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Allegato B
Seduta n. 143 del 12/4/2007
ATTI DI INDIRIZZO
Risoluzione in Commissione:
La IV Commissione,
premesso che:
l'articolo 23 del decreto legislativo 8 maggio 2001 n. 215, nel quadro della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, ha disciplinato la nuova categoria degli Ufficiali in ferma prefissata conformemente ai principi e ai criteri direttivi stabiliti dall'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331;
l'articolo 24 del citato decreto legislativo, pur dettando disposizioni per favorire il passaggio degli Ufficiali in ferma prefissata al servizio permanente, non ha ancora condotto ad una soddisfacente stabilizzazione dei relativi rapporti di lavoro;
sia il reclutamento degli Ufficiali in ferma prefissata sia il successivo passaggio di questi ultimi al servizio permanente devono avvenire nell'ambito delle risorse destinate alla trasformazione dello strumento militare in professionale, come definite dalla tabella «A» allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonché dalla tabella «C» allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226;
il comma 571 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, pur non modificando il modello di difesa a 190.000 unità, a decorrere dal 2007, ha tuttavia ridotto le citate risorse del 15 per cento (120 milioni di euro per il 2007, 125 milioni di euro per il 2008 e 130 milioni di euro per il 2009);
tale riduzione rischia di aggravare il problema della stabilizzazione dei rapporti di lavoro degli Ufficiali in ferma prefissata e in generale dei volontari in ferma breve e prefissata delle Forze armate, proprio nel momento in cui la medesima legge finanziaria dispone misure per la graduale riduzione del fenomeno del precariato nella Pubblica Amministrazione;
ai sensi dell'articolo 24, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, gli Ufficiali in ferma prefissata, che abbiano svolto due anni e sei mesi di servizio, possono essere ammessi, a domanda, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro della difesa, ad un'ulteriore ferma di 12 mesi;
l'ulteriore ferma annuale è consentita nell'ambito del contingente massimo di Ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno di riferimento definito dalla legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni;
l'articolo 12, comma 2, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 298 ha fissato, per l'anno 2007, il numero massimo di Ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media;
come avvenuto nel passato, anche nell'anno in corso deve essere consentita l'ulteriore ferma annuale degli Ufficiali in ferma prefissata in coerenza con quanto stabilito dalla legge di bilancio;
in mancanza di una ridefinizione del modello di difesa debbono essere reintegrate le risorse destinate alla trasformazione dello strumento militare in professionale, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica;
impegna il Governo
ad assumere le necessarie iniziative affinché, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica:
a) sia disciplinata, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, l'ammissione all'ulteriore ferma annuale degli Ufficiali in ferma prefissata delle Forze armate che conseguono i trenta mesi di ferma nell'anno 2007;
b) siano reintegrate le risorse destinate alla trasformazione dello strumento militare in professionale, anche al fine di favorire il passaggio al servizio permanente degli Ufficiali in ferma prefissata e dei volontari in ferma breve e prefissata delle Forze armate.
(7-00162)«Rugghia».