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Allegato A
Seduta n. 146 del 18/4/2007
...
(A.C. 15 - Sezione 2)
ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI
Art. 1.
(Finalità della legge).
1. La presente legge, nel rispetto del titolo V della parte seconda della Costituzione,
ha lo scopo di promuovere e sostenere le attività economiche, sociali, ambientali e culturali esercitate nei piccoli comuni e di tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico custodito in tali comuni, favorendo altresì l'adozione di nuove tecnologie e di misure in favore dei cittadini residenti e delle attività produttive, con particolare riferimento al sistema di servizi territoriali, in modo da incentivare e favorire anche l'afflusso turistico.
2. Le regioni, nell'ambito delle funzioni ad esse riconosciute dal titolo V della parte seconda della Costituzione, possono definire ulteriori interventi per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.
3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, per il proprio territorio, all'individuazione dei comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 3, nonché, nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione, alla definizione di interventi destinati alle finalità della presente legge.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 1.
(Finalità della legge).
Al comma 1, sostituire le parole da: le attività economiche, sociali, fino a: nuove tecnologie e con le seguenti: i piccoli comuni, valorizzandone le attività amministrative, economiche, sociali, ambientali e culturali e di tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico custodito presso gli stessi enti, favorendo altresì l'adozione
1. 2. Osvaldo Napoli, Stradella, Lupi.
Al comma 1, sopprimere le parole: residenti.
1. 50. Buontempo.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, le regioni disciplinano con propria legge, per i comuni individuati ai sensi dell'articolo 2, gli interventi da realizzare per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge e i criteri relativi all'impiego delle risorse di cui all'articolo 15. La legge regionale disciplina, in particolare:
a) gli incentivi per il riequilibrio territoriale, mediante formule di tutela e di promozione delle risorse ambientali, che tengano conto sia del loro valore naturalistico che delle esigenze di vita civile delle popolazioni residenti, con particolare riferimento allo sviluppo del sistema dei trasporti e della viabilità locale;
b) gli interventi per il sostegno economico, nonché per lo sviluppo delle attività economiche e produttive sui territori dei piccoli comuni, come definiti ai sensi dell'articolo 2;
c) le misure per lo sviluppo sociale, anche mediante la garanzia di adeguati servizi per la collettività;
d) gli interventi di sostegno all'attività culturale e alle tradizioni locali.
Conseguentemente:
sostituire l'articolo 4 con il seguente:
Art. 4. - 1. Le regioni, con propria legge emanata nell'ambito dei principi di cui all'articolo 2, comma 2, promuovono ed incentivano i seguenti interventi:
a) valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali;
b) promozione dei programmi di e-government;
c) attivazione dei servizi postali ed efficienza della copertura della programmazione televisiva pubblica;
d) mantenimento in attività degli istituti scolastici di competenza;
e) interventi per lo sviluppo e l'incentivazione di attività commerciali ed artigiane;
f) servizio minimo essenziale di erogazione dei carburanti;
g) garanzia dei servizi di telefonia fissa e mobile;
h) agevolazioni tariffarie in materia di servizio idrico;
sopprimere gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12;
all'articolo 15, comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole:, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
all'articolo 15, comma 3, sostituire le parole: a individuare gli interventi destinatari dei contributi con le seguenti: al riparto dei contributi tra le diverse regioni, sulla base del decreto di cui al comma 2;
sostituire il titolo con il seguente: Legge quadro per il sostegno dei piccoli comuni.
1. 5. Di Gioia, Crema.
Al comma 2, sostituire le parole: possono definire con la seguente: definiscono.
1. 51. Zanetta, Campa.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, per il proprio territorio, all'individuazione dei comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 3.
1. 6. Piro.
(Approvato)