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Allegato A
Seduta n. 135 del 27/3/2007
(A.C. 2340 - Sezione 6)
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
ART. 1.
(Misure per la sicurezza degli impianti sportivi).
Al comma 2, capoverso 7-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le società ospitate dalle società organizzatrici di competizioni nazionali riguardanti il gioco del calcio possono prenotare un numero di biglietti presso la società sportiva a cui appartiene la squadra ospitante, il cui acquisto è effettuato direttamente dai sostenitori nei limiti previsti dal presente comma.
1. 10. Del Bue.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Tutti gli impianti sportivi destinati allo svolgimento di partite di calcio, non ritenuti a norma, vengono qualificati tra le strutture con capienza inferiore ai 7.500 spettatori.
1. 12. Del Bue.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Regolamento dell'impianto sportivo). - 1. Il regolamento dell'impianto sportivo deve prevedere:
a) l'indicazione del rispetto delle norme di sicurezza, del regolare e dell'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva e, in particolare, la punibilità del possesso di sostanze alcoliche o artifizi pirotecnici, la punibilità per la turbativa dell'ordine pubblico e per la violenza o minaccia di violenza a danno di persone o cose, la punibilità per il possesso o il trasporto di qualsiasi oggetto atto ad offendere, per lo stato di ubriachezza in luogo pubblico, per il lancio di oggetti, l'invasione di campo, le urla o i cori ingiuriosi;
b) l'indicazione che il titolo di accesso allo stadio è personale e può essere ceduto a terzi solo previa comunicazione da farsi secondo le modalità fissate dalla società e che con l'acquisto del biglietto si riconosce al club il diritto di effettuare controlli sulla persona ed a custodire gli oggetti proibiti e/o pericolosi;
c) la specifica che per l'accesso all'impianto è richiesto il possesso di un documento di identità valido, da esibire a richiesta del personale della società, per verificare la corrispondenza tra il titolare del tagliando ed il possessore dello stesso;
d) l'obbligo, per chiunque acceda allo stadio, di occupare solamente il posto assegnato e di rispettare le regole riportate nel regolamento; in caso contrario, il contravventore è allontanato dall'impianto e sono applicate le disposizioni e le sanzioni previste dalla normativa vigente;
e) l'obbligo di allontanamento dall'impianto dello spettatore che inneggi o indossi i colori diversi da quelli della squadra per cui ha dichiarato la preferenza al momento dell'acquisto del biglietto;
f) la previsione dell'allontanamento dall'impianto sportivo e la segnalazione alla competente autorità di polizia nel caso in cui lo spettatore con il suo comportamento si accinga a turbare l'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva.
1. 010. Caparini, Pini, Giancarlo Giorgetti, Lussana, Goisis.
ART. 2.
(Modifiche agli articoli 6 e 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401).
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere i seguenti:
1-bis) le parole: «il questore può disporre» sono sostituite dalle seguenti: «il
questore può proporre al procuratore della Repubblica del tribunale del luogo dove è avvenuta l'iscrizione, ovvero del tribunale per i minorenni se l'interessato è minore di età, di chiedere al giudice per le indagini preliminari di disporre»;
1-ter) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «A tal fine, il questore del luogo ove è avvenuta l'iscrizione della notizia di reato notifica all'interessato la proposta inoltrata, informandolo della facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni entro il termine di quarantotto ore dalla notifica della suddetta notizia davanti al pubblico ministero che deve formulare la richiesta ovvero dinanzi al giudice competente per l'emissione del provvedimento»;
1-quater) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora ritenga sussistenti i presupposti di legge, il pubblico ministero chiede al giudice per le indagini preliminari di disporre l'applicazione del divieto di cui al presente comma per un periodo di tempo non inferiore ad un mese e non superiore a tre anni, e ciò in rapporto alla gravità del fatto commesso ed alla pericolosità della persona. Il giudice per le indagini preliminari provvede, con ordinanza motivata, sulla richiesta del pubblico ministero entro cinque giorni dal deposito della stessa, pena l'inefficacia del provvedimento. Anche su istanza di parte, qualora lo ritenga opportuno, il giudice per le indagini preliminari che ha emesso il provvedimento può in ogni momento revocarlo ovvero disporne la riduzione o la modifica.»;
