: e successive modificazioni aggiungere le seguenti: nonché a favore delle strutture formative che concorrano all'assolvimento dell'obbligo di istruzione ed inserite nell'apposito elenco predisposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
13. 172. Affronti, D'Elpidio.
Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: statali e paritari senza scopo di lucro.
13. 165. Aprea, Garagnani.
Al comma 3, lettera b), sostituire le parole da: statali e paritari fino a: e successive modificazioni con le seguenti: esclusi quelli privati o paritari.
13. 258. Villetti.
Al comma 3, lettera b), sostituire le parole da: statali e paritari fino a: e successive modificazioni con le seguenti: e a favore delle strutture formative che concorrano all'assolvimento dell'obbligo di istruzione ed inserite nell'apposito elenco predisposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
*13. 164. Aprea, Garagnani.
Al comma 3, lettera b), sostituire le parole da: statali e paritari fino a: e successive modificazioni con le seguenti: e a favore delle strutture formative che concorrano all'assolvimento dell'obbligo di istruzione ed inserite nell'apposito elenco predisposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
*13. 225. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole da: e paritari fino a: e successive modificazioni,
13. 251. Folena, Provera, De Simone.
Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: senza scopo di lucro.
13. 226. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole da:, nel limite del 2 per cento fino a 70.000 euro annui.
13. 242. Fava, Allasia, Garavaglia, Goisis.
Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: 70.000 euro con le seguenti: 100.000 euro.
13. 259. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Sopprimere i commi 4, 5 e 6.
13. 227. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. All'individuazione delle risorse umane e finanziarie per l'attuazione del presente articolo si provvede con successivo piano finanziario utilizzando anche i fondi depositati nelle contabilità speciali degli uffici scolastici provinciali.
13. 260. Ferdinando Benito Pignataro, Sgobio, Tranfaglia.
Al comma 6-bis, sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno.
*13. 154. Fava, Allasia, Garavaglia, Goisis.
Al comma 6-bis, sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno.
*13. 228. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Sopprimere il comma 7.
**13. 47. Garagnani, Aprea.
Sopprimere il comma 7.
**13. 229. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.
13. 243. Fava, Allasia, Garavaglia, Goisis.
Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: 2.000 euro con le seguenti: 20.000 euro.
13. 261. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: 2.000 euro con le seguenti: 5.000 euro.
13. 167. Aprea, Garagnani.
Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: 2.000 euro con le seguenti: 500 euro.
13. 173. Ferdinando Benito Pignataro, Sgobio, Tranfaglia.
Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: 2.000 euro con le seguenti: 400 euro.
13. 252. Folena, De Simone.
Al comma 7, sopprimere il terzo periodo.
13. 166. Aprea, Garagnani.
ART. 13-bis.
(Abrogazioni).
Sopprimerlo
*13-bis. 200. Aprea, Garagnani.>
Sopprimerlo
*13-bis. 205. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
13-bis. 201. Aprea, Garagnani.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole «dei licei» sono sostituite dalle seguenti «dell'istruzione secondaria superiore».
13-bis. 300. La Commissione.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
13-bis. 202. Aprea, Garagnani.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
13-bis. 203. Aprea, Garagnani.
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
13-bis. 204. Aprea, Garagnani.
ART. 14.
(Misure in materia di autoveicoli).
Sopprimerlo.
14. 1. Lazzari, Fedele, Di Centa, Bernardo, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito, Saglia.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Il contributo con le seguenti: L'esenzione.
Conseguentemente:
al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: Il medesimo contributo con le seguenti: La medesima esenzione;
aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 224, primo periodo, le parole: «, a fronte della presentazione del certificato di avvenuta rottamazione rilasciato da centri autorizzati, di un contributo pari al costo di demolizione disciplinato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, e comunque nei limiti di 80 euro per ciascun veicolo» sono sostituite dalle seguenti: «di una esenzione dal costo documentato, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, relativo alla cancellazione del veicolo dal Pubblico registro automobilistico e di un contributo, ove ricorra, sul costo di trasporto effettuato con mezzi iscritti all'Albo gestori ambientali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e comunque nei limiti di 30 euro per ciascun veicolo»;
b) al comma 224, secondo periodo, le parole: «dai periodi secondo e quarto» sono sostituite dalle seguenti: «dal periodo secondo»;
c) al comma 224, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La richiesta di cancellazione del veicolo dal Pubblico registro automobilistico deve essere effettuata dal demolitore autorizzato a fronte della presentazione del certificato di rottamazione, rilasciato al momento del ritiro del veicolo da demolire e recante la dicitura esente dai costi di cancellazione dal PRA, ai sensi del presente comma. L'esenzione ed il contributo suddetti non spettano nei casi di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modifiche ed integrazioni»;
d) al comma 231, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I centri autorizzati che hanno effettuato la rottamazione, ai fini dell'applicazione del comma 224, e le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo che rimborsano al venditore l'importo del contributo,
ai fini dei commi 226, 227, 228, recuperano detto importo quale credito di imposta solo ai fini della compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, rispettivamente per i centri demolizione a decorrere dell'emissione del certificato di radiazione dal PRA e per le imprese costruttrici dal momento in cui viene richiesto al Pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà».
14. 2. Lupi, Di Cagno Abbrescia, Fasolino, Germanà, Mondello, Osvaldo Napoli, Paroli, Simeoni, Stradella, Tortoli.
All'emendamento 14.7, sostituire la parola: nonché con la seguente: ovvero.
0. 14. 7. 100. La Commissione.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 1, comma 225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «di domicilio» sono aggiunte le seguenti: «, nonché del comune dove è ubicata la sede di lavoro».
14. 7. Fava, Allasia, Garavaglia.