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Allegato B
Seduta n. 135 del 27/3/2007
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ECONOMIA E FINANZE
Interpellanza:
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere - premesso che:
sul finire del 2006 la dirigenza della Banca d'Italia ha presentato un documento di lavoro riguardante l'organizzazione e l'operatività dell'istituto per gli anni a venire, anche a seguito della modifica del posizionamento dell'Istituto in ambito europeo, ma anche nazionale;
nel documento si prevede la progressiva chiusura delle filiali dispiegate sul territorio e il contemporaneo potenziamento delle sedi regionali, alle quali sarà affiancato un numero ristretto (4 o 5) di filiali specializzate per la gestione del contante prelevato o riservato da banche e società di servizio;
secondo quanto precisato dai vertici dell'istituto, gli uffici della Banca d'Italia a livello locale dovrebbero ridursi a 24-25 unità dalle attuali 99. La ristrutturazione della rete si accompagna poi a un piano di vendita o locazione delle unità immobiliari. Quanto alla presenza all'estero della banca (attualmente attraverso 6 delegazioni), verrà rivista in due direzioni: da un lato con il taglio delle delegazioni in Europa e la loro sostituzione con la figura dell'addetto finanziario alle ambasciate, dall'altro con il potenziamento in altre aree economiche e finanziarie (in questo caso verrebbero mantenute le delegazioni di New York e Tokyo);
secondo le stime riportate nel documento, inoltre, nel periodo 2006-2013 potrebbero lasciare la Banca d'Italia 2.460 dipendenti, 1.551 dei quali cesseranno d'ufficio (prevalentemente concentrati nelle regioni del centro sud). Entro il 2013 si registreranno anche nuove assunzioni pari ad un terzo delle uscite (ovvero 800 unità circa); va peraltro ricordato che è già avvenuta una riduzione dell'organico del 20 per cento tra il 1998 e il 2006 (da 9.400 a 7.787 dipendenti);
alla originaria disponibilità al dialogo, di fronte alle resistenze sindacali, la dirigenza dell'Istituto ha opposto una crescente rigidità, sino a minacciare l'adozione del piano senza il parere sindacale; i sindacati d'altro canto hanno obiettato che non è possibile un rilancio di Banca d'Italia sul territorio, tramite abbandono del territorio; d'altro canto, rispetto ai tempi in cui la Banca era il dominus della politica monetaria nazionale, i suoi compiti si sono diversificati, ma non per questo sono diminuiti in particolare per ciò che riguarda le funzioni di controllo;
ad esempio la ristrutturazione del sistema bancario ha prodotto la riduzione del numero delle banche, ma anche il contemporaneo aumento degli intermediari non bancari da sottoporre a vigilanza (oltre 24.000), registrandosi inoltre una maggiore complessità dell'attività bancaria che non comprende più la sola intermediazione creditizia, ma anche la finanza e sistemi di pagamento più evoluti (factoring, gestione fondi comuni, intermediazione negli strumenti di pagamento, moneta elettronica, cartolarizzazioni dei crediti, merchant banking, credito al consumo eccetera); un fenomeno che si espanderà con l'inserimento dei Confidi tra gli intermediari vigilati, operatori con spiccata connotazione localistica;
nemmeno corrisponde a verità, ad avviso degli interpellanti, che la nuova legge sul risparmio e le ulteriori norme
contenute nella Comunitaria 2006 abbiano dei riflessi riduttivi rispetto al lavoro dell'Istituto centrale; ad esempio per quel che riguarda la collaborazione delle diverse Authority di controllo del sistema creditizio e finanziario sul territorio, Banca d'Italia è l'unica ad avere un'adeguata articolazione, potendo così svolgere un ruolo di rilievo su delega delle altre Authority; viceversa ulteriori attribuzioni sono assegnate alla Banca d'Italia dal disegno di legge di iniziativa governativa sulla riforma delle Autorità indipendenti;
