Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Allegato B
Seduta n. 137 del 29/3/2007
...
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
Interrogazioni a risposta scritta:
VELO e MOTTA. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
secondo i dati dell'Istituto superiore di sanità, in Italia il dramma dell'esposizione all'amianto coinvolge tra un milione e un milione e duecentomila lavoratori, mentre secondo altre fonti, i lavoratori coinvolti sarebbero oltre tre milioni, soprattutto nei settori navale, chimico, ferroviario e nell'edilizia;
ogni anno sono in aumento le persone colpite dal mesotelioma della pleura, al punto che nel 2006, secondo i dati del registro nazionale dei mesoteliomi, i lavoratori affetti da questa patologia erano 1.200, con un incremento rispetto al 2005 del 20 per cento;
in molte realtà territoriali si registrano iniziative dei lavoratori finalizzate al riconoscimento delle provvidenze riconosciute dal nostro ordinamento per coloro che sono stati esposti alle fibre di amianto nei luoghi di lavoro;
nella sola provincia di Livorno, tra il 2002 e il 2004 migliaia di lavoratori (impiegati in aziende non rientranti negli atti di indirizzo emanati dal ministero del lavoro e della previdenza sociale nel biennio 2000-2001, al fine di localizzare gli impianti produttivi potenzialmente interessati alle normative di legge in favore degli esposti all'amianto) hanno presentato all'Inps e all'Inail la richiesta di concessione della maggiorazione contributiva prevista dall'articolo 13 della legge n. 257 del 1992 e successive modificazioni;
in particolare, dal 2001 un gruppo di lavoratori del polo raffinazione Eni di Livorno, hanno formato un apposito comitato e con l'ausilio di uno studio legale e della struttura specialistica della sezione di medicina preventiva del lavoro dell'Università di Pisa, hanno intentato causa legale contro l'INPS di Livorno per ottenere i benefici previsti dalla legge. Sulla base di una perizia dei Consulenti tecnici d'ufficio, il giudice delegato ha dato sentenza nella quale, ha accolto le posizioni dei lavoratori in causa per i periodi antecedenti al 1993 (sentenza n. 855/05 del 3 giugno 2005), per tutte le posizioni accolte positivamente l'INPS ha opposto appello, alla citata sentenza, presso il Tribunale di Firenze, di fatto basandosi su elementi che le interroganti reputano generici, inerenti il merito della consulenza tecnica d'ufficio;
al contempo, non mancano cause afferenti situazioni soggettive ed ambientali del tutto analoghe, conclusesi con pronunciamento a favore dei lavoratori, per le quali non è stato avanzato ricorso dalle competenti sedi INPS, ingenerando disorientamento e disparità di aspettative e condizione tra lavoratori con medesimi percorsi di vita lavorativa;
tali problematiche sono frutto anche di un complessivo quadro normativo non sempre coerente ed esauriente -:
quali siano gli elementi a disposizione del Ministro con riferimento alle cause e alle ragioni di difformi atteggiamenti assunti, in sede giudiziale, dalle competenti sedi INPS;
quali iniziative intenda adottare per favorire il riesame delle situazioni previdenziali dei lavoratori ex esposti alle fibre d'amianto, al fine di favorire la rapida soluzione dei casi controversi;
come valuti l'esigenza di una verifica e rivisitazione del complessivo quadro normativo, al fine di superare ogni possibile disparità di trattamento ed incertezza giuridica.
(4-03118)
BONELLI. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
già da alcuni anni, le problematiche del disagio psicofisico degli insegnanti sono oggetto di studio e di approfondimento da parte di riviste scientifiche;
l'autorevole rivista La Medicina del Lavoro n. 5 del 2004, ha pubblicato una ricerca che ha evidenziato, oltre al rischio di esposizione ad agenti biologici (decreto legislativo n. 626 del 1994, articolo 47), un consistente aumento dei casi di «Sindrome di burn-out» (una sindrome psicopatologica che definisce il crollo psico-fisico di un operatore sociale per eccesso di stress), che colpisce la categoria degli insegnanti in una misura che è passata dal 45 per cento del biennio 93/94, al 57,5 per cento nel biennio 2001/2002;
dette percentuali, sono pari a circa il doppio di quelle che incidono - ad esempio - sulla categoria degli impiegati, in quanto notevolmente maggiori sono lo stress e l'impegno psicofisico continuo a cui sono sottoposti gli insegnanti in un modo che, tra l'altro, non è suscettibile di previsione e soprattutto di prevenzione;
le caratteristiche stesse del ruolo professionale degli insegnanti, e particolarmente quelli della scuola d'Infanzia, la loro responsabilità giuridica dei minori, la sempre più frequente delega da parte delle famiglie al ruolo di educatori, l'inserimento di bambini diversamente abili e di alunni di lingua straniera, uniti ad altri aspetti tipici dell'attività scolastica con un'utenza così particolare, come le classi piccole e inevitabilmente rumorose, raramente dotate di strutture e impianti idonei, rendono lo svolgimento delle attività lavorative difficoltoso, stressante e particolarmente usurante;
queste attività, non compensate in misura adeguata dalla retribuzione salariale, facilitano la diffusione di patologie, come quella del suddetto burn-out -:
se non si ritenga di inserire la categoria degli insegnanti della scuola d'Infanzia, nell'ambito della categoria dei cosiddetti lavori usuranti.
