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Allegato A
Seduta n. 146 del 18/4/2007
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(A.C. 15 - Sezione 4)
ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI
Art. 3.
(Disposizioni concernenti tutti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti).
1. Lo Stato e le regioni, nel rispetto del principio di sussidiarietà, in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, sentite anche le associazioni rappresentative degli enti locali, possono promuovere iniziative per favorire l'associazionismo dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, nelle forme dell'unione di comuni e, per i territori montani, della comunità montana, ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
2. In tutti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti le funzioni di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi sono disciplinate a livello regolamentare da ciascun ente e possono essere affidate anche ad un organo monocratico interno o ad un soggetto esterno all'ente.
3. In conformità con l'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nei comuni di cui al comma 2 le competenze del responsabile del procedimento per l'affidamento e per l'esecuzione degli appalti di lavori pubblici sono attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Ove ciò non sia possibile secondo quanto disposto dal regolamento comunale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare. In ogni caso, il responsabile del procedimento deve essere dipendente di ruolo o a tempo determinato, secondo la normativa vigente.
4. Ai comuni di cui al comma 2 non si applicano le seguenti disposizioni:
a) articolo 24, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni;
b) articolo 128, commi 3, 5, 6, 7, 9, secondo periodo, e 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) articoli 11, 13 e 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
d) decreti del Ministro dei lavori pubblici 21 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2000, e 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2000.
5. Al fine di favorire, nei comuni di cui al comma 2, il pagamento di imposte, tasse e tributi nonché dei corrispettivi dell'erogazione di acqua, energia, gas e ogni altro servizio, può essere utilizzata, per l'attività di incasso e di trasferimento di somme, previa convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze o con soggetti terzi, la rete telematica gestita dai concessionari del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
6. I comuni di cui al comma 2, anche in associazione o partecipazione tra di loro, possono stipulare con le diocesi cattoliche convenzioni per la salvaguardia e il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che abbiano stipulato intese con lo Stato italiano, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, per la salvaguardia e il recupero dei beni di cui al primo periodo nella disponibilità delle rappresentanze medesime. Le convenzioni sono finanziate dal Ministero per i beni e le attività culturali con le risorse di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, in una quota non superiore al 20 per cento delle medesime risorse. A tale fine, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono stabiliti i criteri di accesso ai finanziamenti nonché la quota delle predette risorse destinata agli stessi.
7. I comuni di cui al comma 2 possono acquisire, al valore economico definito dall'ufficio tecnico erariale territorialmente competente, o stipulare intese finalizzate al recupero delle stazioni ferroviarie disabilitate e delle case cantoniere dell'ANAS Spa, nonché di caserme dismesse, di edifici del Corpo forestale dello Stato non più in uso e di tutti gli edifici demaniali dismessi, al fine di destinarli, anche ricorrendo all'istituto del comodato a favore delle organizzazioni di volontariato, a presìdi di protezione civile e di salvaguardia del territorio, ad attività di insediamento e di incubatori di impresa, anche in collaborazione con la società Sviluppo Italia Spa, ovvero a sedi di promozione ed eventuale vendita dei prodotti tipici locali, anche in collaborazione con la società Buonitalia Spa, nonché per altre attività comunali.
8. Le regioni possono promuovere interventi per la realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici situati nei comuni di cui al comma 2 e alla diffusione di servizi via banda larga nei medesimi comuni.
9. Le regioni possono altresì incentivare l'adozione da parte dei comuni di cui al comma 2 di misure atte a tutelare l'arredo urbano, l'ambiente e il paesaggio, favorendo l'utilizzo di materiali di costruzione locali, l'installazione di antenne collettive per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive via satellite, la limitazione dell'impatto ambientale dei tracciati delle linee elettriche e degli impianti per telefonia mobile e radiodiffusione.
