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Allegato A
Seduta n. 138 del 30/3/2007
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli nella seduta del 30 marzo 2007.
Albonetti, Amato, Aprea, Bafile, Bersani, Bindi, Boco, Bonino, Capodicasa, Catone, Cento, Chiti, Colucci, D'Alema, D'Antoni, Damiano, De Castro, De Piccoli, Di Pietro, Donadi, Duilio, Fabris, Fioroni, Folena, Forgione, Franceschini, Galante, Gentiloni Silveri, Gozi, Landolfi, Lanzillotta, Letta, Levi, Marcenaro, Maroni, Melandri, Meloni, Minniti, Mosella, Leoluca Orlando, Parisi, Pecoraro Scanio, Piscitello, Pisicchio, Pollastrini, Prodi, Realacci, Rivolta, Rutelli, Santagata, Sgobio, Stucchi, Visco, Elio Vito.
Annunzio di proposte di legge.
In data 29 marzo 2007 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
GRECO: «Inquadramento dei docenti di stenodattilografia e dei docenti tecnico-pratici di laboratorio nel ruolo dei docenti laureati di cui alla tabella C annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1976, n. 88, e rimodulazione delle ore di compresenza» (2471);
GIUDITTA e DEL MESE: «Modifica all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di computo del saldo finanziario rilevante ai fini del rispetto del Patto di stabilità interno per gli enti locali» (2472);
RICARDO ANTONIO MERLO: «Modifica all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335. Disposizioni per il riconoscimento del diritto all'assegno sociale in favore dei cittadini anziani o inabili emigrati e residenti all'estero» (2473);
FORMISANO e VOLONTÈ: «Disposizioni in materia di difficoltà evolutive specifiche di apprendimento» (2474);
ZANOTTI ed altri: «Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'endometriosi» (2475);
TURCI e SCHIETROMA: «Disposizioni per assicurare il diritto all'apprendimento permanente» (2476);
CAPOTOSTI: «Istituzione della Fondazione nazionale per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e architettonico della basilica di San Benedetto in Norcia e per la promozione del patrimonio culturale benedettino nell'Umbria» (2477);
D'IPPOLITO VITALE: «Disposizioni per lo sviluppo economico, sociale e territoriale della città di Catanzaro» (2478);
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE ZACCARIA: «Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo» (2479).
Saranno stampate e distribuite.
Annunzio di un disegno di legge.
In data 29 marzo 2007 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:
dai ministri dei trasporti e dell'interno:
«Disposizioni in materia di autotrasporto merci e di circolazione stradale» (2480).
Sarà stampato e distribuito.
Restituzione al Governo di un disegno di legge per la presentazione al Senato della Repubblica.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 30 marzo 2007, ha chiesto che il seguente disegno di legge, presentato alla Camera dei deputati il 21 marzo 2007, sia trasferito al Senato della Repubblica:
«Riforma dell'ordinamento giudiziario» (2428).
Il disegno di legge è stato pertanto restituito al Governo per essere presentato al Senato della Repubblica e sarà cancellato dall'ordine del giorno.
Adesione di deputati a proposte di legge.
La proposta di legge RUGGERI ed altri: «Disposizioni in materia di certificazione di conformità sociale delle imprese che non utilizzano lavoro minorile» (354) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Poletti.
La proposta di legge DE CORATO ed altri: «Modifiche al codice penale in materia di sfruttamento dell'accattonaggio» (1898) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Bocciardo.
La proposta di legge costituzionale DE CORATO ed altri: «Modifica all'articolo 31 della Costituzione in materia di tutela della persona anziana» (1900) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Minasso.
Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari Costituzionali):
BUFFO: «Status dei membri della Camera dei deputati» (923) Parere delle Commissioni II, V e XI;
ANGELA NAPOLI: «Disposizioni concernenti i dirigenti scolastici» (2399) Parere delle Commissioni II, V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XI.
IX Commissione (Trasporti):
BOFFA ed altri: «Introduzione dell'articolo 126-ter del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di certificato a punti di idoneità alla guida dei ciclomotori» (2306) Parere delle Commissioni I e II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni).
Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.
La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
con lettera in data 23 febbraio 2007, sentenza n. 50 del 7-23 febbraio 2007 (doc. VII, n. 192), con la quale:
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, lettera i),
della legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 agosto 1995, n. 16 (Riforma dell'ordinamento del personale della provincia), introdotto dall'articolo 38 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9 (Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate), nella parte in cui contrasta con il principio fondamentale di cui all'articolo 2-septies del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81 (Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 2004, n. 138;
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 16 del 1995, nella parte in cui negherebbe implicitamente il diritto al trattamento economico aggiuntivo per i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo, e nella parte in cui ometterebbe ogni regolamentazione dell'attività libero-professionale svolta nell'ambito di tale rapporto, sollevate dal tribunale di Bolzano, in relazione agli articoli 15-quater e 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
alla XII Commissione permanente (Affari sociali);
con lettera in data 2 marzo 2007, sentenza n. 57 del 19 febbraio-2 marzo
2007 (doc. VII, n. 198), con la quale:
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa della regione siciliana 20 gennaio 2006, recante «Riproposizione di norma concernente l'istituzione del registro degli amministratori di condominio», sollevata, in riferimento agli articoli 117, secondo comma, e 120 della Costituzione, dal commissario dello Stato per la regione siciliana;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della medesima delibera legislativa, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dal commissario dello Stato per la regione siciliana;
3) dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 2, comma 1 e 3, della legge della regione Marche 9 dicembre 2005, n. 28 (Istituzione del registro degli amministratori di condominio e di immobili), e, per conseguenza, della restante parte dell'intera legge:
alla II Commissione permanente (Giustizia);
con lettera in data 9 marzo 2007, sentenza n. 64 del 21 febbraio 2007-9 marzo 2007 (doc. VII, n. 201), con la quale:
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 4, lettera l), e comma 4-bis, della legge della regione Umbria 3 agosto 1999, n. 24 (Disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), come modificato dall'articolo 10, commi 3 e 4, della legge della regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24 - Disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), nella parte in cui stabilisce che tra le domande concorrenti con titolo di priorità e tra le domande concorrenti prive di titolo di priorità, è data priorità anche in funzione del criterio della titolarità di altre grandi strutture di vendita nella regione;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale n. 24 del 1999, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 26 del 2005, promossa, in riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'intera legge regionale n. 26 del 2005, promossa, in riferimento agli articoli 3, 117, secondo comma, lettera e), e 120 della Costituzione, nonché agli articoli 39 e 43 del Trattato istitutivo della Comunità europea,
dal Presidente del Consiglio dei ministri;
4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 15, comma 5, della legge regionale n. 24 del 1999, come modificato dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale n. 26 del 2005, promossa, in riferimento agli articoli 3, 117, secondo comma, lettera e), e 120 della Costituzione, nonché agli articoli 39 e 43 del Trattato istitutivo della Comunità europea, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
5) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale n. 24 del 1999, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 26 del 2005, e dell'articolo 14, comma 4, lettera l) e comma 4-bis, come modificato dall'articolo 10, commi 3 e 4, della legge regionale n. 26 del 2005, promosse, in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera e), e 120 della Costituzione, nonché agli articoli 39 e 43 del Trattato istitutivo della Comunità europea, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
alla X Commissione permanente (Attività produttive);
con lettera in data 12 marzo 2007, sentenza n. 77 del 5-12 marzo 2007 (doc. VII, n. 204), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 30 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), nella parte in cui non prevede che gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta a giudice privo di giurisdizione si conservino, a seguito di declinatoria di giurisdizione, nel processo proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione:
alla II Commissione permanente (Giustizia);
