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Allegato A
Seduta n. 145 del 17/4/2007
...
(A.C. 1638 - Sezione 24)
ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1638 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 22.
(Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 132 è sostituito dal seguente:
«Art. 132. - (Conservazione di dati di traffico per altre finalità). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico, inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta, sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi, per finalità di accertamento e repressione dei reati; per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per sei mesi.
2. Decorsi i termini di cui al comma 1, i dati relativi al traffico telefonico, inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta, sono conservati dal fornitore per ulteriori ventiquattro mesi e quelli relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati per ulteriori sei mesi per esclusive finalità di accertamento e repressione dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.
3. I dati sono acquisiti presso il fornitore con le modalità di cui all'articolo 267-bis del codice di procedura penale, ferme restando, nel caso previsto dal comma 2 del medesimo articolo, le condizioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera f), del presente codice per il traffico entrante.
4. Il trattamento dei dati per le finalità di cui all'articolo 267-bis del codice di procedura penale è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti ai sensi dell'articolo 17 del presente codice, volti anche a:
a) prevedere in ogni caso specifici sistemi di autenticazione informatica e di autorizzazione degli incaricati del trattamento di cui all'allegato B;
b) disciplinare le modalità di conservazione separata dei dati una volta decorsi i termini di cui al comma 1;
c) individuare le modalità di trattamento dei dati da parte di specifici incaricati del trattamento in modo tale che, decorsi i termini di cui al comma 1, l'utilizzazione dei dati sia consentita solo nei casi di cui al comma 4 e all'articolo 7;
d) indicare le modalità tecniche per la periodica distruzione dei dati, decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2»;
b) dopo l'articolo 164 è inserito il seguente:
«Art. 164-bis. - (Illeciti per finalità giornalistiche). - 1. In caso di diffusione o comunicazione di dati per le finalità di cui all'articolo 136, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 137 ovvero del codice di deontologia adottato ai sensi dell'articolo 139, comma 1, è applicata la sanzione amministrativa della pubblicazione, in uno o più giornali, dell'ordinanza che accerta l'illecito. La pubblicazione è effettuata, secondo le modalità indicate nell'ordinanza, a spese dei responsabili della violazione.
2. Il Consiglio nazionale e il competente Consiglio dell'ordine dei giornalisti, nonché, ove lo ritengano, le associazioni rappresentative di editori, possono far pervenire documenti e la richiesta di essere sentiti ai sensi dell'articolo 18, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Il Garante trasmette al Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti l'ordinanza di cui al comma 1 per l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari»;
c) all'articolo 139, comma 5, dopo le parole: «codice di deontologia,» sono inserite le seguenti: «ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 164-bis,»;
d) all'articolo 165, comma 1, le parole: «162 e 164» sono sostituite dalle seguenti: «162, 164 e 164-bis».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 22.
(Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 132, comma 4, lettera c), sostituire le parole: comma 4 con le seguenti: comma 2.
22. 100. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
22. 41. Pecorella, Vitali, Costa.
Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 164-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: è applicata fino alla fine del comma con le seguenti: all'autore della violazione si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila a cinquantamila euro o, se si tratta di dati sensibili o riguardanti minori o se la violazione è reiterata o comunque di particolare gravità, da quindicimila a centomila euro, è applicata, altresì, la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione, in uno o più giornali, dell'ordinanza che accerta l'illecito. La pubblicazione è effettuata, secondo le modalità indicate nell'ordinanza, a spese dei responsabili della violazione. Fuori dalle ipotesi di concorso, il direttore o vicedirettore responsabile risponde della violazione nei casi in cui omette di esercitare il controllo necessario a impedirla.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«4. La sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 165 può essere applicata nei casi di cui al comma 1, primo periodo, ed è in ogni caso applicata se la violazione riguarda dati sensibili o concernenti minori o è reiterata o se, comunque, è di particolare gravità».
22. 42. Craxi.
Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 164-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: in uno o più giornali fino alla fine del comma, con le seguenti: nella testata attraverso la quale è stata commessa la violazione nonché, ove ritenuto necessario, anche in altre testate della decisione che accerta la violazione, per intero o per estratto, ovvero di una dichiarazione riassuntiva della medesima
violazione. La pubblicazione è effettuata, secondo le modalità indicate dall'ordinanza, a spese dei responsabili.
22. 101. La Commissione
(Approvato)
Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 164-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quanto previsto dai periodi precedenti si applica anche quando si tratta di dati inerenti a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche che abbiano per oggetto fatti non strettamente inerenti all'indagine giudiziaria, anche quando questi non siano più coperti da segreto.
22. 40. Consolo.
Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 164-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«4. In caso di pubblicazione di immagini, fatti, notizie e circostanze vietate dalla presente legge può essere disposta la sospensione dell'attività del giornale o del periodico da uno a tre mesi. Può essere altresì disposta la sospensione dell'attività radiofonica o televisiva negli stessi casi e per lo stesso periodo».
22. 43. Cota.