1-quinquies) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Su proposta del questore, notificata all'interessato, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di cui al comma 1 o il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni in caso di minore d'età, può, con decreto motivato a pena di nullità, chiedere al giudice per le indagini preliminari di prescrivere alle persone alle quali è imposto il divieto previsto dal comma 1 di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il suddetto divieto, e ciò per la durata ritenuta più opportuna nei limiti previsti dal comma 1. Il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio entro sette giorni dalla ricezione della richiesta, dandone avviso alla parte e al pubblico ministero. All'udienza il giudice, verificata la sussistenza dei presupposti di legge e valutata la personalità dell'interessato, dispone con ordinanza motivata nel modo ritenuto più opportuno in ordine alla eventuale emissione del provvedimento nonché alla sua durata e modalità di applicazione. In ogni momento l'interessato può chiedere al giudice per le indagini preliminari che ha emesso il provvedimento la riduzione, la cessazione o la modifica della misura qualora siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al presente comma 1 debbono essere revocati immediatamente da parte dell'autorità giudiziaria qualora il procedimento penale scaturito dalla notizia di reato sia stato archiviato ovvero in caso di assoluzione per il fatto contestato. L'interessato può chiedere al giudice per le indagini preliminari, che ha applicato la prescrizione, di essere autorizzato, per gravi e comprovate esigenze, anche lavorative, a comunicare il luogo di privata dimora o qualsiasi altro luogo ove lo stesso è reperibile durante lo svolgimento delle competizioni per le quali opera l'obbligo di presentazione. L'interessato può altresì chiedere al medesimo giudice che l'obbligo di presentazione sia sostituito con quello della permanenza in casa in concomitanza con le suddette manifestazioni.»;
1-sexies) il comma 2-bis è abrogato;
1-septies) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dal seguente:
«3. Le ordinanze di cui ai commi 1 e 2 sono ricorribili per cassazione. La proposizione
del ricorso non ne sospende l'esecuzione.».
2. 82. Buemi, D'Elia.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
*2. 3. Cirielli, Buonfiglio.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
*2. 43. Buemi, D'Elia.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a.1) al comma 1, primo periodo, la parola: «questore» è sostituita dalle seguenti: «pubblico ministero».
Conseguentemente, dopo la lettera a)-bis, aggiungere le seguenti:
a-ter) al comma 2, la parola: «questore» è sostituita dalle seguenti: «pubblico ministero»;
a-quater) al comma 3, secondo periodo, le parole: «, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1,» sono soppresse.
2. 39. Cirielli, Buonfiglio, Frassinetti.
Al comma 1, sopprimere la lettera a-bis).
2. 44. Buemi, D'Elia.
Al comma 1, dopo la lettera a-bis), aggiungere la seguente:
a-ter) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «cessano di avere efficacia se il pubblico ministero con decreto motivato» sono aggiunte le seguenti: «a pena di nullità assoluta».
2. 45. Buemi, D'Elia.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: a un anno e superiore a cinque anni con le seguenti: a sei mesi e superiore a tre anni.
2. 46. Buemi, D'Elia.
Al comma 1, lettera d), capoverso 7, primo periodo, sostituire le parole: il giudice dispone con le seguenti: il giudice può disporre.
2. 47. Buemi, D'Elia.
Al comma 1, lettera d), capoverso 7, primo periodo, sostituire le parole: da due a otto anni con le seguenti: fino a otto anni.
2. 48. Buemi, D'Elia.
Al comma 1, lettera d), capoverso 7, sopprimere il secondo periodo.
2. 97. Buemi, D'Elia.
ART. 2-bis.
(Divieto di striscioni e cartelli).
Sopprimerlo.
2-bis. 9. Buemi, D'Elia.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: impianti sportivi aggiungere le seguenti: l'introduzione o l'esposizione di.
2-bis. 80. (Testo modificato nel corso della seduta)Gambescia.
(Approvato)
Al comma 1, sostituire la parola: insulti con la seguente: ingiurie.
