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Allegato B
Seduta n. 143 del 12/4/2007
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DIFESA
Interrogazione a risposta scritta:
ASCIERTO. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
il mandato di un delegato attivo nell'ambito della rappresentanza militare, essendo una carica elettiva, andrebbe in ogni modo garantito, assicurandone l'espletamento per tutta la durata prevista, salvo casi particolari già regolamentati;
in base all'articolo 28 del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 196, «la categoria dell'ausiliaria comprende il personale appartenente al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente che, essendovi transitato nei casi previsti per legge, ha manifestato all'atto del collocamento nella predetta posizione la propria disponibilità a prestare servizio nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza od altra amministrazione»;
dalla lettura dell'articolo di legge riportato, risulta in modo chiaro che la posizione di ausiliaria, espressamente prevista e regolata dall'ordinamento militare, non è una posizione di fine servizio definitivo ma, invece, una posizione di servizio in capo alla quale sussistono specifici obblighi, e si differenzia, quindi, in modo sostanziale dalla cessazione del servizio di cui all'articolo 27 del medesimo decreto-legge;
tuttavia, allo stato attuale, ai fini dello svolgimento del proprio mandato nell'ambito degli organismi di rappresentanza militare, gli appartenenti alla carriera militare posti in ausiliaria sono equiparati, di fatto, a quelli che cessino dal servizio in modo definitivo;
tale stato di cose poteva essere adatto al sistema della leva obbligatoria, al termine della quale il militare, assolto il proprio dovere, era posto direttamente in congedo assoluto con conseguente decadenza anticipata dal mandato, oppure poteva rivelarsi utile nei casi in cui il personale era posto o chiedeva di essere posto in congedo per altri motivi;
al contrario, l'esclusione dagli organismi di rappresentanza in seguito alla collocazione in ausiliaria appare in netto contrasto con il quadro giuridico generale di questa particolare figura all'interno dell'ordinamento militare -:
se non ritenga opportuno disporre le modifiche regolamentari necessarie a consentire lo svolgimento del proprio mandato anche ai militari collocati in ausiliaria.
(4-03260)