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Allegato B
Seduta n. 139 del 2/4/2007
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INTERNO
Interrogazioni a risposta scritta:
SOFFRITTI, FERDINANDO BENITO PIGNATARO e CRAPOLICCHIO. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
i giorni 28 e 29 maggio 2006, furono convocati i comizi elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale di Bisignano (Cosenza);
a seguito della presentazione delle liste elettorali, la seconda sottocommissione elettorale circondariale di Cosenza, sede di San Marco Argentano (Cosenza), con verbale n. 85 del 30 aprile 2006, ricusava la lista «Unione Democratica» con candidato a Sindaco Attico Francesco, nato a Cosenza il 15 agosto 1959, a causa del fatto che «delle 143 firme presentate, n. 48 non risultano autenticate nei modi prescritti dalla normativa vigente (articolo 21, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000) e nella fattispecie nei moduli n. 3 e n. 4, pur comparendo in stampatello nome, cognome e qualifica del consigliere comunale autenticatore, quest'ultimo non ha apposto la firma autografa in calce ai moduli stessi di raccolta delle firme dei presentatori»;
il numero dei presentatori, stando così le cose, era al di sotto del parametro numerico richiesto dalla legge che ne richiedeva tra un minimo di 100 elettori ed un massimo di 200;
alla competizione elettorale venivano ammesse le restanti due liste, «Solidarietà e Partecipazione», con candidato a Sindaco Umile Bisignano, nato a Bisignano il 29 aprile 1954, e «Patto per la Città» con candidato a Sindaco Francesco Fucile, nato a Bisignano il 14 aprile 1965;
a seguito dell'esclusione, la Lista «Unione Democratica» ha presentato istanza di riesame presso la 2a Sottocommissione Elettorale la quale, con proprio verbale n. 95 del 30 aprile 2006 disponeva il non riesame dell'istanza prodotta sulla
base del fatto che il vizio riscontrato nei moduli n. 3 e n. 4, sopra richiamati, è insanabile;
a seguito della decisione della sottocommissione il signor Maiurano Cenzino, autenticatore delle firme poste a corredo della lista esclusa dalla sottocommissione circondariale, adiva il TAR Calabria che rigettava il ricorso con sentenza n. 493. Proposto l'appello, il Consiglio di Stato - Sezione V - in sede Giurisdizionale, respingeva l'istanza di sospensione del provvedimento con Ordinanza n. 2315 del 12 maggio 2006;
successivamente, la lista «Solidarietà e Partecipazione», usciva vincitrice dalla competizione elettorale del 28 e 29 maggio 2006, con circa il 52 per cento dei voti validi;
ad avvenuta proclamazione degli eletti, venivano presentati n. 3 ricorsi innanzi al TAR Calabria 29 giugno 2006, n. 786, 27 giugno 2006, n. 768 e 28 giugno 2006, n. 783;
il TAR Calabria, con proprie decisioni - rispettivamente - n. 960 del 31 luglio 2006, n. 959 del 31 luglio 2006, n. 962 del 9 agosto 2006, rigettava i predetti ricorsi;
avverso tali decisioni del TAR Calabria è stato proposto appello innanzi al Consiglio di Stato con tre distinti ricorsi;
la stessa V Sezione del Consiglio di Stato che aveva condiviso le decisioni del TAR Calabria in sede Giurisdizionale, nella Camera di Consiglio del 6 febbraio 2007, respingeva l'appello n. 8220 del 2006 e l'appello n. 9908 del 2006, accoglieva invece l'appello n. 8224 del 2006;
per l'effetto, in accoglimento del ricorso di primo grado, si annulla il provvedimento di esclusione della lista avente come contrassegno «UNIONE DEMOCRATICA», nonché le operazioni elettorali per il rinnovo del Sindaco e del consiglio comunale di Bisignano, svoltesi il 28 e 29 maggio 2006;
in questo modo con decisioni contrastanti tra diversi organi giudicanti dello Stato, si sono annullate, a distanza di quasi un anno, le operazioni elettorali, sfiduciando una lista che aveva ottenuto il 52 per cento dei voti;
il 17 febbraio 2007 è stato insediato il commissario prefettizio e la cittadinanza è ancora in attesa di conoscere quando si voterà di nuovo e con quali modalità -:
quali saranno le modalità con cui si svolgeranno le prossime elezioni, se con liste bloccate o elezioni ex novo;
quali siano, con urgenza da parte del Ministro, tempi e modalità certe con le quali svolgere nuove elezioni, al fine di evitare un lungo periodo di commissariamento che rischia solamente di creare grave instabilità politico-sociale alla città di Bisignano che necessita al più presto di tornare ad essere governata da una amministrazione scelta dai propri cittadini.
(4-03149)
MIGLIORI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
una inchiesta giudiziaria di proporzioni senza precedenti nell'area fiorentina ha portato alla scoperta di una vera e propria cupola affaristica che determinerebbe la predeterminazione truffaldina di appalti e subappalti pubblici con la connivenza degli uffici pubblici interessati;
tale inchiesta ha fino ad oggi ipotizzato il complessivo coinvolgimento di molteplici aziende e l'arresto o denuncia nei confronti di oltre trenta persone;
l'epicentro di tale inchiesta risulta essere il Comune di Campi Bisenzio e le sue normative in materia urbanistica nella delicata area della Piana fiorentina soggetta ad abnormi iniziative di espansione edilizia;
la stessa Fondazione Caponnetto ha definito la suddetta vicenda giudiziaria «propria di altre aree geografiche del Paese» confidando in un pronto intervento
delle Istituzioni volto ad evitare fenomeni di presenza e infiltrazione mafiosa in Toscana;
Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» prevede, all'articolo 143, lo scioglimento dei Consigli comunali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso allorché emergano condizionamenti o collegamenti con la criminalità organizzata che compromettano la libera determinazione degli organi elettivi, il buon andamento delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati -:
se non si reputi nella fattispecie esposta che ricorrano i presupposti per attivare le procedure per lo scioglimento del consiglio comunale di Campi Bisenzio.
(4-03155)