2-bis. 81. Gambescia.
(Approvato)
ART. 2-ter.
(Norme sul personale addetto agli impianti sportivi).
Sostituirlo con i seguenti:
Art. 2-ter. - (Gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica). - 1. Il servizio d'ordine all'interno degli impianti sportivi è svolto da addetti alla sicurezza alle dipendenze e sotto la responsabilità delle società di calcio, opportunamente formati ed addestrati da soggetti riconosciuti dal Comitato regionale di vigilanza per i servizi di sicurezza ausiliaria (Corevass) di cui all'articolo 2-sexies che provvede a rilasciare i relativi attestati di qualifica. La società calcistica nomina un responsabile per la sicurezza.
2. Il protocollo di sicurezza ed ordinato svolgimento della manifestazione è definito dal questore e dal responsabile della sicurezza della società di calcio ospitante e coordinato con le altre unità addette ai servizi di sicurezza e incolumità prima, durante e dopo lo svolgimento dell'incontro sportivo.
3. In caso di violazione del regolamento dello stadio, ovvero di turbativa dell'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva, l'addetto alla sicurezza deve fermare il responsabile dell'infrazione ed accompagnarlo nell'area riservata alle forze dell'ordine per la sua identificazione e per la contestazione del reato ovvero per l'allontanamento dall'impianto sportivo.
4. Qualora la società sportiva abbia elementi per ritenere che la sicurezza e l'ordinato svolgimento della manifestazione siano minacciati, è tenuta ad intensificare la presenza degli addetti alla sicurezza all'interno dell'impianto e a segnalare all'autorità di pubblica sicurezza e ai servizi di polizia ogni informazione utile alla prevenzione dei disordini.
Art. 2-quater. - (Compiti degli addetti alla sicurezza). - 1. Gli addetti alla sicurezza hanno il compito di far rispettare le regole dell'impianto sportivo anche al fine di coadiuvare le forze dell'ordine nell'esercizio delle proprie funzioni in base al protocollo di sicurezza coordinato tra il questore e il responsabile della sicurezza dell'impianto.
2. Gli addetti alla sicurezza sono impegnati in particolar modo a:
a) far rispettare il regolamento dell'impianto con particolare attenzione al controllo della turbativa dell'ordine pubblico, della violenza o minaccia di violenza a danno di persone o cose, al controllo del possesso di sostanze alcoliche o artifizi pirotecnici, del possesso o trasporto di qualsiasi oggetto atto ad offendere, dello stato di ubriachezza in luogo pubblico, del lancio o tentativo di lancio di oggetti, del tentativo di invasione di campo, delle urla o cori ingiuriosi;
b) allontanare dall'impianto sportivo e segnalare alla competente autorità di polizia lo spettatore il cui comportamento abbia turbato l'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva;
c) accogliere e instradare gli spettatori al loro arrivo all'interno della struttura e facilitarne l'uscita;
d) controllare il regolare possesso del titolo d'accesso corredato da un documento di identità valido, sia al momento dell'ingresso nella struttura sia, nel caso lo ritengano opportuno, nel corso della manifestazione, per verificare la corrispondenza tra il titolare del tagliando ed il possessore dello stesso. In caso di difformità o in mancanza di un documento valido, è negato l'ingresso nella struttura ovvero si provvede ad accompagnare all'uscita il trasgressore, fatti salvi i provvedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria e di quella di pubblica sicurezza;
e) monitorare la densità del pubblico garantendo la separazione tra gli spettatori delle diverse tifoserie con l'obbligo di allontanamento dall'impianto nel caso in cui lo spettatore persista nell'inneggiare o indossare colori diversi da quelli della squadra per cui ha dichiarato la preferenza al momento dell'acquisto del biglietto;
f) attivare, qualora ve ne fosse bisogno, le procedure di pubblica incolumità;
g) verificare, alla vigilia degli incontri sportivi, la predisposizione di tutte le misure organizzative dell'evento e superare contingenti situazioni di criticità che potrebbero minare il regolare svolgimento della manifestazione;
h) coordinarsi con le forze dell'ordine.