né è sostenibile, come dichiara il documento di lavoro dell'Istituto, che la tendenza alla focalizzazione sulle funzioni core e l'esternalizzazione delle altre funzioni sia comune a livello europeo, dove invece si registra una varietà di modi di rivalutare il lavoro degli istituti centrali comunitari, sino a reinternalizzare servizi esternalizzati; e peraltro le sole banche decisamente ristrutturate sono state la Bundesbank, che tuttora ha circa il 50 per cento in più dei dipendenti di Banca d'Italia, il Banco de España e, a livello territoriale, la Banque de France, che ha tuttavia mantenuto ben 96 filiali dipartimentali e 32 ulteriori filiali con compiti di varia natura;
peraltro restano vastissimi e delicati i compiti che a tutt'oggi ed in un prevedibile futuro, l'Istituto centrale è chiamato a svolgere oltre ai poteri di controllo sul sistema bancario e sugli intermediari finanziari: funzioni di Tesoreria Provinciale e Centrale dello Stato, gestione delle riserve ufficiali del Paese, che costituiscono parte integrante delle riserve dell'Eurosistema, promozione del regolare funzionamento del sistema dei pagamenti, compiti di consulenza sia livello nazionale che europeo ma soprattutto in ambito locale con i diversi enti locali (comuni, province, prefetture, le quali ultime si avvalgono della consulenza della rete periferica delle filiali sulla problematica dei tassi usurai) -:
ferma restando l'autonomia organizzativa della Banca d'Italia, come il Governo valuti la riorganizzazione proposta dal Governatore Draghi e se non ritenga opportuno, per i profili di sua competenza, valutare la ristrutturazione della Banca d'Italia sulla base delle esigenze nazionali e della struttura necessaria per svolgere i compiti ad essa affidati;
se non ritenga opportuno avviare un tavolo di concertazione Governo-Banca d'Italia-Sindacati.
(2-00441) «Fasolino, Marinello».
Interrogazione a risposta orale:
ANGELO PIAZZA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'Autorità per l'energia elettrica e il gas svolge un essenziale ruolo di regolazione e garanzia nel delicato settore di sua competenza;
l'Autorità medesima è composta da cinque componenti ed attualmente ne sono in carica esclusivamente due e che tale situazione si protrae da circa due anni;
la stessa Autorità, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha recentemente emanato un regolamento organizzativo della Cassa conguaglio per il settore elettrico e il gas, Ente cui spetta la gestione finanziaria ed amministrativa dei fondi destinati alla perequazione nel settore energetico;
tale regolamento introduce - attraverso una disposizione transitoria - una norma che dispone la nomina di un nuovo vertice della citata Cassa con la contestuale decadenza dell'organo attualmente in carica;
tale disposizione si appalesa a detta dell'interrogante, come una forma indiretta di spoils system in contrasto con le regole legislative ordinarie sulle quali, peraltro, di recente la Corte costituzionale si è pronunciata nel senso dell'incostituzionalità
(sentenze Corte costituzionale 23 marzo 2007, n. 103 e n. 104) -:
se il Ministro dell'economia e delle finanze intenda adottare le iniziative necessarie per addivenire ad un nuovo concerto con l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, con riferimento alla disposizione regolamentare citata in premessa, anche tenuto conto delle sentenze della Corte costituzionale n. 103 e n. 104.
