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Allegato B
Seduta n. 135 del 27/3/2007
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INTERNO
Interrogazioni a risposta immediata:
PROVERA. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
il consigliere regionale di Rifondazione comunista, Juri Bossuto, ha visitato i posti di controllo di frontiera tra Italia e Svizzera ai confini tra Ponte Ribellasca e Paglino nel Verbano Cusio Ossola, su invito del sindacato unitario degli agenti di polizia, ed ha rilevato le condizioni di lavoro assurde per i poliziotti che vi lavorano;
il consigliere afferma: «Ho verificato di persona le condizioni logistiche e operative dei due posti di frontiera e ho appurato con sconcerto che le condizioni sono peggiori di quanto potevo prevedere: assolutamente carenti le misure di sicurezza, nulli gli spazi coperti e riscaldati, assenti i servizi igienici»;
il consigliere Bossuto sottolinea anche che «gli agenti, essendo alloggiati a Domodossola, sono obbligati a fare più di un'ora e mezza in auto al giorno per prendere e cessare il servizio lungo un tragitto alquanto pericoloso, specie in inverno»;
il consigliere di Rifondazione comunista confronta, quindi, la situazione dei poliziotti italiani con quella dei colleghi svizzeri: «Le autorità elvetiche ci hanno permesso di visitare le loro postazioni e abbiamo scoperto che sono dotate di tutte le comodità e gli strumenti tecnici per lavorare e garantire lo svolgimento in sicurezza del servizio»;
avendo personalmente verificato che tali constatazioni corrispondono a veridicità, si può concludere che il bilancio non può che essere sconfortante. I poliziotti rischiano salute e incolumità quotidianamente, senza avere i mezzi per garantire un servizio utile, e, se pensiamo che questo è il biglietto da visita per chi entra in Italia dalla Svizzera, il quadro è imbarazzante -:
quali iniziative il Governo intenda assumere, oltre alla profusione di espressioni di solidarietà nei confronti delle forze dell'ordine, e cosa ritenga di fare per porre rimedio a tale vergognosa situazione.
(3-00770)
DE ZULUETA. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
nell'attuazione del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante «Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale», il cosiddetto «decreto Pisanu», sono emersi, nel corso del tempo, forti interrogativi di costituzionalità relativamente alle opportunità concesse agli espulsi all'accesso e all'esercizio del diritto di difesa;
in alcuni specifici casi, l'intervento della Corte europea dei diritti dell'uomo, dei tribunali amministrativi regionali e dei tribunali ordinari ha ravvisato violazioni delle leggi e delle convenzioni internazionali (in particolare, gli articoli 2 e 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo) a danno degli espellendi -:
quanti siano stati i casi di espulsione e verso quali Paesi, e per le loro istruttorie in che misura siano state utilizzate informative provenienti da servizi di informazione di altri Paesi, nonché su quanti di questi casi siano intervenuti atti sospensivi da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo, dei tribunali amministrativi regionali e dei tribunali ordinari.