3. Gli addetti alla sicurezza non possono portare ed utilizzare armi proprie e improprie all'interno della struttura sportiva.
Art. 2-quinquies. - (Requisiti obbligatori degli addetti alla sicurezza e sanzioni). - 1. Il ruolo dell'addetto alla sicurezza può essere ricoperto esclusivamente da persone in possesso dei requisiti per il riconoscimento del personale di polizia ausiliaria. Le società sportive che non rispettino tale disposizione, sono soggette ad una sanzione amministrativa di 10.000 euro per ogni persona non in regola e lo svolgimento di tre partite di calcio a porte chiuse.
2. Ai fini della concessione della licenza di durata triennale, gli addetti alla sicurezza devono aver raggiunto la maggiore età ed essere in possesso degli attestati di qualifica di cui al comma 3.
3. La qualifica di addetto alla sicurezza è rilasciata dal Corevass valutata la preparazione teorica in tema di diritto e procedura penale nelle materie attinenti le mansioni da svolgere, di norme comportamentali nelle relazioni con l'utenza pubblica, di principi fondamentali in materia di sostanze alcoliche e stupefacenti e riconoscimento dei loro sintomi, di interventi di primo soccorso e attivazione di procedure di pubblica incolumità, nonché previo superamento di un esame pratico su tecniche di autodifesa.
4. Chiunque svolga le attività previste e regolamentate dal presente decreto senza licenza prefettizia è punito con la sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro per ogni servizio svolto non in regola e con il diniego del rilascio della licenza per tre anni a far data dall'ultimo servizio irregolare contestato.
5. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 2-ter, 2-quater e 2-quinquies è punito con lo svolgimento delle partite a porte chiuse ovvero la loro cancellazione disposta dal questore.
Art. 2-sexies. - (Istituzione del Corevass). - 1. È istituito il Comitato regionale di vigilanza per i servizi di sicurezza ausiliaria (Corevass), composto da un rappresentante delle strutture sportive del territorio, due rappresentanti delle società sportive della Lega calcio di cui uno in rappresentanza delle società professionistiche e uno in rappresentanza del mondo dilettantistico, due rappresentanti delle agenzie di sicurezza e due rappresentanti delle questure dei rispettivi territori regionali, che a turno partecipano alle riunioni.
2. I membri del Corevass durano in carica tre anni e si incontrano ufficialmente almeno due volte l'anno, esprimendo pareri in materia di sicurezza ai sensi del presente decreto, con particolare riguardo al ruolo svolto dagli addetti alla sicurezza. Tali pareri sono trasmessi al Ministero dell'interno.
3. Al Corevass sono attribuiti i seguenti compiti:
a) verificare i documenti attestanti i requisiti richiesti dall'articolo 2-quinquies;
b) rilasciare attestato di qualifica a chiunque abbia partecipato ai corsi di formazione professionale e superato con successo gli esami previsti dall'articolo 2-quinquies, comma 3;
c) esprimere il proprio parere motivato sulla condotta dell'aspirante addetto alla sicurezza tenendo nella dovuta considerazione le informazioni fornite dalle autorità di polizia locali;
d) inoltrare la documentazione e il parere relativi al candidato addetto alla sicurezza alla prefettura di riferimento per il rilascio della licenza.
2-ter. 80. Caparini, Pini, Giancarlo Giorgetti, Lussana, Goisis.
Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il personale addetto al controllo dei titoli di accesso ha, tra gli altri, il compito di verificare la corrispondenza del biglietto numerato e nominativo con il posto ricoperto in tutti i settori dello stadio. In caso di non corrispondenza il personale addetto al controllo dei titoli di accesso ha il compito di assicurare al proprietario del biglietto il posto corrispondente. In caso di resistenza il personale addetto al controllo dei titoli di accesso ha il dovere di segnalare l'episodio alle forze dell'ordine.
2-ter. 4. Del Bue.
Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:
Art. 2-quater. - (Responsabile della sicurezza). - 1. Il decreto di cui all'articolo 2-ter disciplina i poteri e le responsabilità della figura del responsabile unico della sicurezza nelle strutture per gli eventi sportivi.