10. Per favorire il riequilibrio anagrafico e promuovere e valorizzare le nascite nei comuni di cui al comma 2, il Governo è autorizzato ad apportare all'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, le modifiche e le integrazioni necessarie a prevedere che i genitori residenti in uno dei comuni di cui al medesimo comma 2 possano richiedere, all'atto della dichiarazione resa nei termini e con le modalità di cui al citato articolo 30, che la nascita dei figli sia acquisita agli atti dello stato civile come avvenuta nel comune di residenza dei genitori, anche qualora il parto si sia verificato in un altro comune, purché ricompreso nel territorio della medesima provincia. Le modifiche e le integrazioni di cui al periodo precedente prevedono, in particolare, che dagli atti dello stato civile risulti, oltre al luogo elettivo di nascita, anche il luogo dove il parto sia effettivamente avvenuto, e che si registri l'accordo tra i genitori sulla scelta del comune di residenza quale luogo di nascita.
11. All'articolo 135, comma 3, lettera d), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono aggiunte in fine le parole: «, con particolare riferimento al territorio dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 3.
(Disposizioni concernenti tutti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti).
Al comma 1, sostituire le parole: sentite anche le associazioni rappresentative degli enti locali, possono promuovere con le seguenti: d'intesa con le associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, promuovono.
3. 59. Osvaldo Napoli, Stradella, Lupi.
Al comma 1, sostituire le parole: sentite anche le associazioni rappresentative degli enti locali, possono promuovere con le seguenti: d'intesa con l'ANCI, promuovono.
3. 4. Osvaldo Napoli, Stradella, Lupi, Armosino.
Al comma 1, sostituire le parole: possono promuovere con la seguente: promuovono.
Conseguentemente, al comma 8, sostituire le parole: possono promuovere con la seguente: promuovono.
3. 64. Zanetta.
Al comma 1, sostituire le parole da: l'associazionismo dei comuni fino a: nelle forme dell'unione con le seguenti: la gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali, in particolare tra comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, nella forma delle unioni.
3. 60. (Testo modificato nel corso della seduta). Osvaldo Napoli, Stradella, Lupi.
(Approvato)
Al comma 2, sopprimere le parole: o ad un soggetto esterno all'ente.
3. 10. Acerbo, Cacciari, Perugia.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. In deroga all'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, il responsabile del procedimento può coincidere con il progettista, purché abbia i requisiti e le professionalità richieste e sia dipendente dell'ente stesso.
*3. 11. Margiotta.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. In deroga all'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, il responsabile del procedimento può coincidere con il progettista, purché abbia i requisiti e le professionalità richieste e sia dipendente dell'ente stesso.
*3. 12. Osvaldo Napoli, Stradella, Lupi.
Al comma 4, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) articoli 197, 229 e 230 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. 13. Margiotta.
Al comma 4, sopprimere le lettere a), b) e d).
3. 14. Pegolo.
(Approvato)
Al comma 4, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) l'articolo 123 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per lavori di singolo importo inferiore a 1.500.000 euro;
3. 15. Caparini, Dussin, Garavaglia.
Al comma 4, sostituire la lettera b), con la seguente:
b) articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per lavori di singolo importo inferiore a 200.000 euro, e il comma 8 dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006, per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro;
3. 16. Dussin, Caparini, Garavaglia.
Al comma 5, sostituire le parole: dai concessionari del con le seguenti: dalle rivendite di generi di monopolio e valori bollati collegati al.
*3. 50. Margiotta.
(Approvato)
Al comma 5, sostituire le parole: dai concessionari del con le seguenti: dalle rivendite di generi di monopolio e valori bollati collegati al.
*3. 55. Verro, Casero.
(Approvato)
Al comma 5, sostituire le parole: dai concessionari del con le seguenti: dalle rivendite di generi di monopolio e valori bollati collegati al.
*3. 63. Alberto Giorgetti, Antonio Pepe.
(Approvato)
Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole:, nonché gli sportelli postali di Poste s.p.a.
3. 61. Osvaldo Napoli, Stradella, Lupi.
Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: in una quota aggiungere le seguenti: non inferiore al 10 per cento e.
3. 51. Nannicini.
Sostituire il comma 7 con il seguente:
«7. Le stazioni ferroviarie disabilitate, le case cantoniere dell'ANAS s.p.a., le caserme dismesse e gli edifici del Corpo forestale dello Stato nonché gli edifici demaniali dismessi non più in uso e non considerati strumentali dalle amministrazioni, dagli enti e società proprietari, sono assegnati in comodato ai comuni di cui al comma 2 che ne facciano richiesta, previo accordo con le amministrazioni, gli enti e le società stessi. I comuni possono acquisire, al valore economico definito dall'ufficio tecnico erariale territorialmente competente secondo le norme vigenti, tali immobili. Questi beni sono destinati, anche ricorrendo all'istituto del comodato a favore di organizzazioni di volontariato, a presidi di protezione civile e di salvaguardia del territorio, ad attività di insediamento e di incubatori di impresa, anche in collaborazione con la società Sviluppo Italia Spa, ovvero a sedi di promozione ed eventuale vendita dei prodotti tipici locali, anche in collaborazione con la società Buonitalia Spa, nonché ad altre attività comunali».
3. 104. (Nuova formulazione). Le Commissioni.
(Approvato)
Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. I comuni di cui al comma 2, ove ne facciano richiesta, ricevono in comodatogratuito stazioni ferroviarie disabilitate e case cantoniere dell'Anas s.p.a., nonché caserme dismesse, edifici del corpo forestale dello Stato non più in uso e tutti gli edifici demaniali dismessi, al fine di destinarli, anche ricorrendo all'istituto di comodato, a favore delle organizzazioni di volontariato, a presidi di protezione civile e di salvaguardia del territorio, ad attività di insediamento e di incubatori di impresa, anche in collaborazione con la società Sviluppo Italia s.p.a., ovvero a sedi di promozione ed eventuale vendita dei prodotti tipici locali, anche in collaborazione con la società Buonitalia s.p.a, nonché per le altre attività comunali e per fini turistici, sociali e ricreativi.
3. 58. Acerbo, Cacciari, Perugia, Delfino, Rosso, Castellani.
Al comma 7, dopo le parole: o stipulare aggiungere le seguenti:, anche attraverso l'istituto del comodato, e sostituire le parole:, al fine di destinarli con le seguenti: Tali immobili sono destinati.
3. 100. Le Commissioni.
Al comma 7, sostituire le parole: e delle case cantoniere dell'ANAS Spa con le seguenti:, delle case cantoniere dell'ANAS Spa e dei beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 27 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2000, ricadenti nei comuni di cui all'articolo 2 e per i quali non si è portato a termine il processo di alienazione.
3. 65. Caruso, Acerbo.
Al comma 7, dopo le parole: Buonitalia Spa aggiungere le seguenti: e con la società Res Tipica Srl.
3. 62. Osvaldo Napoli, Stradella, Lupi.
Al comma 8, sostituire le parole: possono promuovere con la seguente: promuovono.
3. 24. Osvaldo Napoli, Stradella, Lupi.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Le regioni possono promuovere attività dirette alla pulizia dei boschi ricadenti nel territorio dei comuni di cui al comma 2, ai fini del recupero di biomasse da destinare alla produzione di energia.
3. 56. (Testo modificato nel corso della seduta). Garavaglia, Dussin, Caparini, Armani.
(Approvato)
Al comma 9, sostituire le parole: possono altresì incentivare con la seguente: incentivano.