con lettera in data 16 marzo 2007, sentenza n. 78 del 5-16 marzo 2007 (doc. VII, n. 205), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 47, 48 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), ove interpretati nel senso che allo straniero extracomunitario, entrato illegalmente nel territorio dello Stato o privo del permesso di soggiorno, sia in ogni caso precluso l'accesso alle misure alternative da essi previste:
alla II Commissione permanente (Giustizia);
con lettera in data 16 marzo 2007, sentenza n. 79 del 5-16 marzo 2007 (doc. VII, n. 206), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dei commi 1 e 7-bis dell'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975 n. 375 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure preventive e limitative della libertà), introdotti dall'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 5 dicembre 2005 n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975 n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui non prevedono che i benefici in essi indicati possano essere concessi, sulla base della normativa previgente, nei confronti dei condannati che, prima della entrata in vigore della citata legge n. 251 del 2005, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato ai benefici richiesti:
alla II Commissione permanente (Giustizia);
con lettera in data 16 marzo 2007, sentenza n. 88 del 5-16 marzo 2007 (doc. VII, n. 210), con la quale:
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni sollevate con i ricorsi nn. 30, 36, 39 e 41 del registro ricorsi 2006 dalle regioni Valle d'Aosta, Campania, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia; riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 586, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), nella parte in cui non prevede che il regolamento interministeriale sia preceduto dall'intesa Stato-Regioni;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 589, 590 e 591,
della stessa legge n. 266 del 2005;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 583, 584, 585, 587, 588, 592 e 593, della medesima legge n. 266 del 2005, promosse in riferimento all'articolo 2, lettera q), dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, all'articolo 117, quarto e sesto comma, della Costituzione, nonché all'articolo 4, n. 12, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 dalle regioni Valle d'Aosta, Campania, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia:
alla X Commissione permanente (Attività produttive);
con lettera in data 16 marzo 2007, sentenza n. 89 del 5-16 marzo 2007 (doc. VII, n. 211), con la quale:
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni sollevate;
riuniti i giudizi;
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 23, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, contenente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006», nella parte in cui non esclude le amministrazioni e gli enti pubblici strumentali degli enti territoriali;
2) dichiara estinto per rinuncia il giudizio relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 24 e 26, della legge n. 266 del 2005, proposta con riferimento agli articoli 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, agli articoli 4, 45 e 48-bis, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta) - dalla regione Valle d'Aosta;
3) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 24, 25 e 26, della legge n. 266 del 2005, sollevate in riferimento agli articoli 114, 117, 118 e 119 della Costituzione, agli articoli 14 lettera p), 20 e 23, del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della regione siciliana); al titolo VI e agli articoli 68, 69, 70, 71, 75, 78, 83 e 84, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di finanza locale), alla legge 30 novembre 1989, n. 386 (Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria), agli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale); agli articoli da 48 a 54 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia); all'articolo 10 legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione) dalle altre ricorrenti:
alla VI Commissione permanente (Finanze).
La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai
sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni permanenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
sentenza n. 38 del 5-20 febbraio 2007 (doc. VII, n. 189) con la quale:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 1 e 2, della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 gennaio 2006 (disegno di legge n. 1095, stralcio XI), recante «Riproposizione di norme in materia di controllo della fauna selvatica, di personale e di acquisto e forniture di servizi» promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione, dal Commissario dello Stato per la regione siciliana;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 3, della suddetta delibera legislativa, promossa in riferimento agli articoli 3, 51, 81, quarto comma, e 97 della Costituzione, dal commissario dello Stato per la regione siciliana;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3 della medesima delibera legislativa promossa, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dal commissario dello Stato per la regione siciliana;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della stessa delibera legislativa, nella parte in cui sostituisce i commi 4 e 5 dell'articolo 4 della legge della regione siciliana 1o settembre 1997, n. 33 (Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale), promossa, in riferimento all'articolo 97 della Costituzione, dal commissario dello Stato per la regione siciliana:
alla XIII Commissione permanente (Agricoltura);
sentenza n. 39 del 5-20 febbraio 2007 (doc. VII, n. 190) con la quale:
dichiara che non spettava allo Stato, e per esso al commissario regionale per il riordino degli usi civici in Abruzzo, dichiarare la legittimazione delle occupazioni abusive dei terreni gravati da usi civici, né determinare la somma di danaro che, ex articolo 10 della legge n. 1766 del 1927, l'occupante abusivo doveva versare per potersi giovare della legittimazione, e, conseguentemente annulla, nei limiti sopra descritti, la sentenza n. 25 emessa dal commissario regionale per il riordino degli usi civici in Abruzzo in data 21 ottobre 2005:
alla I Commissione permanente (Affari costituzionali);
sentenza n. 40 del 5-20 febbraio 2007 (doc. VII, n. 191) con la quale:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 gennaio 2006 (disegno di legge n. 1095, stralcio XII), recante «Riproposizione di norme concernenti il personale del Corpo forestale della regione» proposta, in riferimento agli articoli 3, 51 e 81 della Costituzione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della suddetta delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 gennaio 2006 (disegno di legge n. 1095, stralcio XII) proposta, in riferimento all'articolo 39 della Costituzione:
alla XIII Commissione permanente (Agricoltura);
sentenza n. 51 del 7-23 febbraio 2007 (doc. VII, n. 193) con la quale:
dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla regione Sardegna nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione al decreto del ministro delle politiche agricole e forestali 10 giugno 2004 (Disciplina delle reti da posta fissa):
alla XIII Commissione permanente (Agricoltura);
sentenza n. 52 del 7-23 febbraio 2007 (doc. VII, n. 194) con la quale:
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto dal tribunale di Bergamo nei confronti della Camera dei deputati:
alla I Commissione permanente (Affari costituzionali);
sentenza n. 53 del 7-23 febbraio 2007 (doc. VII, n. 195) con la quale:
dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese dal deputato Vittorio Sgarbi, oggetto del procedimento pendente davanti alla Corte d'appello di Palermo I sezione penale, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione;
annulla, di conseguenza, la deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 4 febbraio 2004 (doc. IV-quater, n. 60):
alla I Commissione permanente (Affari costituzionali);
sentenza n. 54 del 7-23 febbraio 2007 (doc. VII, n. 196) con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 24, commi 2, 4, 5, 6, 7 e 8, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), sollevata, in riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione, dal tribunale di Tivoli:
alla VI Commissione permanente (Finanze);
sentenza n. 55 del 7-23 febbraio 2007 (doc. VII, n. 197) con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 54, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) sollevata, in riferimento all'articolo 24 della Costituzione, dal tribunale di Brescia:
alla VI Commissione permanente (Finanze);
sentenza n. 58 del 19 febbraio-2 marzo 2007 (doc. VII, n. 199) con la quale:
dichiara che non spettava allo Stato e, per esso, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio nazionale per il servizio civile, di regolare la materia dell'accreditamento e dell'iscrizione presso gli albi nazionali e regionali per il servizio civile disattendendo, senza l'attivazione di ulteriori meccanismi di cooperazione, le intese raggiunte in sede di Conferenza Stato-regioni del 26 gennaio 2006;
annulla, per l'effetto, il paragrafo 2 della circolare 2 febbraio 2006 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio nazionale per il servizio civile, nella parte in cui dispone che «Non possono essere accreditate, essere sede di attuazione di progetto, essere soggetto di accordi di partenariato e iscritte agli albi regionali e provinciali o all'albo nazionale, le stesse regioni o Province autonome. Possono essere iscritte all'albo nazionale le regioni a statuto speciale e le Province autonome al solo fine di presentare progetti di servizio civile nazionale nelle materie, negli ambiti e nei servizi di loro competenza ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione, nei quali nel restante territorio nazionale le correlative funzioni sono svolte dalle amministrazioni dello Stato»:
alla I Commissione permanente (Affari costituzionali);
sentenza n. 59 del 19 febbraio-2 marzo 2007 (doc. VII, n. 200) con la quale:
dichiara che spettava al Senato della Repubblica deliberare che le dichiarazioni
rese dal senatore Emiddio Novi, per le quali pende dinanzi al tribunale di Roma il giudizio civile, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione:
alla I Commissione permanente (Affari costituzionali);
sentenza n. 65 del 21 febbraio-9 marzo 2007 (doc. VII, n. 202) con la quale:
dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare che i fatti oggetto del processo civile, promosso da Luca Gianaroli e Claudio Giorlandino nei confronti del deputato Sandro Bondi, pendente davanti al tribunale di Roma, sezione XIII civile, in composizione monocratica, concernono opinioni espresse da quest'ultimo nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione;
annulla, per l'effetto, la delibera di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 30 settembre 2004 (doc. IV-quater, n. 106):
alla I Commissione permanente (Affari costituzionali);
sentenza n. 66 del 21 febbraio-9 marzo 2007 (doc. VII, n. 203) con la quale:
dichiara che spettava allo Stato, e per esso all'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, pronunciare l'ordinanza, depositata il 12 aprile 2006, con cui è stata dichiarata la legittimità della richiesta di referendum, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, relativa al distacco del comune di Noasca dalla regione Piemonte ed alla aggregazione dello stesso alla regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste;
dichiara che spettava allo Stato, e per esso al Consiglio dei ministri, la deliberazione 7 luglio 2006, con cui è stata approvata l'indizione del suddetto referendum;
dichiara che spettava allo Stato, e per esso al Presidente della Repubblica, emanare il decreto 10 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 2006, con cui il referendum nel Comune di Noasca è stato indetto per il giorno 8 ottobre 2006;
dichiara che non spettava al presidente della regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste partecipare alla seduta del Consiglio dei ministri 7 luglio 2006 per deliberare l'indizione del predetto referendum:
alla I Commissione permanente (Affari costituzionali);
sentenza n. 80 del 5-16 marzo 2007
(doc. VII, n. 207) con la quale:
dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al ministro della salute, disporre, con efficacia nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano, verifiche sulle liste di attesa;
annulla, per l'effetto, la lettera del ministro della salute 5 maggio 2005 (prot. n. GAB/3882-P/I.l.c.a/9), la nota del direttore generale del Ministero della salute 5 maggio 2005 (prot. n. 12221/DG-PROG-21-P-a), nonché il verbale del comando Carabinieri per la sanità, Nucleo antisofisticazioni e sanità (NAS) di Trento, del 18 maggio 2005:
alla XII Commissione permanente (Affari sociali);
sentenza n. 81 del 5-16 marzo 2007 (doc. VII, n. 208) con la quale:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, della legge della regione Toscana 7 dicembre 2006, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell'acquacoltura), sollevata, in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettere a), e) ed s), 118, primo comma, e 120, primo comma, della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione tra Stato e regioni, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 1, lettera b); 3, comma 1, lettera d); 7, commi 7, lettere a) e c), e 8; 12; 13; 14, comma 1, lettera a), della suddetta legge regionale, sollevata, in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettere a) ed e), e 120, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 1, lettere e) e f); 14, comma 1, lettera b); 18 e 19, della suddetta legge regionale, sollevata, in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettere a), e), e s), 118, primo comma, e 120, primo comma, della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione tra Stato e regioni, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 1, lettera b); 3, comma 1, lettera d); 7, commi 7, lettere a) e c), e 8; 12; 13; 14, comma 1, lettera a), della suddetta legge regionale, sollevata in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera s), e 118, primo comma, della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione tra Stato e regioni, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 1, lettera c); 10 e 11, della citata legge regionale, sollevata in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettere a), e) ed s), e 118, primo comma, della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione tra Stato e regioni, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
alla XIII Commissione permanente (Agricoltura);
sentenza n. 82 del 5-16 marzo 2007 (doc. VII, n. 209) con la quale:
riservata a separate pronunce la decisione delle questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla regione Friuli-Venezia Giulia nei confronti di altri commi dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2006);
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 148, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), promossa, in riferimento alla legge costituzionale 31 febbraio 1963, n. 1 (Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia), e relative norme di attuazione ed alle norme contenute nel Titolo V della parte seconda della Costituzione, in collegamento con l'articolo 10, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dalla regione Friuli-Venezia Giulia:
alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.
Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.