2. Il responsabile unico della sicurezza:
a) viene nominato dalla persona fisica o giuridica proprietaria della struttura dove si svolge la manifestazione sportiva che si svolgono nelle strutture di cui all'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88;
b) è responsabile per le sanzioni amministrative previste dalla violazione delle norme del presente decreto e per il risarcimento a terzi dei danni derivanti dall'insufficiente sicurezza dei luoghi dove si svolge la manifestazione;
c) coordina e controlla l'azione del personale addetto all'impianto sportivo di cui al comma 2-ter;
d) coadiuva le forze dell'ordine nell'identificare e nel gestire le situazioni di rischio.
2-ter. 010. (Testo modificato nel corso della seduta)Buontempo.
ART. 3.
(Modifiche agli articoli 6-bis e 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401).
Al comma 1, capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole: da uno a quattro anni con le seguenti: fino a quattro anni.
3. 20. Buemi, D'Elia.
Al comma 1, capoverso 1, secondo periodo, sopprimere le parole: un ritardo rilevante dell'inizio,
3. 21. Buemi, D'Elia.
Al comma 2, capoverso 1, sostituire le parole: è trovato in possesso di con le seguenti: consapevolmente detiene.
3. 11. Sgobio, Daniele Farina, Cogodi, Tranfaglia, Crapolicchio.
Al comma 2, capoverso 1, sostituire le parole: da sei mesi a tre anni con le seguenti: fino a tre anni.
3. 80. Buemi, D'Elia.
ART. 4.
(Modifiche agli articoli 8 e 8-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401).
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da:, anche nel caso di divieto fino alla fine della lettera.
4. 9. Buemi, D'Elia.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) il comma 1-ter è abrogato.
Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
4. 11. Buemi, D'Elia.
Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
c) il comma 1-quater è abrogato.
4. 13. Buemi, D'Elia.
Al comma 3, sostituire le parole da: dopo le parole fino alla fine del comma con le seguenti: le parole da: «e nell'articolo 8» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 6-ter e nell'articolo 8, comma 1, si procede sempre con giudizio direttissimo nel rispetto delle norme contenute nel titolo III del libro VI del codice di procedura penale, salvo che siano necessarie speciali indagini.»
4. 12. Buemi, D'Elia.
ART. 5.
(Integrazione del sistema sanzionatorio per la violazione del regolamento d'uso degli impianti).
Sopprimere il comma 1.
5. 2. Buemi, D'Elia.
ART. 6.
(Misure di prevenzione).
Sopprimerlo.
6. 3. Buemi, D'Elia.
ART. 7.
(Modifiche al codice penale in materia di lesioni personali a pubblico ufficiale nonché in materia di violenza e resistenza a pubblico ufficiale).
Al comma 1, capoverso Art. 583-quater, sopprimere le parole: in occasione di manifestazioni sportive.
7. 80. La Russa, Cirielli, Gamba, Buonfiglio, Frassinetti, Ascierto.
Al comma 1, capoverso Art. 583-quater, rubrica, sostituire le parole: in occasione di servizio di ordine pubblico con le seguenti: a pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive.
7. 100. Le Commissioni.
(Approvato)
ART. 9.
(Nuove prescrizioni per le società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio).
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3.1. Le società calcistiche ospitanti sono responsabili della sicurezza, del regolare e dell'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva all'interno dell'impianto sportivo. L'ordine e la sicurezza pubblica sono assicurati dalle società sportive professionistiche ospitanti senza oneri per lo Stato. A tal fine devono stilare il regolamento dell'impianto, dotarsi di addetti alla sicurezza, cooperare con le forze dell'ordine, far fronte alle manifestazioni di violenza e ai disordini sia all'interno dell'impianto sportivo sia nei luoghi di sua pertinenza.
9. 5. Caparini, Pini, Giancarlo Giorgetti, Lussana, Goisis.