3. 26. Osvaldo Napoli, Stradella, Lupi, Zanetta.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Per il raggiungimento degli obiettivi di recupero della qualità e funzionalità del patrimonio edilizio esistente, è possibile, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, far ricorso ad incentivi ed accordi attraverso i quali, anche in deroga agli strumenti urbanistici, pervenire al risanamento dei volumi esistenti, all'asservimento di talune aree pubbliche e private, al restauro dei prospetti. Tali strumenti convenzionali possono stabilire incrementi di superficie, possibilità di suddividere le unità abitative, di mutare la destinazione d'uso di una parte dell'edificio, di realizzare pertinenze, prevedendo che gli oneri urbanizzativi siano impiegati per:
a) interventi di recupero e valorizzazione di preesistenze di interesse storico-ambientale;
b) soluzioni particolarmente curate in relazione alle esigenze di portatori di handicap, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia;
c) ogni altra prestazione di arredo urbano che concorra a qualificare l'insediamento ed a migliorarne la funzionalità e le relazioni con il contesto circostante, realizzando, cioè, ambienti urbani dotati di una riconoscibile identità che arricchiscano l'immagine complessiva del comune.
3. 27. Lupi.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. La copertura integrale del segnale televisivo rimane a carico dello Stato, anche nelle frazioni di piccoli comuni con non meno di 10 nuclei abitativi. Per l'istallazione di cabine telefoniche pubbliche si deroga al contratto minimo garantito.
3. 28. Pedrini, Raiti, Satta, Astore, Acerbo, Romele, Campa, Delfino, Fava.
Al comma 10, sopprimere le parole: favorire il riequilibrio anagrafico e.
3. 101. Le Commissioni.
Sostituire il comma 10 dell'articolo 3 con il seguente: "Per preservare il rapporto dei cittadini con il proprio comune di residenza il Governo é autorizzato ad apportare all'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, le modifiche e le integrazioni necessarie a prevedere che i genitori possano richiedere, all'atto della dichiarazione resa nei termini con la modalità di cui al citato articolo 30, che la nascita dei figli sia acquisita agli atti dello stato civile come avvenuta nel comune di propria residenza, anche qualora essa si sia verificata in un altro comune, purché ricompreso nel territorio della medesima regione. Il Governo è autorizzato a prevedere la dimensione demografica dei comuni di residenza dei genitori a cui si applica tale disposizione, con particolare riguardo ai comuni di cui al comma 2 ed a quelli in cui non esistono strutture sanitarie finalizzate alla nascita. Le modifiche e le integrazioni di cui al periodo precedente prevedono, in particolare, che dagli atti dello stato civile risulti, oltre al luogo elettivo di nascita, anche il luogo dove il parto sia effettivamente avvenuto, e che si registri l'accordo tra i genitori sulla scelta del comune di residenza quale luogo di nascita.
3. 103. Le Commissioni.
(Approvato)
Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole da: il riequilibrio fino a: di cui al comma 2 con le seguenti: il legame dei cittadini al proprio bacino sanitario e per subordinare il dato anagrafico della nascita alla residenza della madre e dei genitori.
3. 52. Nannicini.
Al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole:, purché ricompreso nel territorio della medesima provincia.
*3. 29. Margiotta.
Al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole:, purché ricompreso nel territorio della medesima provincia.
*3. 30. Osvaldo Napoli, Stradella, Lupi.
Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: della medesima provincia con la seguente: nazionale.
3. 54. Nannicini.
Al comma 10, primo periodo, sostituire la parola: provincia con la seguente: regione.
3. 53. Nannicini.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12. Le regioni, in sede di attuazione della legge 4 agosto 1978, n. 440, favoriscono il recupero dei terreni incolti ricadenti nel territorio dei piccoli comuni.
3. 57. Dussin, Garavaglia, Caparini, Armani, Campa.
(Approvato)
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. (Incentivi alle pluriattività). - 1. L'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, si applica nei piccoli comuni anche ai fini del recupero delle terre incolte ai sensi della legge 4 agosto 1978, n. 440.
*3. 01. Margiotta.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. (Incentivi alle pluriattività). - 1. L'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, si applica nei piccoli comuni anche ai fini del recupero delle terre incolte ai sensi della legge 4 agosto 1978, n. 440.
*3. 02. Osvaldo Napoli, Stradella, Lupi.