(3-00772)
Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:
VI Commissione:
VICHI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
con la circolare n. 7/E del 14 gennaio 1998, il Ministero delle Finanze ha chiarito, con riferimento al regime IVA applicabile alle prestazioni di trasporto di persone e dei relativi bagagli al seguito operate nell'ambito di servizi di noleggio, che ad esse si applica, ai sensi del numero 127-novies della Tabella A - parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, l'aliquota IVA ridotta del 10 per cento;
sempre secondo quanto indicato dalla predetta circolare, l'imponibilità di tali prestazioni di trasporto è volta a recepire più compiutamente le previsioni di cui al numero 5 allegato alla Direttiva n. 92/77/CEE del 19 ottobre 1992, al fine di ricondurre in un unico regime impositivo, quello del trasporto di persone, tale tipologia di servizi, a prescindere dalla qualificazione giuridica del contratto in base al quale le prestazioni stesse sono rese;
nonostante il chiaro dettato normativo ed il preciso indirizzo interpretativo dell'Amministrazione finanziaria, l'Ufficio delle entrate di Rimini, in occasione di una verifica tributaria effettuata presso la società Italy First Spa, ha contestato la legittimità dell'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 10 per cento in relazione all'attività di noleggio di aeromobili effettuata, e regolarmente fatturata, dalla medesima società nei confronti della società Meridiana S.p.a.;
tutte le piccole compagnie aeree si avvalgono della previsione normativa relativa all'applicazione dell'aliquota IVA al 10 per cento quando effettuano operazioni di trasporto di persone per conto di vettori aerei nazionali, senza che al riguardo sia mai insorta alcuna contestazione;
l'aliquota IVA ridotta del 10 per cento scontata dai predetti vettori sui servizi di noleggio prestati nei loro confronti dalle piccole compagnie aeree risulta pari all'aliquota IVA applicata sui biglietti aerei emessi dai medesimi vettori;
qualora invece si applicasse ai servizi di noleggio l'aliquota ordinaria del 20 per cento, si determinerebbe l'insorgere di un credito d'imposta in favore dei vettori, i quali si troverebbero nella condizione di dover recuperare la maggiore imposta assolta sui servizi acquistati rispetto a quella applicata sui servizi da essi venduti;
l'applicazione della predetta aliquota ridotta risulta inoltre pienamente rispettosa della citata direttiva 92/77/CEE -:
quali iniziative intende assumere per fare definitivamente chiarezza su tale problematica, così da eliminare ogni incertezza circa l'applicazione a tali prestazioni di trasporto di persone dell'aliquota IVA del 10 per cento, escludendo ogni inutile complicazione che risulterebbe fonte di disagi per gli operatori senza determinare alcun maggior gettito per l'Erario.
(5-00881)
REINA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'ENI-AGIP, ha avviato, nel 1993, l'alienazione di beni immobili di sua proprietà e, fra di essi, il caseggiato sito nel territorio del comune di Gela (Caltanissetta) in via Ravenna n. 28, i cui appartamenti risultavano - e lo sono ancor oggi
- tutti occupati, in regolare regime di affitto, da ex suoi dipendenti collocatisi in quiescenza;
i suddetti inquilini, in data 10 luglio 1993, hanno stipulato con la proprietà idoneo preliminare di compravendita, seguito da ulteriori accordi scritti successivi ma non - almeno fin qui, come è dato conoscere dalla documentazione fatta acquisire all'interrogante - dal rogito per il definitivo trasferimento di proprietà in capo agli stessi interessati;
oltretutto parrebbe che gli immobili in questione risulterebbero essere stati gravati da irregolarità rispetto alle norme edilizie, che sarebbero state poi sanate ben 13 anni dopo la constatazione della loro sussistenza;
gli interessati hanno inoltrato, per ben 14 volte nel corso degli oltre 13 anni dalla sottoscrizione dell'atto preliminare di compravendita, apposite richieste tendenti alla definizione della materia senza avere mai accusato risposta alcuna o cenno di riscontro;
il Ministero dell'economia e delle finanze è titolare, in modo diretto ed indiretto, del 30,30 per cento delle azioni della ENI spa ed in tale veste risulta essere il socio di maggioranza relativa della stessa, essendo, pertanto, nella piena ed autorevole condizione di poter espressamente intervenire presso gli organi di amministrazione della società medesima per risolvere la problematica de quo;
non si ravvisano, allo stato, valide ragioni a conoscenza degli interroganti perché si permanga nel rinviare sine die la definizione del trasferimento di proprietà degli immobili in questione -:
quali iniziative intenda promuovere, intervenendo direttamente presso gli organi di amministrazione dell'ENI spa, al fine di superare la situazione di difficoltà suesposta e permettere che i cittadini interessati possano pervenire all'acquisizione del bene loro promesso esercitando con pienezza un loro sacrosanto diritto.