Sostituire il comma 3-bis con il seguente:
3-bis. Le società organizzatrici di competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio sono tenute ad affiggere in tutti i settori degli stadi copie del regolamento d'uso dell'impianto. Le medesime società hanno cura altresì di prevedere che sul retro dei biglietti sia espressamente indicato che l'acquisto del biglietto stesso comporta l'obbligo del rispetto del regolamento d'uso dell'impianto quale condizione indispensabile per l'accesso e la permanenza all'interno dello stadio.
9. 100. Le Commissioni.
(Approvato)
Dopo l'articolo 9, aggiungere i seguenti:
Art. 9-bis. - (Ruolo delle società calcistiche in ambito di sicurezza negli stadi). - 1. La società calcistica ospitante è responsabile della sicurezza, del regolare e dell'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva all'interno dell'impianto sportivo. L'ordine e la sicurezza pubblica sono assicurati dalle società sportive professionistiche ospitanti senza oneri per lo Stato.
2. Le società calcistiche ospitanti ai fini del comma 1 devono:
a) stilare il regolamento dell'impianto di cui all'articolo 2-quater;
b) dotarsi di servizio d'ordine le cui funzioni sono specificate all'articolo 2-quinquies;
c) cooperare con le forze dell'ordine.
3. Gli addetti alla sicurezza devono essere in numero proporzionale alla capienza degli stadi. Il Ministro dell'interno stabilisce con proprio decreto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la proporzione tra il numero degli spettatori e il numero degli addetti alla sicurezza in servizio. Il questore, anche in funzione di una singola manifestazione sportiva, può modificare la proporzione di cui al precedente periodo.
4. Il questore verifica la sussistenza delle condizioni necessarie all'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva previste al comma 2 in assenza delle quali dispone lo svolgimento della gara a porte chiuse ovvero la sua cancellazione.
5. Le forze dell'ordine intervengono solo in casi estremi, lasciando il controllo degli spalti all'interno degli impianti sportivi agli addetti alla sicurezza e all'auto-responsabilizzazione dei tifosi, concentrandosi sul controllo dell'area esterna allo stadio.
6. È compito delle società calcistiche vigilare sulle dichiarazioni dei propri tesserati e sugli atteggiamenti tenuti in campo dai propri giocatori, oltre che prevedere sanzioni per coloro che istigano atteggiamenti violenti.
7. Le società calcistiche che abbiano fornito supporto di qualsiasi natura ai propri sostenitori in occasione di manifestazioni sportive, ovvero ad associazioni o club dei quali gli stessi sostenitori facciano parte, sono tenute al risarcimento degli eventuali danni causati da tali sostenitori. Qualora sia pronunciata sentenza di condanna nei confronti dei soggetti di cui al periodo precedente, le società calcistiche sono altresì obbligate, in caso di insolvibilità del condannato, al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta.
8. L'onere del mantenimento della sicurezza pubblica e i costi delle forze dell'ordine impegnate nel corso della manifestazione sportiva è a completo carico della società calcistica ospitante.
Art. 9-ter. - (Regolamento dell'impianto sportivo). - 1. Il regolamento dell'impianto sportivo deve prevedere:
a) l'indicazione del rispetto delle norme di sicurezza, del regolare e dell'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva e, in particolare, la punibilità del possesso di sostanze alcoliche o artifizi pirotecnici, la punibilità per la turbativa dell'ordine pubblico e per la violenza o minaccia di violenza a danno di persone o cose, la punibilità per il possesso o il trasporto di qualsiasi oggetto atto ad offendere, per lo stato di ubriachezza in luogo pubblico, per il lancio di oggetti, l'invasione di campo, le urla o i cori ingiuriosi;
b) l'indicazione che il titolo di accesso allo stadio è personale e può essere ceduto a terzi solo previa comunicazione da farsi secondo le modalità fissate dalla società e che con l'acquisto del biglietto si riconosce al club il diritto di effettuare controlli sulla persona ed a custodire gli oggetti proibiti e/o pericolosi;
c) la specifica che per l'accesso all'impianto è richiesto il possesso di un documento di identità valido, da esibire a
richiesta del personale della società, per verificare la corrispondenza tra il titolare del tagliando ed il possessore dello stesso;
d) l'obbligo, per chiunque acceda allo stadio, di occupare solamente il posto assegnato e di rispettare le regole riportate nel regolamento; in caso contrario, il contravventore è allontanato dall'impianto e sono applicate le disposizioni e le sanzioni previste dalla normativa vigente;
e) l'obbligo di allontanamento dall'impianto dello spettatore che inneggi o indossi i colori diversi da quelli della squadra per cui ha dichiarato la preferenza al momento dell'acquisto del biglietto;
f) la previsione dell'allontanamento dall'impianto sportivo e la segnalazione alla competente autorità di polizia nel caso in cui lo spettatore con il suo comportamento si accinga a turbare l'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva.