(4-03128)
ROTONDO, DATO, LOMAGLIO, PIRO, PISCITELLO e SAMPERI. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al Ministro della solidarietà sociale. - Per sapere - premesso che:
in data 1o marzo 1994 viene chiuso lo Stabilimento Pirelli di Siracusa, previo avvio della procedura prevista dagli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, in conseguenza della cessazione definiva di tutte le attività;
il 6 maggio 1994, presso il Comitato per il Coordinamento delle iniziative per l'Occupazione presieduto dall'onorevole Borghini, alla presenza del Ministero del lavoro, dopo attenta valutazione degli elementi e delle motivazioni che avevano portato alla chiusura dello stabilimento di Siracusa e a salvaguardia dei livelli occupazionali riguardanti tali lavoratori, veniva tra l'altro, autorizzato l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per crisi aziendale a decorrere dal 1o marzo 1994;
con tale accordo veniva conclusa la suddetta procedura di mobilità promossa dalla Pirelli il 22 febbraio 1994. Tali licenziamenti, quindi venivano sospesi in virtù della legge n. 236 del 1993, che concedeva ai lavoratori suddetti un periodo di cassa integrazione straordinaria, più volte prorogato sulla base della previsione
di particolari misure per la reindustrializzazione e riconversione dell'area ex Pirelli di Siracusa;
la specialissima condizione dei lavoratori della Pirelli Cavi veniva definita anche nella legge n. 608 del 1996 che, all'articolo 4, comma 21, ne consolidava la previsione, ma solo in favore degli operai ex Pirelli Cavi;
la successione dei provvedimenti normativi e ministeriali intervenuti nel tempo, non ultimo l'accordo ministeriale siglato dalle parti interessate l'11 novembre 1996, la deliberata sospensione dell'efficacia dei licenziamenti intimati, differiti alla data in cui abbia a scadere il periodo della cassa integrazione straordinaria fruita dai lavoratori e la previsione, appunto, di tale tipologia di ammortizzatore sociale in deroga, legato allo svolgimento di lavori socialmente utili, hanno provocato, per una sorta di fictio iuris, la conservazione e la sopravvivenza dei rapporti di lavoro ben oltre la data di intimazione dei licenziamenti;
su tale punto, anche gli uffici ministeriali hanno riconosciuto che vi era un provvedimento che non ammetteva dubbi sulla sua interpretazione da parte dell'allora Ministro Treu, secondo il quale i provvedimenti di integrazione salariale adottati in favore dei lavoratori della Pirelli Cavi, per la loro specialissima disciplina, «sospendono gli effetti dei pregressi licenziamenti» (Tx nr. 104484 del 21 maggio 1996 Ministro Treu);
la società Pirelli S.p.A. ha provveduto a formulare richiesta al Ministero del lavoro, ai sensi dell'articolo 1, comma 1190, della legge n. 296 del 2006, per la proroga di un ulteriore anno di cassa integrazione guadagni straordinaria;
l'ultimo decreto di concessione di cassa integrazione straordinaria per il periodo 1o gennaio 2006-31 dicembre 2006 relativo a tali lavoratori è stato emanato il 20 novembre 2006;
l'esecuzione dei provvedimenti di rinnovo dei decreti di concessione della cassa integrazione comporta sempre - e di ciò gli interroganti sono consapevoli - comprensibili ritardi nella corresponsione delle relative indennità, ma quando tali ritardi eccedono gli ambiti di una ragionevole tolleranza o, addirittura, sono motivati, come nel caso dei lavoratori ex Pirelli, dalla necessità burocratica di unificare amministrativamente provvedimenti analoghi, comprenderà che il disagio, in tutte le sue sfaccettature, cresce e che i ritardi rischiano di apparire - e non è così - comportamenti di ostile indifferenza rispetto alle esigenze vitali di lavoratori in difficoltà -:
quando le casse integrazioni guadagni straordinarie relative a tale tipologia di lavoratori (LSU-CIGS ex articolo 4, comma 21, legge n. 608 del 1996) saranno erogate e se non si ravvisi la necessità di potenziare gli organici degli uffici preposti o prevedere procedure più rapide e snelle di quelle in essere;
se sia intenzione del Governo (come è stato già fatto nel 2003) di dare la possibilità ai lavoratori in questione che ne abbiano i requisiti di poter utilizzare la norma del pensionamento a contribuzione visto che la platea nazionale dei potenziali destinatari non supera le 150 unità;
se non sia il caso di prevedere per tali lavoratori, appartenenti al Fondo Nazionale per l'Occupazione, nonché LSU transitoristi nazionali, ulteriori benefici economici finalizzati alla loro stabilizzazione presso gli Enti utilizzatori, consideratone ormai l'esiguo numero.
(4-03130)