(5-00882)
LEO e BONO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere se sia a conoscenza che varie banche, fra cui la banca Agricola Popolare di Ragusa, addebitano agli utenti, che utilizzano il sistema di pagamento degli F 24 tramite Entratel, una commissione di euro 0,50 per ciascun pagamento informatizzato e se ritenga legittimo e corretto il comportamento delle citate banche, in tal caso, da quale norma legge sarebbe consentito e quali iniziative intenda assumere con la massima urgenza, per porre fine a tali comportamenti, che gli interroganti reputano ingiustificati, e far sì che il pagamento dei tributi non sia gravato da ulteriori oneri.
(5-00883)
BORGHESI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006 al comma 10-ter prevede che in caso di riscatto da parte dell'utilizzatore di fabbricati strumentali acquisiti in locazione finanziaria, le imposte ipotecarie e catastali da applicare al relativo atto di riscatto siano ridotte dal 4 per cento al 2 per cento;
la riduzione si applica a decorrere dai riscatti aventi luogo dopo il 1o ottobre 2006 -:
se la base imponibile alla quale applicare l'imposta citata nella misura del 2 per cento sia il valore di riscatto oppure il valore venale del bene riscattato.
(5-00884)
GIOACCHINO ALFANO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 4, comma 4-bis, del decreto-legge n. 300 del 2006 ha prorogato il termine per il completamento degli investimenti per i quali è possibile fruire dei crediti d'imposta di cui all'articolo 8 della legge n. 388 del 2000, prevedendo che, per coloro i quali hanno ottenuto il riconoscimento al credito d'imposta nel 2005 e nel 2006, gli
investimenti agevolati possono essere completati, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2007 ed entro il 31 dicembre 2008;
l'Agenzia delle entrate, con proprio comunicato del 21 marzo 2007, ha tuttavia indicato che la fruizione dei predetti crediti d'imposta, relativamente agli investimenti non ancora completati entro il 31 dicembre 2006, è sospesa, in attesa della specifica autorizzazione da parte della Commissione europea, prescritta ai sensi dell'articolo 88 del Trattato UE;
tale circostanza pone evidentemente tutte le imprese interessate alle predette agevolazioni in uno stato di grande incertezza, tale da pregiudicare la programmazione delle proprie attività e delle relative scelte finanziarie;
questa circostanza appare ancora più paradossale, ove si consideri che tali imprese sono già state riconosciute titolari del diritto al credito d'imposta, ed hanno maturato un legittimo affidamento sulla base delle scelte compiute dal legislatore -:
se siano state tempestivamente adottate tutte le misure necessarie per chiedere ai competenti organismi della Commissione europea la prescritta autorizzazione, al fine di consentire l'applicazione della modifica al regime di fruibilità del predetto regime agevolativo, ed entro quali termini si ritenga che la Commissione esprimerà il proprio avviso in merito.