2. Tutte le società devono esporre negli stadi in tutti i settori più copie del regolamento d'uso dell'impianto e devono assicurarsi che sul retro dei biglietti sia pubblicata la dizione che l'acquisto del tagliando comporta l'obbligo del rispetto del regolamento e che il rispetto del regolamento è condizione indispensabile per l'accesso e la permanenza all'interno della struttura.
9. 010. Caparini, Pini, Giancarlo Giorgetti, Lussana, Goisis.
ART. 10.
(Adeguamento degli impianti).
Al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, sopprimere le parole:, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
10. 81. Pescante, Bono.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Nell'ambito di un programma di ristrutturazione finalizzato a dotare gli impianti sportivi presenti sul territorio nazionale di infrastrutture in grado di rispondere ad esigenze strutturali e funzionali e a ragioni di sicurezza, nonché a ragioni di interesse sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per la promozione delle attività di solidarietà e per il sostegno alle politiche per i giovani, la società sportiva professionistica che intenda intraprendere l'attività di costruzione o ristrutturazione di impianti sportivi, oltre alle disposizioni previste dal decreto ministeriale 18 marzo 1996, recante norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi, deve tenere conto dei seguenti criteri:
a) diversificazione delle attività all'interno della struttura;
b) capienza non superiore ai 40.000 posti a sedere;
c) posti a sedere numerati in settori con capienza non superiore ai 100 spettatori accessibili da tutti i lati per mezzo di corridoi di larghezza non inferiore a 2 metri;
d) possibilità di accedere agevolmente in ogni posto dello stadio;
e) previsione di un sistema di telecamere a circuito chiuso e di una centrale operativa in un locale con vista sullo stadio dove sono visibili le varie inquadrature delle telecamere;
f) previsione di box esclusivi per seguire gli incontri in posizione particolarmente privilegiata;
g) previsione di sale polivalenti, palestre, servizi commerciali differenziati e spazi destinati ad altre attività, diverse da quella sportiva, con caratteristiche di organicità funzionale e strutturale; massima adattabilità alle riprese televisive;
h) eliminazione delle barriere separatrici fra le tifoserie opposte e fra tifoserie e campo di gioco.
1-ter. Allo scopo di agevolare l'attuazione di un piano strategico di ristrutturazione che permetta di dotare gli impianti sportivi presenti sul territorio nazionale di infrastrutture in grado di rispondere a esigenze strutturali e funzionali nell'ambito del programma di valorizzazione dei beni immobili e di sicurezza degli impianti sportivi, nonché l'allocazione di funzioni di interesse sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per la promozione delle attività di solidarietà e per il sostegno alle politiche per i giovani, le società di calcio professionistiche che intendano realizzare nuovi impianti sportivi o ristrutturare strutture già esistenti possono applicare la procedura di cui all'articolo 153 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nei casi di cui al presente comma, al fine di implementare le strutture sportive con funzioni di interesse sociale, culturale e ricreativo, i comuni possono modificare la destinazione d'uso degli immobili previsti dai propri strumenti urbanistici utilizzando le procedure acceleratorie di cui all'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.
10. 80. Caparini, Pini, Giancarlo Giorgetti, Lussana, Goisis.
ART. 11.
(Programma straordinario per l'impiantistica sportiva).
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In particolare il programma deve prevedere strumenti idonei a facilitare il passaggio dell'impiantistica destinata allo sport professionistico del calcio alle società calcistiche e a riconvertire gli stessi in impianti polifunzionali, aperti tutta la settimana e/o alla edificazione di nuovi impianti con il concorso dei soggetti privati.
