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Allegato A
Seduta n. 146 del 18/4/2007
...
(A.C. 15 - Sezione 3)
ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI
Art. 2.
(Definizione di piccoli comuni).
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, ai fini della presente legge, per piccoli comuni si intendono i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, compresi in una delle seguenti tipologie:
a) comuni il cui territorio presenti significativi fenomeni di dissesto o sia interessato da rilevanti criticità ambientali;
b) comuni in cui si registrano evidenti situazioni di marginalità economica o sociale, con particolare riguardo a quelli nei quali si sia verificato un significativo decremento della popolazione residente rispetto al censimento effettuato nel 1981;
c) comuni caratterizzati da specifici parametri di disagio insediativo, definiti in base all'indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente e all'indice di ruralità;
d) comuni siti in zone, in prevalenza montane o rurali, caratterizzate da difficoltà di comunicazione ed estrema perifericità rispetto ai centri abitati di maggiori dimensioni, ovvero il cui territorio sia connotato da particolare ampiezza e dalla frammentazione dei centri abitati;
e) comuni comprendenti frazioni che presentano le caratteristiche di cui alle
lettere a), b), c) e d) alle quali destinare gli interventi previsti dalla presente legge.
2. I comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti nei quali si registra un'elevata densità di attività economiche e produttive, anche per la vicinanza con grandi centri metropolitani, non beneficiano delle agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è definito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco dei piccoli comuni ai sensi dei commi 1 e 2, integrato da una relazione dettagliata circa i parametri adottati.
4. L'elenco di cui al comma 3 è aggiornato ogni tre anni con le medesime procedure di cui al citato comma 3.
5. Gli schemi dei decreti di cui ai commi 3 e 4 sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro un mese dalla data di assegnazione.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 2.
(Definizione di piccoli comuni).
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole:, in prevalenza montane o rurali con le seguenti: montane, rurali, delle isole, lacustri, di pianura e costieri.
2. 3. Osvaldo Napoli, Stradella, Lupi.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
f) comuni situati nelle isole minori.
2. 53. Lucchese, Germanà.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai fini della presente legge sono considerati piccoli comuni anche quelli con una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, rientranti in una delle tipologie previste alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1, che sono stati riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio mondiale dell'umanità.
2. 4. Oliva, Neri.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai fini della presente legge sono considerati piccoli comuni anche quelli con una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, rientranti in una delle tipologie previste alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1, che possiedono un patrimonio storico, artistico e culturale di particolare pregio.
2. 5. Oliva, Neri.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I comuni rientranti in una dello tipologie previste alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1, ai fini della presente legge, non sono in nessun caso considerati piccoli comuni quando il loro territorio ricade nell'area metropolitana del capoluogo di provincia.
2. 6. Oliva.
Al comma 2, sostituire le parole da: non beneficiano fino alla fine del comma con le seguenti: beneficiano delle agevolazioni finanziarie in relazioni ai parametri che sono adottati con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3.
2. 52. Osvaldo Napoli, Stradella, Lupi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. I comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e comunque non superiore a 10.000 abitanti, nei quali si registrano i parametri previsti dal comma 1, beneficiano delle agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge.
2. 50. Ceccuzzi.
Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole:, che devono essere uniformi.
2. 51. (Testo modificato nel corso della seduta). Garavaglia, Caparini, Dussin.
(Approvato)
Al comma 4, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni.
*2. 12. Margiotta.
Al comma 4, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni.
*2. 13. Osvaldo Napoli, Stradella, Lupi.