Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Allegato A
Seduta n. 146 del 18/4/2007
...
(A.C. 15 - Sezione 13)
ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI
Art. 12.
(Agevolazioni in materia di servizio idrico).
1. Le regioni possono prevedere agevolazioni, anche in forma tariffaria, a favore dei piccoli comuni in cui la disponibilità di risorse idriche reperibili o attivabili sia superiore ai fabbisogni per i diversi usi.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 12.
(Agevolazioni in materia di servizio idrico).
Sopprimerlo.
12. 100. Le Commissioni.
(Approvato)
Sostituirlo con il seguente:
Art. 12. - 1. All'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
«6-bis. Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni in favore dei piccoli comuni in cui la disponibilità di risorse idriche reperibili o attivabili sia superiore ai fabbisogni per i diversi usi».
12. 1. Piro.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. All'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 5 è sostituito dai seguenti:
«5. Per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, nonché per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, l'adesione al servizio idrico integrato è facoltativa. Ove il comune non aderisca, il nuovo soggetto gestore non subentra all'azienda speciale, all'ente o al consorzio pubblico esercente il servizio. I comuni di cui al presente comma possono, altresì, ritirare la propria adesione al servizio idrico integrato previo preavviso di sei mesi all'Autorità d'ambito.
5-bis. Sulle gestioni di cui al comma 5 l'Autorità d'ambito esercita funzioni di regolazione generale e di controllo, sulla base di un contratto di servizio».
12. 3. Caparini, Dussin, Garavaglia.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: «Ferma restando la partecipazione obbligatoria all'Autorità d'ambito di tutti gli enti locali ai sensi del comma 1, l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, a condizione che la gestione del servizio idrico sia operata direttamente dalla amministrazione comunale ovvero tramite una società a capitale pubblico o prevalentemente pubblico, comunque controllata dallo stesso comune, ovvero da consorzi o enti pubblici».
12. 4. Delfino, Ruvolo, Martinello.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Al comma 5, primo periodo, dell'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «1.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «3.000 abitanti».
12. 2. Caparini, Dussin, Garavaglia.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis. - 1. Per i piccoli comuni non è obbligatoria la partecipazione all'Autorità d'ambito per cui l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato diventa facoltativa.
*12. 01. Pedrini, Raiti, Satta, Astore.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis. - 1. Per i piccoli comuni non è obbligatoria la partecipazione all'Autorità d'ambito per cui l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato diventa facoltativa.
*12. 010. Garavaglia, Dussin, Caparini.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis. - 1. Per i piccoli comuni è facoltativo l'affidamento del servizio idrico integrato al gestore unico.
12. 011. Pedrini, Acerbo, Astore.