11. 1. Del Bue.
ART. 11-bis.
(Iniziative per promuovere i valori dello sport).
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le associazioni degli studenti e dei genitori, definisce le modalità per l'inserimento, nei programmi di insegnamento scolastici, della materia dell'educazione civica allo scopo di condurre i giovani a riconoscere nelle libertà garantite dalla Costituzione le forme della sua autonomia e responsabilità personale, ossia della libertà di esplicare la sua personalità in armonia con l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
11-bis. 3. Ciocchetti.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: Le somme corrisposte fino a: e successive modificazioni, con le seguenti: Le maggiori somme corrisposte a titolo di sanzione pecuniaria irrogata per le violazioni delle disposizioni di cui alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, derivanti dalle modifiche apportate dal presente decreto.
11-bis.100. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del Regolamento).
(Approvato)
All'emendamento 11-bis.101 delle Commissioni aggiungere il seguente periodo alla fine del comma 2 dell'articolo 11: «Il Fondo può altresì finanziare, nei limiti del 25 per cento della sua dotazione, le migliorie in tema di sicurezza rese obbligatorie dal presente decreto-legge, degli impianti sportivi utilizzati in maniera prevalente dalle società calcistiche dilettantistiche.
0. 11-bis. 101. 1. La Russa, Bono.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:2-bis e 3-bis, con le seguenti: 1, commi 3-quater e 3-quinquies, 2-bis, 5, 8 e 9.
11-bis. 101. Le Commissioni.
(Approvato)
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 2-bis e 3-bis con le seguenti: 1, commi 3-quater e 3-quinquies, 8, comma 3, e 9, comma 3,
11-bis. 80. Gambescia.
Dopo l'articolo 11-bis, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.1. - (Politiche per prevenire manifestazioni di violenza). - 1. Allo scopo di favorire il rispetto reciproco tra gli spettatori, gli atleti e quanti agiscono nel contesto sportivo ed incoraggiare una maggiore partecipazione attiva nello sport e al fine di promuovere l'ideale sportivo mediante campagne educative e informative, sostenendo la sportività in special modo presso i giovani, le società calcistiche si impegnano a collaborare con le istituzioni locali per attuare provvedimenti adeguati in materia sociale ed educativa, tenendo conto anche del potenziale contributo dei mass media, per prevenire il manifestarsi di atti violenti in concomitanza di manifestazioni sportive.
2. In particolare, le società si impegnano a mettere in atto politiche volte alla sensibilizzazione dei giovani e giovanissimi, promuovendo una serie di incontri, di convegni, di occasioni di scambio di opinioni ed eventi che vedano coinvolte le società sportive con i loro atleti, dirigenti, allenatori, addetti ai servizi di sicurezza, le autorità politiche e civili, i rappresentanti dei mass media e i tifosi, da tenersi preferibilmente all'interno delle strutture sportive, facilitando e sviluppando in tal modo l'accesso agli impianti sportivi per gli studenti e gli abitanti della collettività locale.
11-bis. 010. Caparini, Pini, Giancarlo Giorgetti, Goisis, Lussana.
ART. 11-quinquies.
(Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177).
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 34, comma 4, è soppresso l'ultimo periodo.
11-quinquies. 1. Barbieri.
(Approvato)
Dopo l'articolo 11-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 11-sexies. - 1. Il Ministro delle politiche giovanili e delle attività sportive, d'intesa con il Ministro dell'interno, il CONI e le Federazioni sportive nazionali, definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri e le modalità per la realizzazione, all'interno degli impianti sportivi, di settori da destinare alle famiglie e alle scuole. Per tali settori i prezzi applicati non possono, comunque, superare il 50 per cento di quelli normalmente applicati per le competizioni ufficiali.
11-quinquies. 01. Ciocchetti.
ART. 11-sexies.
(Modifica alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente il consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo).
Sopprimerlo.
11-sexies. 80. Caparini, Giancarlo Giorgetti, Lussana, Pini, Goisis, Bono.