Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Allegato A
Seduta n. 145 del 17/4/2007
...
(A.C. 1638 - Sezione 5)
ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1638 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 3.
(Modifica all'articolo 220 del codice di procedura penale).
1. All'articolo 220 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La perizia sui documenti di cui all'articolo 240-bis è ammessa soltanto nel caso in cui venga dedotta o comunque rilevata l'incompletezza o la contraddittorietà dei dati emergenti dal relativo verbale di consistenza, redatto ai sensi dell'articolo 240-ter; le attività peritali devono in tale caso compiersi esclusivamente sui documenti il cui esame risulta necessario per rispondere ai quesiti posti dal giudice».