(3-00771)
Interrogazione a risposta in Commissione:
SERVODIO e SASSO. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
la legge 11 giugno 2004, n. 148, ha istituito, nell'ambito della regione Puglia, la provincia di Barletta-Andria-Trani, la cui circoscrizione territoriale è costituita dai seguenti comuni: Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia, Margherita di Savoia, Minervino Murge, San Ferdinando di Puglia, Spinazzola, Trani e Trinitapoli;
l'articolo 1 della citata legge n. 148 del 2004, al comma 3, stabilisce che il capoluogo della nuova provincia è situato nella città di Barletta, Andria e Trani e, al comma 4, demanda allo statuto provinciale l'individuazione della sede legale della provincia in una delle tre città capoluogo;
l'articolo 4, comma 1, della medesima legge prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, adotti con proprio decreto, non oltre il termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore della legge, i provvedimenti necessari per l'istituzione nella nuova provincia degli uffici periferici dello Stato, tenendo conto, nella loro dislocazione, delle vocazioni territoriali;
per quanto concerne le sedi e le modalità di riunione degli organi di governo della provincia, la legge n. 148 del 2004 ne affida la determinazione allo statuto provinciale, mentre è rimessa a deliberazioni del consiglio provinciale, in base ai criteri stabiliti dallo statuto, la dislocazione degli uffici e dei servizi provinciali;
sull'organizzazione della nuova provincia e sulla localizzazione sia degli organi e delle strutture provinciali sia degli uffici periferici dello Stato si è sviluppato sul territorio un ampio dibattito;
il 28 luglio 2006 i sindaci dei comuni compresi nel territorio della nuova provincia hanno adottato un documento relativo all'assetto istituzionale della provincia di Barletta-Andria-Trani che, da un lato, individua, come obiettivi assolutamente condivisibili, un assetto policentrico del nuovo ente e una forte integrazione territoriale, e, dall'altro, formula, in relazione alle sedi dell'amministrazione provinciale e degli uffici periferici dello Stato, proposte che hanno suscitato vivaci contrasti e polemiche, in particolare nella città di Barletta;
sono state adottate iniziative, a livello locale e anche con manifestazioni a Roma, per sostenere soluzioni contrastanti in ordine alla localizzazione delle strutture provinciali e degli uffici periferici dell'amministrazione statale, con particolare riferimento alla sede del consiglio e della giunta provinciale, alla sede della prefettura e a quella della questura;
nella situazione che si è creata, appare necessaria un'apposita iniziativa del Governo che permetta di superare i contrasti emersi -:
se il Governo intenda intervenire per promuovere un confronto tra tutte le istituzioni coinvolte, che permetta di individuare una soluzione condivisa, rispondente all'esigenza di tener conto, come previsto espressamente dalla legge n. 148 del 2004, delle vocazioni territoriali, vale a dire delle caratteristiche del territorio, della tradizione storica e culturale, nonché della disponibilità di edifici e di strutture idonee;
in particolare, quali criteri si intendano individuare, anche attraverso il coinvolgimento degli enti locali, ai fini della predisposizione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale deve essere definita la dislocazione degli uffici periferici dello Stato;
se il Governo ritenga di adottare apposite iniziative per sollecitare gli enti locali coinvolti a definire in modo concorde una dislocazione territoriale degli organi di Governo e dell'amministrazione della nuova provincia che soddisfi le diverse esigenze e aspettative manifestatesi.
(5-00879)
Interrogazione a risposta scritta:
SGOBIO. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
si apprende da fonti internet (www.partitofascistarepubblicano.it) che è stato ricostituito il disciolto Partito Nazionale Fascista, la cui ricostituzione è vietata espressamente dalla Costituzione repubblicana;
tale partito, secondo quanto si legge nella scheda di presentazione del suddetto sito, fa dichiaratamente riferimento alla tragica esperienza mussoliniana, abbracciandone l'ideologia complessiva, e riprende il nome dal Partito sciolto nel 1943;
nella presentazione del programma fondamentale del suddetto Partito, accanto a formali dichiarazioni di rispetto della legge e della democrazia politica, si chiede espressamente l'abolizione della XII norma transitoria contro la ricostituzione del Partito Nazionale Fascista, oltre a prevedere tra i suoi obiettivi il ripristino del corporativismo in economia e dei lavori forzati in ambito giudiziario, oltre a varie «proposte» che a giudizio dell'interrogante, risultano di chiara matrice oscurantista e antidemocratica;
il suddetto sito presenta, alla voce «contatti», un recapito telefonico e una posta elettronica a cui fare riferimento per le adesioni alla suddetta organizzazione;
la ricostituzione di questo Partito rappresenta una grave violazione della legge Mancino che vieta la rinascita, sotto qualunque forma, di organizzazioni di stampo fascista -:
se non ritenga opportuno adoperarsi per una rigorosa applicazione delle leggi previste contro la costituzione di gruppi o sigle inneggianti al fascismo.
(4-03086)