(5-00885)
FUGATTI e PINI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
la legge 27 dicembre 2002, n. 289 introduceva, con l'articolo 9, la definizione automatica per gli anni pregressi, a cui potevano aderire sia le persone fisiche, sia le persone giuridiche;
la definizione era consentita per le dichiarazioni i cui termini di presentazione scadevano il 31 ottobre 2002 e aveva ad oggetto le imposte sostitutive e le relative addizionali, le imposte sostitutive, l'imposta regionale sulle attività produttive, l'imposta sul patrimonio netto delle imprese e l'imposta sul valore aggiunto;
il comma 14 dello stesso articolo 9 fissava le cause di preclusione all'accesso alla definizione;
l'articolo 10 disponeva che, per i contribuenti che non avessero aderito alla definizione, i termini di accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sarebbero stati prorogati di due anni;
la legge Finanziaria per l'anno 2004 aveva poi esteso anche al 2002 i benefici della definizione;
la Commissione europea ha avviato una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia di fronte alla Corte di Giustizia europea (causa C-132/06), censurando i condoni previsti dalla Finanziaria 2003 per la parte riguardante l'IVA e, di recente, ha deferito lo Stato italiano anche per l'estensione del condono fiscale ai debiti IVA relativi all'anno 2002, perché sono andati «oltre il margine di discrezionalità di cui godono gli Stati membri per adeguare i loro controlli alle risorse umane e tecniche di cui dispongono» in quanto l'Italia «sembra aver dichiaratamente rinunciato ai controlli relativi alla riscossione dell'IVA violando gli obblighi da essa assunti riguardo all'applicazione del diritto comunitario»;
numerose imprese, che non potevano oggettivamente aderire alla definizione automatica in materia di IVA, hanno subito accertamenti nei due anni di proroga stabiliti dalla Finanziaria 2003 -:
se non ritenga opportuno intervenire, anche alla luce della procedura d'infrazione in premessa, direttamente, tramite specifico decreto, oppure tramite circolare dell'Agenzia delle Entrate, per chiarire l'illegittimità degli accertamenti IVA disposti nei due anni di proroga concessi dall'articolo 10 della legge n. 289 del 2002 su quelle aziende che non hanno potuto aderire alla definizione automatica per mancanza di requisiti.
(5-00886)
Interrogazione a risposta scritta:
FASOLINO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
nella Regione Campania ha preso corpo, negli ultimi anni, quello che a parere dell'interrogante costituisce uno dei più clamorosi episodi di malcostume amministrativo, clientelismo, malversazione della storia recente del Paese, con riferimento alla vicenda dell'emergenza rifiuti in Campania, che ha visto dilapidate consistenti risorse per fronteggiare tale emergenza, senza il conseguimento del benché minimo risultato operativo utile;
le responsabilità maggiori del disastro ricadono, ad avviso dell'interrogante, sulla gestione Bassolino, direttamente impegnato nella doppia veste di Presidente della Giunta regionale della Campania e di Commissario straordinario per l'emergenza rifiuti, il quale non ha dato corso alla realizzazione dei termovalorizzatori, non ha avviato un processo di raccolta differenziata per lo meno comparabile con altre realtà italiane, parallelamente adottando provvedimenti discutibili e contrari agli interessi collettivi, con i quali sono state sperperate risorse pubbliche;
anche con riferimento alla vicenda sopra menzionata, nella relazione tenuta dal Procuratore regionale presso la Corte dei Conti Arturo Martucci di Scalfizzi in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario dell'organismo di giurisdizione contabile per la Campania si ritrovano parole dure e inoppugnabili: «si avverte la consapevolezza diffusa del momento che si vive in Campania e a Napoli per i problemi legati ad una certa concezione del modo di amministrare la cosa pubblica, che viene percepito come distorto e lontano dai bisogni dei Cittadini». Peraltro, dopo affermazioni così nette e gravi, l'illustre Magistrato - di cui sono indiscutibili le qualità di grande servitore dello Stato - si lascia andare ad una dichiarazione per lo meno sconcertante, laddove fa presente che «se può apparire chiara l'esistenza di un danno pubblico non è agevole individuare singoli e puntuali comportamenti antidoverosi nella catena della responsabilità amministrativa»;
ferma restando l'assoluta fiducia nell'operato del Procuratore regionale, non appaiono chiare le ragioni per cui non si possano portare a compimento gli accertamenti necessari ad individuare le anzidette responsabilità, salvo ipotizzare l'inadeguatezza delle risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione della Procura regionale della Corte dei conti -:
se, in relazione alle considerazioni esposte in premessa, non si ritenga di assumere ogni iniziativa utile affinché siano potenziate le risorse necessarie a consentire lo svolgimento rapido ed efficace, nonché il compimento delle indagini della Corte dei conti.
(4-03093)